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Sentenza 29 ottobre 2025
Sentenza 29 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 29/10/2025, n. 3742 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3742 |
| Data del deposito : | 29 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M. dott.ssa Paola Caserta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10336/22 R.G.A.C. avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali”
TRA in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Paolo Coviello, presso cui il cui studio in San Marcellino (CE) al Corso Italia n.
384, elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- opponente-
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t. (p.iva ), rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Vincenzo Brunzo ( ) presso il suo studio sito in Teverola (CE) C.F._1 alla Via N. Sauro n.1 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.In Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3078/22 del 27.02.2022 emesso da questo Tribunale con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 6.100,00, oltre CP_1 interessi moratori nonché spese della procedura, chiedendo la revoca del decreto de quo.
A sostegno dell'opposizione, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., non rivestendo il credito azionato da controparte il requisito della liquidità.
Nel merito, deduceva l'assoluta infondatezza della pretesa creditoria in quanto la domanda azionata da controparte afferiva ad un presunto credito maturato nell'esercizio dell'attività di
1 sponsorizzazione che sarebbe stata prestata nei confronti dell'odierna opponente. Contestava tale assunto poiché non c'era stato alcun accordo tra le parti per lo svolgimento di attività di sponsorizzazione per la primavera/estate 2021, mediante esposizione continuativa di tabelle e immagini pubblicitarie presso lo stabilimento sito in Castel Volturno (CE), località Ischitella alla
Via Paganini.
Deduceva che il contratto di sponsorizzazione, pur legalmente atipico, presentava dei contenuti minimi essenziali, come previsto dal Codice civile all'art. 1325: l'accordo delle parti, la causa,
l'oggetto e la forma, requisiti nel caso di specie mancanti, per cui la pretesa creditoria della era da ritenersi inesistente. CP_1
Si costituiva la società deducendo che il contratto a scopo pubblicitario posto CP_1 alla base del credito azionato risultava essere a tutti gli effetti valido ed efficace;
infatti la
[...]
richiedeva ed otteneva l'esposizione a fini pubblicitari di un telone recante il suo Parte_1 nome nel parcheggio della struttura balneare “la Selvetta”, sfruttando gli spazi pubblicitari all'uopo adibiti, dietro il versamento del corrispettivo pattuito di euro 5.000,00, oltre iva.
Quanto alla titolarità del diritto concesso, esponeva che l'area utilizzata per la pubblicità risultava nella piena disponibilità dell'odierna convenuta, essendo il telone pubblicitario de quo esposto all'esterno del ristorante (in particolare nel parcheggio dello stesso) e confluito nella sua piena disponibilità per effetto del contratto di fitto di ramo aziendale in essere tra la odierna opposta e il suo dante causa.
Nel caso di specie, la attraverso il proprio rappresentante richiese e concordò con la Parte_1
l'esposizione del telone pubblicitario per la campagna pubblicitaria primavera – CP_1 estate 2021, impegnandosi a versare il corrispettivo concordato di €.5.000,00 oltre IVA, dietro emissione di regolare fattura elettronica, che veniva regolarmente inviata alla stessa a mezzo pec del 14.04.2021, senza alcuna contestazione o altro, neppure successivamente, quando ne veniva più volte richiesto il pagamento.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'opposizione e confermare il decreto opposto.
Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed espletata attività istruttoria, la causa veniva assegnata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In via preliminare
Ciò posto in punto di fatto, in diritto si osserva che la nozione di prova scritta idonea all'emissione del provvedimento monitorio ai sensi dell'art 633, comma 1, n° 1, c.p.c. è più ampia di quella prevista dagli artt. 2700 e 2702 c.c. e che nel successivo art. 634 c.p.c. sono elencati i documenti idonei a soddisfare il requisito di cui all'articolo precedente, tra cui le
2 polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se sprovvisti dei requisiti prescritti dal codice civile, e per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi compiute da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., bollate e vidimate nelle forme di legge e gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, qualsiasi documento anche proveniente da un terzo, meritevole di fede dal punto di vista dell'autenticità dello stesso e avente, al contempo, efficacia probatoria sebbene non assoluta del diritto può costituire prova scritta ai fini della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo. E ciò, in considerazione del fatto che l'art. 634
c.p.c., contiene un elenco non tassativo dei documenti idonei a soddisfare il requisito della prova scritta, tra cui può indubbiamente essere ricompreso anche il riepilogo dei crediti in contenzioso.
Ciò premesso, va altresì rilevato che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione, l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto (Cass. Sent.
25.07.2011 n. 16199).
Dunque, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto
(originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
3. Nel merito
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Si ribadisce che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della validità del provvedimento monitorio, ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata.
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui
3 pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n.
7996).
Tale principio va, nondimeno, coordinato con altro dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 c.c.
In questo giudizio, le parti assumono la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c.: spetta dunque all'opposto, attore in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente incombe la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate.
Ciò premesso, nel caso in esame, si rileva che, trattandosi di un contratto atipico, la cui regolamentazione non è contenuta nel Codice Civile, né risulta prescritta dall'ordinamento alcuna forma scritta ad substantiam per la validità dell'accordo, lo stesso può essere legittimamente concluso dalle parti anche in forma verbale, cosa effettivamente accaduta nel caso in esame.
Nonostante la complessità della prova di un contratto concluso oralmente, questo giudicante ritiene adeguatamente raggiunta la prova dell'accordo tra le parti sia mediante la documentazione prodotta in sede monitoria e riprodotta nel giudizio di opposizione in esame, sia mediante la prova orale.
Infatti, sono stati depositati copia del telone pubblicitario realizzato per conto della
[...] copia della fattura emessa a saldo della sponsorizzazione realizzata, copia Parte_1 dell'estratto autentico notarile che attesta l'inserimento della stessa nel registro vendite della e della sua regolare trasmissione alla società committente. CP_1
Invero, le fatture inserite con annotazione nei registri IVA, costituiscono prova della sussistenza del credito: sul punto la Cassazione, con la sentenza n. 3581/2024, ha affrontato l'interessante tema del carattere “confessorio” dell'annotazione contabile di fatture regolarmente emesse dall'emittente e non contestate dal destinatario. L'interpretazione dei giudici di legittimità si è esplicata nel dettare il seguente principio di diritto: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.
L'opponente, d'altronde, solo in fase di opposizione ha contestato la debenza della somma creditoria senza assolvere all'onere probatorio su di essa incombente, giacché non ha dimostrato le eccepite deduzioni.
4 Le circostanze dedotte dall'opposto trovano, poi, conferma nelle dichiarazioni dal teste Tes_1
escusso in data 101.10.24 ed in particolare afferma: “confermo la circostanza che mi
[...] viene letta e posso riferire anche che il corrispettivo pattuito con ciascuna delle due società e cioè la e la fu di € 5.000,00 oltre iva ciascuna. Sono al Parte_1 CP_2 corrente dei fatti di causa perché occupandomi anche io di sponsorizzazioni per le mie strutture, e pertanto ho una certa esperienza a riguardo, fui delegato in ragione di rapporti di amicizia da per trattare per suo conto con le due società e Persona_1 Parte_1 [...] che intendevano commissionare alla una sponsorizzazione. Ricordo che mi CP_2 CP_1 recai presso un ufficio delle società, ma non sono in grado di ricordare se l'ufficio fosse di entrambe o di una di esse, che si trovava nella zona industriale tra Teverola e Gricignano. Non sono in grado al riguardo di essere più preciso dato il tempo trascorso. Io ho curato solo un accordo verbale in questo senso perché spiegai qual era il progetto per la sponsorizzazione da parte della e il compenso che la stessa richiedeva e le due società accettarono. Pt_2
Successivamente poi avrebbero formalizzato il contratto con la Ricordo di aver parlato Pt_2 con e con altra persona, di cui tuttavia non ricordo il nome. Mi risulta che Persona_2 poi fu formalizzato il contratto scritto per quanto riferitomi dalla confermo, avendo io Per_1 stesso avuto modo di vedere il telone pubblicitario esposto per quel periodo;
posso riferire che la mi disse che solo una delle due società aveva provveduto al pagamento del compenso Per_1 pattuito mentre l'altra non aveva pagato. Non ricordo tuttavia quale delle due società sia stata inadempiente. Non so le vicende successive né se vi siano stati solleciti telefonici.”
Va peraltro ricordato che il legale rappresentante della società debitrice non ha reso l'interrogatorio formale deferitogli e, pertanto, devono ritenersi ammessi i fatti stessi dell'interrogatorio stesso ex art 232 c.p.c.
L'art 232 c.p.c. sancisce al primo comma: “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Parte opposta ha, dunque, adempiuto al proprio onere probatorio, avendo provato di aver provveduto, come da accordi, a sponsorizzare l'azienda mediante telone pubblicitario per la campagna pubblicitaria primavera – estate 2021.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va rigettata.
4.Sulle spese
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri ed i valori minimi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, come novellato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore, della natura e della complessità della
5 controversia nonché del numero e dell'importanza delle questioni trattate;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 10336/2022 RG, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3078/22 del 27.02.2022 - R.G. 4604/22 - emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
- condanna parte opponente in persona del legale r.p.t., alla integrale Parte_1 refusione in favore della parte opposta delle spese del presente giudizio, CP_1 che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Aversa, 29.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, sezione seconda civile, in persona del G.M. dott.ssa Paola Caserta, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 10336/22 R.G.A.C. avente ad oggetto “Altri istituti e leggi speciali”
TRA in persona del legale rapp.te p.t. (p.i. , rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Paolo Coviello, presso cui il cui studio in San Marcellino (CE) al Corso Italia n.
384, elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
- opponente-
CONTRO in persona del legale rapp.te p.t. (p.iva ), rappresentata e difesa, CP_1 P.IVA_2 dall'Avv. Vincenzo Brunzo ( ) presso il suo studio sito in Teverola (CE) C.F._1 alla Via N. Sauro n.1 elettivamente domiciliata, giusta procura in atti;
-opposta-
CONCLUSIONI: COME IN ATTI
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente decisione viene redatta ai sensi degli artt. 132 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod. proc. civ., come novellati dalla l. 69/2009, in virtù di quanto previsto dall'art. 58, comma 2, l. cit.
1.In Fatto
Con atto di citazione ritualmente notificato, la proponeva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 3078/22 del 27.02.2022 emesso da questo Tribunale con il quale veniva ingiunto il pagamento in favore della della somma di € 6.100,00, oltre CP_1 interessi moratori nonché spese della procedura, chiedendo la revoca del decreto de quo.
A sostegno dell'opposizione, in via preliminare eccepiva l'inammissibilità del decreto ingiuntivo per insussistenza dei presupposti di cui all'art. 633 c.p.c., non rivestendo il credito azionato da controparte il requisito della liquidità.
Nel merito, deduceva l'assoluta infondatezza della pretesa creditoria in quanto la domanda azionata da controparte afferiva ad un presunto credito maturato nell'esercizio dell'attività di
1 sponsorizzazione che sarebbe stata prestata nei confronti dell'odierna opponente. Contestava tale assunto poiché non c'era stato alcun accordo tra le parti per lo svolgimento di attività di sponsorizzazione per la primavera/estate 2021, mediante esposizione continuativa di tabelle e immagini pubblicitarie presso lo stabilimento sito in Castel Volturno (CE), località Ischitella alla
Via Paganini.
Deduceva che il contratto di sponsorizzazione, pur legalmente atipico, presentava dei contenuti minimi essenziali, come previsto dal Codice civile all'art. 1325: l'accordo delle parti, la causa,
l'oggetto e la forma, requisiti nel caso di specie mancanti, per cui la pretesa creditoria della era da ritenersi inesistente. CP_1
Si costituiva la società deducendo che il contratto a scopo pubblicitario posto CP_1 alla base del credito azionato risultava essere a tutti gli effetti valido ed efficace;
infatti la
[...]
richiedeva ed otteneva l'esposizione a fini pubblicitari di un telone recante il suo Parte_1 nome nel parcheggio della struttura balneare “la Selvetta”, sfruttando gli spazi pubblicitari all'uopo adibiti, dietro il versamento del corrispettivo pattuito di euro 5.000,00, oltre iva.
Quanto alla titolarità del diritto concesso, esponeva che l'area utilizzata per la pubblicità risultava nella piena disponibilità dell'odierna convenuta, essendo il telone pubblicitario de quo esposto all'esterno del ristorante (in particolare nel parcheggio dello stesso) e confluito nella sua piena disponibilità per effetto del contratto di fitto di ramo aziendale in essere tra la odierna opposta e il suo dante causa.
Nel caso di specie, la attraverso il proprio rappresentante richiese e concordò con la Parte_1
l'esposizione del telone pubblicitario per la campagna pubblicitaria primavera – CP_1 estate 2021, impegnandosi a versare il corrispettivo concordato di €.5.000,00 oltre IVA, dietro emissione di regolare fattura elettronica, che veniva regolarmente inviata alla stessa a mezzo pec del 14.04.2021, senza alcuna contestazione o altro, neppure successivamente, quando ne veniva più volte richiesto il pagamento.
Chiedeva, pertanto, rigettarsi l'opposizione e confermare il decreto opposto.
Respinta la richiesta di provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto ed espletata attività istruttoria, la causa veniva assegnata in decisione, previa concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. In via preliminare
Ciò posto in punto di fatto, in diritto si osserva che la nozione di prova scritta idonea all'emissione del provvedimento monitorio ai sensi dell'art 633, comma 1, n° 1, c.p.c. è più ampia di quella prevista dagli artt. 2700 e 2702 c.c. e che nel successivo art. 634 c.p.c. sono elencati i documenti idonei a soddisfare il requisito di cui all'articolo precedente, tra cui le
2 polizze e promesse unilaterali per scrittura privata e i telegrammi, anche se sprovvisti dei requisiti prescritti dal codice civile, e per i crediti relativi a somministrazioni di merci e di denaro, nonché per prestazioni di servizi compiute da imprenditori, gli estratti autentici delle scritture contabili di cui agli artt. 2214 e ss. c.c., bollate e vidimate nelle forme di legge e gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, qualsiasi documento anche proveniente da un terzo, meritevole di fede dal punto di vista dell'autenticità dello stesso e avente, al contempo, efficacia probatoria sebbene non assoluta del diritto può costituire prova scritta ai fini della richiesta di emissione di un decreto ingiuntivo. E ciò, in considerazione del fatto che l'art. 634
c.p.c., contiene un elenco non tassativo dei documenti idonei a soddisfare il requisito della prova scritta, tra cui può indubbiamente essere ricompreso anche il riepilogo dei crediti in contenzioso.
Ciò premesso, va altresì rilevato che nel procedimento per ingiunzione il contraddittorio è posticipato ed eventuale e, una volta introdotto con l'opposizione al decreto ingiuntivo il giudizio di cognizione, l'opposto ha, in tale ambito, l'onere di fornire la prova del proprio credito indipendentemente dalla legittimità, validità ed efficacia del decreto (Cass. Sent.
25.07.2011 n. 16199).
Dunque, con l'opposizione si instaura un ordinario giudizio di merito che impone all'opposto
(originario ricorrente) di fornire la prova piena del credito, mentre all'opponente spetta provare, successivamente, eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito. Irrilevanti sono, invece, le contestazioni relative alla regolarità del procedimento di emissione del decreto od alla idoneità della prova del credito fornita in sede sommaria.
3. Nel merito
L'opposizione è infondata e va rigettata per le ragioni che seguono.
Si ribadisce che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo l'oggetto della cognizione non è limitato al controllo della validità del provvedimento monitorio, ma attiene altresì ad un completo riesame, nel contraddittorio delle parti, della valutazione di merito sottesa al decreto di condanna, mediante l'accertamento dell'esistenza e della validità della pretesa creditoria azionata.
Come è noto, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo della altrui
3 pretesa, costituito dall'avvenuto esatto adempimento (Cass. civ., Sez. Unite, 06/04/2006, n.
7996).
Tale principio va, nondimeno, coordinato con altro dalla portata eminentemente generale, che si esprime nel noto brocardo onus probandi incumbit ei qui dicit consacrato nell'art. 2697 c.c.
In questo giudizio, le parti assumono la posizione corrispondente alla effettiva situazione sostanziale, anche ai fini dell'applicazione della ripartizione dell'onere probatorio regolata dall'art. 2697 c.c.: spetta dunque all'opposto, attore in senso sostanziale, fornire adeguata dimostrazione della sussistenza dei fatti costitutivi del diritto azionato, mentre sull'opponente incombe la prova della fondatezza delle eccezioni sollevate.
Ciò premesso, nel caso in esame, si rileva che, trattandosi di un contratto atipico, la cui regolamentazione non è contenuta nel Codice Civile, né risulta prescritta dall'ordinamento alcuna forma scritta ad substantiam per la validità dell'accordo, lo stesso può essere legittimamente concluso dalle parti anche in forma verbale, cosa effettivamente accaduta nel caso in esame.
Nonostante la complessità della prova di un contratto concluso oralmente, questo giudicante ritiene adeguatamente raggiunta la prova dell'accordo tra le parti sia mediante la documentazione prodotta in sede monitoria e riprodotta nel giudizio di opposizione in esame, sia mediante la prova orale.
Infatti, sono stati depositati copia del telone pubblicitario realizzato per conto della
[...] copia della fattura emessa a saldo della sponsorizzazione realizzata, copia Parte_1 dell'estratto autentico notarile che attesta l'inserimento della stessa nel registro vendite della e della sua regolare trasmissione alla società committente. CP_1
Invero, le fatture inserite con annotazione nei registri IVA, costituiscono prova della sussistenza del credito: sul punto la Cassazione, con la sentenza n. 3581/2024, ha affrontato l'interessante tema del carattere “confessorio” dell'annotazione contabile di fatture regolarmente emesse dall'emittente e non contestate dal destinatario. L'interpretazione dei giudici di legittimità si è esplicata nel dettare il seguente principio di diritto: “La fattura commerciale ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell'emittente, che vi indica la prestazione e l'importo del prezzo, ma può costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell'esistenza di un corrispondente contratto, allorché risulti accettata dal contraente destinatario della prestazione che ne è oggetto e annotata nelle scritture contabili”.
L'opponente, d'altronde, solo in fase di opposizione ha contestato la debenza della somma creditoria senza assolvere all'onere probatorio su di essa incombente, giacché non ha dimostrato le eccepite deduzioni.
4 Le circostanze dedotte dall'opposto trovano, poi, conferma nelle dichiarazioni dal teste Tes_1
escusso in data 101.10.24 ed in particolare afferma: “confermo la circostanza che mi
[...] viene letta e posso riferire anche che il corrispettivo pattuito con ciascuna delle due società e cioè la e la fu di € 5.000,00 oltre iva ciascuna. Sono al Parte_1 CP_2 corrente dei fatti di causa perché occupandomi anche io di sponsorizzazioni per le mie strutture, e pertanto ho una certa esperienza a riguardo, fui delegato in ragione di rapporti di amicizia da per trattare per suo conto con le due società e Persona_1 Parte_1 [...] che intendevano commissionare alla una sponsorizzazione. Ricordo che mi CP_2 CP_1 recai presso un ufficio delle società, ma non sono in grado di ricordare se l'ufficio fosse di entrambe o di una di esse, che si trovava nella zona industriale tra Teverola e Gricignano. Non sono in grado al riguardo di essere più preciso dato il tempo trascorso. Io ho curato solo un accordo verbale in questo senso perché spiegai qual era il progetto per la sponsorizzazione da parte della e il compenso che la stessa richiedeva e le due società accettarono. Pt_2
Successivamente poi avrebbero formalizzato il contratto con la Ricordo di aver parlato Pt_2 con e con altra persona, di cui tuttavia non ricordo il nome. Mi risulta che Persona_2 poi fu formalizzato il contratto scritto per quanto riferitomi dalla confermo, avendo io Per_1 stesso avuto modo di vedere il telone pubblicitario esposto per quel periodo;
posso riferire che la mi disse che solo una delle due società aveva provveduto al pagamento del compenso Per_1 pattuito mentre l'altra non aveva pagato. Non ricordo tuttavia quale delle due società sia stata inadempiente. Non so le vicende successive né se vi siano stati solleciti telefonici.”
Va peraltro ricordato che il legale rappresentante della società debitrice non ha reso l'interrogatorio formale deferitogli e, pertanto, devono ritenersi ammessi i fatti stessi dell'interrogatorio stesso ex art 232 c.p.c.
L'art 232 c.p.c. sancisce al primo comma: “Se la parte non si presenta o rifiuta di rispondere senza giustificato motivo, il collegio, valutato ogni elemento di prova, può ritenere come ammessi i fatti dedotti nell'interrogatorio”.
Parte opposta ha, dunque, adempiuto al proprio onere probatorio, avendo provato di aver provveduto, come da accordi, a sponsorizzare l'azienda mediante telone pubblicitario per la campagna pubblicitaria primavera – estate 2021.
Alla luce delle considerazioni svolte, l'opposizione va rigettata.
4.Sulle spese
Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza di parte opposta e si liquidano come in dispositivo secondo i criteri ed i valori minimi di cui al D.M. 10.03.2014 n.55, come novellato dal D.M. n. 147 del 13/08/2022, tenendo conto del valore, della natura e della complessità della
5 controversia nonché del numero e dell'importanza delle questioni trattate;
ai sensi della citata normativa e dell'orientamento giurisprudenziale in tema di successione di parametri di determinazione dei compensi, devono trovare applicazione quelli vigenti alla data della liquidazione, anche se l'esplicazione dell'attività professionale ha avuto inizio ed è stata svolta quando era vigente altra tariffa.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sulla causa iscritta al n. 10336/2022 RG, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 3078/22 del 27.02.2022 - R.G. 4604/22 - emesso dal Tribunale di Napoli Nord;
- condanna parte opponente in persona del legale r.p.t., alla integrale Parte_1 refusione in favore della parte opposta delle spese del presente giudizio, CP_1 che liquida in € 2.540,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Aversa, 29.10.2025
Il Giudice
dott.ssa Paola Caserta
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