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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 03/04/2025, n. 81 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 81 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. 637/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 637/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._2
congiunto, dall'Avv. Lucio Vignai e dall'Avv. Gianpietro Colombini, presso il cui studio in San
UI d'CI (SI), Via Federigo Tozzi n.10, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Nel termine ex. art. 127-ter c.p.c. dell'1.4.2025, per e , l'Avv. Lucio Vignai, ha concluso chiedendo: Parte_1 Parte_2
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di San UI d'CI al N.9, P.2 S.C anno 2009, alle condizioni concordare di seguito riprodotte:
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 2 / 4
2. Confermare l'affidamento dei figli nato il [...] e Persona_1 Persona_2
nata il [...] ad [...] i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Confermare la collocazione prevalente dei figli presso la madre - con la quale
continueranno a vivere – nell'attuale abitazione in San UI d'CI, Via Giacomo Leopardi
n.32 di proprietà dei genitori della stessa.
4. Il padre, tenuto conto dei suoi impegni lavorativi potrà esercitare il diritto di visita nel suo giorno libero infrasettimanale prelevando i figli presso l'abitazione della madre dopo la scuola
o, in periodo extra scolastico dalle ore 10 e riaccompagnandoli entro le ore 22; il padre potrà inoltre, previo accordo con la madre, vedere i figli anche in altri giorni della settimana compatibilmente con i loro impegni anche scolastici.
5. Entrambi i genitori con la sottoscrizione della presente autorizzano il rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio dei figli minori e si impegnano a sottoscrivere ogni documentazione eventualmente necessaria. Per_ Per_
6. A titolo di concorso per le spese ordinarie di mantenimento per i figli e il padre verserà sul conto corrente intestato alla madre n.001/1633620/03 presso Banca Mediolanum entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese l'importo mensile complessivo di euro 400,00
(quattrocento) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Siena che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (doc.7) e dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate previa esibizione dei relativi giustificativi.
8. L'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito dalla madre.
ALTRE DICHIARAZIONI PATRIMONIALI.
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e depositano le rispettive dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni (doc. 8/9). 3 / 4
10. La signora dichiara di essere proprietaria dell'abitazione in San Parte_1
UI d'CI (SI), Via Dante Alighieri n.40, di altra abitazione in Piazza Giovanni Pascoli
n.20 sempre in San UI d'CI e dell'autoveicolo Renault Scenic, tg. EX483WD a lei in uso esclusivo. Il signor dichiara di non essere proprietario di beni immobili e di Parte_2
essere proprietario dell'autoveicolo Dacia Duster, tg. EN109YZ”.
Pubblico Ministero: visto in data 21.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.2.2025, e Parte_1 Parte_2
esponevano che avevano contratto matrimonio in Senegal il giorno 24.8.2009, con atto trascritto agli atti di matrimonio del Comune di San UI d'CI (SI) al N. 9, P. 2 S. C, anno 2009, che dall'unione coniugale erano nati a Montepulciano i figli in data 22.6.2010 e Persona_1 [...]
in data 3.4.2016, e che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano Per_2
richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con provvedimento del 16.9.2019 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'1.4.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi;
il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate. Ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e , entrambi di nazionalità italiana, hanno chiesto la Pt_1 Pt_2
pronuncia del Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio .
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal provvedimento del 16.09.2019 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle 4 / 4
esigenze affettive ed evolutive dei figli minori.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: , celebrato in C.F._1 Parte_2 C.F._2
Senegal il 24.8.2009, atto trascritto agli atti di matrimonio del Comune di San UI d'CI
(SI) al N. 9, P. 2 S. C, anno 2009, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Siena
Volontaria Giurisdizione Civile
Il Tribunale Ordinario di Siena, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Marianna Serrao Presidente
Dott. Michele Moggi Giudice Relatore
Dott.ssa Giulia Capannoli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 637/2025 R.G. promossa da
(C.F.: ) e (C.F.: Parte_1 C.F._1 Parte_2
, entrambi rappresentati e difesi, per mandato in calce al ricorso C.F._2
congiunto, dall'Avv. Lucio Vignai e dall'Avv. Gianpietro Colombini, presso il cui studio in San
UI d'CI (SI), Via Federigo Tozzi n.10, sono elettivamente domiciliati
RICORRENTI
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Scioglimento matrimonio
CONCLUSIONI
Nel termine ex. art. 127-ter c.p.c. dell'1.4.2025, per e , l'Avv. Lucio Vignai, ha concluso chiedendo: Parte_1 Parte_2
“1. Pronunciare sentenza di divorzio, mandando la Cancelleria per le annotazioni di rito nei registri dello Stato Civile del Comune di San UI d'CI al N.9, P.2 S.C anno 2009, alle condizioni concordare di seguito riprodotte:
PIANO GENITORIALE PER I FIGLI MINORENNI 2 / 4
2. Confermare l'affidamento dei figli nato il [...] e Persona_1 Persona_2
nata il [...] ad [...] i genitori, i quali eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui i figli si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
3. Confermare la collocazione prevalente dei figli presso la madre - con la quale
continueranno a vivere – nell'attuale abitazione in San UI d'CI, Via Giacomo Leopardi
n.32 di proprietà dei genitori della stessa.
4. Il padre, tenuto conto dei suoi impegni lavorativi potrà esercitare il diritto di visita nel suo giorno libero infrasettimanale prelevando i figli presso l'abitazione della madre dopo la scuola
o, in periodo extra scolastico dalle ore 10 e riaccompagnandoli entro le ore 22; il padre potrà inoltre, previo accordo con la madre, vedere i figli anche in altri giorni della settimana compatibilmente con i loro impegni anche scolastici.
5. Entrambi i genitori con la sottoscrizione della presente autorizzano il rilascio/rinnovo di documenti validi per l'espatrio dei figli minori e si impegnano a sottoscrivere ogni documentazione eventualmente necessaria. Per_ Per_
6. A titolo di concorso per le spese ordinarie di mantenimento per i figli e il padre verserà sul conto corrente intestato alla madre n.001/1633620/03 presso Banca Mediolanum entro e non oltre il giorno 15 di ciascun mese l'importo mensile complessivo di euro 400,00
(quattrocento) che sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio.
7. Le spese straordinarie nell'interesse dei figli saranno a carico di ciascun genitore nella misura del 50% come da protocollo del Tribunale di Siena che si allega al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale (doc.7) e dovranno essere rimborsate al genitore che le ha anticipate previa esibizione dei relativi giustificativi.
8. L'assegno unico per i figli continuerà ad essere percepito dalla madre.
ALTRE DICHIARAZIONI PATRIMONIALI.
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente indipendenti e depositano le rispettive dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi tre anni (doc. 8/9). 3 / 4
10. La signora dichiara di essere proprietaria dell'abitazione in San Parte_1
UI d'CI (SI), Via Dante Alighieri n.40, di altra abitazione in Piazza Giovanni Pascoli
n.20 sempre in San UI d'CI e dell'autoveicolo Renault Scenic, tg. EX483WD a lei in uso esclusivo. Il signor dichiara di non essere proprietario di beni immobili e di Parte_2
essere proprietario dell'autoveicolo Dacia Duster, tg. EN109YZ”.
Pubblico Ministero: visto in data 21.2.2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 18.2.2025, e Parte_1 Parte_2
esponevano che avevano contratto matrimonio in Senegal il giorno 24.8.2009, con atto trascritto agli atti di matrimonio del Comune di San UI d'CI (SI) al N. 9, P. 2 S. C, anno 2009, che dall'unione coniugale erano nati a Montepulciano i figli in data 22.6.2010 e Persona_1 [...]
in data 3.4.2016, e che il rapporto coniugale si era deteriorato, tanto che avevano Per_2
richiesto la separazione e il Tribunale di Siena con provvedimento del 16.9.2019 aveva omologato la separazione consensuale;
concludevano chiedendo di dichiarare lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio.
Nel termine ex art. 127-ter c.p.c. dell'1.4.2025, i coniugi, con note scritte, dichiaravano di rinunciare alla comparizione personale, confermavano le condizioni contenute nel ricorso e ribadivano la propria volontà di non riconciliarsi;
il procuratore delle parti precisava le conclusioni, come in epigrafe riportate. Ed il Giudice Istruttore rimetteva la causa al collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I ricorrenti e , entrambi di nazionalità italiana, hanno chiesto la Pt_1 Pt_2
pronuncia del Divorzio congiunto - Scioglimento del matrimonio .
Dalla documentazione in atti risulta che è trascorso il periodo di separazione previsto dall'art. 3 n.
2 lett. b) Legge 1° dicembre 1970 n. 898, che deve presumersi non interrotto, almeno a far data dal provvedimento del 16.09.2019 con cui il Tribunale di Siena ha omologato la separazione consensuale delle parti.
La concorde richiesta di scioglimento del vincolo fa presumere l'impossibilità per i coniugi di ricostituire la comunione materiale e spirituale.
Per quanto riguarda le condizioni di divorzio, si richiamano i patti espressi dai coniugi, che appaiono legittimi, conformi ai principi di ordine pubblico morale e familiare e confacenti alle 4 / 4
esigenze affettive ed evolutive dei figli minori.
La natura del procedimento giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siena, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando dichiara lo scioglimento degli effetti civili del matrimonio tra (C.F.: Parte_1
) e (C.F.: , celebrato in C.F._1 Parte_2 C.F._2
Senegal il 24.8.2009, atto trascritto agli atti di matrimonio del Comune di San UI d'CI
(SI) al N. 9, P. 2 S. C, anno 2009, alle condizioni concordate;
spese compensate.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile del predetto Comune di procedere alla trascrizione della presente sentenza sui pubblici registri.
Manda alla cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti di legge.
Così deciso in Siena, all'esito della camera di consiglio del 2 aprile 2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott. Michele Moggi Dott.ssa Marianna Serrao