Sentenza 23 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/01/2025, n. 621 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 621 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 20659/2024 Reg. Gen.
RE PU BBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
-SEZIONE IX CIVILE -
Il Tribunale, nella persona dei seguenti Magistrati:
Dott. Maria Laura Amato Presidente
Dott Chiara Delmonte Giudice rel.
Dott. Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra in data 06/06/2024 e vertente
TRA
Parte 1 C.F. 1
Luogo e data di nascita BOLIVIA in data 16/12/1970
Residenza residente in [...]N. 2 20100 MILANO ITALIA rappresentata e difesa dall'Avv. ALIMENTO ADRIANO presso il quale ha eletto domicilio giusta procura in atti
Parte attrice
E
C.F. 2 ), Controparte_1
Luogo e data di nascita PERÙ in data 02/01/1969
Residenza i VIA LIVIGNO N. 2 20100 MILANO ITALIA;
Parte convenuta contumace
Con comunicazione all'Ufficio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 21 giugno 2024
OGGETTO: SEPARAZIONE
Conclusioni di parte attrice precisate all'udienza ex art 473 bis. 21 c.p.c. il 21 gennaio 2025 1) Dichiararsi la separazione personale;
2) Prendere atto che i coniugi continueranno a vivere nello stesso immobile che il marito continuerà a pagare l'affitto e le bollette e che entrambi continueranno a farsi carico della spesa;
3) Disporsi su accordo delle parti che la madre continui a percepire per intero l'AUU
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi hanno contratto matrimonio a la Paz il 24/02/2006 atto non trascritto in Italia
Dall'unione è nato Per_1 il 22 aprile 2009
Con ricorso iscritto a ruolo in data 06/06/2024 Parte 1 ha chiesto a questo Tribunale di dichiarare la separazione personale ed ha chiesto al Tribunale di regolamentare l'esercizio delle responsabilità genitoriale e le conseguenze economiche della separazione.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 21 gennaio 2025 verificata la regolarità della notifica, il
Giudice delegato ha dichiarato la contumacia di Controparte_1 presente personalmente senza l'assistenza di un legale.
La parte attrice in udienza ha dichiarato:
La parte attrice dichiara:
Mi voglio separare.
Io non guadagno.
Prendo solo l'AUU per mio figlio che è di 230,00 euro al mese. Mi aiuta mia sorella.
La spesa la faccio io con i soldi di mia sorella.
E' mia intenzione fare richiesta per la casa popolare.
Su nostro figlio non ci sono problemi tra noi.
Sta seguendo un percorso psicologico per problemi sull'orientamento sessuale: non sa cosa gli piace.
Sono invalida all'85% perché ho il Parkinson e non trovo attività lavorativa.
Ho fatto domanda per invalidità ma l'INPS non mi paga ma il Tribunale ha detto che deve pagare.
Ho dei debiti grossi perché i medicinali mi hanno fatto venire lo shopping compulsivo
La parte convenuta ha dichiarato:
Anche io voglio separarmi
Sono d'accordo che non sia possibile che andiamo a vivere separati. Non ce lo possiamo permettere
Io continuerò a pagare l'affitto per intero e le bollette. Mi va bene che mia moglie prenda per intero l'AUU.
Guadagno 1300,00 euro al mese oltre 150,00 di nero. L'affitto è 1.000," euro al mese.
Il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione posto che parte attrice non ha articolato istanze istruttorie e ritenuto non necessaria l'attivazione d'ufficio a tutela della prole ex art 473 bis. 2
c.p.c., ha invitato il procuratore di parte attrice a precisare le conclusioni.
Parte attrice ha rassegnato le conclusioni riportate in epigrafe e il Giudice delegato, autorizzati i coniugi a vivere separati, in accordo la difesa ha ritenuto che nell'imminente decisione del Collegio non fosse necessaria l'adozione di provvedimenti temporanei.
Il giudice delgato ha quindi ordinato la discussione orale della causa all'esito della quale ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
******* Sulla domanda di separazione personale
La natura delle doglianze esposte dall'attrice in ricorso, sono elementi tutti idonei a rivelare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti e da recare grave pregiudizio alla educazione della prole. Sussistono, pertanto, i presupposti di cui all'art. 151, 1° comma, c.c. per la richiesta pronuncia di separazione personale dei coniugi.
Sull'esercizio della responsabilità genitoriale e sul mantenimento della prole
Nel contesto dato e nell'obbiettiva impossibilità economica per i coniugi di dare seguito, anche formale, alla volontà manifestata in udienza di separarsi le conclusioni rassegnate da parte attrice ( come accettate dal marito convenuto in udienza) costituiscono l'unica regolamentazione possibile dell'esercizio della responsabilità genitoriale e delle conseguenze economiche della separazione
Sulle spese di lite.
La natura necessaria del giudizio e la mancata costituzione della parte convenuta, che non ha quindi svolto difese, portano a non disporre nulla in ordine alle spese processuali, che resteranno di conseguenza a carico della parte che le ha anticipate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, sezione IX civile, definitivamente pronunciando nella controversia civile n.
20659 del 2024, nella contumacia di parte convenuta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
5) Dichiara la separazione personale dei coniugi Parte 1 hanno contratto matrimonio a la Paz il 24/02/2006 atto non Controparte 1 e in Italia; trascritto
Dichiararsi la separazione personale;
6) Prende atto che i coniugi continueranno a vivere nello stesso immobile che il marito continuerà a pagare l'affitto e le bollette e che entrambi continueranno a farsi carico della spesa;
7) Dispone su accordo delle parti che la madre continui a percepire per intero l'AUU
8) Dispone l'affido condiviso del minore e dare atto che nel mantenimento della convivenza i rapporti verranno organizzati direttamente con il figlio
9) Nulla sulle spese
10) Manda al cancelliere per trasmettere il capo 1 della presente sentenza all'Ufficiale di Stato
Civile del Comune di Milano per l'aggiornamento dei registri anagrafici
Così deciso in Milano, nella Camera di Consiglio del 22 gennaio 2025 Il Giudice estensore Il Presidente
Dott. Chiara Delmonte Dott. Maria Laura Amato