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Sentenza 1 maggio 2025
Sentenza 1 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 01/05/2025, n. 628 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 628 |
| Data del deposito : | 1 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
--------------
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
I° SEZIONE PER LE CONTROVERSIE CIVILI
Composta dai seguenti magistrati:
dr. Annalisa Gianfelice Presidente
dr. Paola De Nisco Consigliere rel.
dr. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n°225/25del ruolo generale e promossa
DA
nato in [...] il [...] (c.f. ) quale titolare Parte_1 CodiceFiscale_1
dell'omonima impresa individuale corrente in Monte San Giusto via Fontottone n.7, elettivamente domiciliato in Civitanova Marche via L. Enaudi n. 298, presso lo studio dell'avv. Marcela Cobuz, che lo rappresenta e difende come da mandato allegato al reclamo;
- reclamante-
CONTRO
nata in [...] il [...] e residente in Controparte_1
Montegranaro, Via Tiziano n. 24, (c.f. , contumace;
C.F._2
pagina 1 di 5 PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DI (c.f. Parte_1
), in persona del Liquidatore Giudiziale, Dott.ssa Stefania Morresi, contumace;
C.F._3
- reclamati-
OGGETTO
Reclamo avverso la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale n. 7 del 4-5/2/2025
pronunciata dal Tribunale di Macerata
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per il reclamante: Piaccia all'Ill.ma Corte di Appello adita, ogni contraria istanza ed eccezione
disattesa e reietta:
- revocare e/o dichiarare nulla e/o annullabile e/o comunque priva di efficacia la sentenza di apertura
della procedura di liquidazione giudiziale n. 7/2025 emessa dal Tribunale di Macerata, in
composizione collegiale, in data 4.02.2025 e pubblicata il 5.02.2025, nell'ambito della procedura n.
73/2024 P.U. per tutti i motivi esposti in narrativa;
con vittoria di spese e competenze di lite, oltre accessori di legge e rimborso forfettario”.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Macerata ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale a carico della impresa individuale reclamante, in considerazione della sussistenza della legittimazione a proporre la domanda da parte della ricorrente in quanto creditrice della complessiva somma di € 4.826,09 (in forza di DI provvisoriamente esecutivo emesso dal
Tribunale di Macerata), della natura commerciale dell'attività svolta quale si desumeva dalla informativa della CCIAA, del requisito di cui all'art. 49 comma 5 ccii (al credito fatto valere dalla ricorrente doveva essere aggiunto il credito vantato dall'Agenzia delle Entrate e dall'INPS per importi complessivamente superiori ad € 30.000), dell'esito negativo del tentativo di pignoramento svolto dalla creditrice istante e del mancato assolvimento da parte della società debitrice, rimasta contumace,
pagina 2 di 5 dell'onere di provare l'esistenza dei presupposti di esenzione di cui all'art. 2 comma 1 lett. D) ccii, non emergenti dalla documentazione acquisita.
ha proposto reclamo, affermando la propria qualità di impresa minore per la ricorrenza Parte_1
congiunta di tutti i requisiti di cui all'art. 2 comma 1 lett. D) ccii.
La procedura di liquidazione giudiziale e la parte istante, ritualmente citate, sono rimaste contumaci.
La Procura Generale presso l'intestata Corte di Appello ha aderito alle richieste di parte appellante.
Il reclamo non appare meritevole di accoglimento.
Ed infatti, pur aderendo al consolidato principio di diritto per cui “il debitore può fornire la prova della
non fallibilità ex art. 1, comma 2, l.fall., anche con strumenti probatori alternativi ai bilanci degli
ultimi tre esercizi previsti dall'art. 15, comma 4, l.fall. – i quali non assurgono infatti a prova legale –
avvalendosi delle scritture contabili dell'impresa, come di qualunque altro documento, formato da terzi
o dalla parte stessa, suscettibile di fornire la rappresentazione storica dei fatti e dei dati economici e
patrimoniali dell'impresa” (cfr. per tutte Cass. n. 35381 del 01/12/2022), il Collegio ritiene che la documentazione prodotta sia del tutto inidonea allo scopo cui si vorrebbe destinata.
In particolare, il reclamante non ha fornito alcuna prova della propria effettiva esposizione debitoria.
Ed invero dalla stessa relazione del consulente di parte dr. emerge che, poiché Persona_1
l'impresa individuale de qua operava in regime di contabilità semplificata, “non è stato possibile
reperirla da qualche documento contabile ma si è reso necessario un attento ricalcolo circa i
versamenti o i mancati versamenti degli importi dovuti, prendendo come base:
- Per l'IVA, le comunicazioni delle Liquidazioni Periodiche e la Dichiarazione Annuale
- Per i contributi dovuti sul personale dipendente, le dichiarazioni mensili Uniemens
- Per i contributi artigiani del titolare, le comunicazioni annuali INPS
- Per i debiti IRPEF del titolare, i modelli Redditi 2022-2023-2024
pagina 3 di 5 - Per le ritenute IRPEF, Addizionali Regionali ed Addizionali Comunali, i modelli 770/2023 e
770/2024 e le risultanze mensili delle Prime note Paghe”, giungendo a quantificare l'esposizione debitoria al 31/12/2024 in € 126.396,90.
I risultati raggiunti non appaiono condivisibili in quanto il nominato consulente si limita a tenere conto della sola esposizione debitoria riconducibile ad imposte, tasse e contributi, ma omette del tutto di considerare le spese di gestione dell'attività di impresa e quindi i debiti ad esempio verso fornitori (di cui non è stato neanche fornito un elenco), banche, dipendenti ovvero per la locazione della sede operativa e le utenze ad essa relativa etc. Nessuna allegazione è stata svolta a riguardo dal reclamante e nessun elemento neppure indiziario è stato dal medesimo offerto sicché il Collegio non può che ritenere non assolto l'onere probatorio posto a carico del reclamante, con conseguente rigetto del reclamo.
Nulla sulle spese stante la contumacia di parti reclamate.
Stante la soccombenza integrale del reclamante ricorrono i presupposti per l'applicazione dell'art. 1,
comma 17 L. 228/2012.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sul reclamo proposto avverso la sentenza di apertura della procedura di liquidazione giudiziale n. 7 del 4-5/2/2025 pronunciata dal Tribunale di
Macerata, così decide nel contraddittorio delle parti:
rigetta il reclamo;
nulla sulle spese;
dichiara parte reclamante tenuta pagamento di una somma pari a quella già versata a titolo di contributo unificato ex art. 1, comma 17, L. 228/2012.
Così deciso nella camera di consiglio in data 29/4/2025
Il Presidente dr. Annalisa Gianfelice
Il Consigliere Est. dr. Paola De Nisco
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