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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/05/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
N. 5128/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.04.2025 da
1) Parte_1 nato in [...] il [...] cittadinanza:egiziana codice fiscale: C.F._1 residente a [...]
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadinanza: italiana codice fiscale: C.F._2 residente a [...]
entrambi con l'avv. Alessandro Longo presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio presso la Casa Comunale di IN AL (MI) il
04.03.2008, trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di IN AL al n. 95
- P. II serie C – anno 2008;
in regime di separazione dei beni
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.04.2025, hanno congiuntamente chiesto, ex art. 473 bis, 49 e 51 cpc, di ottenere la pronuncia di separazione personale e di divorzio alle seguenti condizioni: 1) nessuna condizione di natura personale, patrimoniale ed economica avendo dichiarato e sottoscritto i coniugi di essere reciprocamente economicamente autosufficienti e di non pretendere l'uno dall'altro alcunché a titolo di mantenimento non avendo da regolare tra loro rapporti di natura economica, abitativa e patrimoniali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, essi di fatto non hanno esplicitato una convivenza matrimoniale con una comunione materiale e spirituale tanto da ritenere configurati i presupposti ex art. 151, primo comma,
c.c.. essendo imposssibile qualunque forma di convivenza.
La domanda congiunta può pertanto esser recepita in quanto regolamenta le condizioni come indicate dai coniugi .
Rilevato che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio presso la Casa Comunale di IN Parte_2
AL (MI) il 04.03.2008, trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
IN AL (MI) al n. 95 - P. II serie C – anno 2008;
2) Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN AL (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato dr. Fulvia De Luca
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 17.04.2025 da
1) Parte_1 nato in [...] il [...] cittadinanza:egiziana codice fiscale: C.F._1 residente a [...]
e
2) Parte_2 nata a [...] il [...] cittadinanza: italiana codice fiscale: C.F._2 residente a [...]
entrambi con l'avv. Alessandro Longo presso il quale hanno eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio presso la Casa Comunale di IN AL (MI) il
04.03.2008, trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di IN AL al n. 95
- P. II serie C – anno 2008;
in regime di separazione dei beni
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 49 e 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 17.04.2025, hanno congiuntamente chiesto, ex art. 473 bis, 49 e 51 cpc, di ottenere la pronuncia di separazione personale e di divorzio alle seguenti condizioni: 1) nessuna condizione di natura personale, patrimoniale ed economica avendo dichiarato e sottoscritto i coniugi di essere reciprocamente economicamente autosufficienti e di non pretendere l'uno dall'altro alcunché a titolo di mantenimento non avendo da regolare tra loro rapporti di natura economica, abitativa e patrimoniali.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di
Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il 16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c.
Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia dello scioglimento del matrimonio alle condizioni come concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, essi di fatto non hanno esplicitato una convivenza matrimoniale con una comunione materiale e spirituale tanto da ritenere configurati i presupposti ex art. 151, primo comma,
c.c.. essendo imposssibile qualunque forma di convivenza.
La domanda congiunta può pertanto esser recepita in quanto regolamenta le condizioni come indicate dai coniugi .
Rilevato che le statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1
che hanno contratto matrimonio presso la Casa Comunale di IN Parte_2
AL (MI) il 04.03.2008, trascritto/iscritto nei Registri dello stato civile del Comune di
IN AL (MI) al n. 95 - P. II serie C – anno 2008;
2) Omologa le condizioni di separazione e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Spese di procedura al definitivo;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di IN AL (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del giudice delegato dr. Fulvia De Luca
Così deciso in Milano, il 14.5.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG