TRIB
Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 09/12/2025, n. 791 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 791 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 946 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 09/12/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...] elettivamente domiciliata in
Sant'Omero (TE) alla Via D. Bramante n. 4 presso e nello studio dell'Avv. Matteo NARDINI
(c.f. ) fax 086188602 pec che C.F._2 Email_1 la rappresenta e difende in virtù di procura allegata
RICORRENTE
Contro
l' , c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato Armando
GA (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_3
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_2 Per_1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico della sede CP_1 di Teramo, alla via G. Oberdan n. 30/32, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “-Accertare e dichiarare che la Sig.ra ha diritto alla Parte_1 corresponsione dell'assegno sociale ex legge n. 335/1995 già concesso nella misura pari ad €
€ 503,27 (nell'anno 2025 pari ad € 538,69) così come previsto dalla legge anziché quello percepito
1 pari ad € 312,50.
-Per l'effetto condannare l' al pagamento dei ratei maturati (detratta la somma CP_1 percepita) e maturandi nella misura prevista dalla legge con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa avvenuta il 04.04.2024. -Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite da distarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Parte resistente : “-a) rigettare il proposto ricorso in quanto infondato in fatto ed in CP_1 diritto per tutte le ragioni in fatto ed in diritto specificate in premessa;
-b) in ogni caso, rigettare la domanda di cumulo di interessi e della rivalutazione;
-c) con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese e delle competenze tutte di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 29.4.2025, Parte_1 ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno sociale in misura intera, anziché in misura ridotta, eccependo la illegittimità del provvedimento di diniego adottato dall' . CP_1
A sostegno della domanda assumeva di essere in possesso di tutti i requisiti necessari al godimento dell'assegno sociale in misura integrale, risultando incomprensibile la ragione addotta dall' per dimostrare l'applicata decurtazione. Precisava, infatti, di non percepire CP_1 alcun reddito di lavoro dipendente e/o autonomo, risultando documentalmente il suo stato di bisogno ed aggiungendo che la riduzione non poteva neppure trovare giustificazione nella presenza di un obbligo di mantenimento posto a carico dell'ex coniuge, atteso che tale obbligo di mantenimento, sebbene previsto in sede di separazione, non era mai stato corrisposto. Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sulla questione del rapporto tra assegno divorzile ed assegno sociale, ha anche sottolineato che anche qualora la ricorrente avesse proceduto ad escutere il patrimonio dell'ex coniuge avrebbe potuto ottenere al massimo una somma irrisoria pari a circa 50 euro mensili dato che il Sig. ex coniuge Per_2 dell'odierna ricorrente, nell'anno 2023 aveva percepito una indennità di disoccupazione mensile pari ad € 936,72 circa che decurtata della somma minima mensile di sopravvivenza pari ad € 672,10 residuava la somma pari ad € 264,62 pignorabile solo nella misura di un quinto consentendo alla Sig.ra di percepire la somma pari ad € 52,92. Parte_1
1.2. Si costituiva in giudizio l' di Teramo rilevando che il riconoscimento in misura CP_1 ridotta dell'assegno sociale era giustificato dal superamento del tetto reddituale previsto nel caso di richiedente coniugato. Risultava, infatti, che la ricorrente fosse coniugata con il sig.
(c.f. ) a far data dal 28.04.1977, e quest'ultimo: Parte_2 C.F._4
2 -a) nell'anno 2023 aveva conseguito redditi da lavoro dipendente pari ad €. 26.975,60
(retribuzioni e T.F.R.), come da Modello CU2024 e prestazioni previdenziali dall' pari CP_1 ad €. 12.730,34 (CU2024 emesso dall' ); CP_1
-b) nell'anno 2024 aveva conseguito prestazioni previdenziali dall' pari ad €. CP_1
10.717,66 (cfr. CU2025).
1.3. Così radicatosi il contradittorio, in occasione dell'udienza dell'8.7.2025 svolta nelle forme della trattazione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., la ricorrente, in data 7.7.2025 depositava sentenza di separazione consensuale datata 16.6.1992, rispetto alla quale veniva garantito il contradditorio dell' , il quale sottolineava che tale documento non era mai CP_1 stato prodotto, né in sede di domanda, né in sede di ricorso amministrativo, ed evidenziando che comunque le risultanze ivi indicate fossero divergenti rispetto a quanto risultante da anagrafica risultando che i coniugi vivessero sotto lo stesso tetto. CP_2
La causa veniva, dunque, rinviata all'udienza del 9.12.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta contenuto nel decreto di fissazione udienza, le parti costituite hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La causa è prettamente documentale e come tale matura per la decisione.
Nel caso di specie si discute del riconoscimento in misura non integrale dell'assegno sociale, che l' ha giustificato in ragione del superamento del tetto reddituale previsto nel CP_1 caso di richiedente coniugato.
Al riguardo, appare utile sottolineare che la ricorrente, né in sede di domanda amministrativa, né in sede di ricorso amministrativo, rappresentava la separazione consensuale con l'ex coniuge , sicchè l'ente previdenziale ha dovuto istruire la Parte_2 causa facendo necessariamente riferimento alle risultanze dell'anagrafica da cui CP_2 effettivamente la ricorrente risulta ancora coniugata con , avendo gli stessi lo Parte_2 stesso indirizzo di residenza.
Solo in data 7.7.2025 (dunque, in corso di causa), la ricorrente ha prodotto sentenza di separazione consensuale del Tribunale di Teramo del 16.6.1992 insieme ai verbali di udienza
3 precedenti, da cui emerge che i coniugi vivessero già separati da circa cinque mesi prima (cfr. verbale di udienza del 4.6.1992, in cui entrambi i coniugi dichiarano di vivere separati di fatto da diversi mesi, ed il sig. afferma di incontrare i figli con frequenza). Per_2
Nonostante tale produzione l' ha continuato a sostenere la infondatezza della CP_1 domanda, rilevando che dalla documentazione offerta in comunicazione risulterebbe che i coniugi vivano sotto lo stesso tetto, avendo un indirizzo di residenza identico (cfr. anagrafica
. CP_2
In effetti, dalla stessa documentazione prodotta dalle parti (sia nei rispettivi scritti difensivi, sia in corso di causa, tuti documenti che si ritiene di acquisire in giudizio, in quanto necessari ai fini del decidere e conseguenti alle difese che le parti hanno reciprocamente sollevato), emerge che l'indirizzo anagrafico del sig. sia rimasto lo stesso Parte_2 della ricorrente, ovvero via Salara n. 1 Sant'Omero (TE), tanto è vero che le comunicazioni a lui indirizzate sono state trasmesse a tale indirizzo. CP_1
Non può, invece, ritenersi dimostrato che le raccomandate spedite dall' all'indirizzo CP_1 di residenza anagrafica del sig. siano state da lui effettivamente ricevute, non Per_2 potendosi escludere che, nella piena regolarità e validità delle stesse, siano state consegnate a persone diverse ivi residenti.
La circostanza documentalmente dimostrata (cfr. doc. ricorrente del 28.11.2025) che, però, lo stato di famiglia della ricorrente sia differente da quello dell'ex coniuge, porta a ritenere che, nonostante l'identità di residenza anagrafica, non vi sia effettiva comunità di dimora e, dunque, effettiva convivenza.
3. Al fine di valutare la fondatezza della domanda, è necessaria una ricostruzione del contesto normativo di riferimento.
L'assegno sociale è una prestazione economico-assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi ed è erogata a domanda in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Esso – che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la cd. pensione sociale e dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost., (“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.” – è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente.
La norma di riferimento è costruita dall'art. 3, comma 6, L. 335/1995, a mente del quale:
4 “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”
La Corte, con la sentenza Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, n.14513, ha chiarito che l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38 Cost., comma 1) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito
5 inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo L. n. 448 del 2011, art. 38, comma 1, lett. b).
La norma individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale, indicando testualmente redditi personali e coniugali di qualsiasi natura, come pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile;
esclude il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione, come pure la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi della stessa L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
Nulla prevede, invece, per quanto riguarda il coniuge separato;
ciò nondimeno e tenuto conto della ratio e della formulazione testuale della norma, non può ritenersi che possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di godere dell'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge.
E tanto sia perché non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", né di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali soltanto la L. n. 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno.
Inoltre, ciò che la norma mette in rilievo è esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito, con la conseguenza che non può darsi alcun rilievo ad un reddito meramente potenziale, mai percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale.
Pertanto deve concludersi, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, che la rinunzia all'assegno di mantenimento dal coniuge separato, laddove detto assegno non sia mai stato effettivamente corrisposto pur in presenza di azioni giudiziarie intraprese, non possa essere ritenuta equivalente ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistenza delle condizioni di cui alla L. n. 335 del 1995, cit. art. 3, comma 6") dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosussistenza economica.
Sul punto la Suprema Corte, sentenza n. 6570 del 18/03/2010, nel caso di un richiedente l'assegno sociale, titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, che non lo aveva effettivamente percepito per mancata erogazione, ha affermato che non può
6 bastare la mera titolarità di un reddito e che non si possa prescindere dalla sua concreta percezione.
Conclusivamente deve ritenersi che debba darsi rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), non già ad un reddito ipotetico, al quale la normativa non fa riferimento.
4. Trasponendo tali principi al caso di specie, nonostante le diverse risultanze dell'anagrafica , risulta documentalmente che in data 16.6.1992 il Tribunale di Teramo CP_1 ha reso sentenza di omologa alla separazione consensuale dei coniugi Parte_3 prevedendo, tra le varie condizioni, l'obbligo del marito di corrispondere alla moglie, a sostegno delle necessità sue e dei figli, un assegno mensile di Lire 1.800.000 rivalutabile.
Tale assegno di mantenimento, stabilito nel 1992, non risulta effettivamente percepito dalla parte ricorrente nel periodo oggetto di causa (2022-2023-2024), sicchè non può assumere alcuna rilevanza ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno sociale.
Quanto alla residenza dei due ex coniugi, se è vero che dalle risultanze dell'anagrafica prodotte dall' emerge effettivamente lo stesso indirizzo di residenza (lo CP_2 CP_1 stesso emerge dall'indirizzo utilizzato dall' per le comunicazioni indirizzate al sig. CP_1
, ciò non vale a dimostrare la effettiva comunione di dimora, ma anzi la convivenza Per_2 tra i due ex coniugi risulta essersi interrotta già alcuni mesi prima della sentenza di separazione consensuale, come risulta evincibile dalle dichiarazioni rese dagli ex coniugi dinanzi al Tribunale di Teramo, nell'ambito del giudizio di separazione, ed ulteriormente confermato dal diverso stato di famiglia dei due ex coniugi.
Da quanto esposto e considerata la condizione reddituale della ricorrente, consegue l'accoglimento del ricorso, dichiarandosi il diritto della stessa a percepire l'assegno sociale in misura integrale, con condanna dell' al pagamento dei ratei dalla domanda al soddisfo, CP_1 oltre interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo.
5. La mancata deduzione o produzione della sentenza di separazione, quantomeno in sede di ricorso amministrativo, legittima una compensazione parziale delle spese di lite, in quanto, in mancanza di tale documento, l' non ha potuto che fare riferimento alle risultanze CP_1 documentali a sua disposizione che dimostrano, infatti, il medesimo indirizzo di residenza anagrafico tra i due ex coniugi (tanto è vero che l' utilizza l'indirizzo di residenza CP_1
7 comune alla ricorrente per trasmettere comunicazioni al sig. elemento Per_2 effettivamente sintomatico).
Per la restante parte sono, invece, poste a carico della parte resistente in quanto soccombente, tenuto conto del valore della controversia (scaglione 5.200/26.000) e delle tariffe forensi di cui al D.m. n. 147 del 2022, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 946/2025, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale in misura integrale a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 04.04.2024, con conseguente condanna dall' , in personale del CP_1 legale rappresentante p.t. al pagamento dei relativi ratei maturati, detratta la somma percepita, e maturandi, oltre gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16
L. n. 412\1991;
• previa compensazione della metà, condanna l' alla rifusione delle spese di lite in CP_1 favore della ricorrente, liquidate in € 1.863,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario.
Teramo, 9.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TERAMO
GIUDICE DEL LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice del Lavoro dott.ssa Daniela Matalucci,
a seguito dell'udienza del 09/12/2025 svolta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c., pronuncia la seguente
SENTENZA
Con motivazione contestuale nella causa civile di I Grado promossa da:
(c.f. ) nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1 residente in [...] elettivamente domiciliata in
Sant'Omero (TE) alla Via D. Bramante n. 4 presso e nello studio dell'Avv. Matteo NARDINI
(c.f. ) fax 086188602 pec che C.F._2 Email_1 la rappresenta e difende in virtù di procura allegata
RICORRENTE
Contro
l' , c.f. in persona del Controparte_1 P.IVA_1
Presidente pro-tempore, con sede in Roma, rappresentato e difeso dall'Avvocato Armando
GA (cod. fisc. – p.e.c.: CodiceFiscale_3
t) giusta procura generale alle liti Notar Email_2 Per_1 in Fiumicino (RM) in data 22.03.2024 n. rep. 37875 – raccolta 7313, ed elettivamente
[...] domiciliato con il sottoscritto procuratore presso l'Ufficio Legale Periferico della sede CP_1 di Teramo, alla via G. Oberdan n. 30/32, numero di fax 0861/336410
RESISTENTE
CONCLUSIONI
Parte ricorrente: “-Accertare e dichiarare che la Sig.ra ha diritto alla Parte_1 corresponsione dell'assegno sociale ex legge n. 335/1995 già concesso nella misura pari ad €
€ 503,27 (nell'anno 2025 pari ad € 538,69) così come previsto dalla legge anziché quello percepito
1 pari ad € 312,50.
-Per l'effetto condannare l' al pagamento dei ratei maturati (detratta la somma CP_1 percepita) e maturandi nella misura prevista dalla legge con decorrenza dalla data della presentazione della domanda amministrativa avvenuta il 04.04.2024. -Con vittoria di spese competenze ed onorari di lite da distarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.”
Parte resistente : “-a) rigettare il proposto ricorso in quanto infondato in fatto ed in CP_1 diritto per tutte le ragioni in fatto ed in diritto specificate in premessa;
-b) in ogni caso, rigettare la domanda di cumulo di interessi e della rivalutazione;
-c) con condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese e delle competenze tutte di lite.”
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex articolo 442 c.p.c. depositato in data 29.4.2025, Parte_1 ha agito in giudizio al fine di ottenere il riconoscimento dell'assegno sociale in misura intera, anziché in misura ridotta, eccependo la illegittimità del provvedimento di diniego adottato dall' . CP_1
A sostegno della domanda assumeva di essere in possesso di tutti i requisiti necessari al godimento dell'assegno sociale in misura integrale, risultando incomprensibile la ragione addotta dall' per dimostrare l'applicata decurtazione. Precisava, infatti, di non percepire CP_1 alcun reddito di lavoro dipendente e/o autonomo, risultando documentalmente il suo stato di bisogno ed aggiungendo che la riduzione non poteva neppure trovare giustificazione nella presenza di un obbligo di mantenimento posto a carico dell'ex coniuge, atteso che tale obbligo di mantenimento, sebbene previsto in sede di separazione, non era mai stato corrisposto. Dopo aver richiamato la giurisprudenza di legittimità pronunciatasi sulla questione del rapporto tra assegno divorzile ed assegno sociale, ha anche sottolineato che anche qualora la ricorrente avesse proceduto ad escutere il patrimonio dell'ex coniuge avrebbe potuto ottenere al massimo una somma irrisoria pari a circa 50 euro mensili dato che il Sig. ex coniuge Per_2 dell'odierna ricorrente, nell'anno 2023 aveva percepito una indennità di disoccupazione mensile pari ad € 936,72 circa che decurtata della somma minima mensile di sopravvivenza pari ad € 672,10 residuava la somma pari ad € 264,62 pignorabile solo nella misura di un quinto consentendo alla Sig.ra di percepire la somma pari ad € 52,92. Parte_1
1.2. Si costituiva in giudizio l' di Teramo rilevando che il riconoscimento in misura CP_1 ridotta dell'assegno sociale era giustificato dal superamento del tetto reddituale previsto nel caso di richiedente coniugato. Risultava, infatti, che la ricorrente fosse coniugata con il sig.
(c.f. ) a far data dal 28.04.1977, e quest'ultimo: Parte_2 C.F._4
2 -a) nell'anno 2023 aveva conseguito redditi da lavoro dipendente pari ad €. 26.975,60
(retribuzioni e T.F.R.), come da Modello CU2024 e prestazioni previdenziali dall' pari CP_1 ad €. 12.730,34 (CU2024 emesso dall' ); CP_1
-b) nell'anno 2024 aveva conseguito prestazioni previdenziali dall' pari ad €. CP_1
10.717,66 (cfr. CU2025).
1.3. Così radicatosi il contradittorio, in occasione dell'udienza dell'8.7.2025 svolta nelle forme della trattazione scritta ex articolo 127 ter c.p.c., la ricorrente, in data 7.7.2025 depositava sentenza di separazione consensuale datata 16.6.1992, rispetto alla quale veniva garantito il contradditorio dell' , il quale sottolineava che tale documento non era mai CP_1 stato prodotto, né in sede di domanda, né in sede di ricorso amministrativo, ed evidenziando che comunque le risultanze ivi indicate fossero divergenti rispetto a quanto risultante da anagrafica risultando che i coniugi vivessero sotto lo stesso tetto. CP_2
La causa veniva, dunque, rinviata all'udienza del 9.12.2025 per discussione con termine per note.
L'udienza di discussione si è svolta nelle forme della trattazione scritta ai sensi dell'articolo 127 ter c.p.c. previa concessione di un termine alle parti per il deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni.
A seguito di decreto di trattazione scritta contenuto nel decreto di fissazione udienza, le parti costituite hanno depositate le rispettive note, richiamando sostanzialmente le difese già svolte e le conclusioni già rassegnate.
2. La causa è prettamente documentale e come tale matura per la decisione.
Nel caso di specie si discute del riconoscimento in misura non integrale dell'assegno sociale, che l' ha giustificato in ragione del superamento del tetto reddituale previsto nel CP_1 caso di richiedente coniugato.
Al riguardo, appare utile sottolineare che la ricorrente, né in sede di domanda amministrativa, né in sede di ricorso amministrativo, rappresentava la separazione consensuale con l'ex coniuge , sicchè l'ente previdenziale ha dovuto istruire la Parte_2 causa facendo necessariamente riferimento alle risultanze dell'anagrafica da cui CP_2 effettivamente la ricorrente risulta ancora coniugata con , avendo gli stessi lo Parte_2 stesso indirizzo di residenza.
Solo in data 7.7.2025 (dunque, in corso di causa), la ricorrente ha prodotto sentenza di separazione consensuale del Tribunale di Teramo del 16.6.1992 insieme ai verbali di udienza
3 precedenti, da cui emerge che i coniugi vivessero già separati da circa cinque mesi prima (cfr. verbale di udienza del 4.6.1992, in cui entrambi i coniugi dichiarano di vivere separati di fatto da diversi mesi, ed il sig. afferma di incontrare i figli con frequenza). Per_2
Nonostante tale produzione l' ha continuato a sostenere la infondatezza della CP_1 domanda, rilevando che dalla documentazione offerta in comunicazione risulterebbe che i coniugi vivano sotto lo stesso tetto, avendo un indirizzo di residenza identico (cfr. anagrafica
. CP_2
In effetti, dalla stessa documentazione prodotta dalle parti (sia nei rispettivi scritti difensivi, sia in corso di causa, tuti documenti che si ritiene di acquisire in giudizio, in quanto necessari ai fini del decidere e conseguenti alle difese che le parti hanno reciprocamente sollevato), emerge che l'indirizzo anagrafico del sig. sia rimasto lo stesso Parte_2 della ricorrente, ovvero via Salara n. 1 Sant'Omero (TE), tanto è vero che le comunicazioni a lui indirizzate sono state trasmesse a tale indirizzo. CP_1
Non può, invece, ritenersi dimostrato che le raccomandate spedite dall' all'indirizzo CP_1 di residenza anagrafica del sig. siano state da lui effettivamente ricevute, non Per_2 potendosi escludere che, nella piena regolarità e validità delle stesse, siano state consegnate a persone diverse ivi residenti.
La circostanza documentalmente dimostrata (cfr. doc. ricorrente del 28.11.2025) che, però, lo stato di famiglia della ricorrente sia differente da quello dell'ex coniuge, porta a ritenere che, nonostante l'identità di residenza anagrafica, non vi sia effettiva comunità di dimora e, dunque, effettiva convivenza.
3. Al fine di valutare la fondatezza della domanda, è necessaria una ricostruzione del contesto normativo di riferimento.
L'assegno sociale è una prestazione economico-assistenziale che prescinde dal versamento dei contributi ed è erogata a domanda in favore dei cittadini che si trovano in condizioni economiche particolarmente disagiate con redditi non superiori alle soglie previste annualmente dalla legge. Esso – che ha sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 1996, la cd. pensione sociale e dà attuazione alla previsione dell'art. 38 Cost., (“Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.” – è concesso con carattere di provvisorietà e la verifica del possesso dei requisiti reddituali e di effettiva residenza viene fatta annualmente.
La norma di riferimento è costruita dall'art. 3, comma 6, L. 335/1995, a mente del quale:
4 “Con effetto dal 1 gennaio 1996, in luogo della pensione sociale e delle relative maggiorazioni, ai cittadini italiani, residenti in Italia, che abbiano compiuto 65 anni e si trovino nelle condizioni reddituali di cui al presente comma è corrisposto un assegno di base non reversibile fino ad un ammontare annuo netto da imposta pari, per il 1996, a lire
6.240.000, denominato "assegno sociale". Se il soggetto possiede redditi propri l'assegno è attribuito in misura ridotta fino a concorrenza dell'importo predetto, se non coniugato, ovvero fino al doppio del predetto importo, se coniugato, ivi computando il reddito del coniuge comprensivo dell'eventuale assegno sociale di cui il medesimo sia titolare. I successivi incrementi del reddito oltre il limite massimo danno luogo alla sospensione dell'assegno sociale. Il reddito è costituito dall'ammontare dei redditi coniugali, conseguibili nell'anno solare di riferimento. L'assegno è erogato con carattere di provvisorietà sulla base della dichiarazione rilasciata dal richiedente ed è conguagliato, entro il mese di luglio dell'anno successivo, sulla base della dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti. Alla formazione del reddito concorrono i redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva, nonché gli assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile. Non si computano nel reddito i trattamenti di fine rapporto comunque denominati, le anticipazioni sui trattamenti stessi, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione. Agli effetti del conferimento dell'assegno non concorre a formare reddito la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi dell'articolo 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.”
La Corte, con la sentenza Cassazione civile sez. VI, 09/07/2020, n.14513, ha chiarito che l'assegno sociale rappresenta una prestazione di base avente natura assistenziale ed in quanto tale è volta ad assicurare "i mezzi necessari per vivere" (ai sensi dell'art. 38 Cost., comma 1) alle persone anziane che hanno superato una prefissata soglia di età, e che non dispongono di tutela previdenziale per fronteggiare l'evento della vecchiaia. Il relativo diritto si fonda sullo stato di bisogno accertato del titolare che viene desunto, in base alla legge, dalla mancanza di redditi o dall'insufficienza di quelli percepiti al disotto del limite massimo indicato dalla legge. L'assegno viene infatti corrisposto per intero o ad integrazione, a coloro che, compiuta l'età prevista (oggi rileva l'età di 67 anni), siano privi di reddito o godano di un reddito
5 inferiore al limite fissato dalla legge (raddoppiato in ipotesi di coniugio) ed adeguato nel tempo dal legislatore (da ultimo L. n. 448 del 2011, art. 38, comma 1, lett. b).
La norma individua con precisione i redditi rilevanti ai fini del calcolo del requisito reddituale, indicando testualmente redditi personali e coniugali di qualsiasi natura, come pure gli assegni familiari corrisposti a norma del codice civile;
esclude il TFR e le relative anticipazioni, le competenze arretrate soggette a tassazione separata, nonché il proprio assegno e il reddito della casa di abitazione, come pure la pensione liquidata secondo il sistema contributivo ai sensi della stessa L. n. 335 del 1995, art. 1, comma 6, a carico di gestioni ed enti previdenziali pubblici e privati che gestiscono forme pensionistiche obbligatorie in misura corrispondente ad un terzo della pensione medesima e comunque non oltre un terzo dell'assegno sociale.
Nulla prevede, invece, per quanto riguarda il coniuge separato;
ciò nondimeno e tenuto conto della ratio e della formulazione testuale della norma, non può ritenersi che possa assumere rilievo una mera pretesa, costituita dall'astratta possibilità di godere dell'assegno di mantenimento a carico del proprio coniuge.
E tanto sia perché non si tratta di "redditi, al netto dell'imposizione fiscale e contributiva, di qualsiasi natura, ivi compresi quelli esenti da imposte e quelli soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva", né di "assegni alimentari corrisposti a norma del codice civile"; ai quali soltanto la L. n. 335 cit. attribuisce rilievo al fine del raggiungimento del requisito reddituale e della dimostrazione dello stato di bisogno.
Inoltre, ciò che la norma mette in rilievo è esclusivamente lo stato di bisogno effettivo risultante cioè dalla comparazione tra reddito dichiarato e reddito effettivamente percepito, con la conseguenza che non può darsi alcun rilievo ad un reddito meramente potenziale, mai percepito dal soggetto che richiede l'assegno sociale.
Pertanto deve concludersi, alla luce del richiamato orientamento giurisprudenziale, che la rinunzia all'assegno di mantenimento dal coniuge separato, laddove detto assegno non sia mai stato effettivamente corrisposto pur in presenza di azioni giudiziarie intraprese, non possa essere ritenuta equivalente ad assenza dello stato bisogno ("ammissione di insussistenza delle condizioni di cui alla L. n. 335 del 1995, cit. art. 3, comma 6") dando luogo al riconoscimento del proprio stato di autosussistenza economica.
Sul punto la Suprema Corte, sentenza n. 6570 del 18/03/2010, nel caso di un richiedente l'assegno sociale, titolare dell'assegno di mantenimento nei confronti del coniuge separato, che non lo aveva effettivamente percepito per mancata erogazione, ha affermato che non può
6 bastare la mera titolarità di un reddito e che non si possa prescindere dalla sua concreta percezione.
Conclusivamente deve ritenersi che debba darsi rilievo allo stato di bisogno effettivo da accertarsi sulla base delle norme di legge (ovvero attraverso la verifica tra la dichiarazione presentata all'atto della domanda e la dichiarazione dei redditi effettivamente percepiti presentata l'anno successivo), non già ad un reddito ipotetico, al quale la normativa non fa riferimento.
4. Trasponendo tali principi al caso di specie, nonostante le diverse risultanze dell'anagrafica , risulta documentalmente che in data 16.6.1992 il Tribunale di Teramo CP_1 ha reso sentenza di omologa alla separazione consensuale dei coniugi Parte_3 prevedendo, tra le varie condizioni, l'obbligo del marito di corrispondere alla moglie, a sostegno delle necessità sue e dei figli, un assegno mensile di Lire 1.800.000 rivalutabile.
Tale assegno di mantenimento, stabilito nel 1992, non risulta effettivamente percepito dalla parte ricorrente nel periodo oggetto di causa (2022-2023-2024), sicchè non può assumere alcuna rilevanza ai fini della determinazione dell'ammontare dell'assegno sociale.
Quanto alla residenza dei due ex coniugi, se è vero che dalle risultanze dell'anagrafica prodotte dall' emerge effettivamente lo stesso indirizzo di residenza (lo CP_2 CP_1 stesso emerge dall'indirizzo utilizzato dall' per le comunicazioni indirizzate al sig. CP_1
, ciò non vale a dimostrare la effettiva comunione di dimora, ma anzi la convivenza Per_2 tra i due ex coniugi risulta essersi interrotta già alcuni mesi prima della sentenza di separazione consensuale, come risulta evincibile dalle dichiarazioni rese dagli ex coniugi dinanzi al Tribunale di Teramo, nell'ambito del giudizio di separazione, ed ulteriormente confermato dal diverso stato di famiglia dei due ex coniugi.
Da quanto esposto e considerata la condizione reddituale della ricorrente, consegue l'accoglimento del ricorso, dichiarandosi il diritto della stessa a percepire l'assegno sociale in misura integrale, con condanna dell' al pagamento dei ratei dalla domanda al soddisfo, CP_1 oltre interessi dalla maturazione dei singoli ratei al soddisfo.
5. La mancata deduzione o produzione della sentenza di separazione, quantomeno in sede di ricorso amministrativo, legittima una compensazione parziale delle spese di lite, in quanto, in mancanza di tale documento, l' non ha potuto che fare riferimento alle risultanze CP_1 documentali a sua disposizione che dimostrano, infatti, il medesimo indirizzo di residenza anagrafico tra i due ex coniugi (tanto è vero che l' utilizza l'indirizzo di residenza CP_1
7 comune alla ricorrente per trasmettere comunicazioni al sig. elemento Per_2 effettivamente sintomatico).
Per la restante parte sono, invece, poste a carico della parte resistente in quanto soccombente, tenuto conto del valore della controversia (scaglione 5.200/26.000) e delle tariffe forensi di cui al D.m. n. 147 del 2022, con esclusione della fase istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Teramo, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al R.G. n. 946/2025, così provvede:
• In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'assegno sociale in misura integrale a decorrere dalla presentazione della domanda amministrativa del 04.04.2024, con conseguente condanna dall' , in personale del CP_1 legale rappresentante p.t. al pagamento dei relativi ratei maturati, detratta la somma percepita, e maturandi, oltre gli interessi legali e/o il maggior danno da svalutazione monetaria nei limiti risultanti dalla sentenza della Corte Cost. n. 156/91 e dall'art. 16
L. n. 412\1991;
• previa compensazione della metà, condanna l' alla rifusione delle spese di lite in CP_1 favore della ricorrente, liquidate in € 1.863,00 per compensi, oltre rimborso spese generali al 15%, iva e cap, da corrispondere al procuratore dichiaratosi antistatario.
Teramo, 9.12.2025
Il Giudice
Dott.ssa Daniela Matalucci
8