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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 06/03/2025, n. 134 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 134 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1442/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Maura Manzi, all'esito dell'udienza del 27.01.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
1442 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 discussa, in data 27.01.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
, nato il [...] in [...], elettivamente Parte_1 domiciliato a Roma, Via Nizza n. 59, presso lo studio dell'avv. Patrizia Giannini e dell'avv.
Silvia Giannini che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente
Ricorso notificato in data 11.07.2024 e comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 04.08.2023.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.07.2023, adiva, ai sensi degli artt. 19 bis D. Parte_1
Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del
[...]
al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento in proprio favore CP_1
dello status di cittadino italiano, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha esposto: i) di essere discendente in linea retta di (si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di Persona_1
battesimo di cui al doc. n. 1 indice del fascicolo di parte ricorrente), ava cittadina italiana, nata in Italia, a [...], in data [...] ed emigrata in Svizzera in data non conosciuta;
ii) che quest'ultima mai si sia naturalizzata;
iii) che avrebbe trasmesso iure Persona_1
sanguinis lo status di cittadini italiani ai propri discendenti.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e veniva pertanto dichiarato contumace CP_1 all'udienza del 14.10.2024.
****
Tanto premesso, appare utile ricordare che i presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
Il ricorrente ha asserito: i) che sarebbe discendente di , ava cittadina italiana, Persona_1 nata in [...] e successivamente emigrata in Svizzera;
ii) che quest'ultima mai avrebbe perso la propria cittadinanza italiana, per intervenuta naturalizzazione svizzera;
iii) che , Persona_1
quale cittadina italiana, avrebbe trasmesso iure sanguinis il proprio status in favore del ricorrente.
Orbene, il Tribunale ritiene che difetti, ai fini che qui interessano, la prova di cui al sub iii), non avendo il ricorrente versato in atti il certificato negativo di naturalizzazione di Persona_1
e non potendo assumere a tale funzione il doc. n. 11, depositato in data 27.09.2024, mediante il
2 quale si attesta una intervenuta naturalizzazione francese della presunta dante causa
[...]
. Orbene, quest'ultima, quale cittadina italiana emigrata all'estero, ben potrebbe aver Per_1 acquisito volontariamente la cittadinanza svizzera, terra d'emigrazione della stessa, interrompendo, in tal modo, la continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il difetto della prova degli elementi costitutivi del diritto per cui è causa impone pertanto il rigetto del ricorso.
Ragioni di equità consentono al Tribunale di dichiarare integralmente irripetibili le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1442/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente irripetibili le spese di lite del giudizio.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, lì 28 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Maura Manzi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
* * * * * * *
Il Giudice, dott.ssa Maura Manzi, all'esito dell'udienza del 27.01.2025, celebrata mediante deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., deposita la seguente
SENTENZA emessa ai sensi degli artt. 281 sexies, comma III e 127 ter c.p.c., nella causa civile iscritta al n.
1442 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2023 discussa, in data 27.01.2025, tramite il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza;
TRA
, nato il [...] in [...], elettivamente Parte_1 domiciliato a Roma, Via Nizza n. 59, presso lo studio dell'avv. Patrizia Giannini e dell'avv.
Silvia Giannini che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce al ricorso;
Parte ricorrente
E
, in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1
Parte resistente
Ricorso notificato in data 11.07.2024 e comunicato ex artt. 70, comma 1, n. 3 e 71 c.p.c. al
Pubblico Ministero presso la Procura della Repubblica, SEDE, in data 04.08.2023.
OGGETTO: ricorso ex artt. 19 bis D. Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c. per il riconoscimento dello status di cittadinanza iure sanguinis.
1
CONCLUSIONI DELLE PARTI
La parte ricorrente concludeva come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 17.07.2023, adiva, ai sensi degli artt. 19 bis D. Parte_1
Lgs. 150/2011 e 281 undecies c.p.c., l'intestato Tribunale nei confronti del
[...]
al fine di sentir accertare e dichiarare il diritto al riconoscimento in proprio favore CP_1
dello status di cittadino italiano, con conseguente ordine giudiziale di trascrizione della presente pronuncia presso i registri dello stato civile.
A sostegno della propria domanda, il ricorrente ha esposto: i) di essere discendente in linea retta di (si assume, ai fini che qui ci interessano, il nome risultante dal certificato di Persona_1
battesimo di cui al doc. n. 1 indice del fascicolo di parte ricorrente), ava cittadina italiana, nata in Italia, a [...], in data [...] ed emigrata in Svizzera in data non conosciuta;
ii) che quest'ultima mai si sia naturalizzata;
iii) che avrebbe trasmesso iure Persona_1
sanguinis lo status di cittadini italiani ai propri discendenti.
Benché ritualmente e tempestivamente reso edotto della pendenza del giudizio, il
[...]
ha ritenuto di non costituirsi in giudizio e veniva pertanto dichiarato contumace CP_1 all'udienza del 14.10.2024.
****
Tanto premesso, appare utile ricordare che i presupposti di diritto sostanziale che connotano lo status in esame sono: a) la discendenza del richiedente in linea retta, in disparte il numero delle generazioni a esso precedenti, da un avo nato in [...] che sia emigrato all'estero; b) la continuità nella trasmissione, senza interruzioni, dello status civitatis dall'avo italiano sino alla generazione del richiedente.
Il ricorrente ha asserito: i) che sarebbe discendente di , ava cittadina italiana, Persona_1 nata in [...] e successivamente emigrata in Svizzera;
ii) che quest'ultima mai avrebbe perso la propria cittadinanza italiana, per intervenuta naturalizzazione svizzera;
iii) che , Persona_1
quale cittadina italiana, avrebbe trasmesso iure sanguinis il proprio status in favore del ricorrente.
Orbene, il Tribunale ritiene che difetti, ai fini che qui interessano, la prova di cui al sub iii), non avendo il ricorrente versato in atti il certificato negativo di naturalizzazione di Persona_1
e non potendo assumere a tale funzione il doc. n. 11, depositato in data 27.09.2024, mediante il
2 quale si attesta una intervenuta naturalizzazione francese della presunta dante causa
[...]
. Orbene, quest'ultima, quale cittadina italiana emigrata all'estero, ben potrebbe aver Per_1 acquisito volontariamente la cittadinanza svizzera, terra d'emigrazione della stessa, interrompendo, in tal modo, la continuità nella trasmissione dello status civitatis.
Il difetto della prova degli elementi costitutivi del diritto per cui è causa impone pertanto il rigetto del ricorso.
Ragioni di equità consentono al Tribunale di dichiarare integralmente irripetibili le spese di lite del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di L'Aquila, Sezione specializzata in materia d'immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'UE, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa civile iscritta al R.G. n. 1442/2023 e vertente tra le parti emarginate in epigrafe, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) dichiara integralmente irripetibili le spese di lite del giudizio.
Si comunichi a cura della cancelleria.
L'Aquila, lì 28 febbraio 2025
Il Giudice dott.ssa Maura Manzi
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