TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 24/09/2025, n. 3402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 3402 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 24 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6850/2024
Promossa da
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 CP_1
(P.I. , rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTINA MARLETTA, nel cui
[...] P.IVA_1 studio in Trecastagni ha eletto domicilio, via Vittorio Emanuele, 93
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 P.IVA_2 dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/7/2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001627636, notificata dall' in data 14/6/2024 e avente ad oggetto sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1 bis, DL 463/1983, convertito in L. 638/83, relative all'anno 2017 e dell'importo complessivo di euro
14.870,00. Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica dell'avviso di accertamento prot. n.
.2100.28/01/2019.0044796, cui faceva riferimento l'atto stesso e che avrebbe dovuto precederlo.
Rilevava al riguardo che l'avviso di accertamento fosse presupposto indefettibile per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione e per la legittimità della stessa. Lamentava che, invece, a causa dell'omessa notifica, gli fosse stato impedito di provvedere al pagamento delle somme dovute a titolo di ritenute previdenziali ed assistenziali evitando le maggiorazioni, ed inoltre, gli fosse stato precluso l'esercizio del diritto di difesa in violazione dell'art. 24 Cost. Deduceva che, pertanto, l'ente non potesse procedere all'esecuzione.
Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dall'ordinanza ingiunzione, considerato che gli stessi si riferissero all'anno 2017 e che fosse decorso il termine di cinque anni senza il compimento di alcun atto interruttivo.
Deduceva inoltre che la nullità dell'atto impugnato derivasse dalla sua carenza di motivazione e dalla mancata allegazione dell'atto presupposto. Sul punto osservava che, ai sensi dell'art. 3 della legge n.
241 del 1990, in combinato disposto con l'art. 7 dello Statuto dei contribuenti, tutti gli atti dell'Amministrazione Finanziaria dovessero essere adeguatamente motivati allo scopo di consentire al contribuente l'esercizio delle proprie difese, indicando a tal uopo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'atto. Sulla scorta del principio secondo cui, in caso di riferimento ad un altro atto l'Amministrazione dovesse allegare l'atto stesso e non semplicemente richiamarlo, lamentava che l'ente in seno all'ordinanza ingiunzione si fosse limitato a riportare il numero di protocollo dell'avviso di accertamento senza fornire ulteriori elementi identificativi del credito per il quale si procedeva. Insisteva pertanto nella nullità dell'atto impugnato anche perché posto in violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Eccepiva ancora la decadenza dell'ente impositore dal diritto di notificare l'atto opposto, conseguente al decorso dei termini perentori previsti dall'art. 1 del D.L. 17/6/2005 n. 106 convertito nella legge n. 156 del 2005. Rilevava che, sulla base della richiamata normativa, gli atti esecutivi dovessero essere notificati entro termini perentori allo scopo di consentire al contribuente un valido esercizio del diritto di difesa e che, in caso di mancato rispetto di detti termini, gli enti dovessero perdere il diritto di riscuotere le somme pretese. Osservava che, nella specie, fossero trascorsi i termini di decadenza per la notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Eccepiva infine la nullità dell'atto impugnato per violazione dello Statuto dei diritti del contribuente
(legge 27/7/2000 n. 212), dolendosi in particolare che la notifica dello stesso non fosse stata preceduta da alcuna comunicazione con la quale il medesimo fosse stato invitato a fornire chiarimenti, e ciò in violazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, della suddetta legge e in violazione del principio di collaborazione e buona fede al quale avrebbero dovuto improntarsi i rapporti tra contribuente e amministrazione. Chiedeva in definitiva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, la stessa fosse annullata ovvero dichiarata nulla.
Con decreto del 19/7/2024, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 15/10/2024 si costituiva in giudizio l' . L'ente premetteva che l'ordinanza ingiunzione n. OI 1627636 fosse stata emessa nei confronti del ricorrente nella qualità di legale rappresentante della quale obbligato in solido. Deduceva che CP_1
l'ordinanza ingiunzione fosse stata preceduta dalla regolare notifica dell'atto di accertamento, riguardante l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori e dichiarate nelle denunzie mensili trasmesse all nei flussi UniEmens. Chiedeva che, in via preliminare, il Tribunale si pronunciasse sulla tempestività dell'opposizione con conseguente declaratoria di inammissibilità in caso di tardività. Evidenziava che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione fosse un giudizio chiuso in quanto il giudice dovesse decidere esclusivamente sui motivi di opposizione e, in conformità all'art. 112 c.p.c, nei limiti soggettivi e oggettivi delle domande proposte. Osservava che il procedimento in esame fosse retto dai principi della legge n. 689/1981, non trovando applicazione la legge n. 241/1990, e che, involgendo il giudizio non l'atto ma il rapporto amministrativo, al giudice fosse riservata la cognizione piena dello stesso, con la conseguenza che eventuali vizi di motivazione del provvedimento non ne determinassero la nullità, dovendo il giudice comunque pronunciarsi nel merito della pretesa punitiva. Rilevava che la motivazione consistesse nella chiara individuazione del presupposto normativo, che fosse ammissibile la motivazione per relationem
e che nella specie la stessa fosse del tutto congrua, facendo espresso rinvio all'atto accertativo.
Nel merito osservava che la trasmissione da parte del datore di lavoro del flusso telematico Uniemens contenente gli appositi modelli DM10/M costituisse piena prova della corresponsione delle retribuzioni,
e ciò in quanto i suddetti modelli avessero natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivalesse all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali fosse stato omesso il versamento dei contributi. Evidenziava dunque che dai DM10/M Uniemens si ricavasse il debito inteso quale importo specifico che il datore di lavoro dichiarasse dovuto all'Istituto, con la conseguenza che dovesse ritenersi legittimo il recupero da parte dell' di quel credito, oggetto di autodenuncia del datore di lavoro. Con riferimento all'eccepita prescrizione, rilevava che la stessa non fosse maturata, tenuto conto che il termine di prescrizione decorresse dalla data di entrata in vigore della legge di parziale depenalizzazione della fattispecie (6/2/2016), secondo quanto previsto dall'art. 2935 c.c., e che, ai sensi dell'art. 28 della suddetta legge, il diritto a riscuotere le somme per le violazioni contestate si prescrivesse nel termine di cinque anni dal giorno in cui fosse stata commessa la violazione. Rilevava inoltre che dovesse tenersi conto della sospensione per il periodo dei tre mesi successivi alla notifica dell'atto di accertamento e dell'ulteriore sospensione prevista dalla normativa emergenziale per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, con la conseguenza che, nella specie, non essendo intervenuto alcun pagamento dopo la notifica dell'atto di accertamento, correttamente fosse stata emessa l'ordinanza ingiunzione opposta. Sulla determinazione dell'importo delle sanzioni, rilevava che dette ultime fossero state determinate avuto riguardo alla gravità della violazione, all'interesse pubblico all'osservanza dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori, all'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alle condizioni economiche del trasgressore.
Richiamava infine le modifiche introdotte dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Chiedeva, in via pregiudiziale, che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, in via principale, il rigetto di tutte le domande siccome infondate con la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta. In via subordinata chiedeva che, in ogni caso, parte ricorrente fosse condannata al pagamento di quanto accertato e dovuto.
Con ordinanza del 13/5/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata la trattazione e decisione della stessa al sottoscritto giudice onorario;
con lo stesso provvedimento veniva fissata l'udienza del 24 settembre 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
**********
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, per come previsto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011: il ricorso in opposizione è stato depositato in data 12/7/2024, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta il 14/6/2024 (cfr. avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata eseguita la notifica).
Or, si osserva che oggetto di opposizione è l'ordinanza ingiunzione emessa dall' con la quale è stato intimato al ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della “ , e a detta società, CP_1
quale obbligato in solido, il pagamento della sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente all'anno 2017.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016
n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge
28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, il citato art. 2 del decreto-legge n. 463/1983, nel testo aggiornato e attualmente in vigore, al comma 1, prevede che “Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e
22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate
a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”.
Il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha altresì stabilito che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro
50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Gli effetti che derivano dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano pertanto collegati al relativo importo e, conseguentemente: la prima ipotesi, punita con la reclusione e con la multa nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ed euro 10.000 annui, configura una fattispecie di reato;
mentre la seconda ipotesi, di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo, ricorrente nella specie.
Ed infatti, con l'ordinanza ingiunzione opposta l' ha intimato il pagamento della sanzione amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, fattispecie integrante l'illecito amministrativo di cui si è detto.
Ciò posto, occorre ora procedere all'esame dei motivi di ricorso e, preliminarmente, all'esame dell'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa in violazione dell'art. 3 della L. 241/1990. Sul punto, si rammenta che la Cassazione ha stabilito che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purchè dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente”
(Cass. sez. 6-2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020).
Con specifico riguardo alla motivazione dell'ordinanza ingiunzione, la Suprema Corte ha evidenziato che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689/1981, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203).
Nella fattispecie, l'ordinanza ingiunzione opposta risulta dotata di sufficiente motivazione succinta, avendo la stessa richiamato l'atto di accertamento n. .2100.28/01/2019.0044796 del 28/01/2019; indicato le violazioni contestate;
evidenziato la mancata produzione di scritti difensivi;
indicato le ragioni della quantificazione della sanzione amministrativa (“la gravità della condotta dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981”).
Si rileva pertanto che l'iter amministrativo seguito dall' nell'adozione del provvedimento impugnato risulti corretto e immune da vizi, avendo l' emesso e motivato tale atto in conformità CP_3
alla specifica disciplina legale sopra richiamata.
Devono dunque condividersi le osservazioni svolte sul punto dall' , secondo cui il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981, e ad esso non trova applicazione l'invocata legge n. 241 del
1990 (Cass. 26 giugno 2019, n. 17088; Cass. 4 marzo 2015, n. 4363). Atteso che il giudizio involge non l'atto amministrativo ma il rapporto giuridico, al giudice è riservata una cognizione piena, ancorchè nei limiti dei motivi di opposizione, sicchè eventuali vizi formali, nel caso di specie comunque inesistenti, che ineriscano, a titolo esemplificativo, alla carenza motivazionale dell'ordinanza o alla mancata audizione dell'opponente, non comportano la nullità del provvedimento, dovendo il giudice comunque pronunciarsi nel merito della pretesa punitiva (Cass. 21 maggio 2018, n. 12503; Cass., sez. un., 28 gennaio 2010, n. 1786).
Deve pertanto ritenersi infondata l'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento impugnato sollevata dall'opponente e, unitamente ad essa, l'eccezione di violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 Cost.
Il ricorrente ha poi eccepito la mancata notifica dell'atto di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione nonchè l'intervenuta prescrizione, che avrebbero determinato la nullità dell'ordinanza stessa.
Or, con riferimento all'atto di accertamento relativo al ricorrente, prot. .2100.28/01/2019.0044796,
l'ente ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata eseguita la notifica, perfezionatasi in data 18/2/2019, al momento del ritiro del plico non recapitato in data
7/2/2019 per temporanea assenza del destinatario, con contestuale spedizione di comunicazione di avvenuto deposito (CAD), anch'essa versata in atti. Si osserva al riguardo che l'avviso di ricevimento reca il numero di raccomandata riportato nel suddetto atto di accertamento, 78603083939-6, sicchè risulta provato il collegamento fra i due documenti.
La notifica deve pertanto considerarsi avvenuta nella suddetta data indicata nell'avviso di ricevimento, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun profilo di nullità.
Da ultimo, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente ex art. 28 L.
689/1981, il quale dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Al riguardo occorre rilevare che la Cassazione ha stabilito che “Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo “dies a quo” nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ….” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8044 del 28/03/2008).
Nel caso di specie, il D.Lgs. 15.1.2016, n. 8, che ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi, è entrato in vigore dal 6.2.2016. Pertanto, la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere nella suddetta data del 6.2.2016 ed è stata interrotta dalla notifica in data 18/2/2019 dell'atto di accertamento e, successivamente, dalla notifica in data 14/6/2024 dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Ed infatti, alla riferita data di notifica del provvedimento impugnato la prescrizione non era ancora maturata, tenuto conto del periodo di sospensione corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983) e del periodo di sospensione dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis, della legge 24 aprile 2020, n. 27.
Ne consegue che le somme richieste a titolo di sanzione amministrativa con l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-001627636 devono dichiararsi dovute.
Vanno infatti rigettate anche l'eccezione di decadenza per asserito decorso di termini perentori e l'eccezione di violazione dello Statuto dei diritti del contribuente.
Sul punto, si osserva che non può trovare applicazione nella fattispecie in esame l'invocato art. 1 del
DL 17/6/2005 n. 106, convertito nella legge n. 156 del 2005, riguardante “Disposizioni urgenti in materia di entrate e di immobili pubblici”. La disciplina del termine decadenziale prevista al comma 5-bis del suddetto articolo riguarda infatti la notificazione della “cartella dei pagamenti” e dunque atto diverso da quello impugnato.
Si aggiunga che la legge 27/7/2000 n. 212 contenente “lo Statuto dei diritti del contribuente” riguarda i provvedimenti di iscrizione a ruolo e non anche i provvedimenti del tipo di quello impugnato. Va pertanto condiviso quanto affermato dall' , secondo cui nessuna violazione dello Statuto del contribuente può ravvisarsi nel caso in esame, ove oggetto del giudizio è unicamente la sanzione amministrativa irrogata, del tutto distinta rispetto alle pretese contributive e/o fiscali.
Non si ravvisano pertanto nella specie i denunciati vizi procedurali che avrebbero condotto a decadenza dal diritto di notifica dell'atto impugnato o a violazioni in qualche modo pregiudizievoli del diritto di difesa del ricorrente.
Neanche sotto detti aspetti può, dunque, trovare accoglimento la domanda volta alla declaratoria di nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Il ricorso va pertanto rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6850/2024 R.G., così statuisce:
rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 1.863,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Catania il 24 settembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio
In nome del Popolo Italiano
TRIBUNALE DI CATANIA
Sezione Lavoro
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, dott.ssa Carmela Letizia Formaggio, all'esito dell'udienza del 24 settembre 2025 sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. R.G. 6850/2024
Promossa da
, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della Parte_1 CP_1
(P.I. , rappresentato e difeso dall'avvocato CRISTINA MARLETTA, nel cui
[...] P.IVA_1 studio in Trecastagni ha eletto domicilio, via Vittorio Emanuele, 93
- ricorrente -
CONTRO
(c.f. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso CP_2 P.IVA_2 dall'avvocato VALENTINA SCHILIRO' giusta procura generale in Notar di Roma Persona_1
-resistente-
Oggetto: opposizione avverso ordinanza ingiunzione
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12/7/2024, il ricorrente proponeva opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione n. OI-001627636, notificata dall' in data 14/6/2024 e avente ad oggetto sanzione amministrativa per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali ex art. 2, comma 1 bis, DL 463/1983, convertito in L. 638/83, relative all'anno 2017 e dell'importo complessivo di euro
14.870,00. Eccepiva la nullità dell'atto impugnato per mancata notifica dell'avviso di accertamento prot. n.
.2100.28/01/2019.0044796, cui faceva riferimento l'atto stesso e che avrebbe dovuto precederlo.
Rilevava al riguardo che l'avviso di accertamento fosse presupposto indefettibile per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione e per la legittimità della stessa. Lamentava che, invece, a causa dell'omessa notifica, gli fosse stato impedito di provvedere al pagamento delle somme dovute a titolo di ritenute previdenziali ed assistenziali evitando le maggiorazioni, ed inoltre, gli fosse stato precluso l'esercizio del diritto di difesa in violazione dell'art. 24 Cost. Deduceva che, pertanto, l'ente non potesse procedere all'esecuzione.
Eccepiva altresì l'intervenuta prescrizione dei crediti portati dall'ordinanza ingiunzione, considerato che gli stessi si riferissero all'anno 2017 e che fosse decorso il termine di cinque anni senza il compimento di alcun atto interruttivo.
Deduceva inoltre che la nullità dell'atto impugnato derivasse dalla sua carenza di motivazione e dalla mancata allegazione dell'atto presupposto. Sul punto osservava che, ai sensi dell'art. 3 della legge n.
241 del 1990, in combinato disposto con l'art. 7 dello Statuto dei contribuenti, tutti gli atti dell'Amministrazione Finanziaria dovessero essere adeguatamente motivati allo scopo di consentire al contribuente l'esercizio delle proprie difese, indicando a tal uopo i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche poste a fondamento dell'atto. Sulla scorta del principio secondo cui, in caso di riferimento ad un altro atto l'Amministrazione dovesse allegare l'atto stesso e non semplicemente richiamarlo, lamentava che l'ente in seno all'ordinanza ingiunzione si fosse limitato a riportare il numero di protocollo dell'avviso di accertamento senza fornire ulteriori elementi identificativi del credito per il quale si procedeva. Insisteva pertanto nella nullità dell'atto impugnato anche perché posto in violazione del diritto di difesa costituzionalmente garantito.
Eccepiva ancora la decadenza dell'ente impositore dal diritto di notificare l'atto opposto, conseguente al decorso dei termini perentori previsti dall'art. 1 del D.L. 17/6/2005 n. 106 convertito nella legge n. 156 del 2005. Rilevava che, sulla base della richiamata normativa, gli atti esecutivi dovessero essere notificati entro termini perentori allo scopo di consentire al contribuente un valido esercizio del diritto di difesa e che, in caso di mancato rispetto di detti termini, gli enti dovessero perdere il diritto di riscuotere le somme pretese. Osservava che, nella specie, fossero trascorsi i termini di decadenza per la notifica dell'ordinanza ingiunzione.
Eccepiva infine la nullità dell'atto impugnato per violazione dello Statuto dei diritti del contribuente
(legge 27/7/2000 n. 212), dolendosi in particolare che la notifica dello stesso non fosse stata preceduta da alcuna comunicazione con la quale il medesimo fosse stato invitato a fornire chiarimenti, e ciò in violazione di quanto previsto dall'art. 6, comma 5, della suddetta legge e in violazione del principio di collaborazione e buona fede al quale avrebbero dovuto improntarsi i rapporti tra contribuente e amministrazione. Chiedeva in definitiva che, previa sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza ingiunzione opposta, la stessa fosse annullata ovvero dichiarata nulla.
Con decreto del 19/7/2024, ritenuti sussistenti i presupposti di legge, veniva sospesa l'efficacia esecutiva dell'atto impugnato e fissata l'udienza di comparizione.
Instauratosi il contraddittorio, con memoria del 15/10/2024 si costituiva in giudizio l' . L'ente premetteva che l'ordinanza ingiunzione n. OI 1627636 fosse stata emessa nei confronti del ricorrente nella qualità di legale rappresentante della quale obbligato in solido. Deduceva che CP_1
l'ordinanza ingiunzione fosse stata preceduta dalla regolare notifica dell'atto di accertamento, riguardante l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali operate sulle retribuzioni dei lavoratori e dichiarate nelle denunzie mensili trasmesse all nei flussi UniEmens. Chiedeva che, in via preliminare, il Tribunale si pronunciasse sulla tempestività dell'opposizione con conseguente declaratoria di inammissibilità in caso di tardività. Evidenziava che il giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione fosse un giudizio chiuso in quanto il giudice dovesse decidere esclusivamente sui motivi di opposizione e, in conformità all'art. 112 c.p.c, nei limiti soggettivi e oggettivi delle domande proposte. Osservava che il procedimento in esame fosse retto dai principi della legge n. 689/1981, non trovando applicazione la legge n. 241/1990, e che, involgendo il giudizio non l'atto ma il rapporto amministrativo, al giudice fosse riservata la cognizione piena dello stesso, con la conseguenza che eventuali vizi di motivazione del provvedimento non ne determinassero la nullità, dovendo il giudice comunque pronunciarsi nel merito della pretesa punitiva. Rilevava che la motivazione consistesse nella chiara individuazione del presupposto normativo, che fosse ammissibile la motivazione per relationem
e che nella specie la stessa fosse del tutto congrua, facendo espresso rinvio all'atto accertativo.
Nel merito osservava che la trasmissione da parte del datore di lavoro del flusso telematico Uniemens contenente gli appositi modelli DM10/M costituisse piena prova della corresponsione delle retribuzioni,
e ciò in quanto i suddetti modelli avessero natura ricognitiva della situazione debitoria e la loro presentazione equivalesse all'attestazione di aver corrisposto le retribuzioni in relazione alle quali fosse stato omesso il versamento dei contributi. Evidenziava dunque che dai DM10/M Uniemens si ricavasse il debito inteso quale importo specifico che il datore di lavoro dichiarasse dovuto all'Istituto, con la conseguenza che dovesse ritenersi legittimo il recupero da parte dell' di quel credito, oggetto di autodenuncia del datore di lavoro. Con riferimento all'eccepita prescrizione, rilevava che la stessa non fosse maturata, tenuto conto che il termine di prescrizione decorresse dalla data di entrata in vigore della legge di parziale depenalizzazione della fattispecie (6/2/2016), secondo quanto previsto dall'art. 2935 c.c., e che, ai sensi dell'art. 28 della suddetta legge, il diritto a riscuotere le somme per le violazioni contestate si prescrivesse nel termine di cinque anni dal giorno in cui fosse stata commessa la violazione. Rilevava inoltre che dovesse tenersi conto della sospensione per il periodo dei tre mesi successivi alla notifica dell'atto di accertamento e dell'ulteriore sospensione prevista dalla normativa emergenziale per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 31 maggio 2020, con la conseguenza che, nella specie, non essendo intervenuto alcun pagamento dopo la notifica dell'atto di accertamento, correttamente fosse stata emessa l'ordinanza ingiunzione opposta. Sulla determinazione dell'importo delle sanzioni, rilevava che dette ultime fossero state determinate avuto riguardo alla gravità della violazione, all'interesse pubblico all'osservanza dell'obbligo del datore di lavoro di versare i contributi destinati a finanziare le prestazioni previdenziali dei lavoratori, all'opera svolta per l'eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione e alle condizioni economiche del trasgressore.
Richiamava infine le modifiche introdotte dall'art. 23 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48 alla disciplina delle sanzioni amministrative in caso di omesso versamento delle ritenute previdenziali.
Chiedeva, in via pregiudiziale, che fosse dichiarata l'inammissibilità del ricorso e, in via principale, il rigetto di tutte le domande siccome infondate con la conferma dell'ordinanza ingiunzione opposta. In via subordinata chiedeva che, in ogni caso, parte ricorrente fosse condannata al pagamento di quanto accertato e dovuto.
Con ordinanza del 13/5/2025, ritenuta la causa matura per la decisione, veniva delegata la trattazione e decisione della stessa al sottoscritto giudice onorario;
con lo stesso provvedimento veniva fissata l'udienza del 24 settembre 2025 disponendo che la stessa fosse sostituita dal “deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni”.
Le parti hanno regolarmente depositato le note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., entro il termine assegnato, insistendo nelle rispettive conclusioni. La causa è stata dunque trattenuta per la decisione.
**********
In via preliminare, si rileva l'ammissibilità dell'opposizione in quanto tempestivamente proposta nel rispetto del termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento, per come previsto dall'art. 6, comma 6, del d.lgs. n. 150/2011: il ricorso in opposizione è stato depositato in data 12/7/2024, entro il termine di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione avvenuta il 14/6/2024 (cfr. avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata eseguita la notifica).
Or, si osserva che oggetto di opposizione è l'ordinanza ingiunzione emessa dall' con la quale è stato intimato al ricorrente, nella qualità di legale rappresentante della “ , e a detta società, CP_1
quale obbligato in solido, il pagamento della sanzione amministrativa per omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali relativamente all'anno 2017.
Stante l'oggetto della controversia, è opportuno premettere che il decreto legislativo 15 gennaio 2016
n. 8, recante “Disposizioni in materia di depenalizzazione, a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge
28 aprile 2014, n. 67”, entrato in vigore il 6 febbraio 2016, ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi.
Tra le ipotesi di reato interessate dall'intervento normativo figura quella di omesso versamento delle ritenute previdenziali effettuate dal datore di lavoro di cui all'art. 2, comma 1-bis, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, che è stato sostituito dall'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo n. 8/2016.
In particolare, il citato art. 2 del decreto-legge n. 463/1983, nel testo aggiornato e attualmente in vigore, al comma 1, prevede che “Le ritenute previdenziali ed assistenziali operate dal datore di lavoro sulle retribuzioni dei lavoratori dipendenti, ivi comprese le trattenute effettuate ai sensi degli articoli 20, 21 e
22 della legge 30 aprile 1969, n. 153, debbono essere comunque versate e non possono essere portate
a conguaglio con le somme anticipate, nelle forme e nei termini di legge, dal datore di lavoro ai lavoratori per conto delle gestioni previdenziali e assistenziali, e regolarmente denunciate alle gestioni stesse, tranne che a seguito di conguaglio tra gli importi contributivi a carico del datore di lavoro e le somme anticipate risulti un saldo attivo a favore del datore di lavoro”.
Il suddetto art. 2, al comma 1-bis, come novellato dall'art. 3 del d.lgs. n. 8/2016, ha altresì stabilito che
“L'omesso versamento delle ritenute di cui al comma 1, per un importo superiore a euro 10.000 annui,
è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 1.032. Se l'importo omesso non è superiore a euro 10.000 annui, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro
50.000. Il datore di lavoro non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione”.
Gli effetti che derivano dall'omesso versamento delle ritenute previdenziali risultano pertanto collegati al relativo importo e, conseguentemente: la prima ipotesi, punita con la reclusione e con la multa nei casi in cui l'importo non versato sia superiore ed euro 10.000 annui, configura una fattispecie di reato;
mentre la seconda ipotesi, di omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, configura la fattispecie dequalificata in illecito amministrativo, ricorrente nella specie.
Ed infatti, con l'ordinanza ingiunzione opposta l' ha intimato il pagamento della sanzione amministrativa in relazione all'omesso versamento di ritenute di importo inferiore ad euro 10.000, fattispecie integrante l'illecito amministrativo di cui si è detto.
Ciò posto, occorre ora procedere all'esame dei motivi di ricorso e, preliminarmente, all'esame dell'eccezione di difetto di motivazione dell'atto impugnato, con conseguente pregiudizio del diritto di difesa in violazione dell'art. 3 della L. 241/1990. Sul punto, si rammenta che la Cassazione ha stabilito che “L'ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purchè dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall'atto di contestazione) ed evidenzi l'avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente”
(Cass. sez. 6-2, Ordinanza n. 16316 del 30/07/2020).
Con specifico riguardo alla motivazione dell'ordinanza ingiunzione, la Suprema Corte ha evidenziato che l'attività di accertamento dell'obbligazione contributiva non è oggetto di provvedimenti discrezionali, in ordine ai quali l'amministrazione pubblica è tenuta ad esternare i criteri utilizzati per ponderare gli interessi in gioco, ma di atti vincolati, per i quali la motivazione consiste, in definitiva, nella chiara individuazione del presupposto normativo. Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il contenuto dell'obbligo imposto dall'art. 18, comma 2, della legge n. 689/1981, di motivare l'atto applicativo della sanzione amministrativa, va individuato in funzione dello scopo della motivazione stessa, che è quello di consentire all'ingiunto la tutela dei suoi diritti mediante l'opposizione. Pertanto, tale obbligo deve considerarsi soddisfatto quando dall'ingiunzione risulti la violazione addebitata, in modo che l'ingiunto possa far valere le sue ragioni e il giudice esercitare il controllo giurisdizionale, con la conseguenza che è ammissibile la motivazione per relationem mediante il richiamo di altri atti del procedimento amministrativo e, in particolare, del verbale di accertamento, già noto al trasgressore in virtù della obbligatoria preventiva contestazione (Cass. 28 ottobre 2003, n. 16203).
Nella fattispecie, l'ordinanza ingiunzione opposta risulta dotata di sufficiente motivazione succinta, avendo la stessa richiamato l'atto di accertamento n. .2100.28/01/2019.0044796 del 28/01/2019; indicato le violazioni contestate;
evidenziato la mancata produzione di scritti difensivi;
indicato le ragioni della quantificazione della sanzione amministrativa (“la gravità della condotta dell'autore delle violazioni e gli altri elementi di valutazione di cui all'articolo 11 della legge n. 689/1981”).
Si rileva pertanto che l'iter amministrativo seguito dall' nell'adozione del provvedimento impugnato risulti corretto e immune da vizi, avendo l' emesso e motivato tale atto in conformità CP_3
alla specifica disciplina legale sopra richiamata.
Devono dunque condividersi le osservazioni svolte sul punto dall' , secondo cui il procedimento di irrogazione della sanzione amministrativa, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla legge n. 689 del 1981, e ad esso non trova applicazione l'invocata legge n. 241 del
1990 (Cass. 26 giugno 2019, n. 17088; Cass. 4 marzo 2015, n. 4363). Atteso che il giudizio involge non l'atto amministrativo ma il rapporto giuridico, al giudice è riservata una cognizione piena, ancorchè nei limiti dei motivi di opposizione, sicchè eventuali vizi formali, nel caso di specie comunque inesistenti, che ineriscano, a titolo esemplificativo, alla carenza motivazionale dell'ordinanza o alla mancata audizione dell'opponente, non comportano la nullità del provvedimento, dovendo il giudice comunque pronunciarsi nel merito della pretesa punitiva (Cass. 21 maggio 2018, n. 12503; Cass., sez. un., 28 gennaio 2010, n. 1786).
Deve pertanto ritenersi infondata l'eccezione di difetto di motivazione del provvedimento impugnato sollevata dall'opponente e, unitamente ad essa, l'eccezione di violazione del diritto di difesa ai sensi dell'art. 24 Cost.
Il ricorrente ha poi eccepito la mancata notifica dell'atto di accertamento sotteso all'ordinanza ingiunzione nonchè l'intervenuta prescrizione, che avrebbero determinato la nullità dell'ordinanza stessa.
Or, con riferimento all'atto di accertamento relativo al ricorrente, prot. .2100.28/01/2019.0044796,
l'ente ha prodotto copia dell'avviso di ricevimento della raccomandata con la quale è stata eseguita la notifica, perfezionatasi in data 18/2/2019, al momento del ritiro del plico non recapitato in data
7/2/2019 per temporanea assenza del destinatario, con contestuale spedizione di comunicazione di avvenuto deposito (CAD), anch'essa versata in atti. Si osserva al riguardo che l'avviso di ricevimento reca il numero di raccomandata riportato nel suddetto atto di accertamento, 78603083939-6, sicchè risulta provato il collegamento fra i due documenti.
La notifica deve pertanto considerarsi avvenuta nella suddetta data indicata nell'avviso di ricevimento, con la conseguenza che non è ravvisabile alcun profilo di nullità.
Da ultimo, deve ritenersi infondata l'eccezione di prescrizione sollevata dal ricorrente ex art. 28 L.
689/1981, il quale dispone che “Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione”.
Al riguardo occorre rilevare che la Cassazione ha stabilito che “Il principio della decorrenza della prescrizione quinquennale dal giorno della violazione, fissato in via generale dall'art. 28, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 per i crediti inerenti a sanzioni pecuniarie amministrative, puntualmente recepito in materia valutaria dall'art. 24 del D.P.R. 31 marzo 1988 n. 148, trova deroga, rispetto agli illeciti valutari originariamente configurati come reati e poi depenalizzati con la legge 21 ottobre 1988 n. 455, nell'art. 1, terzo comma, della legge stessa, il quale identifica il relativo “dies a quo” nella data della propria entrata in vigore, in coerenza con la regola generale dettata, in tema di prescrizione, dall'art. 2935 cod. civ….” (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 8044 del 28/03/2008).
Nel caso di specie, il D.Lgs. 15.1.2016, n. 8, che ha disposto la depenalizzazione di numerose ipotesi di reato in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, prevedendone la trasformazione in illeciti amministrativi, è entrato in vigore dal 6.2.2016. Pertanto, la prescrizione quinquennale è iniziata a decorrere nella suddetta data del 6.2.2016 ed è stata interrotta dalla notifica in data 18/2/2019 dell'atto di accertamento e, successivamente, dalla notifica in data 14/6/2024 dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Ed infatti, alla riferita data di notifica del provvedimento impugnato la prescrizione non era ancora maturata, tenuto conto del periodo di sospensione corrispondente al termine assegnato per il versamento delle quote omesse (tre mesi dalla notifica dell'atto di accertamento della violazione, ai sensi dell'art. 2, comma 1 quater della legge n. 638 del 1983) e del periodo di sospensione dal 23 febbraio al 31 maggio 2020, ai sensi dell'art. 103, comma 6 bis, della legge 24 aprile 2020, n. 27.
Ne consegue che le somme richieste a titolo di sanzione amministrativa con l'ordinanza ingiunzione opposta n. OI-001627636 devono dichiararsi dovute.
Vanno infatti rigettate anche l'eccezione di decadenza per asserito decorso di termini perentori e l'eccezione di violazione dello Statuto dei diritti del contribuente.
Sul punto, si osserva che non può trovare applicazione nella fattispecie in esame l'invocato art. 1 del
DL 17/6/2005 n. 106, convertito nella legge n. 156 del 2005, riguardante “Disposizioni urgenti in materia di entrate e di immobili pubblici”. La disciplina del termine decadenziale prevista al comma 5-bis del suddetto articolo riguarda infatti la notificazione della “cartella dei pagamenti” e dunque atto diverso da quello impugnato.
Si aggiunga che la legge 27/7/2000 n. 212 contenente “lo Statuto dei diritti del contribuente” riguarda i provvedimenti di iscrizione a ruolo e non anche i provvedimenti del tipo di quello impugnato. Va pertanto condiviso quanto affermato dall' , secondo cui nessuna violazione dello Statuto del contribuente può ravvisarsi nel caso in esame, ove oggetto del giudizio è unicamente la sanzione amministrativa irrogata, del tutto distinta rispetto alle pretese contributive e/o fiscali.
Non si ravvisano pertanto nella specie i denunciati vizi procedurali che avrebbero condotto a decadenza dal diritto di notifica dell'atto impugnato o a violazioni in qualche modo pregiudizievoli del diritto di difesa del ricorrente.
Neanche sotto detti aspetti può, dunque, trovare accoglimento la domanda volta alla declaratoria di nullità dell'ordinanza ingiunzione opposta.
Il ricorso va pertanto rigettato e le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Catania, Sezione Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 6850/2024 R.G., così statuisce:
rigetta l'opposizione e conferma l'ordinanza ingiunzione opposta;
condanna il ricorrente al pagamento in favore dell' delle spese processuali che liquida nella complessiva somma di euro 1.863,50 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA, come per legge.
Così deciso in Catania il 24 settembre 2025
Il Giudice onorario
dott.ssa Carmela Letizia Formaggio