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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 19/06/2025, n. 619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 619 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
R.G.N. 3735/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3735/2024 introdotto da
, rappresentata e difesa dall'avv. VETRARI BARBARA giusta delega dimessa Parte_1
in atti;
- parte ricorrente - contro rappresentato e difeso dall'avv. PONTECORVO FERNANDO giusta Controparte_1
delega dimessa in atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio;
Il Tribunale rilevato che la parte ha instaurato il presente procedimento contro Parte_1 CP_1
al fine di chiedere la modifica delle condizioni di divorzio;
[...]
che le parti hanno contratto matrimonio il 25/10/2014 a BE ME (Marocco); che dal matrimonio sono nati due figli:
o (nato in [...] in data [...]) e Persona_1
pagina 1 di 4 o (nata in [...] in data [...]); Persona_2
che la famiglia risiedeva da molti anni stabilmente nella provincia di Bolzano;
che il marito ha introdotto il procedimento di divorzio in Marocco e l'autorità marocchina ha con sentenza di data 26/09/2023 sciolto il matrimonio delle parti;
che nel presente processo, introdotto dalla signora entrambe le parti chiedono che Parte_1
questo Tribunale di Bolzano proceda alla modifica della regolamentazione riguardante la prole disposta dalla sentenza marocchina;
che era stata disposta in data 02/10/2023 da parte del g.i.p. del Tribunale di Bolzano misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre e ai figli e del divieto di comunicazione a carico del padre;
nel rispettivo provvedimento il g.i.p. richiama diversi episodi di violenza fisica perpetrati dal padre a danno della madre, avvenuti in parte anche in presenza dei figli (violenza assistita), riferiti dalla madre stessa e/o da una delle sette persone informate sui fatti sentite nel corso delle indagini (si parla di “pugni”,
“segni sul collo” della signora per essere stata durante una lite afferrata fortemente al Parte_1 collo da parte del sig. che la avrebbe anche costretta “a portare il velo ed a essere Controparte_1 tutta coperta anche dentro casa in quanto erano presenti i suoi fratelli. Al suo rifiuto l'uomo l'ha picchiata” ecc.); che questo Tribunale nel corso del procedimento ha emesso ordinanza ex art. 473 bis.22. c.p.c. provvedendo in via temporanea ed urgente ed incaricando il servizio sociale;
che è pervenuta relazione da parte del servizio sociale di data 19/03/2025, nella quale il servizio sociale conclude che “[…] non riscontra fattori di rischio per i minori e rileva che le visite rappresentino un momento di gioia sia per i bambini, sia per il padre. Tale rapporto viene riconosciuto e valorizzato anche dalla madre.” e conclude evidenziando “che, avendo entrambi i genitori compreso che il benessere dei figli è prioritario;
la collaborazione con il servizio in contesto volontario possa essere di aiuto con lo scopo di responsabilizzare i genitori che, da troppo tempo, vengono accompagnati dai servizi, senza averne effettivamente bisogno;
anche in considerazione dell'evoluzione positiva dei rapporti costanti e presenti tra il padre ed i suoi figli senza che vi sia alcun tipo di boicottaggio da parte dell'altro genitore”; che nel corso del procedimento le parti hanno formulato conclusioni concordi come riportate in parte dispositiva della presente sentenza;
che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”; che la parti nelle dette conclusioni dichiarano peraltro di dare la loro disponibilità ad essere seguiti in un percorso, come suggerito dal servizio sociale, al fine di trovare un modo per comunicare tra di loro specialmente nell'interesse dei due figli minori;
pagina 2 di 4 che non va quindi in questa confermato e prorogato l'incarico già conferito al servizio sociale nel corso del presente procedimento (che deve quindi intendersi concluso), dovendo d'ora in poi svolgersi la collaborazione dei genitori e servizio sociale in contesto volontario;
che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge e non sono contrari all'interesse della prole (il rapporto genitoriale pare essere migliorato – vedasi relazione del servizio sociale dd. 19/03/2025);
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto dei minori non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473 bis.4 ultimo comma c.p.c.);
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo Tribunale;
visti gli artt. 337 bis. ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis. ss. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: a modifica di quanto previsto nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di prima istanza di BE ME (Marocco) n. 468 del 26/09/2023
così provvede:
1. Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Persona_1 Persona_3
entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, presso la quale avranno anche la residenza anagrafica;
CP_ 2. Dispone l'assegnazione della casa familiare di proprietà dell' sita in Bolzano, via Cagliari 46 alla ricorrente, ordinando il cambio di intestazione del contratto a nome di quest'ultima, la quale entrerà in possesso dell'appartamento, con arredi e corredi, entro il giorno dell'udienza;
3. i due figli minori staranno con il padre a weekend alternati, precisamente dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando il sig. li accompagnerà a scuola, tutte le vacanze CP_1
scolastiche verranno divise, salvo diversi accordi tra le parti, come di seguito indicato:
Vacanze di Natale: la minore trascorrerà la prima settimana presso il padre e la seconda presso la madre e l'anno successivo si alterneranno;
Vacanze di Carnevale e vacanze di Pasqua: la minore trascorrerà le prossime vacanze di Carnevale con la madre e quelle di Pasqua con il padre, l'anno successivo si alterneranno;
Vacanze estive (15.6 al 5.9): in tale periodo le modalità di affido resteranno quelle ordinarie e le parti si impegnano a concordare entro il 30 marzo di ciascun anno le due settimane anche non consecutive ciascuno in cui i ricorrenti trascorreranno le proprie ferie estive con i figli.
pagina 3 di 4 I genitori si impegnano ad assumere le decisioni di maggiore interesse per i figli (in punto scuola, formazione, salute) di comune accordo mentre le questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore con il quale il figlio si trova, salvo il dovere di mantenere sempre puntualmente informato l'altro genitore. Nei periodi che la minore trascorrerà con il padre, dietro semplice richiesta di quest'ultimo, la madre provvederà a consegnare al sig. la carta di identità dei CP_1
figli.
Si specifica che il pernottamento dei minori presso il padre avrà inizio non appena quest'ultimo avrà disponibilità di un suo appartamento in locazione;
5. Il signor è tenuto a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei CP_1
due figli, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma di euro 275,00 mensile ciascuno, per un totale mensile di € 550,00, tale importo è soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'Astat per il Comune di Bolzano (con prima rivalutazione a dicembre 2025 con base dicembre 2024) e deve essere versato dal padre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla madre mediante accredito sul conto corrente bancario indicato da quest'ultima, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal vigente
Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Bolzano a cui le parti integralmente si riportano;
6. Eventuali contributi pubblici (incluso l'assegno universale unico) spettanti per i figli minori potranno essere fatti valere esclusivamente dalla madre;
eventuali detrazioni fiscali spettanti per i due figli minori potranno essere fatte valere dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
7. Le parti danno la loro disponibilità ad essere seguiti in un percorso, come suggerito dal servizio sociale, al fine di trovare un modo per comunicare tra di loro specialmente nell'interesse dei due figli minori.
8. Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti.
Si comunichi:
- alle parti costituite;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano;
- al servizio sociale di Bolzano, distretto LA (l'incarico a quest'ultimo conferito nel corso del presente processo non è prorogato ma è da intendersi concluso;
ogni eventuale collaborazione tra genitori e servizio sociale prosegue in contesto volontario).
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 11/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Volontaria Giurisdizione
R.G.N. 3735/2024
Il Tribunale di Bolzano, in composizione collegiale in persona dei magistrati:
Julia Dorfmann - Presidente
Daniela Pol - Giudice
Simon Tschager - Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al ruolo generale n. 3735/2024 introdotto da
, rappresentata e difesa dall'avv. VETRARI BARBARA giusta delega dimessa Parte_1
in atti;
- parte ricorrente - contro rappresentato e difeso dall'avv. PONTECORVO FERNANDO giusta Controparte_1
delega dimessa in atti;
- parte resistente -
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO PRESSO IL TRIBUNALE DI BOLZANO;
- parte intervenuta - avente per oggetto: procedimento per la modifica delle condizioni di divorzio;
Il Tribunale rilevato che la parte ha instaurato il presente procedimento contro Parte_1 CP_1
al fine di chiedere la modifica delle condizioni di divorzio;
[...]
che le parti hanno contratto matrimonio il 25/10/2014 a BE ME (Marocco); che dal matrimonio sono nati due figli:
o (nato in [...] in data [...]) e Persona_1
pagina 1 di 4 o (nata in [...] in data [...]); Persona_2
che la famiglia risiedeva da molti anni stabilmente nella provincia di Bolzano;
che il marito ha introdotto il procedimento di divorzio in Marocco e l'autorità marocchina ha con sentenza di data 26/09/2023 sciolto il matrimonio delle parti;
che nel presente processo, introdotto dalla signora entrambe le parti chiedono che Parte_1
questo Tribunale di Bolzano proceda alla modifica della regolamentazione riguardante la prole disposta dalla sentenza marocchina;
che era stata disposta in data 02/10/2023 da parte del g.i.p. del Tribunale di Bolzano misura cautelare del divieto di avvicinamento alla madre e ai figli e del divieto di comunicazione a carico del padre;
nel rispettivo provvedimento il g.i.p. richiama diversi episodi di violenza fisica perpetrati dal padre a danno della madre, avvenuti in parte anche in presenza dei figli (violenza assistita), riferiti dalla madre stessa e/o da una delle sette persone informate sui fatti sentite nel corso delle indagini (si parla di “pugni”,
“segni sul collo” della signora per essere stata durante una lite afferrata fortemente al Parte_1 collo da parte del sig. che la avrebbe anche costretta “a portare il velo ed a essere Controparte_1 tutta coperta anche dentro casa in quanto erano presenti i suoi fratelli. Al suo rifiuto l'uomo l'ha picchiata” ecc.); che questo Tribunale nel corso del procedimento ha emesso ordinanza ex art. 473 bis.22. c.p.c. provvedendo in via temporanea ed urgente ed incaricando il servizio sociale;
che è pervenuta relazione da parte del servizio sociale di data 19/03/2025, nella quale il servizio sociale conclude che “[…] non riscontra fattori di rischio per i minori e rileva che le visite rappresentino un momento di gioia sia per i bambini, sia per il padre. Tale rapporto viene riconosciuto e valorizzato anche dalla madre.” e conclude evidenziando “che, avendo entrambi i genitori compreso che il benessere dei figli è prioritario;
la collaborazione con il servizio in contesto volontario possa essere di aiuto con lo scopo di responsabilizzare i genitori che, da troppo tempo, vengono accompagnati dai servizi, senza averne effettivamente bisogno;
anche in considerazione dell'evoluzione positiva dei rapporti costanti e presenti tra il padre ed i suoi figli senza che vi sia alcun tipo di boicottaggio da parte dell'altro genitore”; che nel corso del procedimento le parti hanno formulato conclusioni concordi come riportate in parte dispositiva della presente sentenza;
che l'art. 337 ter. c.c. prescrive, che il giudice “[…] Prende atto, se non contrari all'interesse dei figli, degli accordi intervenuti tra i genitori […]”; che la parti nelle dette conclusioni dichiarano peraltro di dare la loro disponibilità ad essere seguiti in un percorso, come suggerito dal servizio sociale, al fine di trovare un modo per comunicare tra di loro specialmente nell'interesse dei due figli minori;
pagina 2 di 4 che non va quindi in questa confermato e prorogato l'incarico già conferito al servizio sociale nel corso del presente procedimento (che deve quindi intendersi concluso), dovendo d'ora in poi svolgersi la collaborazione dei genitori e servizio sociale in contesto volontario;
che gli accordi intervenuti tra i genitori nel caso qui in esame sono conformi alla legge e non sono contrari all'interesse della prole (il rapporto genitoriale pare essere migliorato – vedasi relazione del servizio sociale dd. 19/03/2025);
che il Pubblico Ministero ha concluso per l'accoglimento delle conclusioni concordi rassegnate dalle parti;
che l'ascolto dei minori non è necessario in considerazione delle richieste congiunte formulate dalle parti (art. 473 bis.4 ultimo comma c.p.c.);
che il procedimento è stato svolto regolarmente e che sussiste la competenza di questo Tribunale;
visti gli artt. 337 bis. ss c.c., 38 disp. att. c.c. e 473 bis. ss. c.p.c.;
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: a modifica di quanto previsto nella sentenza di divorzio emessa dal Tribunale di prima istanza di BE ME (Marocco) n. 468 del 26/09/2023
così provvede:
1. Dispone l'affidamento condiviso dei figli minori e ad Persona_1 Persona_3
entrambi i genitori, con collocamento prevalente degli stessi presso la madre, presso la quale avranno anche la residenza anagrafica;
CP_ 2. Dispone l'assegnazione della casa familiare di proprietà dell' sita in Bolzano, via Cagliari 46 alla ricorrente, ordinando il cambio di intestazione del contratto a nome di quest'ultima, la quale entrerà in possesso dell'appartamento, con arredi e corredi, entro il giorno dell'udienza;
3. i due figli minori staranno con il padre a weekend alternati, precisamente dal venerdì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina quando il sig. li accompagnerà a scuola, tutte le vacanze CP_1
scolastiche verranno divise, salvo diversi accordi tra le parti, come di seguito indicato:
Vacanze di Natale: la minore trascorrerà la prima settimana presso il padre e la seconda presso la madre e l'anno successivo si alterneranno;
Vacanze di Carnevale e vacanze di Pasqua: la minore trascorrerà le prossime vacanze di Carnevale con la madre e quelle di Pasqua con il padre, l'anno successivo si alterneranno;
Vacanze estive (15.6 al 5.9): in tale periodo le modalità di affido resteranno quelle ordinarie e le parti si impegnano a concordare entro il 30 marzo di ciascun anno le due settimane anche non consecutive ciascuno in cui i ricorrenti trascorreranno le proprie ferie estive con i figli.
pagina 3 di 4 I genitori si impegnano ad assumere le decisioni di maggiore interesse per i figli (in punto scuola, formazione, salute) di comune accordo mentre le questioni di ordinaria amministrazione verranno assunte dal genitore con il quale il figlio si trova, salvo il dovere di mantenere sempre puntualmente informato l'altro genitore. Nei periodi che la minore trascorrerà con il padre, dietro semplice richiesta di quest'ultimo, la madre provvederà a consegnare al sig. la carta di identità dei CP_1
figli.
Si specifica che il pernottamento dei minori presso il padre avrà inizio non appena quest'ultimo avrà disponibilità di un suo appartamento in locazione;
5. Il signor è tenuto a versare alla madre, a titolo di contributo al mantenimento ordinario dei CP_1
due figli, fino al raggiungimento della loro indipendenza economica, la somma di euro 275,00 mensile ciascuno, per un totale mensile di € 550,00, tale importo è soggetto ad automatica rivalutazione annuale secondo gli indici rilevati dall'Astat per il Comune di Bolzano (con prima rivalutazione a dicembre 2025 con base dicembre 2024) e deve essere versato dal padre in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese alla madre mediante accredito sul conto corrente bancario indicato da quest'ultima, oltre al 50% delle spese straordinarie così come disciplinate dal vigente
Protocollo d'intesa in vigore presso il Tribunale di Bolzano a cui le parti integralmente si riportano;
6. Eventuali contributi pubblici (incluso l'assegno universale unico) spettanti per i figli minori potranno essere fatti valere esclusivamente dalla madre;
eventuali detrazioni fiscali spettanti per i due figli minori potranno essere fatte valere dai genitori nella misura del 50% ciascuno.
7. Le parti danno la loro disponibilità ad essere seguiti in un percorso, come suggerito dal servizio sociale, al fine di trovare un modo per comunicare tra di loro specialmente nell'interesse dei due figli minori.
8. Le spese del presente procedimento si intendono interamente compensate tra le parti.
Si comunichi:
- alle parti costituite;
- al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bolzano;
- al servizio sociale di Bolzano, distretto LA (l'incarico a quest'ultimo conferito nel corso del presente processo non è prorogato ma è da intendersi concluso;
ogni eventuale collaborazione tra genitori e servizio sociale prosegue in contesto volontario).
Così deciso in Bolzano in Camera di Consiglio, il 11/06/2025.
Il Giudice estensore La Presidente
Simon Tschager Julia Dorfmann
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