Ordinanza cautelare 11 gennaio 2023
Sentenza 11 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 11/03/2026, n. 4535 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 4535 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 04535/2026 REG.PROV.COLL.
N. 16047/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 16047 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Iole Urso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex lege in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
- del provvedimento non notificato, con il quale è stata decretata l'esclusione del ricorrente «dal concorso pubblico per titoli ed esami, a trecento (300) posti di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del fuoco - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 16 del 25 febbraio 2022», poiché non ha superato la “prova 2” - valutazione resistenza;
- del verbale della Commissione esaminatrice del 03/10/2022, unitamente al resoconto della prova d'esame e relativi allegati, non conosciuti, laddove escludono dal concorso il sig. -OMISSIS-, per mancato superamento della prova n. 2 - valutazione resistenza - avendo - il ricorrente - eseguito la prova nel tempo di 3' 59'';
- del sistema di partenza “allineato” della corsa di 1000 metri piani, quale modalità di svolgimento della prova di valutazione resistenza, laddove non ha fornito uno scarto tra i candidati, e/o una partenza in linea curva sulla pista, al momento della partenza, comportando in tal modo che la distanza percorsa dal ricorrente nella corsa di 1000 metri fosse superiore a quella prevista dal bando, e a quella effettivamente percorsa dai candidati partiti dal lato interno della pista di gara;
- nelle modalità di svolgimento della prova 2, in particolare nell'aver previsto che, in una pista di 6 corsie, fossero presenti ben 10 candidati in linea di partenza e tutti allineati in linea retta anziché curva al momento della partenza; e nell'aver dato inizio alla prova senza il previo riscaldamento dei concorrenti; ed ancora per mancata uniformità nello svolgimento della prova prevedendo che in alcuni giorni la partenza avvenisse in modalità allineata e in altri casi in modalità curva;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale al provvedimento impugnato, ivi espressamente compresi anche eventuali altri atti e/o documenti non cogniti.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’ Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 27 febbraio 2026 la dott.ssa Monica LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1.L’odierno ricorrente impugna la sua esclusione dal concorso in epigrafe per mancato superamento della prova n. 2.
2.Si è costituita, con memoria di stile, l’Amministrazione resistente opponendosi all’accoglimento del ricorso e chiedendone il rigetto.
3.In esito alla Camera di consiglio del 10 gennaio 2023, con ordinanza n. 150 dell’11 gennaio 2023, è stata respinta la domanda cautelare.
4.Alla udienza straordinaria di smaltimento del 27 febbraio 2026 questa Sezione ha sollevato d’ufficio questione di improcedibilità del ricorso, per non essere stata impugnata la graduatoria finale del concorso per cui è causa.
Alla ridetta udienza, dato avviso alle parti di un possibile profilo di improcedibilità del ricorso ex art 73, comma 3, c.p.a. la causa è stata trattenuta in decisione.
5.Il ricorso è improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Va rilevato che l’impugnativa della esclusione del ricorrente non è mai stata seguita dall’impugnativa della graduatoria finale del concorso per cui è giudizio, come approvata con Decreto dipartimentale n. 207 del 17 aprile 2023 e pubblicata in data 18 aprile 2023.
La mancata impugnazione della graduatoria finale si traduce – in adesione ad un indirizzo consolidato – nella improcedibilità del ricorso avverso l’esclusione poiché, dal richiesto annullamento della stessa, non deriverebbe in capo al ricorrente alcun concreto vantaggio, versando in condizione di inoppugnabilità l'atto conclusivo della procedura. (cfr. TAR Lazio, III bis, 22 agosto 2025, n. 15684).
6. In conclusione il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
7. Sussistono giuste ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
LL MA, Presidente
Emiliano Raganella, Consigliere
Monica LO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Monica LO | LL MA |
IL SEGRETARIO