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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Grosseto, sez. I, sentenza 05/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Grosseto |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 1, riunita in udienza il 29/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SALARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 159/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Toscana - Palazzo Strozzi Sacrati 50122 Firenze FI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Palazzo Strozzi Sacrati 50122 Firenze FI
Ag.entrate - Riscossione - Grosseto - Via Belgio, 17 58100 Grosseto GR
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Via Belgio, 17 58100 Grosseto GR
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000494917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000494917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in tti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, insorge contro l' Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Toscana avverso l'intimazione di pagamento n. 05120259000494917000 di complessivi Euro 480,38, esitata dalle cartelle meglio indicate in epigrafe, lamentando l'illegittimità della pretesa tributaria atteso il mancato discarico delle pretese creditorie conformemente allo stralcio di cui alla legge di bilancio 2023, trattandosi di iscrizione a ruolo di importi inferiori a 1000 euro;
la maturazione del termine di prescrizione ed, infine,
l'omessa notifica delle cartelle di pagamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione resistendo al ricorso eccependo, a sua volta,
l'inammissibilità dell'impugnazione in assenza di una notifica eseguita con modalità telematica e, nel merito, l'infondatezza del gravame attesa l'avvenuta cristallizzazione del credito tributario per effetto della mancata impugnazione degli atti prodromici.
Inoltre, evidenziava che la Regione Toscana, con delibera n. 55 del 23/01/2023 aveva determinato di
NON ADERIRE allo “stralcio parziale” di cui alla L. 197/2022 art. 1 commi 227 e ss., senza dire che il ricorrente aveva aderito, come documentato in atti, alla procedura di definizione agevolata di cui all' art 3
DL 146/2017 convertito con modificazioni dalla L 172/2017, il che implicava rinuncia al contenzioso ed ammissione del debito tributario. Nel caso di specie, poiché il ricorrente aveva effettuato solo parziali pagamenti, la conseguenza era solo quella della decadenza dal beneficio dalla quale decorreva
(31.7.2021) un eventuale nuovo termine, che, comunque, non si era maturato dovendosi tenere conto della normativa eccezionale legata all'emergenza sanitaria. In ogni caso, depositava documentazione relativa all'avvenuta notifica degli atti prodromici
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile oltre che infondato, tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale.
È inammissibile, innanzitutto, sotto il noto profilo in base al quale, ad esclusione dei soli crediti di natura previdenziale, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge priva il contribuente della possibilità di contestare, ex post, ciò che si è definitivizzato.
Ciò significa che è precluso proporre eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Sul tema si richiama un principio cardine del processo tributario vigente, ovvero che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al c. 3 dello stesso art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri: ciò al fine di evitare l'aggiramento del termine di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/92 per ricorrere dinanzi alle Corti di Giustizia tributaria. Tale è il caso di specie perché vi è in atti la prova dell'avvenuta notificazione degli atti prodromici che si assumono non notificati rispetto all'intimazione di pagamento AVI n. 05120259000494917000. Infatti, la cartella di pagamento n.
05120110021264711000 risulta regolarmente notificata e la relativa raccomandata informativa è stata ritirata dall'odierno ricorrente. Per quanto riguarda la cartella 05120140000887039000 essa è stata regolarmente notificata e la relativa raccomandata informativa spedita il 16.4.2014 ma non è stata ritirata dal medesimo ricorrente.
Inoltre, come eccepito, l'avvenuta istanza di rateizzazione comprova, se ce ne fosse ancora bisogno, la completa conoscenza della pretesa tributaria da parte del contribuente, il quale, per effetto della richiesta di dilazione, ha formulato un atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c. , ragion per cui anche l'eccezione di prescrizione non trova spazio spostandone la decorrenza al momento della decadenza dal beneficio, ossia alla data del 31.7.2021 data alla quale vanno sommati i 542 giorni dell'emergenza sanitaria, ossia il corrispondente periodo di sospensione va dal 08/03/2020 al 31/08/2021 di cui all'art 68 I comma DL 18/20.
Infine, è infondato, perché smentito documentalmente, il richiamo allo stralcio operato dalla legge di bilancio delle cartelle di modesto valore.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidando la somma di euro 840,00 oltre spese di lite in favore di ciascuna parte resistente, oltre accessori se dovuti.
Così deciso il 29.12.2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
ON LA
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di GROSSETO Sezione 1, riunita in udienza il 29/12/2025 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
SALARI DONATELLA, Giudice monocratico in data 29/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 159/2025 depositato il 16/04/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Toscana - Palazzo Strozzi Sacrati 50122 Firenze FI
Difeso da
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Difensore_4 - CF_Difensore_4
Difensore_5 - CF_Difensore_5
ed elettivamente domiciliato presso Palazzo Strozzi Sacrati 50122 Firenze FI
Ag.entrate - Riscossione - Grosseto - Via Belgio, 17 58100 Grosseto GR
Difeso da
Difensore_6 - CF_Difensore_6
ed elettivamente domiciliato presso Via Belgio, 17 58100 Grosseto GR
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000494917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2008
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 05120259000494917000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: come in atti
Resistente/Appellato: come in tti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, insorge contro l' Agenzia delle Entrate Riscossione e la Regione Toscana avverso l'intimazione di pagamento n. 05120259000494917000 di complessivi Euro 480,38, esitata dalle cartelle meglio indicate in epigrafe, lamentando l'illegittimità della pretesa tributaria atteso il mancato discarico delle pretese creditorie conformemente allo stralcio di cui alla legge di bilancio 2023, trattandosi di iscrizione a ruolo di importi inferiori a 1000 euro;
la maturazione del termine di prescrizione ed, infine,
l'omessa notifica delle cartelle di pagamento.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate Riscossione resistendo al ricorso eccependo, a sua volta,
l'inammissibilità dell'impugnazione in assenza di una notifica eseguita con modalità telematica e, nel merito, l'infondatezza del gravame attesa l'avvenuta cristallizzazione del credito tributario per effetto della mancata impugnazione degli atti prodromici.
Inoltre, evidenziava che la Regione Toscana, con delibera n. 55 del 23/01/2023 aveva determinato di
NON ADERIRE allo “stralcio parziale” di cui alla L. 197/2022 art. 1 commi 227 e ss., senza dire che il ricorrente aveva aderito, come documentato in atti, alla procedura di definizione agevolata di cui all' art 3
DL 146/2017 convertito con modificazioni dalla L 172/2017, il che implicava rinuncia al contenzioso ed ammissione del debito tributario. Nel caso di specie, poiché il ricorrente aveva effettuato solo parziali pagamenti, la conseguenza era solo quella della decadenza dal beneficio dalla quale decorreva
(31.7.2021) un eventuale nuovo termine, che, comunque, non si era maturato dovendosi tenere conto della normativa eccezionale legata all'emergenza sanitaria. In ogni caso, depositava documentazione relativa all'avvenuta notifica degli atti prodromici
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile oltre che infondato, tenendo conto del “principio della ragione più liquida”, corollario del principio di economia processuale.
È inammissibile, innanzitutto, sotto il noto profilo in base al quale, ad esclusione dei soli crediti di natura previdenziale, la notifica di un atto antecedente a quello oggetto di odierna impugnazione, non opposto nei termini di legge priva il contribuente della possibilità di contestare, ex post, ciò che si è definitivizzato.
Ciò significa che è precluso proporre eccezioni che avrebbero potuto e dovuto essere mosse in sede di opposizione avverso l'atto in precedenza notificato, ai sensi del combinato disposto agli artt. 19 e 21 del d.lgs. 546/92.
Sul tema si richiama un principio cardine del processo tributario vigente, ovvero che ognuno degli atti autonomamente impugnabili, in applicazione del disposto di cui al c. 3 dello stesso art. 19, può essere impugnato solo per vizi propri: ciò al fine di evitare l'aggiramento del termine di decadenza previsto dall'art. 21 D.lgs. 546/92 per ricorrere dinanzi alle Corti di Giustizia tributaria. Tale è il caso di specie perché vi è in atti la prova dell'avvenuta notificazione degli atti prodromici che si assumono non notificati rispetto all'intimazione di pagamento AVI n. 05120259000494917000. Infatti, la cartella di pagamento n.
05120110021264711000 risulta regolarmente notificata e la relativa raccomandata informativa è stata ritirata dall'odierno ricorrente. Per quanto riguarda la cartella 05120140000887039000 essa è stata regolarmente notificata e la relativa raccomandata informativa spedita il 16.4.2014 ma non è stata ritirata dal medesimo ricorrente.
Inoltre, come eccepito, l'avvenuta istanza di rateizzazione comprova, se ce ne fosse ancora bisogno, la completa conoscenza della pretesa tributaria da parte del contribuente, il quale, per effetto della richiesta di dilazione, ha formulato un atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c. , ragion per cui anche l'eccezione di prescrizione non trova spazio spostandone la decorrenza al momento della decadenza dal beneficio, ossia alla data del 31.7.2021 data alla quale vanno sommati i 542 giorni dell'emergenza sanitaria, ossia il corrispondente periodo di sospensione va dal 08/03/2020 al 31/08/2021 di cui all'art 68 I comma DL 18/20.
Infine, è infondato, perché smentito documentalmente, il richiamo allo stralcio operato dalla legge di bilancio delle cartelle di modesto valore.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite liquidando la somma di euro 840,00 oltre spese di lite in favore di ciascuna parte resistente, oltre accessori se dovuti.
Così deciso il 29.12.2025.
IL GIUDICE MONOCRATICO
ON LA