TRIB
Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/05/2025, n. 2800 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 2800 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5577/2016 R.G. avente ad oggetto: bancario promossa da
, società in concordato preventivo, Parte_1
con sede legale ad Acireale, via Nazionale per Catania 183/A, codice fiscale e partiva iva
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, , P.IVA_1 Parte_2
nonché in persona del liquidatore giudiziale, avvocato Marco Scala, rappresentate e difese dall'avvocato Franco Maria Merlino, giusta procura in atti attori contro con sede a piazza Salimbeni n. 3, Controparte_1 CP_1
codice fiscale e partita iva , in persona dell'avvocato Filippo Lo Giudice, giusta P.IVA_2
procura del 24.6.2013, rappresentata e difesa dall'avvocato Santi Pieropaolo Giacona, come da procura in atti
convenuta
********
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive note di trattazione cartolare e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 21.3.2016, la società Parte_1
nonché il liquidatore giudiziale nominato nell'ambito della procedura di
[...]
concordato preventivo hanno citato in giudizio la e, premettendo Controparte_1
che la società aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente con apertura di credito fino a
100.000 euro, hanno lamentato: l'applicazione di interessi ultralegali in mancanza di pattuizione scritta, l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, l'applicazione di commissione ed oneri non pattuiti,
l'illegittima postergazione delle valute, il superamento della soglia usuraria. Gli attori hanno dedotto, altresì, la nullità del contratto di mutuo concluso il 4.8.2010 in quanto finalizzato all'abbattimento di passività presenti sul conto corrente, passività invero inesistenti per effetto delle nullità che affliggono il contratto collegato di conto corrente. Hanno chiesto, pertanto,
l'accertamento delle nullità sopra elencate e la condanna della banca al pagamento della somma di euro 519.822,46 in relazione al conto corrente ed alla restituzione della somma di euro 38.637,37, quali rate ed interessi relative al contratto di finanziamento maturate nel periodo agosto 2010-
ottobre 2012, oltre al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 20.6.2016 si è costituita la CP_1 Controparte_1
eccependo la prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio dalla proposizione
[...]
della domanda in ordine al contratto di conto corrente e contestando la fondatezza delle domande attoree, di cui ne ha chiesto il rigetto con il favore delle spese di lite.
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, disposta consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata reiteratamente rinviata per la precisazione delle conclusioni. Posta la causa in decisione, con ordinanza del 9.5.2024 la stessa è stata rimessa sul ruolo per un supplemento di istruttoria. Depositata la relazione integrativa da parte del CTU, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione attiva del liquidatore giudiziale della società in concordato preventivo.
È noto, infatti, che “nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, inquadrabile nell'ambito dell'istituto della cessio bonorum regolata dal codice civile, il commissario liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie
e distributive, ma non è legittimato ad agire o resistere in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le
2 operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento adesivo dipendente” (Cass. n.
26982/2022).
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “il liquidatore, oltre a non avere
legittimazione passiva, se non con riguardo alle controversie che investono lo scopo liquidatorio ed ineriscono alla ripartizione dell'attivo o all'entità delle spese della procedura (Cass. 12
maggio 2010, n. 11520; 3 aprile 2013, n. 8102), non può vantare neanche quella attiva, ad eccezione, appunto, di quelle cause recuperatorie dell'attivo che non esulino dal mandato
ricevuto dal debitore o dall'incarico avuto dal tribunale: la legittimazione del commissario liquidatore è quindi riconoscibile nei soli limiti in cui la pretesa o l'obbligo siano sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione” (Cass. n. 18823/2017; si veda anche Cass. n.
18755/2014).
Nel caso di specie, premesso che il Tribunale di Catania ha omologato il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori con decreto del 15.7.2014 (all. B nota di deposito del 6.4.2023), incombeva sul liquidatore giudiziale dimostrare la propria legittimazione attiva, indicando che l'odierna azione fosse finalizzata al recupero dell'attivo in attuazione del piano concordatario.
Tale prova non è stata fornita, sicché va dichiarato il difetto di legittimazione attiva del liquidatore giudiziale della società . Parte_1 Parte_1
Permane, invece, la legittimazione processuale in capo alla società ammessa alla procedura di concordato preventivo, la quale prosegue l'esercizio dell'impresa e, dunque, mantiene la legittimazione in ordine alla proposizione della domanda.
3. Tanto premesso, l'odierno giudizio ha ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., relativa sia al rapporto di conto corrente intrattenuto dalla società Parte_1
sia dal contratto di mutuo del 4.8.2010.
[...]
Il rapporto di conto corrente è stato acceso nel marzo del 1997 presso la Controparte_2
ed ha assunto il numero 11.05524. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto in
[...]
esame è proseguito dapprima con la (assumendo il numero Controparte_3
) e successivamente con la mantenendo la P.IVA_3 Controparte_1
medesima denominazione.
Secondo quanto sostenuto dagli attori, il rapporto ha goduto di un affidamento di euro 100.000 mediante aperture di credito in conto corrente finalizzate anche all'anticipo su fatture, mediante i seguenti contratti:
3 - conti nn. 19.0004, 19.00040, 19.00041, 19.00042, 19.00043, 19.00056, 19.00056, 19.00057,
19.00058, 19.00059 con la dal marzo 1997 all'ottobre 1997; Controparte_2
- conti nn. 11267, 11739, 11740, 11741, 11742, 11743, 11744, 11745, 11746, 11113, 11114,
11765, 11792, 11794, 11795, 11796, 10776, 10777 e 10778 con la (dal Controparte_4
novembre 1999 al dicembre 2008);
- conti nn. 12754.50 e 12755,43 intrattenuti con la banca MPS s.p.a. dal gennaio 2009 al dicembre
2009.
Il contratto di mutuo stato concluso in data 4.8.2010 con la banca CP_1 Controparte_1
Con e, come affermato dagli attori, è stato destinato all'abbattimento di passività a presenti sul conto corrente 10626.08 acceso presso l'agenzia 9691.
4. Ciò posto, la domanda di ripetizione di indebito relativa al rapporto di conto corrente è parzialmente fondata.
4.1 In ordine alle domande dichiarative, si osserva che non risultino depositati in giudizio i contratti scritti di conto corrente, di apertura di credito e di anticipo su fatture, avendo gli attori depositato in giudizio soltanto gli estratti analitici dei conti correnti dal 1997 al 2012.
Per quanto sopra, in mancanza di contratti e, quindi, di apposita pattuizione scritta, l'applicazione di interessi passivi in misura ultralegale, per come desumibile dagli estratti conto prodotti e dalla consulenza tecnica d'ufficio, è illegittima per contrasto con il disposto di cui all'art. 1284 comma
3 c.c.
4.2 Quanto alla capitalizzazione degli interessi debitori, va brevemente ricordato l'ormai ormai noto revirement della giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza di “usi contrari” cui fa riferimento l'art. 1283 c.c. quando vieta il c.d. anatocismo.
Con l'orientamento, inaugurato dalla decisione n. 2374/99 della Corte di Cassazione e rapidamente consolidatosi (cfr., per tutte, Cass., sez. un. n. 21095/04), la Suprema Corte ha negato la natura normativa degli usi in materia bancaria e ha ritenuto la nullità delle clausole bancarie che prevedevano interessi anatocistici.
È noto che l'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 25, comma 3, d.lgs. n.
342/1999, abbia demandato al CICR la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (precisando che va assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori). Conseguentemente, il CICR, con delibera del giorno 09/02/2000 (cfr. art. 2, comma 2), ha stabilito che nell'ambito di ogni
4 singolo conto corrente deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve escludersi che la capitalizzazione degli interessi con computo trimestrale applicata dalla banca al contratto di conto corrente n. 11.05524 (poi divenuto n. 10626.08) ed ai contratti collegati di apertura di credito possa ritenersi conforme al principio inderogabile sancito dall'art. 1283 c.c., sicché la stessa è affetta da nullità assoluta.
4.3 La mancanza di una convenzione scritta determina la nullità anche dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e della postergazione delle valute, in quanto illegittimamente applicate dalla banca con riguardo ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito.
4.4 Deve essere disattesa, invece, la domanda di accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse. Ed invero, premesso che, ai fini del superamento della soglia usuraria prevista dalla legge 108/1996, occorre avere riguardo alla pattuizione, stante il principio di irrilevanza della c.d.
usura sopravvenuta (Cass. sez. un. 24675/2017), la mancanza del contratto impedisce, con riguardo ad entrambi i rapporti, di accertare l'intervenuto superamento del tasso soglia.
4.5 Venendo alla domanda condannatoria, appare opportuno ricordare l'orientamento di legittimità secondo cui “il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del
saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato
dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9201 del 2015; Cass. n. 20693 del 2016; Cass. n. 24948 del 2017; Cass. n.
30822 del 2018; Cass. n. 31187 del 2018; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 23852 del
2020; Cass. n. 22387 del 2021; Cass. n. 29632 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022)”. È pacifico, altresì, che “l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda sicché, in
assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza” (tra le tante, si veda Cass. n.
10025/2023).
Nel caso di specie, in conseguenza delle nullità sopra rilevate ed in mancanza di contratto scritto, il consulente ha rielaborato i saldi dei conti correnti applicando il tasso legale di interessi (e non anche il tasso sostitutivo ex art. 117 tub in mancanza di contratto), senza considerare la capitalizzazione degli interessi, la commissione di massimo scoperto, la postergazione delle valute ed applicando ai conti le sole spese di legge.
5 La rielaborazione dei saldi dei conti è stata effettuata sulla base degli estratti conto analitici depositati dagli attori, dalla data di accensione dei rapporti (28.2.1997) fino alla data di chiusura dei conti (31.10.2012).
La rielaborazione effettuata dal CTU ha portato all'accertamento di un saldo a credito per la società correntista di euro 296.826,05.
4.6 Accertato l'importo a credito della società correntista per effetto della rielaborazione dei saldi operata dal consulente, va esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca.
L'eccezione è fondata.
In diritto va ricordato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di
apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione
ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto,
in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun
versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa
restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (Cass. sez. un.
24418/2010).
Sul versante dell'onere della prova, le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 15895/19, hanno statuito il seguente principio di diritto: “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”. I predetti principi sono stati di recente confermati dalla sentenza n. 2660/19 della Suprema Corte: “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa
6 matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata” (si veda anche
Cass. civ., n. 15895/19).
La giurisprudenza più recente ha, tuttavia, precisato come il correntista possa fornire la prova dell'esistenza del contratto di apertura di credito anche avvalendosi delle presunzioni.
Secondo Cass. 34997/2023 “In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni,
della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur
operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa” (in termini analoghi, Cass. 17982/2023). Nella stessa direzione si veda Cass. 26897/2024 secondo cui “è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere provata per facta concludentia in ragione della mera tolleranza di una situazione di scoperto (cfr. Cass. n.
8160/1999) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un
conto passivo con adempimenti reiterati da parte della banca di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca
preventivamente valutati, non dimostra, in sé, la stipulazione, per fatti concludenti di un contratto
di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera
tolleranza da parte della banca stessa (cfr. Cass. n. 12947/1992); «ma ciò non significa che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito, ma solo che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non può trarsi dalle descritte situazioni» (Cass. n.
34997/2023 in seguito più volte confermata sul punto, da ultimo v. Cass.25711/2024)”.
Nel caso in esame, il CTU, con valutazione pienamente condivisibile, ha accertato l'esistenza di un fido di fatto di importo pari ad euro 51.645,69 (corrispondenti a lire 100 milioni), avendo
7 precisato che “gli addebiti extra-fido avvenivano per sconfinamenti del saldo di conto corrente oltre questa cifra” (cfr. relazione integrativa depositata il 12.6.2024.
L'esistenza del “fido di fatto” non è impedita dalla mancata produzione del contratto avente forma scritta, atteso che, come osservato dalla Corte di legittimità, la nullità per mancanza di forma è una nullità di protezione ex art. 127 TUB che opera solo a vantaggio del correntista.
Operate le superiori premesse, il CTU, sia pure utilizzando una formula equivoca, ha calcolato in euro 68.503,49 le “competenze originarie addebitate dalla banca e pagate con rimesse solutorie prescritte”, in euro 59.064,78 gli “interessi attivi e passivi e competenze riliquidati secondo i criteri indicati nel mandato: Euro - 67.906,53 da conto corrente (All. n. 4) ed Euro 126.971,31 da conto anticipi (All. n.6)” ed in euro 9.438,71 “l'indebito ripetibile”.
Sul punto, come affermato dalla società attrice, l'importo da prendere in esame è quello di euro
9.438,71, atteso che, ai fini della determinazione delle rimesse solutorie, va considerato il saldo
reale e non il saldo contabile (si veda, tra le tante, Cass. n. 9141/2020).
Pertanto, dall'importo di euro 296.826,05, vanno detratte le rimesse solutorie prescritte al
21.3.2006 (dieci anni anteriori alla notifica dell'atto di citazione), pari ad euro 9.438,71, sì da ottenere l'importo di euro 287.378,34 a credito della correntista.
Per quanto sopra, parzialmente accogliendo la domanda ex art. 2033 c.c., la banca MPS s.p.a. va condannata al pagamento della somma di euro 287.378,34 in favore della società
[...]
. Parte_3
5. La domanda di ripetizione di indebito relativa al contratto di mutuo è fondata.
Con il contratto del 4.8.2010 la banca ha concesso un Controparte_1
finanziamento di euro 100.000 alla società da destinare Parte_1
all'abbattimento di passività a B7T presenti sul conto corrente n. 10626.08.
Il tenore delle clausole contrattuali non lascia spazio a dubbi in ordine alla qualificazione del contratto come “mutuo di scopo”, costituendo la finalità di abbattimento delle passività la causa concreta dell'operazione negoziale (Cass. 10490/2006). Tanto si desume, oltre che dalle premesse
(lett. a e b del contratto), dall'art. 1, denominato “scopo, condizioni di concessione e di utilizzo del finanziamento – termini e modalità di rimborso”, nel quale è stato precisato che “La banca concede alla parte finanziata un finanziamento di euro 1000.000 per lo scopo previsto dalla lettera a) delle premesse”, rappresentato appunto dall'abbattimento delle passività presenti sul conto corrente n. 10626.08.
8 Dall'art. 3 del contratto nonché dagli estratti conto prodotti si ricava che la somma finanziata sia stata direttamente versata sul conto corrente 10626.08, conto che esponeva alla data del 3.8.2010 un saldo debitorio fittizio (non ancora epurato dalle nullità) di euro - 92.925,55.
Alla luce delle superiori considerazioni, sussiste un collegamento negoziale tra il conto corrente ed il mutuo in forza del quale la traditio della somma concessa a mutuo è andata a confluire sul conto corrente, allo scopo di abbattere per intero il saldo negativo di euro 92.925,55.
Tanto premesso, rileva il decidente come il contratto di mutuo in esame sia nullo.
Ed invero, accertato che la causa concreta dell'erogazione del finanziamento sia stata rappresentata dall'azzeramento delle passività presenti sul conto 10626.08, è stato accertato che alla data del 3.8.2010 il conto esponesse un saldo negativo fittizio di euro 92.925,55 e che, a seguito della rielaborazione dei saldi del conto corrente operata dal CTU, il saldo reale alla data del 3.8.2010 fosse positivo, risultando pari ad euro 189.745,90. Ne consegue che la società
correntista avrebbe potuto beneficiare dell'importo oggetto del mutuo per finalità ulteriori rispetto al ripianamento delle passività invero inesistenti.
Per effetto della nullità suindicata, la banca va condannata alla restituzione delle somme che la società ha dovuto versare, a titolo di sorte capitale ed interessi, dal 4.8.2010 fino al 29.10.2012,
data di presentazione della domanda di concordato preventivo, momento a partire dal quale la società non ha potuto effettuare alcun pagamento in favore dei creditori concorsuali, ai sensi dell'art. 161 legge fallimentare.
Gli importi suindicati sono stati calcolati dalla società attrice in euro 38.637,03, come da prospetto allegato all'atto di citazione (doc. 6) che non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte della banca convenuta. Sebbene il CTU abbia rideterminato detto importo in euro 39.607,10, la somma per cui va emessa statuizione di condanna va mantenuta nei limiti della domanda (cfr.
punto n. 8 del petitum dell'atto di citazione).
6. Alla luce delle superiori considerazioni, le domande attoree vanno parzialmente accolte e la va condannata al pagamento della somma complessiva di CP_1 Controparte_1
euro 325.024,37 (euro 287.378,34 + 38.637,03) in favore della società attrice.
L'importo suindicato va maggiorato degli interessi legali, al tasso di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. dalla data della domanda (cfr. note di precisazione delle conclusioni).
7. Le spese processuali tra la in persona del liquidatore giudiziale e la Parte_1
banca convenuta vanno compensate, stante la definizione in rito della domanda sulla base di un rilievo officioso.
9 Nei rapporti tra la società e la banca convenuta, le Parte_1
spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 22.457, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.
Le spese della CTU, in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 5577/2016 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA il difetto di legittimazione attiva del liquidatore giudiziale della Parte_1
in concordato preventivo;
Parte_1
ACCOGLIE parzialmente le domande attoree e, per l'effetto, dichiara le nullità del contratto di conto corrente n. 10626.08 (già 1.05524), dei contratti di apertura di credito collegati nonché del contratto di mutuo del 4.8.2010 conclusi tra la società e la Parte_1 [...]
meglio indicate in parte motiva;
Controparte_1
CONDANNA la banca al pagamento della somma di euro Controparte_1
325.024,37, oltre interessi ex art, 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda, in favore della società ; Parte_1
COMPENSA le spese processuali tra la in persona del Parte_1
liquidatore giudiziale e la banca Controparte_1
CONDANNA la banca al pagamento delle spese processuali in Controparte_1
favore della società , che liquida in euro 22.457, oltre Parte_1
spese generali (15%), iva e c.p.a.;;
PONE definitivamente a carico della banca le spese della CTU, in Controparte_1
atti liquidate.
Così deciso in Catania, il 27 maggio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
10
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
Quarta Sezione Civile
Il Tribunale di Catania, in persona del giudice dott. Fabio Salvatore Mangano, ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 5577/2016 R.G. avente ad oggetto: bancario promossa da
, società in concordato preventivo, Parte_1
con sede legale ad Acireale, via Nazionale per Catania 183/A, codice fiscale e partiva iva
, in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, , P.IVA_1 Parte_2
nonché in persona del liquidatore giudiziale, avvocato Marco Scala, rappresentate e difese dall'avvocato Franco Maria Merlino, giusta procura in atti attori contro con sede a piazza Salimbeni n. 3, Controparte_1 CP_1
codice fiscale e partita iva , in persona dell'avvocato Filippo Lo Giudice, giusta P.IVA_2
procura del 24.6.2013, rappresentata e difesa dall'avvocato Santi Pieropaolo Giacona, come da procura in atti
convenuta
********
Con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate dalle parti nelle rispettive note di trattazione cartolare e sono stati assegnati i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
1 1. Con atto di citazione regolarmente notificato il 21.3.2016, la società Parte_1
nonché il liquidatore giudiziale nominato nell'ambito della procedura di
[...]
concordato preventivo hanno citato in giudizio la e, premettendo Controparte_1
che la società aveva intrattenuto un rapporto di conto corrente con apertura di credito fino a
100.000 euro, hanno lamentato: l'applicazione di interessi ultralegali in mancanza di pattuizione scritta, l'illegittima capitalizzazione degli interessi passivi, l'illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, l'applicazione di commissione ed oneri non pattuiti,
l'illegittima postergazione delle valute, il superamento della soglia usuraria. Gli attori hanno dedotto, altresì, la nullità del contratto di mutuo concluso il 4.8.2010 in quanto finalizzato all'abbattimento di passività presenti sul conto corrente, passività invero inesistenti per effetto delle nullità che affliggono il contratto collegato di conto corrente. Hanno chiesto, pertanto,
l'accertamento delle nullità sopra elencate e la condanna della banca al pagamento della somma di euro 519.822,46 in relazione al conto corrente ed alla restituzione della somma di euro 38.637,37, quali rate ed interessi relative al contratto di finanziamento maturate nel periodo agosto 2010-
ottobre 2012, oltre al pagamento delle spese processuali.
Con comparsa di risposta depositata il 20.6.2016 si è costituita la CP_1 Controparte_1
eccependo la prescrizione delle rimesse solutorie anteriori al decennio dalla proposizione
[...]
della domanda in ordine al contratto di conto corrente e contestando la fondatezza delle domande attoree, di cui ne ha chiesto il rigetto con il favore delle spese di lite.
Nel corso del giudizio sono stati concessi i termini di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c. e, disposta consulenza tecnica d'ufficio, la causa è stata reiteratamente rinviata per la precisazione delle conclusioni. Posta la causa in decisione, con ordinanza del 9.5.2024 la stessa è stata rimessa sul ruolo per un supplemento di istruttoria. Depositata la relazione integrativa da parte del CTU, con ordinanza ex art. 127 ter c.p.c. la causa è stata posta in decisione sulle conclusioni precisate come in atti.
2. Esposti i fatti, preliminarmente va dichiarato il difetto di legittimazione attiva del liquidatore giudiziale della società in concordato preventivo.
È noto, infatti, che “nel concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori, inquadrabile nell'ambito dell'istituto della cessio bonorum regolata dal codice civile, il commissario liquidatore ha legittimazione processuale nelle sole controversie relative a questioni liquidatorie
e distributive, ma non è legittimato ad agire o resistere in relazione ai giudizi di accertamento delle ragioni di credito e pagamento dei relativi debiti, ancorché influenti sul riparto che segue le
2 operazioni di liquidazione, potendo, al più, spiegare intervento adesivo dipendente” (Cass. n.
26982/2022).
Come osservato dalla giurisprudenza di legittimità, “il liquidatore, oltre a non avere
legittimazione passiva, se non con riguardo alle controversie che investono lo scopo liquidatorio ed ineriscono alla ripartizione dell'attivo o all'entità delle spese della procedura (Cass. 12
maggio 2010, n. 11520; 3 aprile 2013, n. 8102), non può vantare neanche quella attiva, ad eccezione, appunto, di quelle cause recuperatorie dell'attivo che non esulino dal mandato
ricevuto dal debitore o dall'incarico avuto dal tribunale: la legittimazione del commissario liquidatore è quindi riconoscibile nei soli limiti in cui la pretesa o l'obbligo siano sorti nel corso ed in funzione delle operazioni di liquidazione” (Cass. n. 18823/2017; si veda anche Cass. n.
18755/2014).
Nel caso di specie, premesso che il Tribunale di Catania ha omologato il concordato preventivo con cessione dei beni ai creditori con decreto del 15.7.2014 (all. B nota di deposito del 6.4.2023), incombeva sul liquidatore giudiziale dimostrare la propria legittimazione attiva, indicando che l'odierna azione fosse finalizzata al recupero dell'attivo in attuazione del piano concordatario.
Tale prova non è stata fornita, sicché va dichiarato il difetto di legittimazione attiva del liquidatore giudiziale della società . Parte_1 Parte_1
Permane, invece, la legittimazione processuale in capo alla società ammessa alla procedura di concordato preventivo, la quale prosegue l'esercizio dell'impresa e, dunque, mantiene la legittimazione in ordine alla proposizione della domanda.
3. Tanto premesso, l'odierno giudizio ha ad oggetto la domanda di ripetizione di indebito, ex art. 2033 c.c., relativa sia al rapporto di conto corrente intrattenuto dalla società Parte_1
sia dal contratto di mutuo del 4.8.2010.
[...]
Il rapporto di conto corrente è stato acceso nel marzo del 1997 presso la Controparte_2
ed ha assunto il numero 11.05524. A seguito della fusione per incorporazione, il rapporto in
[...]
esame è proseguito dapprima con la (assumendo il numero Controparte_3
) e successivamente con la mantenendo la P.IVA_3 Controparte_1
medesima denominazione.
Secondo quanto sostenuto dagli attori, il rapporto ha goduto di un affidamento di euro 100.000 mediante aperture di credito in conto corrente finalizzate anche all'anticipo su fatture, mediante i seguenti contratti:
3 - conti nn. 19.0004, 19.00040, 19.00041, 19.00042, 19.00043, 19.00056, 19.00056, 19.00057,
19.00058, 19.00059 con la dal marzo 1997 all'ottobre 1997; Controparte_2
- conti nn. 11267, 11739, 11740, 11741, 11742, 11743, 11744, 11745, 11746, 11113, 11114,
11765, 11792, 11794, 11795, 11796, 10776, 10777 e 10778 con la (dal Controparte_4
novembre 1999 al dicembre 2008);
- conti nn. 12754.50 e 12755,43 intrattenuti con la banca MPS s.p.a. dal gennaio 2009 al dicembre
2009.
Il contratto di mutuo stato concluso in data 4.8.2010 con la banca CP_1 Controparte_1
Con e, come affermato dagli attori, è stato destinato all'abbattimento di passività a presenti sul conto corrente 10626.08 acceso presso l'agenzia 9691.
4. Ciò posto, la domanda di ripetizione di indebito relativa al rapporto di conto corrente è parzialmente fondata.
4.1 In ordine alle domande dichiarative, si osserva che non risultino depositati in giudizio i contratti scritti di conto corrente, di apertura di credito e di anticipo su fatture, avendo gli attori depositato in giudizio soltanto gli estratti analitici dei conti correnti dal 1997 al 2012.
Per quanto sopra, in mancanza di contratti e, quindi, di apposita pattuizione scritta, l'applicazione di interessi passivi in misura ultralegale, per come desumibile dagli estratti conto prodotti e dalla consulenza tecnica d'ufficio, è illegittima per contrasto con il disposto di cui all'art. 1284 comma
3 c.c.
4.2 Quanto alla capitalizzazione degli interessi debitori, va brevemente ricordato l'ormai ormai noto revirement della giurisprudenza di legittimità in ordine alla sussistenza di “usi contrari” cui fa riferimento l'art. 1283 c.c. quando vieta il c.d. anatocismo.
Con l'orientamento, inaugurato dalla decisione n. 2374/99 della Corte di Cassazione e rapidamente consolidatosi (cfr., per tutte, Cass., sez. un. n. 21095/04), la Suprema Corte ha negato la natura normativa degli usi in materia bancaria e ha ritenuto la nullità delle clausole bancarie che prevedevano interessi anatocistici.
È noto che l'art. 120, comma 2, d.lgs. n. 385/1993, introdotto dall'art. 25, comma 3, d.lgs. n.
342/1999, abbia demandato al CICR la determinazione delle modalità e dei criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (precisando che va assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori). Conseguentemente, il CICR, con delibera del giorno 09/02/2000 (cfr. art. 2, comma 2), ha stabilito che nell'ambito di ogni
4 singolo conto corrente deve essere assicurata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori.
Alla luce delle superiori considerazioni, deve escludersi che la capitalizzazione degli interessi con computo trimestrale applicata dalla banca al contratto di conto corrente n. 11.05524 (poi divenuto n. 10626.08) ed ai contratti collegati di apertura di credito possa ritenersi conforme al principio inderogabile sancito dall'art. 1283 c.c., sicché la stessa è affetta da nullità assoluta.
4.3 La mancanza di una convenzione scritta determina la nullità anche dell'applicazione della commissione di massimo scoperto e della postergazione delle valute, in quanto illegittimamente applicate dalla banca con riguardo ai rapporti di conto corrente e di apertura di credito.
4.4 Deve essere disattesa, invece, la domanda di accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse. Ed invero, premesso che, ai fini del superamento della soglia usuraria prevista dalla legge 108/1996, occorre avere riguardo alla pattuizione, stante il principio di irrilevanza della c.d.
usura sopravvenuta (Cass. sez. un. 24675/2017), la mancanza del contratto impedisce, con riguardo ad entrambi i rapporti, di accertare l'intervenuto superamento del tasso soglia.
4.5 Venendo alla domanda condannatoria, appare opportuno ricordare l'orientamento di legittimità secondo cui “il correntista che agisca giudizialmente per l'accertamento giudiziale del
saldo e la ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall'istituto di credito è gravato
dell'onere di produrre l'intera serie degli estratti conto (cfr., ex multis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 9201 del 2015; Cass. n. 20693 del 2016; Cass. n. 24948 del 2017; Cass. n.
30822 del 2018; Cass. n. 31187 del 2018; Cass. n. 11543 del 2019; Cass. n. 23852 del
2020; Cass. n. 22387 del 2021; Cass. n. 29632 del 2022; Cass. n. 35041 del 2022)”. È pacifico, altresì, che “l'incompletezza documentale relativa agli estratti conto ridonda in danno del correntista, su cui grava l'onere di provare il fatto costituivo della propria domanda sicché, in
assenza di diverse evidenze, il conteggio del dare e avere deve essere effettuato partendo dal primo saldo a debito del cliente di cui si abbia evidenza” (tra le tante, si veda Cass. n.
10025/2023).
Nel caso di specie, in conseguenza delle nullità sopra rilevate ed in mancanza di contratto scritto, il consulente ha rielaborato i saldi dei conti correnti applicando il tasso legale di interessi (e non anche il tasso sostitutivo ex art. 117 tub in mancanza di contratto), senza considerare la capitalizzazione degli interessi, la commissione di massimo scoperto, la postergazione delle valute ed applicando ai conti le sole spese di legge.
5 La rielaborazione dei saldi dei conti è stata effettuata sulla base degli estratti conto analitici depositati dagli attori, dalla data di accensione dei rapporti (28.2.1997) fino alla data di chiusura dei conti (31.10.2012).
La rielaborazione effettuata dal CTU ha portato all'accertamento di un saldo a credito per la società correntista di euro 296.826,05.
4.6 Accertato l'importo a credito della società correntista per effetto della rielaborazione dei saldi operata dal consulente, va esaminata l'eccezione di prescrizione tempestivamente sollevata dalla banca.
L'eccezione è fondata.
In diritto va ricordato l'orientamento delle Sezioni Unite secondo cui “L'azione di ripetizione di indebito, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenti la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di
apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione
ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto,
in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun
versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebito, il termine prescrizionale del diritto alla ripetizione, giacchè il pagamento che può dar vita ad una pretesa
restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens" (Cass. sez. un.
24418/2010).
Sul versante dell'onere della prova, le Sezioni Unite, con la pronuncia n. 15895/19, hanno statuito il seguente principio di diritto: “In tema di prescrizione estintiva, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte”. I predetti principi sono stati di recente confermati dalla sentenza n. 2660/19 della Suprema Corte: “in materia di contratto di conto corrente bancario, poiché la decorrenza della prescrizione è condizionata al carattere solutorio, e non meramente ripristinatorio, dei versamenti effettuati dal cliente, essa
6 matura sempre dalla data del pagamento, qualora il conto risulti in passivo e non sia stata concessa al cliente un'apertura di credito, oppure i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento; ne discende che, eccepita dalla banca la prescrizione del diritto alla ripetizione dell'indebito per decorso del termine decennale dal pagamento, è onere del cliente provare l'esistenza di un contratto di apertura di credito, che qualifichi quel versamento come mero ripristino della disponibilità accordata” (si veda anche
Cass. civ., n. 15895/19).
La giurisprudenza più recente ha, tuttavia, precisato come il correntista possa fornire la prova dell'esistenza del contratto di apertura di credito anche avvalendosi delle presunzioni.
Secondo Cass. 34997/2023 “In tema di prescrizione del diritto alla ripetizione di somme affluite sul conto corrente, la prova della natura ripristinatoria delle rimesse, di cui è onerato il correntista, come i suoi aventi causa, può essere fornita dando riscontro, attraverso presunzioni,
della conclusione del contratto di apertura di credito, quando tale contratto sia stato concluso prima dell'entrata in vigore della l. n. 154 del 1992 e del d.lgs. n. 385 del 1993, o quando, pur
operando, per il periodo successivo a quest'ultima disciplina, la nullità del contratto per vizio di forma, il correntista o il suo avente causa non facciano valere, a norma dell'art. 127, comma 2, del citato d.lgs., la nullità stessa” (in termini analoghi, Cass. 17982/2023). Nella stessa direzione si veda Cass. 26897/2024 secondo cui “è vero che, secondo la giurisprudenza di legittimità,
l'esistenza di un contratto di apertura di credito bancario non può essere provata per facta concludentia in ragione della mera tolleranza di una situazione di scoperto (cfr. Cass. n.
8160/1999) e che, in particolare, una situazione di fatto caratterizzata dallo svolgimento di un
conto passivo con adempimenti reiterati da parte della banca di ordini di pagamento del correntista, anche in assenza di provvista e nell'ambito dei limiti di rischio dalla stessa banca
preventivamente valutati, non dimostra, in sé, la stipulazione, per fatti concludenti di un contratto
di apertura di credito in conto corrente, con obbligo della banca di eseguire operazioni di credito passive, potendo la suddetta situazione di fatto trovare fondamento in una posizione di mera
tolleranza da parte della banca stessa (cfr. Cass. n. 12947/1992); «ma ciò non significa che sia impedita la prova per presunzioni dell'apertura di credito, ma solo che una presunzione, quanto all'esistenza dell'apertura di credito, non può trarsi dalle descritte situazioni» (Cass. n.
34997/2023 in seguito più volte confermata sul punto, da ultimo v. Cass.25711/2024)”.
Nel caso in esame, il CTU, con valutazione pienamente condivisibile, ha accertato l'esistenza di un fido di fatto di importo pari ad euro 51.645,69 (corrispondenti a lire 100 milioni), avendo
7 precisato che “gli addebiti extra-fido avvenivano per sconfinamenti del saldo di conto corrente oltre questa cifra” (cfr. relazione integrativa depositata il 12.6.2024.
L'esistenza del “fido di fatto” non è impedita dalla mancata produzione del contratto avente forma scritta, atteso che, come osservato dalla Corte di legittimità, la nullità per mancanza di forma è una nullità di protezione ex art. 127 TUB che opera solo a vantaggio del correntista.
Operate le superiori premesse, il CTU, sia pure utilizzando una formula equivoca, ha calcolato in euro 68.503,49 le “competenze originarie addebitate dalla banca e pagate con rimesse solutorie prescritte”, in euro 59.064,78 gli “interessi attivi e passivi e competenze riliquidati secondo i criteri indicati nel mandato: Euro - 67.906,53 da conto corrente (All. n. 4) ed Euro 126.971,31 da conto anticipi (All. n.6)” ed in euro 9.438,71 “l'indebito ripetibile”.
Sul punto, come affermato dalla società attrice, l'importo da prendere in esame è quello di euro
9.438,71, atteso che, ai fini della determinazione delle rimesse solutorie, va considerato il saldo
reale e non il saldo contabile (si veda, tra le tante, Cass. n. 9141/2020).
Pertanto, dall'importo di euro 296.826,05, vanno detratte le rimesse solutorie prescritte al
21.3.2006 (dieci anni anteriori alla notifica dell'atto di citazione), pari ad euro 9.438,71, sì da ottenere l'importo di euro 287.378,34 a credito della correntista.
Per quanto sopra, parzialmente accogliendo la domanda ex art. 2033 c.c., la banca MPS s.p.a. va condannata al pagamento della somma di euro 287.378,34 in favore della società
[...]
. Parte_3
5. La domanda di ripetizione di indebito relativa al contratto di mutuo è fondata.
Con il contratto del 4.8.2010 la banca ha concesso un Controparte_1
finanziamento di euro 100.000 alla società da destinare Parte_1
all'abbattimento di passività a B7T presenti sul conto corrente n. 10626.08.
Il tenore delle clausole contrattuali non lascia spazio a dubbi in ordine alla qualificazione del contratto come “mutuo di scopo”, costituendo la finalità di abbattimento delle passività la causa concreta dell'operazione negoziale (Cass. 10490/2006). Tanto si desume, oltre che dalle premesse
(lett. a e b del contratto), dall'art. 1, denominato “scopo, condizioni di concessione e di utilizzo del finanziamento – termini e modalità di rimborso”, nel quale è stato precisato che “La banca concede alla parte finanziata un finanziamento di euro 1000.000 per lo scopo previsto dalla lettera a) delle premesse”, rappresentato appunto dall'abbattimento delle passività presenti sul conto corrente n. 10626.08.
8 Dall'art. 3 del contratto nonché dagli estratti conto prodotti si ricava che la somma finanziata sia stata direttamente versata sul conto corrente 10626.08, conto che esponeva alla data del 3.8.2010 un saldo debitorio fittizio (non ancora epurato dalle nullità) di euro - 92.925,55.
Alla luce delle superiori considerazioni, sussiste un collegamento negoziale tra il conto corrente ed il mutuo in forza del quale la traditio della somma concessa a mutuo è andata a confluire sul conto corrente, allo scopo di abbattere per intero il saldo negativo di euro 92.925,55.
Tanto premesso, rileva il decidente come il contratto di mutuo in esame sia nullo.
Ed invero, accertato che la causa concreta dell'erogazione del finanziamento sia stata rappresentata dall'azzeramento delle passività presenti sul conto 10626.08, è stato accertato che alla data del 3.8.2010 il conto esponesse un saldo negativo fittizio di euro 92.925,55 e che, a seguito della rielaborazione dei saldi del conto corrente operata dal CTU, il saldo reale alla data del 3.8.2010 fosse positivo, risultando pari ad euro 189.745,90. Ne consegue che la società
correntista avrebbe potuto beneficiare dell'importo oggetto del mutuo per finalità ulteriori rispetto al ripianamento delle passività invero inesistenti.
Per effetto della nullità suindicata, la banca va condannata alla restituzione delle somme che la società ha dovuto versare, a titolo di sorte capitale ed interessi, dal 4.8.2010 fino al 29.10.2012,
data di presentazione della domanda di concordato preventivo, momento a partire dal quale la società non ha potuto effettuare alcun pagamento in favore dei creditori concorsuali, ai sensi dell'art. 161 legge fallimentare.
Gli importi suindicati sono stati calcolati dalla società attrice in euro 38.637,03, come da prospetto allegato all'atto di citazione (doc. 6) che non ha formato oggetto di specifica contestazione da parte della banca convenuta. Sebbene il CTU abbia rideterminato detto importo in euro 39.607,10, la somma per cui va emessa statuizione di condanna va mantenuta nei limiti della domanda (cfr.
punto n. 8 del petitum dell'atto di citazione).
6. Alla luce delle superiori considerazioni, le domande attoree vanno parzialmente accolte e la va condannata al pagamento della somma complessiva di CP_1 Controparte_1
euro 325.024,37 (euro 287.378,34 + 38.637,03) in favore della società attrice.
L'importo suindicato va maggiorato degli interessi legali, al tasso di cui all'art. 1284, comma 4,
c.c. dalla data della domanda (cfr. note di precisazione delle conclusioni).
7. Le spese processuali tra la in persona del liquidatore giudiziale e la Parte_1
banca convenuta vanno compensate, stante la definizione in rito della domanda sulla base di un rilievo officioso.
9 Nei rapporti tra la società e la banca convenuta, le Parte_1
spese seguono la soccombenza e si liquidano, ai sensi del d.m. 147/2022, in euro 22.457, oltre spese generali (15%), iva e c.p.a.
Le spese della CTU, in atti liquidate, vanno definitivamente poste a carico di parte convenuta.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Catania, definitivamente decidendo nella causa civile iscritta al n. 5577/2016 R.G., disattesa ogni contraria istanza:
DICHIARA il difetto di legittimazione attiva del liquidatore giudiziale della Parte_1
in concordato preventivo;
Parte_1
ACCOGLIE parzialmente le domande attoree e, per l'effetto, dichiara le nullità del contratto di conto corrente n. 10626.08 (già 1.05524), dei contratti di apertura di credito collegati nonché del contratto di mutuo del 4.8.2010 conclusi tra la società e la Parte_1 [...]
meglio indicate in parte motiva;
Controparte_1
CONDANNA la banca al pagamento della somma di euro Controparte_1
325.024,37, oltre interessi ex art, 1284, comma 4, c.c. dalla data della domanda, in favore della società ; Parte_1
COMPENSA le spese processuali tra la in persona del Parte_1
liquidatore giudiziale e la banca Controparte_1
CONDANNA la banca al pagamento delle spese processuali in Controparte_1
favore della società , che liquida in euro 22.457, oltre Parte_1
spese generali (15%), iva e c.p.a.;;
PONE definitivamente a carico della banca le spese della CTU, in Controparte_1
atti liquidate.
Così deciso in Catania, il 27 maggio 2025
Il giudice dott. Fabio Salvatore Mangano
10