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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pisa, sentenza 05/02/2025, n. 57 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pisa |
| Numero : | 57 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2957/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2957/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CAMODECA Parte_1 C.F._1
MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliato in Bologna (BO) in Viale Masini n. 20
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CAMODECA Parte_2 C.F._2
MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliata in Bologna (BO) in Viale Masini n. 20
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Bientina il 10 giugno 2017 dalla cui unione nasceva in data 14.11.2016 la figlia e in data 23.02.2020 la figlia . Per_1 Per_2
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato nel ricorso – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e C.F. ) che hanno C.F._1 Parte_2 C.F._2
contratto matrimonio a Bientina il 10 giugno 2017, trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Bientina al n° 3, Parte 1, anno 2017;
2. AFFIDA in modo condiviso le figlie e a entrambi i genitori, con residenza e Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre;
3. ASSEGNA la casa familiare sita in Bientina in Via Piave n. 41/A alla sig.ra Parte_2
che vi continuerà a risiedere e ad abitare unitamente alle figlie
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
➢ Le parti s'impegnano a tenere un comportamento rispettoso l'uno nei confronti dell'altro, come del resto già stanno facendo;
➢ I genitori dovranno esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori sicché le decisioni di maggior interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute e gli impegni ricreativi di e di dovranno essere prese Per_1 Per_2
congiuntamente e di comune accordo, tenuto conto delle loro capacità ed inclinazioni ed aspirazioni naturali. Le parti si impegnano a collaborare nella gestione ed educazione delle figlie, tenuto conto prioritariamente dei loro interessi.
➢ Le minori vivranno prevalentemente con la madre con facoltà per il padre di trascorrere più tempo possibile con loro, previo accordo con la IG.ra e Parte_2
tenuto conto delle esigenze delle piccole. Il tutto nell'esclusivo interesse di e Per_1
di ed al fine di consentire di intrattenere un rapporto continuativo tra padre e Per_2
figlie. Ad ogni buon conto, i coniugi pattuiscono, per mero scrupolo, il seguente calendario, che potrà essere modificato su accordo delle parti:
❖ Il padre starà con le figlie un week-end ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena. Il padre s'impegna a riaccompagnare le figlie a casa della madre entro le ore 21:00 della domenica.
❖ Nella settimana ove il week-end spetterà alla madre, e staranno Per_1 Per_2
con il padre il martedì e il giovedì dal pomeriggio sino alla sera dopo cena;
❖ Nel week-end di spettanza del padre, e trascorreranno con il Per_1 Per_2
padre il martedì dal pomeriggio fino a dopo cena;
❖ In ordine alle vacanze estive, e trascorreranno 15 giorni anche Per_1 Per_2
non consecutivi con ciascun genitore durante il periodo estivo, da concordare preventivamente entro fine maggio. Le parti s'impegnano, quindi, a comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno mediante posta elettronica il periodo di vacanze, l'esatta località di vacanza estiva e il relativo recapito. Ad ogni modo, in caso di disaccordo sul periodo di spettanza ovvero qualora il periodo scelto dovesse coincidere, la decisione spetterà alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari.
❖ In ordine alle vacanze Natalizie e Pasquali, i genitori concordano di alternare le festività ovvero le minori trascorreranno negli anni pari la Vigilia di Natale
e di Capodanno con il padre;
il giorno di Natale 25 dicembre e di Capodanno
1° gennaio con la madre;
il 26 dicembre con la madre e l'Epifania con il padre;
Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre, il tutto compatibilmente con le esigenze delle figlie e impegni lavorativi dei genitori e comunque alternando di anno in anno;
❖ Ad ogni modo, i genitori stabiliscono che qualora uno dei due si trovasse, per giustificati motivi, nell'impossibilità di rispettare il calendario di cui sopra, dovrà darne immediata e preventiva comunicazione all'altro genitore affinché sia quest'ultimo a provvedere alle bimbe, salvo diverso accordo. Solo nell'ipotesi in cui anche l'altro genitore dovesse essere impossibilitato per motivi di lavoro e/o per prefissati impegni allora il genitore che in quel momento sarà in difficoltà potrà contattare terzi familiari quali nonni e zii e/o, previo esplicito consenso dell'altro genitore, amici comuni;
➢ Il IG. orrisponderà entro il 15 di ogni mese in favore della IG.ra Pt_1 Parte_2
a titolo di contributo mensile per il mantenimento di entrambe le figlie, la somma totale di € 400,00 (ovvero 200,00 cadauna). La suddetta somma sarà automaticamente rivalutata all'inizio di ogni anno in proporzione alla variazione degli indici ISTAT.
Inoltre, come per legge, entrambi i genitori provvederanno al pagamento in misura pari al 50% ciascuno di tutte le spese straordinarie necessarie per le figlie. Per ciò che concerne l'assegno unico universale per i figli a carico, di cui al DL 21.11.2021 n 230, il IG. vi rinuncia a favore della IG.ra che percepirà Parte_1 Parte_2
l'assegno al 100% e da Lei verrà impiegato nell'interesse delle figlie. Le parti s'impegnano a dare le dovute comunicazioni ed a gestire ogni attività necessaria sino all'avvenuta corresponsione dell'assegno unico.
➢ In ordine alle spese straordinarie necessarie per le figlie, si stabilisce che le suddette spese dovranno essere corrisposte in misura pari al 50% previa esibizione di documento giustificativo da fornire all'altro genitore. Ciò chiarito, si precisano le voci di spesa per cui è previsto il consenso di entrambi i genitori e quelle, invece, per cui non sarà necessario un previo accordo: “... spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo la separazione
- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie
(tipo rette dia vuole private, spese mediche specialistiche prive di prescrizione medica etc.) vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie ...”
➢ In ordine ai Bonus/ sussidi, le parti stabiliscono che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie e/o ludico sportive e/o d'istruzione relative alla prole vanno a beneficio delle figlie e utilizzati nel loro interesse. I suddetti benefici e bonus, a prescindere da quale genitore verranno percepiti ed in che quota, saranno interamente utilizzati per la copertura della spesa per cui il sostegno sarà stato erogato. E così solo sull'eventuale eccedenza della spesa le parti concorreranno in misura pari al 50% cadauno e/o nella diversa quota che verrà concordata tra loro.
➢ I coniugi pattuiscono che la detrazione fiscale spettante per le figlie a carico sia attribuita a ciascuno di loro in misura pari al 50%.
➢ I coniugi s'impegnano a non introdurre nella vita delle figlie le persone con le quali allacceranno nuove e stabili relazioni sentimentali/affettive senza il preventivo consenso dell'altro genitore, concordando, quindi, fra loro le modalità e i tempi più opportuni e favorevoli per le minori, in ogni caso in modo graduale e nel rispetto dei diritti e delle esigenze delle bimbe.
➢ La IG.ra s'impegna, altresì, a non ospitare nuovi compagni all'interno della Parte_2
casa familiare alla presenza delle figlie;
➢ I genitori non potranno pubblicare foto delle figlie sui social senza il consenso dell'altro genitore e ciò al fine di garantire e tutelare la privacy delle minori.,
➢ I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, traendo analoghi redditi dalle rispettive attività lavorative. Pertanto, reciprocamente rinunciano ad ogni richiesta di mantenimento. ➢ Per tutte le altre questioni patrimoniali relative a beni immobili, mobili ed accessori qui non pattuite, i coniugi dichiarano di aver già definito le rispettive posizioni.
➢ I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio.
➢ Le spese del presente giudizio sono da intendersi compensate.
4. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Bientina perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 05/02/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PISA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Eleonora Polidori Presidente Relatore
dott.ssa Teresa Guerrieri Giudice
dott.ssa Stefana Curadi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 2957/2024 promossa congiuntamente da:
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CAMODECA Parte_1 C.F._1
MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliato in Bologna (BO) in Viale Masini n. 20
e
(C.F. ) con il patrocinio dell'Avv. CAMODECA Parte_2 C.F._2
MARIA CRISTINA, elettivamente domiciliata in Bologna (BO) in Viale Masini n. 20
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso congiunto, formulato ai sensi dell'art. 473 -bis 51 c.p.c. i coniugi in epigrafe chiedevano all'intestato Tribunale di omologare le condizioni di separazione di cui al ricorso medesimo.
Premettevano di avere contratto matrimonio in Bientina il 10 giugno 2017 dalla cui unione nasceva in data 14.11.2016 la figlia e in data 23.02.2020 la figlia . Per_1 Per_2
Le parti allegavano, quindi, il venir meno tra loro coniugi della comunione materiale e spirituale tanto da spingerli ad introdurre il presente giudizio di separazione personale.
Il Collegio prende atto dell'accordo raggiunto dalle parti – riportato nel ricorso – reputando le intese raggiunte non contrarie a norme imperative e/o all'ordine pubblico né appaiono in contrasto con l'interesse della prole.
Anche il PM, notiziato della pendenza del presente procedimento ha espresso parere favorevole. Alla luce di quanto sopra, il Tribunale può dunque procedere all'omologazione dell'accordo raggiunto tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, omologa la separazione dei coniugi in epigrafe e per l'effetto:
1. DICHIARA la separazione personale dei coniugi (C.F. Parte_1
) e C.F. ) che hanno C.F._1 Parte_2 C.F._2
contratto matrimonio a Bientina il 10 giugno 2017, trascritto nei registri dello Stato civile del
Comune di Bientina al n° 3, Parte 1, anno 2017;
2. AFFIDA in modo condiviso le figlie e a entrambi i genitori, con residenza e Per_1 Per_2
collocamento prevalente presso la madre;
3. ASSEGNA la casa familiare sita in Bientina in Via Piave n. 41/A alla sig.ra Parte_2
che vi continuerà a risiedere e ad abitare unitamente alle figlie
Sul resto dell'accordo il Tribunale prende atto che:
➢ Le parti s'impegnano a tenere un comportamento rispettoso l'uno nei confronti dell'altro, come del resto già stanno facendo;
➢ I genitori dovranno esercitare congiuntamente la responsabilità genitoriale sulle figlie minori sicché le decisioni di maggior interesse riguardanti l'educazione, l'istruzione, la salute e gli impegni ricreativi di e di dovranno essere prese Per_1 Per_2
congiuntamente e di comune accordo, tenuto conto delle loro capacità ed inclinazioni ed aspirazioni naturali. Le parti si impegnano a collaborare nella gestione ed educazione delle figlie, tenuto conto prioritariamente dei loro interessi.
➢ Le minori vivranno prevalentemente con la madre con facoltà per il padre di trascorrere più tempo possibile con loro, previo accordo con la IG.ra e Parte_2
tenuto conto delle esigenze delle piccole. Il tutto nell'esclusivo interesse di e Per_1
di ed al fine di consentire di intrattenere un rapporto continuativo tra padre e Per_2
figlie. Ad ogni buon conto, i coniugi pattuiscono, per mero scrupolo, il seguente calendario, che potrà essere modificato su accordo delle parti:
❖ Il padre starà con le figlie un week-end ogni 15 giorni, dal venerdì pomeriggio alla domenica sera dopo cena. Il padre s'impegna a riaccompagnare le figlie a casa della madre entro le ore 21:00 della domenica.
❖ Nella settimana ove il week-end spetterà alla madre, e staranno Per_1 Per_2
con il padre il martedì e il giovedì dal pomeriggio sino alla sera dopo cena;
❖ Nel week-end di spettanza del padre, e trascorreranno con il Per_1 Per_2
padre il martedì dal pomeriggio fino a dopo cena;
❖ In ordine alle vacanze estive, e trascorreranno 15 giorni anche Per_1 Per_2
non consecutivi con ciascun genitore durante il periodo estivo, da concordare preventivamente entro fine maggio. Le parti s'impegnano, quindi, a comunicarsi entro il 31 maggio di ogni anno mediante posta elettronica il periodo di vacanze, l'esatta località di vacanza estiva e il relativo recapito. Ad ogni modo, in caso di disaccordo sul periodo di spettanza ovvero qualora il periodo scelto dovesse coincidere, la decisione spetterà alla madre negli anni pari e al padre negli anni dispari.
❖ In ordine alle vacanze Natalizie e Pasquali, i genitori concordano di alternare le festività ovvero le minori trascorreranno negli anni pari la Vigilia di Natale
e di Capodanno con il padre;
il giorno di Natale 25 dicembre e di Capodanno
1° gennaio con la madre;
il 26 dicembre con la madre e l'Epifania con il padre;
Pasqua con la madre e Pasquetta con il padre, il tutto compatibilmente con le esigenze delle figlie e impegni lavorativi dei genitori e comunque alternando di anno in anno;
❖ Ad ogni modo, i genitori stabiliscono che qualora uno dei due si trovasse, per giustificati motivi, nell'impossibilità di rispettare il calendario di cui sopra, dovrà darne immediata e preventiva comunicazione all'altro genitore affinché sia quest'ultimo a provvedere alle bimbe, salvo diverso accordo. Solo nell'ipotesi in cui anche l'altro genitore dovesse essere impossibilitato per motivi di lavoro e/o per prefissati impegni allora il genitore che in quel momento sarà in difficoltà potrà contattare terzi familiari quali nonni e zii e/o, previo esplicito consenso dell'altro genitore, amici comuni;
➢ Il IG. orrisponderà entro il 15 di ogni mese in favore della IG.ra Pt_1 Parte_2
a titolo di contributo mensile per il mantenimento di entrambe le figlie, la somma totale di € 400,00 (ovvero 200,00 cadauna). La suddetta somma sarà automaticamente rivalutata all'inizio di ogni anno in proporzione alla variazione degli indici ISTAT.
Inoltre, come per legge, entrambi i genitori provvederanno al pagamento in misura pari al 50% ciascuno di tutte le spese straordinarie necessarie per le figlie. Per ciò che concerne l'assegno unico universale per i figli a carico, di cui al DL 21.11.2021 n 230, il IG. vi rinuncia a favore della IG.ra che percepirà Parte_1 Parte_2
l'assegno al 100% e da Lei verrà impiegato nell'interesse delle figlie. Le parti s'impegnano a dare le dovute comunicazioni ed a gestire ogni attività necessaria sino all'avvenuta corresponsione dell'assegno unico.
➢ In ordine alle spese straordinarie necessarie per le figlie, si stabilisce che le suddette spese dovranno essere corrisposte in misura pari al 50% previa esibizione di documento giustificativo da fornire all'altro genitore. Ciò chiarito, si precisano le voci di spesa per cui è previsto il consenso di entrambi i genitori e quelle, invece, per cui non sarà necessario un previo accordo: “... spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse del minore: a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo la separazione
- documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo- culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature); b) campi scuola estivi, baby sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: Tutte le altre spese straordinarie
(tipo rette dia vuole private, spese mediche specialistiche prive di prescrizione medica etc.) vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie: Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa. La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso. Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi. La documentazione fiscale deve essere intestata al figlio ai fini della corretta deducibilità della stessa. Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dalla Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie ...”
➢ In ordine ai Bonus/ sussidi, le parti stabiliscono che gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie e/o ludico sportive e/o d'istruzione relative alla prole vanno a beneficio delle figlie e utilizzati nel loro interesse. I suddetti benefici e bonus, a prescindere da quale genitore verranno percepiti ed in che quota, saranno interamente utilizzati per la copertura della spesa per cui il sostegno sarà stato erogato. E così solo sull'eventuale eccedenza della spesa le parti concorreranno in misura pari al 50% cadauno e/o nella diversa quota che verrà concordata tra loro.
➢ I coniugi pattuiscono che la detrazione fiscale spettante per le figlie a carico sia attribuita a ciascuno di loro in misura pari al 50%.
➢ I coniugi s'impegnano a non introdurre nella vita delle figlie le persone con le quali allacceranno nuove e stabili relazioni sentimentali/affettive senza il preventivo consenso dell'altro genitore, concordando, quindi, fra loro le modalità e i tempi più opportuni e favorevoli per le minori, in ogni caso in modo graduale e nel rispetto dei diritti e delle esigenze delle bimbe.
➢ La IG.ra s'impegna, altresì, a non ospitare nuovi compagni all'interno della Parte_2
casa familiare alla presenza delle figlie;
➢ I genitori non potranno pubblicare foto delle figlie sui social senza il consenso dell'altro genitore e ciò al fine di garantire e tutelare la privacy delle minori.,
➢ I coniugi si danno reciprocamente atto di essere economicamente indipendenti, traendo analoghi redditi dalle rispettive attività lavorative. Pertanto, reciprocamente rinunciano ad ogni richiesta di mantenimento. ➢ Per tutte le altre questioni patrimoniali relative a beni immobili, mobili ed accessori qui non pattuite, i coniugi dichiarano di aver già definito le rispettive posizioni.
➢ I coniugi si danno reciproco assenso al rilascio e al rinnovo dei passaporti o di altro documento valido per l'espatrio.
➢ Le spese del presente giudizio sono da intendersi compensate.
4. ORDINA all'ufficiale dello stato civile del comune di Bientina perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge.
Così deciso a Pisa il 05/02/2025
Il Presidente Estensore
dott.ssa Eleonora Polidori