Articolo 2 della Legge 24 dicembre 1959, n. 1144
Articolo 1
Versione
26 gennaio 1960
Art. 2.
Per l'esercizio 1959-60, alla spesa di 5 miliardi di lire derivanti dall'attuazione della presente legge sara' provveduto mediante prelievo dal Fondo speciale di cui al capitolo 381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso esercizio finanziario.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con proprio decreto alla variazione di bilancio occorrente per l'attuazione della presente legge.

Entrata in vigore il 26 gennaio 1960