Decreto cautelare 17 dicembre 2024
Ordinanza cautelare 24 gennaio 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. II, sentenza 28/11/2025, n. 1062 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 1062 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01062/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01089/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1089 del 2024, proposto da:
Immobiliare Cala Sinzias S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Ballero e Pietro Becci, con domicilio eletto presso lo studio del primo, in Cagliari, corso Vittorio Emanuele n. 76;
contro
- Agenzia Sarda delle Entrate, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Alberto Atzori, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- Regione Autonoma della Sardegna, non costituita in giudizio;
nei confronti
Le Palme S.r.l., non costituita in giudizio;
per l'annullamento:
- della comunicazione n. [CONT_CRE_IMPO-386] dd. 17.10.2024 dell’Agenzia Sarda delle Entrate, a firma della Responsabile del procedimento dott.ssa Angela Maria Dedola, comunicata in data 17 ottobre 2024, con la quale è stata disposta “la revoca del beneficio accordato con determinazione n. 251 P. 7841 del 30.07.2024, secondo quanto disposto dall’art. 5, comma 3, dell’Avviso per dichiarazione reticente o non veritiera” ;
- dell’Avviso Pubblico nella parte in cui, all’art. 5 comma 3, posto dall’Agenzia Sarda delle Entrate a fondamento del provvedimento di revoca del. 17 ottobre 2024, ha disposto che “considerata la modalità di concessione dell’agevolazione, secondo una procedura “a sportello” rivolta a una platea potenzialmente ampia, non è ammessa la rettifica e/o integrazione delle domande trasmesse e pertanto è onere minimo di cooperazione di ogni partecipante, in ossequio ai principi di buona fede e correttezza, fornire informazioni complete e non reticenti, compilare correttamente i moduli e allegare la documentazione richiesta a pena di inammissibilità della domanda. In caso di domanda irregolare o incompleta, l’ASE procede al rigetto della medesima”.
Visti il ricorso e i relativi allegati.
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Agenzia Sarda delle Entrate.
Visti tutti gli atti della causa.
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 novembre 2025 il dott. Antonio LA e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale.
Con il ricorso ora in esame è stato chiesto l’annullamento degli atti in epigrafe descritti.
Con nota depositata in data 30 ottobre 2025 il difensore di parte ricorrente, “dato atto che dopo la fase cautelare le Parti costituite hanno definito stragiudizialmente un accordo con revoca in autotutela del provvedimento impugnato e definizione a spese compensate del presente giudizio”, ha rinunciato “agli atti del giudizio indicato in epigrafe a spese compensate, rinunciando altresì a richiedere il pagamento/rimborso del contributo unificato versato per l’iscrizione a ruolo del ricorso” .
Con nota depositata il 3 novembre 2025, il difensore dell’Agenzia Sarda delle Entrate ha chiesto che questo Tribunale voglia “1) dichiarare l’estinzione del giudizio per rinuncia accettata; 2) disporre la compensazione integrale delle spese di lite tra le parti, dando atto della non ripetibilità del contributo unificato in ragione della rinuncia espressa dalla ricorrente; 3) conseguentemente, cancellare la causa dal ruolo dell’udienza del 26.11.2025”.
Pertanto al Collegio non resta che provvedere nei termini conformemente richiesti dalle parti costituite, come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando, dichiara la cessazione della materia del contendere sul ricorso in epigrafe proposto.
Spese del giudizio compensate tra le parti, con rinuncia della ricorrente al rimborso del contributo unificato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 26 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
TO RU, Presidente
Antonio LA, Consigliere, Estensore
Silvio Esposito, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonio LA | TO RU |
IL SEGRETARIO