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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 25/09/2025, n. 1751 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1751 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 25.9.2025 la seguente S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 2496/2025 R.G.
TRA
, rappresentata e difesa dall'avv.to Stefano Palomba, con il Parte_1
quale elett.te domicilia come in atti Ricorrente
E
, in persona del suo legale rappresentante p.t., difeso dall'avv.to CP_1
Gianfranco Pepe, elett.te domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis
Resistente
FATTO E DIRITTO Con ricorso ritualmente notificato, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C.,
parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto
premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagna o, a far data dalla domanda amministrativa del 13.6.2022.
Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in CP_ fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto. Prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., all'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
La domanda è infondata e va rigettata. Dispone l'art. 445bis C.P.C., ratione temporis applicabile, nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla
1 formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalle parti ricorrenti. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Nel merito l'opponente contesta l'operato del ctu della precedente fase del giudizio per aver sottostimato il quadro patologico della IG.ra . In Pt_1 particolare, la parte riterrebbe errate e contraddittorie le conclusioni a cui è giunto il ctu in atp per non aver debitamente considerato l'incidenza delle patologie accertate sugli indici dell'autonomia personale della IG.ra . Pt_1
Tali asserzioni non sono condivisibili. L'esperto, dott. all'esito dell'accesso peritale del 26.11.2024 ha riferito Per_1 di un soggetto non abbisognevole di assistenza continua possedendo discreta autonomia nel compimento degli atti più elementari della vita quotidiana;
in particolare, dall'esame obiettivo, il ctu ha riscontrato una psiche sostanzialmente integra (“[…] da segnalare una depressione del tono dell' umore in via reattiva in un' organizzazione di pensiero ben conservata nei parametri fondamentali e con buone performances cognitive”), e una deambulazione autonoma, sebbene presenti delle difficoltà a causa di un'artropatia artrosica alle grosse articolazioni. Dopodiché il ctu ha valutato la “Broncopatia Cronica Enfisematosa con insufficienza respiratoria da sforzo”, evidenziando come essa rappresenti la principale patologia invalidante da cui risulta essere affetta la IG.ra . Al Pt_1 riguardo, il dott. dopo aver riportato un breve excursus della malattia, Per_1 ha osservato che: «[…] A causa dell' insufficienza respiratoria pratica osIGenoterapia domiciliare ad intermittenza. Segnaliamo che la è Pt_1 giunta in studio con bombola portatile per osIGenoterapia con occhialini per erogazione nasale e deambulatore accompagnata dalla figlia. Nel corso della visita, tuttavia, ella non ha presentato dispnea. Dall' attenta disamina della documentazione agli atti, emerge che l' insufficienza respiratoria viene a scatenarsi soltanto dopo sforzo sia pure di grado moderato, atteso che dal piano terapeutico agli atti per la concessione di osIGenoterapia domiciliare del 30/1/23 si evidenzia un walking test praticato in data 16/1/23 una percorrenza di metri 160 con leggero affaticamento». Ciò posto, il ctu null'altro di rilevante ha ravvisato a carico degli altri organi ed apparati, se non un diabete “in buon compenso metabolico (certificazione diabetologica agli atti del 19.4.24) complicato da neuropatia diabetica in fase iniziale”. Alla luce di quanto descritto, il dott. nel valutare la sussistenza dei Per_1 requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha così concluso: «per quanto riscontrato ed esposto, non ricorrono le condizioni a che la debba considerarsi soggetto abbisognevole di assistenza continua Pt_1
2 possedendo discreta autonomia nel compimento degli atti più elementari della vita quotidiana. Volendo informarci ai parametri maggiormente considerati in tema di indennità di accompagnamento, possiamo affermare che ella riesce a compiere in autonomia, sia pure con difficoltà grave, tutte le cosiddette A.D.L. (Activities Daily Living), ovverossia quegli atti basilari (elementari) che un soggetto riesce a compiere quotidianamente per la sua autonomia.
[…] Così come ella è autonoma in buona parte delle cosiddette I.A.D.L. (Instrumental Activity Daily Living), intendendo quelle attività strumentali che l' individuo deve compiere normalmente ai fini di una più compiuta ed estensiva autonomia personale. Segnatamente, ella è in grado di usare il telefono;
di provvedere alla minima pulizia di casa ed alla preparazione del cibo;
di assumere in autonomia i propri farmaci ed è in grado di gestire le proprie finanze». Tutto ciò posto, a ben vedere, l'opposizione si fonda principalmente su una diversa valutazione delle patologie della IG.ra . Pt_1
Orbene, la parte, lungi dal prospettare un vizio logico o di metodo a opera del ctu, si limita a dedurre una più grave stima del quadro patologico sulla scorta di allegazioni documentali già valutate dal ctu in atp. Si fa presente che l'unico certificato successivo all'accertamento peritale ed allegato al ricorso in opposizione (cfr. certificato geriatrico ASL Napoli 3 Sud del 2.4.2025) costituisce un semplice attestato, meramente descrittivo, senza alcuna possibilità di verifica ex post dei parametri semeiologici (che non sono annotati nell'attestato medesimo). Sicché il giudicante ritiene di attribuire senz'altro prevalenza alle osservazioni compiute dal ctu nel corso della visita personale, in quanto derivanti dall'attività direttamente compiuta dall'ausiliare, rispetto alle affermazioni di parte in cui si esprime una diversa valutazione. Tale giudizio appare ancor più condivisibile dal Giudicante atteso che, ai fini del riconoscimento del requisito richiesto, è chiaro l'orientamento della Cassazione:
“l'impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore oppure l'incapacità di compiere gli atti quotidiani della vita con la conseguente necessità di assistenza continua, richiesti, alternativamente, ai fini della concessione dell' indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili, sono requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento di atti della vita quotidiana con difficoltà, (cfr. Cass. n. 6091 del 2014; Cass. n. 26092 del 2010; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 7558 del 1998; Cass. n. 636 del 1998); tale impossibilità, anche in ragione della peculiare funzione dell' indennità di accompagnamento, che è quella di sostegno alla famiglia così da agevolare la permanenza in essa di soggetti bisognevoli di continuo controllo, evitandone il ricovero in istituti pubblici di assistenza, con conseguente diminuzione della spesa sociale (cfr. Cass. n. 28705 del 2011), deve essere attuale e non meramente ipotetica;
ai
3 fini della valutazione dei requisiti di cui alla L. n. 18 del 1990, art. 1, non rilevano episodici contesti, ma è richiesta la verifica della loro inerenza costante al soggetto, non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano, ovvero della necessità di assistenza determinata da patologie particolari e finalizzata al compimento di alcuni, specifici, atti della vita quotidiana, rilevando, quindi, requisiti diversi e più rigorosi della semplice difficoltà di deambulazione o di compimento degli atti della vita quotidiana e configuranti impossibilità (cfr., Cass., 7273 del 2011; Cass. n. 12521 del 2009; Cass. n. 10281 del 2003)” (Cass. n. 8557/2018). In conclusione, dunque, si ritiene, di dover rigettare la domanda di parte ricorrente, non sussistendo ragioni di fatto e di diritto per disporre la nomina di un nuovo ctu al fine di valutare lo stato di salute della IG.ra . Pt_1
L'opposizione va dunque rigettata. Le spese della fase di atp possono essere compensate alla luce del quadro patologico comunque riscontrato (atteso che la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc., depositata nel giudizio di atp rg 3099/2024, si pone in contrasto con la CP_ documentazione fiscale prodotta dall' ). Le spese dell'opposizione vanno dichiarate irripetibili stante la nuova CP_ dichiarazione ex art. 152 cpc, non confutata dalla documentazione dell' . Le spese di ctu della fase di atp sono poste in solido tra le parti.
PQM
Il Tribunale:
- Rigetta il ricorso;
- Compensa le spese di lite della fase di atp e dichiara irripetibili quelle dell'opposizione;
- Spese di ctu a carico delle parti in solido come da separato decreto.
Nola, 25.9.2025 Il Giudice del Lavoro Dott. Francesco Fucci
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