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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 25/09/2025, n. 390 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 390 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
La Corte di Appello di Caltanissetta, sezione unica civile, composta dai signori:
1) Dr. Roberto Rezzonico Presidente
2) Dr. Emanuele De Gregorio Consigliere
3) Avv. Ignazio Cammalleri Giudice Ausiliario Relatore
Dei quali il terzo relatore, riunita in Camera di Consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel Giudizio di Appello iscritto al n. 165/2021 R.G.C.A. avente ad oggetto:
Appello avverso la sentenza n. 276/2021 emessa dal Tribunale civile di
Caltanissetta in data 19.05.2021, depositata in data 20.05.2021 e notificata il
26.05.2021
PROPOSTO DA
nata a [...] l'[...], C.F. _1
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giovanni Bellia per C.F._1
procura in atti
APPELLANTE
NEI CONFRONTI DI nato a [...] il [...], C.F. Controparte_1
e , nata a [...] C.F._2 Controparte_2
il 02.01.1954, C.F. , rappresentati e difesi dagli C.F._3
Avvocati Michele Lupo e Daniela Maria Dell'Utri per procura in atti
1 APPELLATI
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per l'appellante: “Respinta ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione;
I. Sempre in via preliminare ritenere e dichiarare ammissibile il presente
appello;
II. Nel merito, in accoglimento dei motivi di appello di cui ai punti nn. 1, 2,
3, 4, 5 e 6 del presente atto, anche previa riapertura dell'istruttoria della
causa sì come richiesta e formulata a pagina 13 del presente atto, riformare integralmente l'impugnata sentenza, ritenendo e dichiarando infondata e non provata la richiesta attorea di acquisto per usucapione del fondo sito in
territorio di Riesi, nella Contrada Mariano, esteso circa mq.
1.700 e
compreso nel più ampio appezzamento contraddistinto nel NCT del suddetto
Comune con il foglio di mappa n. 47, particella n. 517, confinante
ad Ovest con il fondo contraddistinto con la particella 316, a Sud con il fondo
contraddistinto con la particella n. 384, e delimitato ad Est dal confine
naturale costituito da un fenomeno di erosione da ruscellamento di acqua
diritto e conseguentemente condannare i coniugi al Controparte_3
rilascio dell'immobile alla libera disponibilità della signora _1
;
[...]
III. Previa valutazione delle prove raccolte nel corso del primo grado di
giudizio, in accoglimento dei superiori motivi di appello contraddistinti ai
punti nn. 1, 2, 3, 4, 5 e 6 del presente atto, accogliere tutte le domande
formulate dal convenuto nella comparsa di costituzione e risposta ritualmente depositata nell'ambito del procedimento di primo grado da intendersi quivi interamente trascritte e riportate e, per l'effetto:
2 - in via riconvenzionale accertare e dichiarare il confine tra il terreno di
proprietà di distinto al Catasto Terreni del Comune _1
di Riesi al foglio di mappa 47, particella 517 e il terreno di proprietà dei
coniugi distinto al Catasto Terreni del Comune di Riesi Controparte_3
al foglio di mappa 47, particella 316; dichiarare e ritenere il diritto di
[...]
di rientrare nella disponibilità della zona di terreno _1
contestata, occupata arbitrariamente dai convenuti.
- condannare i convenuti alla riduzione in ripristino dello stato dei luoghi, mediante eliminazione della recinzione metallica realizzata in violazione dei
confini tra le due proprietà nonché al rilascio della porzione di terreno
indebitamente occupata in favore di . _1
- condannare altresì i convenuti al risarcimento dei danni subiti nella misura
che si riterrà di giustizia.
V. In accoglimento del motivo di appello n. 7 del presente atto, condannare
gli odierni appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
In estremo subordine, si chiede che queste ultime vengano interamente
compensate tra le parti.”.
Per gli appellati: “respinta ogni contraria domanda, eccezione e difesa,
- in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità dell'appello principale proposto dalla Sig.ra ai sensi dell'art. 348 _1
bis e 348 ter c.p.c. secondo quanto esposto nella comparsa di costituzione e
risposta e, conseguentemente, confermare integralmente la sentenza del
Tribunale civile di Caltanissetta n. 276/2021 R.G. dei 18/20 maggio 2021 in
tutte le sue statuizioni;
- nel merito, dichiarare inammissibili e comunque rigettare integralmente
l'appello principale proposto dalla Sig.ra poiché _1
infondato in fatto e in diritto, errato e non provato e, conseguentemente,
3 confermare integralmente la sentenza suindicata n. 276/2021 R.G. dei 18/20
maggio 2021.
Con vittoria di spese e compensi di difesa di entrambi i gradi di giudizio.
Salvo ogni altro diritto, azione e ragione nella più ampia e generale forma.”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Preliminarmente si rileva che, ai sensi dell'art. 132 c.p.c., come modificato dall'art. 45 della L. 18 giugno 2009, n. 69, viene omesso ogni riferimento allo svolgimento del processo. Si danno, pertanto, per conosciuti i fatti di causa quali emergono, in particolare dalla pronuncia appellata e dagli atti di parte.
2. Con la sentenza n. 276/2021 emessa in data 19.05.2021 e depositata in data
20.05.2021 il Tribunale di Caltanissetta, definitivamente pronunciando nel giudizio portante il n. 962/2018 R.G., promosso da e Controparte_1
nei confronti di , così disponeva: Controparte_2 _1
“Definitivamente pronunciando nella causa promossa da CP_1
e contro con atto di
[...] Controparte_2 _1
citazione notificato il 3 maggio 2018, disattesa ogni contraria domanda,
eccezione e difesa, dichiara che gli attori sono proprietari, per averlo
acquistato per usucapione, del fondo sito in territorio di Riesi, nella
Contrada Mariano, esteso circa mq.
1.700 e compreso nel più ampio
appezzamento contraddistinto nel NCT del suddetto Comune con il foglio di
mappa n. 47, particella n. 517, confinante ad Ovest con il fondo
contraddistinto con la particella 316, a Sud con il fondo contraddistinto con
la particella n. 384, e delimitato ad Est dal confine naturale costituito da un
fenomeno di erosione da ruscellamento di acqua. Il tutto, come meglio
descritto in citazione e nel documento 2 ad essa allegato;
rigetta la domanda riconvenzionale della convenuta;
4 condanna la predetta convenuta alla rifusione, in favore degli attori, delle
spese del giudizio, che liquida in euro 4.835,00, oltre al rimborso delle spese generali, IVA e CNPA.”.
3. Per la riforma di detta sentenza ha proposto _1
tempestivo appello per i motivi in appresso esaminati, spiegando le domande sopra indicate.
Gli appellati hanno resistito al gravame eccependone l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis e 348 ter c.p.c. e chiedendone nel merito il rigetto.
La Corte con Ordinanza riservata del 28.04.2022 dichiarava insussistenti i presupposti per la pronuncia dell'ordinanza ex artt. 348 bis e 348 ter, rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza appellata e dichiarava inammissibili le richieste istruttorie dell'appellante.
La Corte, all'udienza del 31.10.2024, sostituita con il deposito di note ex art. 127 ter c.p.c., poneva la causa in decisione con concessione dei termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.
4. Con il proposto gravame l'appellante con il primo motivo lamenta un vizio di motivazione per omessa valutazione di tutte le prove raccolte nel giudizio.
Nello specifico, l'appellante lamenta l'errore commesso dal Giudice di prime cure nell'aver omesso ogni valutazione in ordine alle prove documentali offerte (polizze incendio dal 2008 in poi;
foto estrapolate dal SIAN, copia delle dichiarazioni AIMA, rilievi fotografici ed ancora copia del frazionamento relativo al 1988, copia delle mappe catastali, perizie) che a suo dire, smentiscono inconfutabilmente la tesi difensiva avversaria, e che tuttavia sono state lasciate totalmente al di fuori del ragionamento probatorio compiuto.
5 L'appellante con il secondo motivo lamenta l'errore del primo Giudice laddove, giudicati illeggibili i rilievi fotografici nonché la dichiarazione
SIAN prodotti con il deposito della seconda memoria istruttoria, anziché disporre l'acquisizione in giudizio degli originali, non ha ammesso la relativa produzione documentale, né ammesso la richiesta formulata con il deposito della seconda memoria istruttoria, di acquisizione di sommarie informazioni attraverso il portale SIAN che rende fruibile le informazioni relative al sistema agricolo Nazionale, tramite il Ministero delle Politiche Agricole.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe errato nella valutazione dell'impianto probatorio nella misura in cui ha fatto discendere dalle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice il raggiungimento della prova ai fini dell'accertamento dell'usucapione.
Con il quarto motivo l'appellante lamenta l'ulteriore errore del Tribunale
nell'aver ritenuto quale dies a quo per il decorso del termine valido per la costituzione dell'usucapione la data del 02.03.1988, di acquisto da parte degli appellati della particella 316, limitrofa alla sua.
Con il quinto motivo l'appellante denuncia la falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 1158 c.c. laddove il Giudice di primo grado dichiara il decorso del termine ventennale decorrente dal 02.03.1988 ai fini dell'acquisto per usucapione, quando invece dagli esiti istruttori della causa il termine ventennale non era affatto maturato.
Con il sesto e settimo motivo l'appellante impugna la sentenza del Tribunale
laddove in dispositivo ha dichiarato gli attori proprietari, per averlo acquistato per usucapione, il fondo oggetto di causa, ordinato al conservatore di provvedere alla trascrizione della sentenza impugnata e condannato essa appellante al pagamento delle spese di lite.
5. L'appello è fondato e va accolto per quanto di ragione.
6 Al riguardo rileva la Corte che chi agisce in giudizio per essere dichiarato proprietario di un bene, affermando di averlo usucapito, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva e, quindi,
non solo del corpus, ma anche dell'animus rem sibi habendi (cfr., ex plurimis,
Cass. 13 dicembre 2001, n. 15755; Cass. 6 agosto 2004, n. 15145; Cass. 11
giugno 2010, n. 14092; Cass. ord. 27 settembre 2017, n. 22667).
In particolare, affinché sia configurabile un possesso utile ad usucapionem, è
necessario l'ininterrotto, pacifico e pubblico compimento, per il tempo previsto dagli artt. 1159 e 1159 bis cod. civ., di atti che dimostrino, in maniera inequivocabile, l'intenzione di esercitare sul bene un potere corrispondente a quello del proprietario o del titolare di uno ius in re aliena e non siano in alcun modo riconducibili all'altrui tolleranza, ai sensi dell'art. 1144 cod. civ.,
da ravvisarsi, in particolare, quando il godimento della res tragga origine da spirito di accondiscendenza o da rapporti di parentela, amicizia o buon vicinato (cfr., ex plurimis, Cass. 23 febbraio 1980, n. 1300; Cass. 18 giugno
2001, n. 8194; Cass. 27 aprile 2006, n. 9661; Cass. 20 febbraio 2008, n.
4327).
Ed infatti, la materiale detenzione di un immobile non è sufficiente, ex se, ad integrare il possesso necessario ad usucapirlo, risultando necessario, al fine del maturarsi della prescrizione acquisitiva, che l'interessato abbia manifestato il dominio esclusivo sul bene attraverso atti e comportamenti apertamente contrastanti ed inoppugnabilmente incompatibili con i diritti e le prerogative del titolare del diritto reale.
Il possesso utile all'usucapione ordinaria del diritto di proprietà si concreta, pertanto, in un espletamento costante sulla res dei poteri tipicamente afferenti lo status proprietatis, avvenuto in modo pacifico e pubblico (ovvero in maniera oggettivamente palese e non violenta: Cass. Civ. 17 luglio 1998 n.
7 6997), caratterizzato, sotto il profilo psicologico, dalla volontà del possessore di comportarsi come titolare del diritto reale sul bene medesimo, intento la cui sussistenza non è esclusa dalla consapevolezza dell'altrui qualità
proprietaria (Cass. Civ. 01 luglio 1996 n. 5964 e 18 febbraio 1980 n. 1172).
Ancora, la pienezza e la esclusività del potere fattualmente esercitato devono essere oggetto di valutazione della condotta non già in astratto, bensì con peculiare riferimento alla specifica natura del bene, alla sua destinazione economica e produttiva, alle utilità che esso normalmente è capace di procurare al proprietario e il cui conseguimento costituisce, secondo analogo criterio di normalità, il precipuo contenuto delle sue facoltà di godimento
(cfr. Cass. Civ. 22 aprile 1992 n. 4807 e 23 giugno 1967 n. 1538). Principi
questi ribaditi dalla Suprema Corte nelle sentenze n. 26057 del 16 dicembre
2016 e n. 23794 del 14 novembre 2011. Deve, inoltre, evidenziarsi che nei giudizi di usucapione occorre procedere ad un attento bilanciamento dei valori in conflitto, tutelati dall'art. 1 del Protocollo Addizionale n. 1 alla
CEDU, come interpretato dalla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo nella sentenza della Grande Camera 30.08.2007, J.A. & J.A. Parte_2 [...]
Ltd v. ED GD (ricorso n. 44302/02); ciò impone Parte_3
l'impiego di un particolare “rigore, da parte del giudice nazionale, nell'apprezzamento - anche sul fronte probatorio - del sussistere dei presupposti per l'acquisto a titolo originario della proprietà, prevalente sul precedente titolo dominicale” (cfr. Cass. n. 20539 del 30.08.2017).
Alla luce di tali premesse, non può revocarsi in dubbio che gli attori in primo grado, sebbene ne fossero onerati ai sensi degli artt. 2697, comma 1, cod. civ.
e 115 c.p.c., non hanno dimostrato, contrariamente a quanto ritenuto dal
Tribunale, di avere posseduto, con l'animus rem sibi habendi, e per almeno venti anni, da calcolarsi a ritroso a far data del 03/05/2018 di notifica dell'atto
8 di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, ed in modo continuativo, il tratto di terreno di circa mq. 1700, facente parte della particella n. 517, foglio 47, NCT del Comune di Riesi, di proprietà della convenuta , odierna appellante. _1
Nel caso di specie, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, l'espletata istruttoria orale e documentale, non è risultata, a parere della Corte decidente, sufficiente e idonea a dimostrare l'avvenuto perfezionamento dell'acquisto a titolo originario del bene immobile per cui è causa.
Invero dall'esame delle dichiarazioni rese dai testi di parte attrice Pt_4
, e non si
[...] Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3
evincono elementi certi e inconfutabili in ordine al possesso assertivamente esercitato uti domini dagli appellati nel ventennio antecedente la data di proposizione dell'azione (03.05.2018), sul tratto di terreno di circa mq. 1700, facente parte della particella n. 517, foglio 47, NCT del Comune di Riesi.
Detti testi, infatti, pur riconoscendo le foto loro esibite riproducenti lo stato dei luoghi, si sono limitati, il a riferire: “ho eseguito lavori di Pt_4
semina, raccolta ed altri interventi necessari alla coltivazione per conto dei
signori e fin dal 1987/1988 su un Controparte_1 Controparte_2
terreno in contrada Mariano del Comune di Riesi. Non conosco i numeri
delle particelle catastali che lo identificano e non sono in grado di indicare
il fondo in questione nell'allegato 1 che mi viene mostrato, lo riconosco invece nell'allegato 2 che mi viene mostrato, ove è raffigurato con la linea verde continua…”; il , a riferire di avere eseguito, a partire dal 2005 Tes_1
e per circa sei anni, insieme al proprio padre, lavori di trebbiatura nei terreni di Contrada Mariano dei signori e su loro incarico;
il CP_1 CP_2
a riferire di avere effettuato lavori di trebbiatura sul fondo degli Tes_2
attori di Contrada Mariano, su loro incarico, collocandoli temporalmente tra
9 il 2012 ed il 2017, con la specificazione che tra il 2012 ed il 2015 detti lavori avevano riguardato due terreni, uno più esteso posto al di sotto del capannone ed uno più piccolo “delimitato da una caduta d'acqua, da una strada principale pubblica e da una strada che costituisce la via di accesso al capannone del sig. ”; il a riferire di avere eseguito CP_1 Tes_3
lavori di preparazione e di semina di grano per conto degli attori tra il 2005
ed il 2011, su due terreni dei predetti siti nella Contrada Mariano di Riesi.
Tali dichiarazioni, infatti, non offrono il benché minino elemento da cui desumersi con certezza la natura continuativa, pacifica e pubblica del possesso del terreno oggetto di causa da parte degli appellati, l'inizio del possesso medesimo, le concrete modalità e attività attraverso cui il potere di fatto sul bene sarebbe stato dagli appellati esercitato animo domini, la loro intenzione di esercitare sullo stesso lo ius excludendi alios, né tanto meno gli eventuali comportamenti e atti di contrapposizione posti in essere nei confronti del proprietario.
Lo stesso dicasi in ordine alla documentazione prodotta, nello specifico: le aereofotogrammetrie, che forniscono solo una chiara visione dello stato dei luoghi;
le relazioni del tecnico di parte, geometra , Testimone_4
secondo cui a far data dal 2015 il fondo contraddistinto con la part. 316,
compresi i mq. 1.700, è coltivato a mandorleto;
le fotografie riproducenti il contatore dell'acqua, posto lungo la SP all'altezza dell'appezzamento per cui
è causa, che nulla provano in ordine dell'esclusività del possesso da parte dei richiedenti, requisito essenziale per l'usucapione.
A ciò aggiungasi che per stessa ammissione di parte appellata il fondo oggetto di causa veniva recintato soltanto nel 2015 “con paletti e rete metallica” (cfr. verbale interrogatorio formale di del Controparte_1
21/3/2019), ragion per cui, ove ritenersi far decorrere da tale data il possesso
10 utile ai fini dell'usucapione, alla data di proposizione del giudizio
(03/05/2018) non era affatto maturato il ventennio.
In conseguenza di ciò la domanda di usucapione avrebbe dovuto essere rigettata dal Tribunale.
La sentenza impugnata va pertanto riformata in tal senso, ordinandosi conseguentemente al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della trascrizione della sentenza impugnata che ha dichiarato “che gli attori sono
proprietari, per averlo acquistato per usucapione, del fondo sito in territorio di Riesi, nella Contrada Mariano, esteso circa mq.
1.700 e compreso nel più
ampio appezzamento contraddistinto nel NCT del suddetto Comune con il
foglio di mappa n. 47, particella n. 517, confinante ad Ovest con il fondo
contraddistinto con la particella 316, a Sud con il fondo contraddistinto con
la particella n. 384, e delimitato ad Est dal confine naturale costituito da un
fenomeno di erosione da ruscellamento di acqua. Il tutto, come meglio
descritto in citazione e nel documento 2 ad essa allegato”.
6. Negata l'usucapione va quindi accolta la domanda di rilascio proposta dall'appellante nei confronti degli appellati che pertanto vanno condannati al rilascio dell'immobile per cui è causa, libero da persone e cose.
La sentenza impugnata va, pertanto, riformata anche in tal senso.
7. Va invece confermata la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del danno non avendo l'appellante allegato e provato il danno lamentato successivamente alla richiesta di restituzione dell'immobile.
8. Considerato l'accoglimento del proposto gravame e l'esito definitivo del giudizio, che vede gli appellati soccombenti, l'appellante ha diritto alle spese di entrambi i gradi di giudizio del giudizio nella misura liquidata in dispositivo, sulla base delle vigenti tariffe forensi, con applicazione di compensi medi tariffari previsti dal D.M. n. 55 del 2014 e successivi
11 aggiornamenti per cause comprese nel terzo scaglione di valore (visto il valore della causa indicato in atto di appello).
P.Q.M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 276/2021 emessa dal Tribunale _1
di Caltanissetta in data 18.05.2021 e depositata in data 20.05.2021, così
provvede:
In riforma parziale della sentenza impugnata, rigetta la domanda la domanda di usucapione spiegata da e Controparte_1 Controparte_2
dell'appezzamento di terreno, di superficie pari a circa mq. 1.700,00,
ricadente nel F. n. 47, particella n. 517, Catasto Terreni del Comune di Riesi
(CL).
Ordina al Conservatore dei RR.II. la cancellazione della trascrizione della sentenza n. 276/2021 del Tribunale di Caltanissetta che ha dichiarato “che gli
attori sono proprietari, per averlo acquistato per usucapione, del fondo sito
in territorio di Riesi, nella Contrada Mariano, esteso circa mq.
1.700 e
compreso nel più ampio appezzamento contraddistinto nel NCT del suddetto
Comune con il foglio di mappa n. 47, particella n. 517, confinante ad Ovest
con il fondo contraddistinto con la particella 316, a Sud con il fondo
contraddistinto con la particella n. 384, e delimitato ad Est dal confine
naturale costituito da un fenomeno di erosione da ruscellamento di acqua. Il
tutto, come meglio descritto in citazione e nel documento 2 ad essa allegato”.
Condanna gli appellati al rilascio in favore dell'appellante dell'immobile sopra descritto, libero da persone e cose.
Condanna e alla rifusione delle Controparte_1 Controparte_2
spese del giudizio di primo grado in favore di che _1
12 liquida in complessivi € 5.077,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA
come per legge.
Conferma nel resto la sentenza impugnata.
Condanna e alla rifusione delle Controparte_1 Controparte_2
spese di questo grado di giudizio in favore di , che _1
liquida in complessivi € 5.809,00, oltre rimborso forfettario 15%, IVA e CPA
come per legge.
Così deciso a Caltanissetta, il 15 settembre 2025.
Il Giudice ausiliario relatore Il Presidente
Ignazio Cammalleri Roberto Rezzonico
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