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Sentenza 3 ottobre 2025
Sentenza 3 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 03/10/2025, n. 823 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 823 |
| Data del deposito : | 3 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Edoardo Sirza, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta in data 28.05.2024 al n. 2658/2024
R.G. vertente t r a
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Diego
D'LE (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2
suo studio in Trieste, via Fabio Severo n. 19 con fax 040/3479609 e pec
Email_1
APPELLANTE
e
(c.f./P.I.: ) in persona del suo Socio Controparte_1 P.IVA_1
Unico, sig. (c.f.: ), con sede in Muggia (TS), via CP_2 C.F._3
Martinelli n.2, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Bardi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trieste, via Cicerone n. 10 con fax 040-369313 e
PEC: Email_2 Email_3
1 APPELLATA
Per la riforma della sentenza n. 450/2023, del 27.11.2023 emessa dal Giudice di
Pace di Trieste nel procedimento al R.G. n. 402/2023.
Conclusioni delle parti
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, disattesa ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e difesa, riformare l'impugnata Sentenza n. 450/2023 del Giudice di
Pace di Trieste e voglia:
1) accertare e dichiarare che la somma azionata in via monitoria non è dovuta o non è esigibile per le ragioni tutte di cui in narrativa e che la domanda di condanna al pagamento formulata da è infondata e, per Controparte_1
l'effetto annullare la Sentenza impugnata e revocare e dichiarare privo di qualsivoglia effetto e/o nullo il Decreto ingiuntivo opposto n. 735/2022 emesso dal Giudice di Pace di Trieste;
2) ridurre la pretesa creditoria dell'opposta a quanto di giustizia per le ragioni indicate in parte narrativa e per l'effetto annullare l'impugnata Sentenza n.
450/2023 del Giudice di Pace di Trieste e revocare il Decreto ingiuntivo opposto n.
735/2022 emesso dal Giudice di Pace di Trieste.
Spese di lite di primo e secondo grado integralmente rifuse.”
PER L'APPELLATA
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Trieste, nella Sua qualità di Organo Giudicante di
Secondo Grado in via preliminare letti gli articoli 96, 348 bis e 350 bis cpc ritenuto che l'appello sia stato promosso in malafede e rilevata l'inammissibilità e manifestata infondatezza delle ragioni poste a sostegno dello stesso così come promosso, voglia disporre direttamente la discussione orale della causa ex art 350
2 bis cpc per la conseguente pronuncia di rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al risarcimento del danno a favore di parte resistente da disporsi anche d'ufficio secondo equità e con revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio.
Con vittoria di competenze e spese di lite.
In via principale rigettare l'appello siccome inammissibile e infondato per le ragione esposte in narrativa, confermando in ogni sua parte la sentenza di primo e il D.I. 735/22.
In ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 735/2022 del 18 novembre 2022, emesso dal
Giudice di Pace di Trieste, veniva ingiunto a il pagamento della Parte_1
somma di euro 1.613, oltre interessi e spese, in favore di a Controparte_1
titolo di saldo della fattura n. 373/1 del 1° dicembre 2021, relativa a lavori di riparazione sull'autovettura Renault Megane tg. EH332FY.
Avverso tale provvedimento la signora proponeva opposizione, Parte_1
deducendo: difetto di legittimazione attiva della non corretta Controparte_1
esecuzione delle opere;
mancata pattuizione della sostituzione del radiatore;
avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito di euro 1.000; sproporzione della somma di euro 2.500 indicata in fattura rispetto alle opere eseguite;
non debenza delle spese di autentica notarile delle scritture contabili per 113 euro.
Con sentenza n. 450/2023 del 27 novembre 2023, il Giudice di Pace di Trieste rigettava l'opposizione e confermava integralmente il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente anche alle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 27 maggio 2024, proponeva Parte_1
appello, lamentando, per quanto qui ancora rileva: l'erronea applicazione degli artt.
1655 e 2697 c.c. per l'intervenuta estinzione del debito a seguito del pagamento di
3 euro 1.000; la non debenza del corrispettivo relativo alla sostituzione del radiatore;
l'erronea applicazione dell'art. 634 c.p.c. in ordine al riconoscimento delle spese notarili di autenticazione delle scritture contabili. Venivano invece abbandonate le contestazioni sollevate in primo grado sulla legittimazione attiva dell'opposta e sull'asserito grave inadempimento tecnico delle riparazioni.
Si costituiva contestando l'appello in quanto Controparte_1
inammissibile e infondato e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 30 settembre 2024 le parti discutevano oralmente la causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. Il giudice, con ordinanza del 22 ottobre 2024, rimetteva la causa in istruttoria in quanto riteneva necessaria una consulenza tecnica. Tentata invano la conciliazione, anche per evitare una spesa processuale antieconomica in rapporto ai modesti (in senso assoluto) valori in gioco, il giudice disponeva la consulenza tecnica d'ufficio per valutare la congruità della somma pretesa dalla in base alle lavorazioni descritte in fattura. Controparte_1
Il CTU, con relazione del 16 giugno 2025, concludeva nel senso che l'importo di euro 2.500 risultava congruo con le lavorazioni indicate in fattura, in linea con i valori minimi di mercato del 2021 e contenuto grazie all'impiego di ricambi “after market” e tariffe di manodopera inferiori ai valori medi di piazza.
All'udienza del 17 settembre 2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto contiene l'indicazione delle parti della sentenza impugnata, delle ragioni di dissenso rispetto alla decisione di primo grado e delle modifiche ad essa richieste.
Va poi rilevato che l'appellante non ha impugnato i capi della sentenza con cui il Giudice di Pace ha rigettato le eccezioni relative al difetto di legittimazione attiva dell'opposta e quella di non esatto adempimento nell'esecuzione delle opere di
4 riparazione. Tali capi della sentenza di primo grado non sono pertanto devoluti alla cognizione di questo grado, essendo passati in giudicato.
È dunque dimostrato che la ha eseguito i lavori descritti nella CP_1
fattura allegata al decreto ingiuntivo, comprensivi della sostituzione del radiatore, e che l'odierna appellante, ritirando l'autovettura riparata e corrispondendo 1.000 euro, li ha accettati.
La residua questione controversa attiene dunque alla congruità del quantum richiesto dalla . Il Giudice di Pace, a tal proposito, aveva rilevato che un CP_1
compenso di soli euro 1.000 appariva inverosimile rispetto alla natura e portata delle lavorazioni, facendo un richiamo apodittico, privo di un supporto tecnico, ai valori di mercato. Proprio per tale ragione questo Tribunale ha ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio d'appello.
Il CTU ha concluso che l'importo di euro 2.500 richiesto da Controparte_1
fosse pienamente congruo rispetto alle riparazioni in oggetto, collocandosi anzi nella fascia minima dei valori di mercato per l'anno 2021. Tale valutazione tecnica, compiuta con criteri oggettivi, conferma la correttezza della pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria e l'infondatezza nel merito dell'appello.
Quanto alla questione processuale sollevata dall'appellante, relativa al deposito in appello del fascicolo di parte di primo grado, va ribadito che non è previsto, a pena di inammissibilità, che detto fascicolo debba essere prodotto in allegato agli atti introduttivi del gravame. La sua acquisizione è pertanto ammissibile.
In ordine alle spese notarili di euro 113, esse attengono all'autenticazione delle scritture contabili e sono una spesa strumentale all'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 c.p.c., ratione temporis vigente. Trattandosi di spesa processuale strumentale all'azione monitoria, correttamente il relativo importo è stato posto a carico del debitore ingiunto.
5 Non ricorrono, infine, i presupposti per una condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., come richiesto dall'appellata. La necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio in questo grado, a fronte della valutazione di congruità operata in prime cure senza supporto tecnico, esclude la temerarietà dell'iniziativa avversaria.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
I costi della consulenza tecnica d'ufficio vanno posti in via definitiva a carico dell'appellante soccombente. Essendo ammessa al patrocinio a spese dello Stato, tali costi gravano, per essa, sull'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2658/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Trieste n. 450/2023 del 27 novembre 2023;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 CP_1
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.552 per
[...]
compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. pone a carico della parte soccombente i costi della consulenza tecnica d'ufficio, con pagamento a carico dell'Erario in ragione dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
4. sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso a Trieste, 1/10/2025
Il giudice dott. Edoardo Sirza
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TRIBUNALE DI TRIESTE
- SEZIONE CIVILE -
Il Tribunale di Trieste in composizione monocratica, in persona del giudice dott.
Edoardo Sirza, pronuncia la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'appello, iscritta in data 28.05.2024 al n. 2658/2024
R.G. vertente t r a
(C.F. ) nata a [...] il [...] ed ivi Parte_1 C.F._1
residente in [...], rappresentata e difesa dall'avv. Diego
D'LE (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il C.F._2
suo studio in Trieste, via Fabio Severo n. 19 con fax 040/3479609 e pec
Email_1
APPELLANTE
e
(c.f./P.I.: ) in persona del suo Socio Controparte_1 P.IVA_1
Unico, sig. (c.f.: ), con sede in Muggia (TS), via CP_2 C.F._3
Martinelli n.2, rappresentato e difeso dall'Avv. Ernesto Bardi, ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Trieste, via Cicerone n. 10 con fax 040-369313 e
PEC: Email_2 Email_3
1 APPELLATA
Per la riforma della sentenza n. 450/2023, del 27.11.2023 emessa dal Giudice di
Pace di Trieste nel procedimento al R.G. n. 402/2023.
Conclusioni delle parti
PER L'APPELLANTE
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Trieste, disattesa ogni avversaria domanda, istanza, eccezione e difesa, riformare l'impugnata Sentenza n. 450/2023 del Giudice di
Pace di Trieste e voglia:
1) accertare e dichiarare che la somma azionata in via monitoria non è dovuta o non è esigibile per le ragioni tutte di cui in narrativa e che la domanda di condanna al pagamento formulata da è infondata e, per Controparte_1
l'effetto annullare la Sentenza impugnata e revocare e dichiarare privo di qualsivoglia effetto e/o nullo il Decreto ingiuntivo opposto n. 735/2022 emesso dal Giudice di Pace di Trieste;
2) ridurre la pretesa creditoria dell'opposta a quanto di giustizia per le ragioni indicate in parte narrativa e per l'effetto annullare l'impugnata Sentenza n.
450/2023 del Giudice di Pace di Trieste e revocare il Decreto ingiuntivo opposto n.
735/2022 emesso dal Giudice di Pace di Trieste.
Spese di lite di primo e secondo grado integralmente rifuse.”
PER L'APPELLATA
“Piaccia all'Ecc.mo Tribunale di Trieste, nella Sua qualità di Organo Giudicante di
Secondo Grado in via preliminare letti gli articoli 96, 348 bis e 350 bis cpc ritenuto che l'appello sia stato promosso in malafede e rilevata l'inammissibilità e manifestata infondatezza delle ragioni poste a sostegno dello stesso così come promosso, voglia disporre direttamente la discussione orale della causa ex art 350
2 bis cpc per la conseguente pronuncia di rigetto dell'appello, con condanna dell'appellante al risarcimento del danno a favore di parte resistente da disporsi anche d'ufficio secondo equità e con revoca del provvedimento di ammissione al gratuito patrocinio.
Con vittoria di competenze e spese di lite.
In via principale rigettare l'appello siccome inammissibile e infondato per le ragione esposte in narrativa, confermando in ogni sua parte la sentenza di primo e il D.I. 735/22.
In ogni caso con vittoria di competenze e spese di lite.”
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con decreto ingiuntivo n. 735/2022 del 18 novembre 2022, emesso dal
Giudice di Pace di Trieste, veniva ingiunto a il pagamento della Parte_1
somma di euro 1.613, oltre interessi e spese, in favore di a Controparte_1
titolo di saldo della fattura n. 373/1 del 1° dicembre 2021, relativa a lavori di riparazione sull'autovettura Renault Megane tg. EH332FY.
Avverso tale provvedimento la signora proponeva opposizione, Parte_1
deducendo: difetto di legittimazione attiva della non corretta Controparte_1
esecuzione delle opere;
mancata pattuizione della sostituzione del radiatore;
avvenuto pagamento del corrispettivo pattuito di euro 1.000; sproporzione della somma di euro 2.500 indicata in fattura rispetto alle opere eseguite;
non debenza delle spese di autentica notarile delle scritture contabili per 113 euro.
Con sentenza n. 450/2023 del 27 novembre 2023, il Giudice di Pace di Trieste rigettava l'opposizione e confermava integralmente il decreto ingiuntivo, condannando l'opponente anche alle spese di lite.
Con atto di citazione notificato il 27 maggio 2024, proponeva Parte_1
appello, lamentando, per quanto qui ancora rileva: l'erronea applicazione degli artt.
1655 e 2697 c.c. per l'intervenuta estinzione del debito a seguito del pagamento di
3 euro 1.000; la non debenza del corrispettivo relativo alla sostituzione del radiatore;
l'erronea applicazione dell'art. 634 c.p.c. in ordine al riconoscimento delle spese notarili di autenticazione delle scritture contabili. Venivano invece abbandonate le contestazioni sollevate in primo grado sulla legittimazione attiva dell'opposta e sull'asserito grave inadempimento tecnico delle riparazioni.
Si costituiva contestando l'appello in quanto Controparte_1
inammissibile e infondato e chiedendone il rigetto.
All'udienza del 30 settembre 2024 le parti discutevano oralmente la causa ai sensi dell'art. 350-bis c.p.c. Il giudice, con ordinanza del 22 ottobre 2024, rimetteva la causa in istruttoria in quanto riteneva necessaria una consulenza tecnica. Tentata invano la conciliazione, anche per evitare una spesa processuale antieconomica in rapporto ai modesti (in senso assoluto) valori in gioco, il giudice disponeva la consulenza tecnica d'ufficio per valutare la congruità della somma pretesa dalla in base alle lavorazioni descritte in fattura. Controparte_1
Il CTU, con relazione del 16 giugno 2025, concludeva nel senso che l'importo di euro 2.500 risultava congruo con le lavorazioni indicate in fattura, in linea con i valori minimi di mercato del 2021 e contenuto grazie all'impiego di ricambi “after market” e tariffe di manodopera inferiori ai valori medi di piazza.
All'udienza del 17 settembre 2025 le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e la causa veniva trattenuta in decisione.
In via preliminare, l'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c., in quanto contiene l'indicazione delle parti della sentenza impugnata, delle ragioni di dissenso rispetto alla decisione di primo grado e delle modifiche ad essa richieste.
Va poi rilevato che l'appellante non ha impugnato i capi della sentenza con cui il Giudice di Pace ha rigettato le eccezioni relative al difetto di legittimazione attiva dell'opposta e quella di non esatto adempimento nell'esecuzione delle opere di
4 riparazione. Tali capi della sentenza di primo grado non sono pertanto devoluti alla cognizione di questo grado, essendo passati in giudicato.
È dunque dimostrato che la ha eseguito i lavori descritti nella CP_1
fattura allegata al decreto ingiuntivo, comprensivi della sostituzione del radiatore, e che l'odierna appellante, ritirando l'autovettura riparata e corrispondendo 1.000 euro, li ha accettati.
La residua questione controversa attiene dunque alla congruità del quantum richiesto dalla . Il Giudice di Pace, a tal proposito, aveva rilevato che un CP_1
compenso di soli euro 1.000 appariva inverosimile rispetto alla natura e portata delle lavorazioni, facendo un richiamo apodittico, privo di un supporto tecnico, ai valori di mercato. Proprio per tale ragione questo Tribunale ha ritenuto necessario disporre una consulenza tecnica d'ufficio nel giudizio d'appello.
Il CTU ha concluso che l'importo di euro 2.500 richiesto da Controparte_1
fosse pienamente congruo rispetto alle riparazioni in oggetto, collocandosi anzi nella fascia minima dei valori di mercato per l'anno 2021. Tale valutazione tecnica, compiuta con criteri oggettivi, conferma la correttezza della pretesa creditoria fatta valere in sede monitoria e l'infondatezza nel merito dell'appello.
Quanto alla questione processuale sollevata dall'appellante, relativa al deposito in appello del fascicolo di parte di primo grado, va ribadito che non è previsto, a pena di inammissibilità, che detto fascicolo debba essere prodotto in allegato agli atti introduttivi del gravame. La sua acquisizione è pertanto ammissibile.
In ordine alle spese notarili di euro 113, esse attengono all'autenticazione delle scritture contabili e sono una spesa strumentale all'emissione del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 634 c.p.c., ratione temporis vigente. Trattandosi di spesa processuale strumentale all'azione monitoria, correttamente il relativo importo è stato posto a carico del debitore ingiunto.
5 Non ricorrono, infine, i presupposti per una condanna dell'appellante ex art. 96 c.p.c., come richiesto dall'appellata. La necessità di disporre una consulenza tecnica d'ufficio in questo grado, a fronte della valutazione di congruità operata in prime cure senza supporto tecnico, esclude la temerarietà dell'iniziativa avversaria.
In conclusione, l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
I costi della consulenza tecnica d'ufficio vanno posti in via definitiva a carico dell'appellante soccombente. Essendo ammessa al patrocinio a spese dello Stato, tali costi gravano, per essa, sull'Erario.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trieste, in funzione di giudice d'appello, definitivamente pronunciando nella causa civile n. 2658/2024 R.G., ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita,
1. rigetta l'appello proposto da e, per l'effetto, conferma la Parte_1
sentenza del Giudice di Pace di Trieste n. 450/2023 del 27 novembre 2023;
2. condanna l'appellante a rifondere all'appellata Parte_1 CP_1
le spese del presente grado di giudizio, che liquida in euro 2.552 per
[...]
compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
3. pone a carico della parte soccombente i costi della consulenza tecnica d'ufficio, con pagamento a carico dell'Erario in ragione dell'ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato;
4. sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Così deciso a Trieste, 1/10/2025
Il giudice dott. Edoardo Sirza
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