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Sentenza 9 dicembre 2024
Sentenza 9 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 09/12/2024, n. 787 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 787 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 203 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 8.2.2023
da
- , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(avv. PAMPALONI FEDERICO)
contro
- Controparte_1
(avv. PELLEGRINO GIUSEPPE)
- (avv. ORIONE) Controparte_2
Oggetto: retribuzione Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e espongono nell'atto Parte_4 Parte_2 Parte_3
introduttivo di essere stati assunti, in forza di successivi contratti a termine a tempo pieno, come operai tubisti di 3° livello CCNL Metalmeccanica PMI Confapi e come manovale di Parte_2
officina di 1° livello, da azienda operante all'interno di , Controparte_1 Controparte_2
stabilimento di TO ER. Hanno chiesto la condanna in solido di e di Controparte_1
al pagamento delle retribuzioni non corrisposte nei mesi di Dicembre 2021, Gennaio Controparte_2
e Febbraio 2022 ( per gennaio e Febbraio 2022 solo , ratei di 13° mensilità, TFR, indennità Pt_1
sostitutiva di ROL e ferie, indennità di mancato preavviso (solo , elemento perequativo, Pt_1
flexible benefit, infine (solo differenze retributive per gli cinque giorni sino alle dimissioni Pt_1
in cui è rimasto a disposizione, invocando il disposto dell'art. 29, 2° comma, D. Lgs. Pt_1
n.276/2003 e dell'art. 1676 cc, sul presupposto dell'esistenza di un appalto tra la società datrice di lavoro e la convenuta.
Nel costituirsi tardivamente in giudizio, ha evidenziato l'infondatezza delle Controparte_1
pretese, chiedendo la reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio , che a sua volta ha eccepito la mancanza di prova in Controparte_2
merito all'effettiva applicazione a lavorazioni in appalto a committenza la natura non CP_2
retributiva di alcuni emolumenti richiesti, ed in particolare dell'indennità per ferie e permessi non goduti così come del flexible benefit, la mancanza di presupposti per l'applicabilità dell'art.1676 cc.
La causa è stata istruita con l'acquisizione delle buste paga e viene ora decisa.
*
Il ricorso è fondato.
Pacifico, perché non espressamente contestato da e documentale che i ricorrenti CP_1
abbiano prestato la propria attività per per i periodi e con l'inquadramento indicati in CP_1
ricorso presso a TO ER (v. lettere di assunzione, v. docc. 4, 14 ricorso, tesserino CP_2 Con doc.16 e buste paga prodotte da su ordine del GL in cui il “centro di costo” è CP_2
indicato in “Fincantieri – ER”), risulta dalla stessa difesa di e dalle dichiarazioni CP_2
del legale rappresentante di rese in altra vertenza (v. sentenza prodotta del TB di CP_1
Venezia n. 472/2021), che il rapporto di lavoro dei tre lavoratori si sia interamente svolto
Con Con nell'ambito dell'appalto intercorso tra e posto che “ ha lavorato solo per CP_2
Con a livello nazione” (v. interrogatorio libero legale rappresentante di . Ne discende la CP_2
responsabilità solidale di per i crediti retributivi vantati, a fronte del disposto dell'art.29 CP_2
D. Lgs. n.276/2003, che prevede – come noto - che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti.
Non trova viceversa applicazione l'art. 1676 cc, che come correttamente eccepito da CP_2
impone l'esistenza di un debito di quest'ultima nei confronti di di cui parte ricorrente CP_1
non ha fornito prova.
*
Nel merito. Quanto a Pt_1
Il ricorrente ha chiesto la corresponsione dei seguenti elementi contrattuali:
- pagamento delle retribuzioni dei mesi di dicembre 2021 e gennaio e febbraio 2022, ratei di 13°
mensilità degli anni dal 2021 e 2022 e il TFR,
- indennità di mancato preavviso, a seguito delle dimissioni per giusta causa a fronte del mancato pagamento delle retribuzioni,
- ROL e indennità sostitutiva delle ferie non godute,
- elemento perequativo, art. 46 CCNL,
- flexible benefit ex art. 52 CCNL.
Pagamento delle retribuzioni dei mesi di dicembre 2021 e gennaio e febbraio 2022, ratei di 13°
mensilità degli anni dal 2021 e 2022 e TFR: gli importi sono certamente dovuti, non avendone la parte datoriale provato la corresponsione. Dalle buste paga prodotte – tardivamente – dalla convenuta, risultano spettanze per euro 2.501,27 (1,775,97+738,21+287,09-300), cui sono da detrarre euro 135,34 per ferie e permessi residui come indicati nella busta paga di febbraio 2022,
per residui euro 2.371,93, comprensivo di TFR e tredicesima.
ROL: l'importo è dovuto. Il conteggio è effettuato in virtù delle buste paga confrontando quanto spettante in base alle norme contrattuali. Dal totale calcolato in ricorso ex CCNL, pari a 34,6 ore x paga oraria 9,64189 = euro 334,25, devono detrarsi le ore maturate di febbraio 2022 per euro 53,32,
per cui è dovuto l'importo di €280,93 (334, 25 – 53,32).
Elemento perequativo ex art. 48 CCNL per il numero di mesi lavorati: il cd. elemento perequativo di cui all'art. 48 della contrattazione di riferimento costituisce una voce economica della busta paga introdotta dal 2008 in alcuni contratti collettivi al fine di sostenere le retribuzioni dei lavoratori nel caso di aziende prive della contrattazione di secondo livello e qualora vi siano lavoratori che non godono di importi aggiuntivi rispetto alla paga base (quali superminimo collettivo o individuale,
premi annui o altri compensi). L'art. 48 del CCNL fissa l'ammontare dell'istituto contrattuale da erogare con la retribuzione del mese di giugno nella misura annua di €485,00 (omnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto) ovvero in una cifra inferiore “in funzione della
Con durata, anche non consecutiva, del rapporto nel corso dell'anno precedente”. sostiene che l'elemento perequativo non è dovuto, non essendo stata resa alcuna prestazione lavorativa con continuità nell'anno solare precedente a quello preso a riferimento per il periodo 1.1 - 31.12. In
realtà, se è vero che l'importo dovuto viene conteggiato in funzione della durata del rapporto dell'anno precedente, non è però necessario che il rapporto sia continuativo e in caso di rapporto di lavoro di durata inferiore all'anno, l'importo annuo va semplicemente riproporzionato ai mesi lavorati. Al ricorrente non è stato corrisposto l'elemento perequativo, nemmeno indicato in busta paga, conteggiato in €161,67.
Flexible benefit: l'importo è dovuto. rileva che l'art. 52 del CCNL non prevede CP_1
l'erogazione di somme, bensì strumenti di welfare rispetto ai quali non è previsto il pagamento di alcun importo equivalente. La norma contrattuale richiamata indica in €150,00 il valore degli strumenti di welfare, per cui se gli strumenti non sono attivati il lavoratore ha diritto, a titolo risarcitorio, al controvalore.
Indennità per ferie non godute. L'importo è dovuto e correttamente conteggiato come da busta paga
(le ferie maturate sono pari a 53,32 euro x paga oraria 9,64189 = euro 514,10) ed ha natura risarcitoria (v. Cass. n.10354/2016).
Indennità di mancato preavviso è pari alla retribuzione spettante dal 5.2.2022 fino all'11.3.2022,
data di conclusione del contratto a termine, ossia 25 giorni lavorativi x paga giornaliera 64,15566 =
euro 1.603,89.
Il credito complessivo è pari ad € 5.082,52, di cui euro 2.814,53 per voci strettamente retributive.
*
Quanto a Parte_2
Retribuzione del mese di dicembre 2021, i ratei di 13^ mensilità dell'anno 2021 e il TFR.
[...]
ha prodotto la busta paga di dicembre 2021, da cui risulta un credito di euro 1.113,45 CP_1
(1.241,85 – 128,40). Il TFR risultante dalle buste paga prodotte è di complessivi euro 335,22 con un acconto di euro 100, per un residuo a credito di euro 235,22. I ratei di 13^ mensilità calcolati in ricorso per i mesi lavorati del 2021 = 113,61417 x 4 = euro 454,45, non risultano corrisposti né
indicati nei cedolini.
Permessi (ROL) non goduti: ai sensi degli artt. 21 CCNL (v. doc. 10 ric.) l'importo è di euro 334,25
(ore 34,6 x paga oraria 9,64189 = euro 334,25).
Elemento perequativo: previsto dall'art. 48 del CCNL, non è stato riconosciuto ed è pari ad euro
161,67 (= rateo mensile dell'importo annuale di euro 485,00 moltiplicato per il numero di mesi lavorati 485,00/12 x 4 = 161,67).
Indennità sostitutiva delle ferie: l'importo è di euro 514,10 (ore 53,32 x paga oraria 9,64189) ed ha natura risarcitoria.
Flexible benefit: il credito è di euro 150,00 per l'anno 2021 ed ha natura risarcitoria. Il credito complessivo è di euro 2.963,23, di cui euro 2.299,13 di natura strettamente retributiva.
*
Quanto a . Parte_3
Retribuzione del mese di dicembre 2021, i ratei di 13^ mensilità e il TFR. ha prodotto CP_1
la busta paga di dicembre 2021, da cui risulta un credito di euro 1.113,45 (1.241,85 – 128,40).
Dalla stessa busta paga risultano peraltro trattenute per “assenza ingiustificata” per euro 624,94 ed euro 200,00 a titolo di acconto. A seguito della tardiva produzione avversaria delle buste paga, la difesa del ricorrente ha subito contestato le trattenute per “assenza ingiustificata” e “acconto” (v.
verbale udienza 16.6.2023), siccome fittizie. La deduzione attorea è fondata. Come infatti risulta dalle deposizioni testimoniali rese in altra causa ed acquisite come elementi di prova in questo giudizio, nell'ambito del sistema conosciuto come “paga globale”, operava illecite CP_1
trattenute per “assenze ingiustificate” pur avendo i lavoratori prestato attività lavorativa in quei giorni (v. doc. 23 ricorso: verbale udienza testi causa n. 377/2023). E non vi è motivo di dubitare, in assenza di chiari elementi di segno contrario, che lo stesso “sistema” sia stato adottato anche per
, con conseguente illegittimità delle trattenute operate. Pt_3 I ratei di 13^ mensilità relativi all'ultimo rapporto di lavoro (23.8.2021 - 22.12.2021), non risultano corrisposti né indicati nelle buste paga. Stando alle buste paga prodotte il reddito su cui calcolare la
13° è di complessivi euro 4.845,21 (7.718,84 competenze – 2.873,63 trattenute), quindi la 13° è pari a euro 403,76. Permessi (ROL) non goduti: non risultano permessi retribuiti non goduti sicché l'indennità
sostitutiva è come indicato in ricorso di euro 341,70 (ROL: 104 : 12 x 4 mesi = 34 ore rol maturati x
10,05 paga oraria).
Elemento perequativo: previsto dall'art. 48 del CCNL, non è stato riconosciuto ed è pari ad euro
2.061,25, ossia pari al rateo mensile dell'importo annuale di euro 485,00 moltiplicato per il numero di mesi lavorati, ex art. 48 CCNL (485,00/12 x 51 = 2.061,25).
Indennità sostitutiva delle ferie: l'importo è di euro 487,66 (28 gg : 12 mesi x 4 mesi = 9,3 giorni ferie maturate x 52,43731 paga giornaliera) ed ha natura risarcitoria.
Flexible benefit: il credito è di euro 600,00 per gli anni dal 2018 al 2021 (150 euro x 4) ed ha natura risarcitoria.
Il credito complessivo è di euro 5.384,97, di cui euro 4.297,31 di natura strettamente retributiva.
Per gli importi indicati aventi natura retributiva sorge la responsabilità solidale della datrice di lavoro e della committente CP_2
Sugli importi dovuti ai ricorrenti devono aggiungersi gli interessi moratori previsti dall'art. 39 del
CCNL, per i ritardi di pagamento superiori a 15 giorni, pari al 5 per cento in più del tasso ufficiale di riferimento, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza (doc. 34: art. 39 CCNL).
Sono dovute le spese di lite da entrambe le convenute.
PQM
Il Giudice, contrariis reiectis, condanna a corrispondere, per i titoli di cui in Controparte_1
causa, a ( ) l'importo di euro 5.082,52, a Parte_4 C.F._1
( ) l'importo di euro 2.963,23, a Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ) l'importo di euro 5.384,97, di cui in solido con C.F._3 Controparte_2
rispettivamente euro 2.814,53, euro 2.299,13 ed euro 4.297,3, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme via via rivalutate, anche moratori ex art. 39 CCNL.
Condanna le convenute a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in €7.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 9.12.2024.
Il Giudice del Lavoro
TRIBUNALE DI VENEZIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice, dr. Barbara BORTOT, giudice delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie,
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella controversia iscritta al n° 203 Reg. Gen. 2023 e promossa con ricorso depositato in
Cancelleria in data 8.2.2023
da
- , Parte_1 Parte_2 Parte_3
(avv. PAMPALONI FEDERICO)
contro
- Controparte_1
(avv. PELLEGRINO GIUSEPPE)
- (avv. ORIONE) Controparte_2
Oggetto: retribuzione Conclusioni delle parti: come in atti.
FATTO E DIRITTO
I sigg. e espongono nell'atto Parte_4 Parte_2 Parte_3
introduttivo di essere stati assunti, in forza di successivi contratti a termine a tempo pieno, come operai tubisti di 3° livello CCNL Metalmeccanica PMI Confapi e come manovale di Parte_2
officina di 1° livello, da azienda operante all'interno di , Controparte_1 Controparte_2
stabilimento di TO ER. Hanno chiesto la condanna in solido di e di Controparte_1
al pagamento delle retribuzioni non corrisposte nei mesi di Dicembre 2021, Gennaio Controparte_2
e Febbraio 2022 ( per gennaio e Febbraio 2022 solo , ratei di 13° mensilità, TFR, indennità Pt_1
sostitutiva di ROL e ferie, indennità di mancato preavviso (solo , elemento perequativo, Pt_1
flexible benefit, infine (solo differenze retributive per gli cinque giorni sino alle dimissioni Pt_1
in cui è rimasto a disposizione, invocando il disposto dell'art. 29, 2° comma, D. Lgs. Pt_1
n.276/2003 e dell'art. 1676 cc, sul presupposto dell'esistenza di un appalto tra la società datrice di lavoro e la convenuta.
Nel costituirsi tardivamente in giudizio, ha evidenziato l'infondatezza delle Controparte_1
pretese, chiedendo la reiezione del ricorso.
Si è costituita in giudizio , che a sua volta ha eccepito la mancanza di prova in Controparte_2
merito all'effettiva applicazione a lavorazioni in appalto a committenza la natura non CP_2
retributiva di alcuni emolumenti richiesti, ed in particolare dell'indennità per ferie e permessi non goduti così come del flexible benefit, la mancanza di presupposti per l'applicabilità dell'art.1676 cc.
La causa è stata istruita con l'acquisizione delle buste paga e viene ora decisa.
*
Il ricorso è fondato.
Pacifico, perché non espressamente contestato da e documentale che i ricorrenti CP_1
abbiano prestato la propria attività per per i periodi e con l'inquadramento indicati in CP_1
ricorso presso a TO ER (v. lettere di assunzione, v. docc. 4, 14 ricorso, tesserino CP_2 Con doc.16 e buste paga prodotte da su ordine del GL in cui il “centro di costo” è CP_2
indicato in “Fincantieri – ER”), risulta dalla stessa difesa di e dalle dichiarazioni CP_2
del legale rappresentante di rese in altra vertenza (v. sentenza prodotta del TB di CP_1
Venezia n. 472/2021), che il rapporto di lavoro dei tre lavoratori si sia interamente svolto
Con Con nell'ambito dell'appalto intercorso tra e posto che “ ha lavorato solo per CP_2
Con a livello nazione” (v. interrogatorio libero legale rappresentante di . Ne discende la CP_2
responsabilità solidale di per i crediti retributivi vantati, a fronte del disposto dell'art.29 CP_2
D. Lgs. n.276/2003, che prevede – come noto - che in caso di appalto di opere o di servizi il committente imprenditore sia obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e contributivi dovuti.
Non trova viceversa applicazione l'art. 1676 cc, che come correttamente eccepito da CP_2
impone l'esistenza di un debito di quest'ultima nei confronti di di cui parte ricorrente CP_1
non ha fornito prova.
*
Nel merito. Quanto a Pt_1
Il ricorrente ha chiesto la corresponsione dei seguenti elementi contrattuali:
- pagamento delle retribuzioni dei mesi di dicembre 2021 e gennaio e febbraio 2022, ratei di 13°
mensilità degli anni dal 2021 e 2022 e il TFR,
- indennità di mancato preavviso, a seguito delle dimissioni per giusta causa a fronte del mancato pagamento delle retribuzioni,
- ROL e indennità sostitutiva delle ferie non godute,
- elemento perequativo, art. 46 CCNL,
- flexible benefit ex art. 52 CCNL.
Pagamento delle retribuzioni dei mesi di dicembre 2021 e gennaio e febbraio 2022, ratei di 13°
mensilità degli anni dal 2021 e 2022 e TFR: gli importi sono certamente dovuti, non avendone la parte datoriale provato la corresponsione. Dalle buste paga prodotte – tardivamente – dalla convenuta, risultano spettanze per euro 2.501,27 (1,775,97+738,21+287,09-300), cui sono da detrarre euro 135,34 per ferie e permessi residui come indicati nella busta paga di febbraio 2022,
per residui euro 2.371,93, comprensivo di TFR e tredicesima.
ROL: l'importo è dovuto. Il conteggio è effettuato in virtù delle buste paga confrontando quanto spettante in base alle norme contrattuali. Dal totale calcolato in ricorso ex CCNL, pari a 34,6 ore x paga oraria 9,64189 = euro 334,25, devono detrarsi le ore maturate di febbraio 2022 per euro 53,32,
per cui è dovuto l'importo di €280,93 (334, 25 – 53,32).
Elemento perequativo ex art. 48 CCNL per il numero di mesi lavorati: il cd. elemento perequativo di cui all'art. 48 della contrattazione di riferimento costituisce una voce economica della busta paga introdotta dal 2008 in alcuni contratti collettivi al fine di sostenere le retribuzioni dei lavoratori nel caso di aziende prive della contrattazione di secondo livello e qualora vi siano lavoratori che non godono di importi aggiuntivi rispetto alla paga base (quali superminimo collettivo o individuale,
premi annui o altri compensi). L'art. 48 del CCNL fissa l'ammontare dell'istituto contrattuale da erogare con la retribuzione del mese di giugno nella misura annua di €485,00 (omnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto) ovvero in una cifra inferiore “in funzione della
Con durata, anche non consecutiva, del rapporto nel corso dell'anno precedente”. sostiene che l'elemento perequativo non è dovuto, non essendo stata resa alcuna prestazione lavorativa con continuità nell'anno solare precedente a quello preso a riferimento per il periodo 1.1 - 31.12. In
realtà, se è vero che l'importo dovuto viene conteggiato in funzione della durata del rapporto dell'anno precedente, non è però necessario che il rapporto sia continuativo e in caso di rapporto di lavoro di durata inferiore all'anno, l'importo annuo va semplicemente riproporzionato ai mesi lavorati. Al ricorrente non è stato corrisposto l'elemento perequativo, nemmeno indicato in busta paga, conteggiato in €161,67.
Flexible benefit: l'importo è dovuto. rileva che l'art. 52 del CCNL non prevede CP_1
l'erogazione di somme, bensì strumenti di welfare rispetto ai quali non è previsto il pagamento di alcun importo equivalente. La norma contrattuale richiamata indica in €150,00 il valore degli strumenti di welfare, per cui se gli strumenti non sono attivati il lavoratore ha diritto, a titolo risarcitorio, al controvalore.
Indennità per ferie non godute. L'importo è dovuto e correttamente conteggiato come da busta paga
(le ferie maturate sono pari a 53,32 euro x paga oraria 9,64189 = euro 514,10) ed ha natura risarcitoria (v. Cass. n.10354/2016).
Indennità di mancato preavviso è pari alla retribuzione spettante dal 5.2.2022 fino all'11.3.2022,
data di conclusione del contratto a termine, ossia 25 giorni lavorativi x paga giornaliera 64,15566 =
euro 1.603,89.
Il credito complessivo è pari ad € 5.082,52, di cui euro 2.814,53 per voci strettamente retributive.
*
Quanto a Parte_2
Retribuzione del mese di dicembre 2021, i ratei di 13^ mensilità dell'anno 2021 e il TFR.
[...]
ha prodotto la busta paga di dicembre 2021, da cui risulta un credito di euro 1.113,45 CP_1
(1.241,85 – 128,40). Il TFR risultante dalle buste paga prodotte è di complessivi euro 335,22 con un acconto di euro 100, per un residuo a credito di euro 235,22. I ratei di 13^ mensilità calcolati in ricorso per i mesi lavorati del 2021 = 113,61417 x 4 = euro 454,45, non risultano corrisposti né
indicati nei cedolini.
Permessi (ROL) non goduti: ai sensi degli artt. 21 CCNL (v. doc. 10 ric.) l'importo è di euro 334,25
(ore 34,6 x paga oraria 9,64189 = euro 334,25).
Elemento perequativo: previsto dall'art. 48 del CCNL, non è stato riconosciuto ed è pari ad euro
161,67 (= rateo mensile dell'importo annuale di euro 485,00 moltiplicato per il numero di mesi lavorati 485,00/12 x 4 = 161,67).
Indennità sostitutiva delle ferie: l'importo è di euro 514,10 (ore 53,32 x paga oraria 9,64189) ed ha natura risarcitoria.
Flexible benefit: il credito è di euro 150,00 per l'anno 2021 ed ha natura risarcitoria. Il credito complessivo è di euro 2.963,23, di cui euro 2.299,13 di natura strettamente retributiva.
*
Quanto a . Parte_3
Retribuzione del mese di dicembre 2021, i ratei di 13^ mensilità e il TFR. ha prodotto CP_1
la busta paga di dicembre 2021, da cui risulta un credito di euro 1.113,45 (1.241,85 – 128,40).
Dalla stessa busta paga risultano peraltro trattenute per “assenza ingiustificata” per euro 624,94 ed euro 200,00 a titolo di acconto. A seguito della tardiva produzione avversaria delle buste paga, la difesa del ricorrente ha subito contestato le trattenute per “assenza ingiustificata” e “acconto” (v.
verbale udienza 16.6.2023), siccome fittizie. La deduzione attorea è fondata. Come infatti risulta dalle deposizioni testimoniali rese in altra causa ed acquisite come elementi di prova in questo giudizio, nell'ambito del sistema conosciuto come “paga globale”, operava illecite CP_1
trattenute per “assenze ingiustificate” pur avendo i lavoratori prestato attività lavorativa in quei giorni (v. doc. 23 ricorso: verbale udienza testi causa n. 377/2023). E non vi è motivo di dubitare, in assenza di chiari elementi di segno contrario, che lo stesso “sistema” sia stato adottato anche per
, con conseguente illegittimità delle trattenute operate. Pt_3 I ratei di 13^ mensilità relativi all'ultimo rapporto di lavoro (23.8.2021 - 22.12.2021), non risultano corrisposti né indicati nelle buste paga. Stando alle buste paga prodotte il reddito su cui calcolare la
13° è di complessivi euro 4.845,21 (7.718,84 competenze – 2.873,63 trattenute), quindi la 13° è pari a euro 403,76. Permessi (ROL) non goduti: non risultano permessi retribuiti non goduti sicché l'indennità
sostitutiva è come indicato in ricorso di euro 341,70 (ROL: 104 : 12 x 4 mesi = 34 ore rol maturati x
10,05 paga oraria).
Elemento perequativo: previsto dall'art. 48 del CCNL, non è stato riconosciuto ed è pari ad euro
2.061,25, ossia pari al rateo mensile dell'importo annuale di euro 485,00 moltiplicato per il numero di mesi lavorati, ex art. 48 CCNL (485,00/12 x 51 = 2.061,25).
Indennità sostitutiva delle ferie: l'importo è di euro 487,66 (28 gg : 12 mesi x 4 mesi = 9,3 giorni ferie maturate x 52,43731 paga giornaliera) ed ha natura risarcitoria.
Flexible benefit: il credito è di euro 600,00 per gli anni dal 2018 al 2021 (150 euro x 4) ed ha natura risarcitoria.
Il credito complessivo è di euro 5.384,97, di cui euro 4.297,31 di natura strettamente retributiva.
Per gli importi indicati aventi natura retributiva sorge la responsabilità solidale della datrice di lavoro e della committente CP_2
Sugli importi dovuti ai ricorrenti devono aggiungersi gli interessi moratori previsti dall'art. 39 del
CCNL, per i ritardi di pagamento superiori a 15 giorni, pari al 5 per cento in più del tasso ufficiale di riferimento, con decorrenza dalla data della rispettiva scadenza (doc. 34: art. 39 CCNL).
Sono dovute le spese di lite da entrambe le convenute.
PQM
Il Giudice, contrariis reiectis, condanna a corrispondere, per i titoli di cui in Controparte_1
causa, a ( ) l'importo di euro 5.082,52, a Parte_4 C.F._1
( ) l'importo di euro 2.963,23, a Parte_2 C.F._2 Parte_3
( ) l'importo di euro 5.384,97, di cui in solido con C.F._3 Controparte_2
rispettivamente euro 2.814,53, euro 2.299,13 ed euro 4.297,3, oltre rivalutazione ed interessi sulle somme via via rivalutate, anche moratori ex art. 39 CCNL.
Condanna le convenute a rifondere ai ricorrenti le spese di lite, che liquida in €7.500,00, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali.
Venezia, 9.12.2024.
Il Giudice del Lavoro