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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/01/2025, n. 500 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 500 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DI APPELLO DI ROMA Settima Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati:
Maria Rosaria Rizzo Presidente
Maria Speranza Ferrara Consigliere relatore
Paolo Caliman Consigliere ausiliario
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa in materia in materia locatizia in grado di appello iscritta al n. 3612 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'esito dell'udienza del 22.01.2025, a seguito del deposito delle note telematiche ex art. 127-ter c.p.c., vertente
TRA
(c.f. ) in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1 tempore, elettivamente domiciliata, anche in indirizzo telematico, presso l'avvocato
Pierluigi Acquarelli, con l'avvocato Alberto Izzo (c.f. ), che la C.F._1
rappresenta e difende per procura in atti - APPELLANTE-
E
P.IVA in persona del legale Controparte_1 P.IVA_2
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Terracina (Roma), Via del
Porto n. 8, presso lo studio dell'avvocato Enrico Pannozzo (c.f. ) C.F._2
che la rappresenta e difende per procura in atti - APPELLATA-
OGGETTO: appello proposto da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Tribunale Ordinario di Latina n. 2998/2019, in data 12.12.2019, a definizione del giudizio recante n° R.G. 6698/2013 promosso da nei confronti di - oggetto: opposizione a decreto Parte_1 Controparte_1
ingiuntivo - locazione uso diverso -
CONCLUSIONI: come da note telematiche depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
r.g. n. 1 L'evento interruttivo rappresentato dalla appellata con le note autorizzate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. interessa l'altra parte, la società appellante che è stata Parte_2
cancellata dal registro delle imprese il 15.12.2020.
La cancellazione dal registro delle imprese comporta l'estinzione della società e la priva della capacità processuale;
dunque, qualora l'estinzione intervenga in pendenza di un giudizio di cui la società è parte, si produce un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ. che dunque deve essere fatto constare processualmente nei modi di legge dal procuratore costituito per la parte interessata dall'evento interruttivo nel presente giudizio che non lo ha fatto.
Ciò detto, il giudizio è introdotto con ricorso iscritto a ruolo il 13.07.2020; l'evento interruttivo è intervenuto in corso di causa;
il difensore della parte interessata dall'evento interruttivo non lo ha fatto valere, dunque non rileva.
Passando all'esame della controversia.
Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. iscritto a ruolo il 15.11.2013 e ritualmente notificato il
05.12.2013, unitamente al pedissequo decreto di fissazione di udienza, Parte_1
oppone il decreto ingiuntivo n. 1256/13, emesso il 23/09/2013 e notificato il successivo
09.10.2013, con il quale le richiede il pagamento di euro Controparte_1
85.204,00, oltre interessi e spese della procedura.
Con l'atto di opposizione, sono rassegnate le seguenti conclusioni:
“in via preliminare disporre la riunione del presente giudizio di opposizione al giudizio civile iscritto al n. 104/2003(…), giudizio connesso oggettivamente e soggettivamente.
Nel merito. In via principale 1) disporre la restituzione della somma di Euro 21.000,00 versata dalla alla a titolo di deposito cauzionale, oltre Parte_1 Parte_3
interessi legali dal 15.12.2010. 2) dare atto che la conduttrice per fatto Parte_1
imputabile al non ha potuto utilizzare l'immobile come pattuito, Controparte_1
dichiarare eseguiti da parte della i lavori di straordinaria manutenzione Parte_1
per Euro 65.571,71, e per l'effetto revocare il decreto ingiuntivo n. 1256/13 per grave inadempimento ai sensi degli art. 1575 e 1578 del c.c. della e Controparte_1
condannare la società alla restituzione della predetta somma e/o in Parte_4
subordine dichiarare la compensazione totale e/o parziale con il credito vantato dalla
3) accertare e dichiarare che l'intervento strutturale eseguito dalla Parte_4
sull'immobile della ha apportato un aumento di valore Parte_1 CP_1
dell'immobile e per l'effetto dichiarare la legittimata ad ottenere dalla Parte_1
l'indennizzo per l'opera migliorativa nella misura che sarà provata Parte_4
r.g. n. 2 in corso di causa a mezzo di CTU, anche in via equitativa e/o in subordine dichiarare la compensazione totale e/o parziale con il credito vantato dalia;
4) Parte_4
accertare e dichiarare che l'immobile della privo delle necessarie Controparte_1
autorizzazioni amministrative, era inadatto a soddisfare l'interesse del conduttore e per
l'effetto condannare la al risarcimento dei danni subiti dalla Parte_4 [...]
nella misura che sarà provata in corso di causa a mezzo di CTU anche in via Pt_1
equitativa e/o in subordine dichiarare la compensazione totale e/o parziale con il credito vantato dalla Con vittoria di spese, diritti ed onorari di Parte_4 causa”.
A sostegno delle rassegnate conclusioni, l'opponente allega:
- in sede monitoria allega che, per contratto di locazione CP_1 commerciale in data 15.12.2010, registrato e avente ad oggetto l'immobile in
Terracina meglio descritto in atti, contratto integrato per scrittura privata del
28.10.2011, la opponente le è debitrice della somma complessiva di euro
85.204,22 (euro 70.416,71 a titolo di mancato pagamento dei canoni ed euro
14.787,51 per Iva, interessi e spese, relativamente alle dieci mensilità maturate tra aprile 2012 e gennaio 2013).
- Di aver riscontrato, dopo la stipula del contratto di locazione, l'inidoneità dei locali all'uso convenuto, stante la assenza del certificato di agibilità.
- Come da comunicazione del 18.10.2011, il Comune di Terracina ha avviato, nei propri confronti, procedimento per cessazione dell'attività commerciale, motivato con la carenza dei requisiti necessari al perfezionamento della pratica di condono edilizio e alla installazione dell'impianto per la prevenzione incendi.
- In ciò autorizzata dalla locatrice, di aver apportato, all'immobile locato, le modifiche necessarie per adeguare l'immobile alle prescrizioni vigenti, eseguendo lavori di manutenzione straordinaria per la complessiva somma di euro 65.571,71, opposta in compensazione.
- Di aver consegnato, alla stipula del contratto, la somma di euro 21.000,00 a titolo di deposito cauzionale, di cui chiede la restituzione.
Il 19.03.2014, si costituisce;
resiste alla domanda e conclude Controparte_1
per il rigetto dell'opposizione, allegando che l'immobile locato non presentava alterazioni dello stato di conservazione e manutenzione;
che i lavori eseguiti dall'opponente sono mirati a adeguare l'immobile alle esigenze della conduttrice e il r.g. n. 3 loro costo non può essere addebitato alla locatrice;
l'illegittimità della sospensione del pagamento dei canoni.
Il 24.04.2014, il decreto ingiuntivo opposto è dichiarato provvisoriamente esecutivo.
Il 07.05.2015, sono assegnati, alle parti, i termini di cui all'art. 183 cpc VI comma.
Espletata la prova ammessa, la controversia è definita, come di seguito, dalla sentenza impugnata.
< Accoglie parzialmente l'opposizione e revoca il decreto ingiuntivo opposto;
Condanna, per le ragioni di cui alla parte motiva, l'opponente al pagamento della complessiva somma di € 64.204,22 oltre interessi dalla domanda ad effettivo soddisfo;
-Condanna l'opponente in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento di 2/3 delle spese di lite in favore di parte opposta, quota che si liquidano in complessivi € 4500,00 per competenze, oltre IVA C.A. spese generali come per legge>>.
A sostegno della decisione, le seguenti motivazioni.
- La inidoneità dei locali oggetto di locazione rispetto all' uso convenuto” area espositiva per la compravendita di autovetture e uffici amministrativi” (art 3 del contratto allegato) non rileva.
Con nota del 30.09.2011, il Comune di Terracina comunica l'avviamento del procedimento di cessazione dell'attività commerciale per due ragioni: la improcedibilità del condono edilizio, per carenza documentale e mancata corresponsione delle oblazioni nonché degli oneri concessori e mancata installazione di un impianto per la prevenzione incendi conforme al progetto approvato dai VVFF.
Quanto alla improcedibilità del . Con la sottoscrizione dell'art. 2 del CP_2 contratto di locazione, la conduttrice prende atto che “la porzione dell'immobile locato è stato oggetto di istanza di condono edilizio in corso di istruttoria da parte delle autorità comunali interessate per le quali non è stato ancora rilasciato il titolo definitivo”; dunque, alla data della stipula, è consapevole dell'irregolarità urbanistica dell'immobile nonché della pendenza della procedura di sanatoria e si accolla il rischio di un eventuale rigetto dell'istanza.
Il contratto non prevede condizioni risolutive/sospensive della pattuizione legate all' eventuale diniego del condono. Dopo la comunicazione del Comune, modifica le parti hanno sottoscritto una pattuizione integrativa che interessa solo la estensione dell'area oggetto di locazione e la misura del canone.
r.g. n. 4 Inoltre, se all'atto della stipulazione del contratto di locazione, il conduttore non denunzia i difetti della cosa da lui conosciuti o facilmente riconoscibili, deve ritenersi che abbia implicitamente rinunziato a farli valere, accettando la cosa nello stato in cui risultava al momento della consegna, e non può, pertanto, chiedere la risoluzione del contratto o la riduzione del canone, né il risarcimento del danno o l'esatto adempimento, né avvalersi dell'eccezione di cui all'art. 1460 cod. civ., dal momento che non si può escludere che il conduttore ritenga di realizzare i suoi interessi assumendosi il rischio economico dell'eventuale riduzione dell'uso pattuito ovvero accollandosi l'onere delle spese necessarie per adeguare l'immobile locato all'uso convenuto, in cambio di un canone inferiore rispetto a quello richiesto in condizioni di perfetta idoneità del bene al predetto uso ( Cass. civ. 25278/2009).
Quanto alla “mancata installazione di un impianto per la prevenzione incendi, realizzato in conformità al progetto approvato dai VVFF”.
All'adeguamento del locale alle suddette prescrizioni è tenuto, per contratto il conduttore anche perché l'impianto di prevenzione incendi deve essere predisposto in base alle concrete esigenze del conduttore stesso.
- Quanto alla esecuzione di opere di straordinaria amministrazione i cui costi sono eccepiti in compensazione.
Sulla base delle fatture allegate e della descrizione delle opere ivi indicate, gli interventi edilizi suddetti non sono funzionali all' adeguamento del locale e al fine di consentire l'ottenimento del certificato di agibilità anche perché il mancato condono non è ricondotto a deficit strutturali o intriseci dell' immobile locato, ma a carenze di carattere amministrativo e, in tal senso, è anche la ulteriore circostanza, pacifica tra le parti, del godimento del bene da parte della conduttrice senza soluzione di continuità e fino al rilascio dell' immobile locato, senza che ne sia stato disposto lo sgombro da parte delle pubbliche autorità.
Quanto alla domanda di corresponsione di un indennizzo e/o risarcimento del danno in relazione ai citati interventi, da far valere eventualmente in compensazione con i canoni dovuti.
Molti dei lavori eseguiti sono strumentali all' esercizio dell'attività commerciale e pertanto di spettanza del conduttore, ai sensi dell'art 8 del contratto e comunque l'esecuzione di opere edilizie nel locale è subordinata alla concessione di un'autorizzazione scritta da parte della locatrice, che difetta.
r.g. n. 5 L'art. 9 del contratto, infatti, limita l'obbligazione di cui all' art 1575 c.c. alla sola ipotesi in cui la locatrice le riconoscesse necessarie, rimettendone dunque l'opportunità dell'esecuzione ad una valutazione ed apprezzamento di natura potestativa della opposta.
Neppure risulta che i lavori eseguiti dalla abbiano avuto una Parte_1 funzione suppletiva rispetto ad un'inerzia della in relazione ad CP_1 un'obbligazione contrattualmente assunta o un sopravvenuto accordo in relazione alla compensazione degli esborsi sostenuti per gli interventi citati con i canoni dovuti.
- La domanda relativa alla restituzione (rectius compensazione) del deposito cauzionale di euro 21.000,00 è fondata (Cass. civ 18069/2019) e l'importo è detratto dalla complessiva somma di cui alla pretesa monitoria con condanna dell'opponente al pagamento della minor somma di euro 64.204,22.
- Le spese di lite in ragione del parziale accoglimento della domanda seguono la soccombenza per i 2/3 e per la restante parte sono compensate.
Con atto di appello, rassegna le seguenti conclusioni. Parte_1
<in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà
della sentenza impugnata per i motivi meglio dedotti nel presente atto. In Via principale
e nel merito accogliere i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e per
l'effetto, confermare parzialmente la sentenza impugnata nella parte in cui dispone la restituzione (rectius compensazione) del deposito cauzionale di Euro 21.000,00 versata dalla alla ma con la previsione della determinazione Parte_1 Parte_4
degli interessi legali decorrenti dal 15.12.2010, e per il resto riformare la sentenza
n.2998/2018 emessa dal Tribunale di Latina Sezione Civile Giudice Dott. Alfonso
Piccialli nell'ambito del giudizio n. R.G. 6698/2013 depositata in cancelleria il
12.12.2019 e notificata il 16.6.2020 ed accogliere tutte le conclusioni avanzate nel
corso del giudizio di primo grado, che si hanno qui per integralmente riportate e trascritte Conseguentemente, disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellato dinanzi il Tribunale di Latina per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto. Con vittoria di spese e compensi di lite relativi ad entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria, chiede ammettersi tutti i mezzi istruttori indicati ed articolati in primo grado nella memoria del 28.10.2015 non ammessi e/o rigettati per tutte le ragioni esposte nella parte motiva del presente appello e acquisirsi il fascicolo di primo grado >>.
r.g. n. 6 L'appellata resiste alle censure di cui chiede il rigetto, con favore Controparte_1
delle spese di lite.
Quattro, i motivi di appello proposti.
1) Rubricato: “L'interpretazione del Giudice di primo grado dell'art. 2 del contratto di locazione e sulla irregolarità urbanistica dell'immobile”.
L'appellante censura la decisione nella parte in cui, erroneamente interpretando l'art. 2 del contratto di locazione, esclude la rilevanza della irregolarità urbanistica. A tal fine, sostiene che è obbligo del locatore procurare il certificato di agibilità dell'immobile e la mancanza di tale certificato, anche se nota alla parte conduttrice, configura grave inadempimento del locatore e legittima la risoluzione del contratto e la domanda di risarcimento del danno. Secondo
l'appellante, infatti, la locatrice non si è mai attivata per ottenere il rilascio del certificato di agibilità e di regolarità urbanistica dell'immobile.
2) Rubricato: “La mancata installazione di un impianto per la prevenzione incendi
... adeguamento del locale alle prescrizione fosse una incombenza del conduttore”. L'appellante censura la decisione per aver escluso che la mancata installazione dell'impianto per la prevenzione incendi fosse riconducibile a responsabilità della locatrice. A tal fine, allega la omessa valutazione del fatto che l'inagibilità dipendeva dalle caratteristiche del bene locato e che, in conseguenza di ciò, le connesse autorizzazioni amministrative, inclusa quella per la installazione dell'impianto per la prevenzione incendi, sono state precluse.
L'appellante censura la decisione anche nella parte in cui accerta che il mancato perfezionamento del procedimento di condono non deriva da deficit strutturali o intrinseci dell'immobile, ma dalla mancata corresponsione degli oneri di oblazione.
3) Rubricato: “La considerazione che i lavori eseguiti erano strumentali all'esercizio dell'attività commerciale della e che erano subordinati Parte_1 all'autorizzazione scritta della locatrice”. L'appellante censura la decisione nella parte in cui qualifica i lavori eseguiti dall'appellante come strumentali all'esercizio dell'attività commerciale e subordinati all'autorizzazione scritta e a tal fine richiama le fatture in atti che documentano esborsi per euro 65.571,71. A tal fine, sostiene che i lavori sono stati realizzati per rimediare al procedimento di cessazione dell'attività commerciale avviato dal Comune di Terracina e sono r.g. n. 7 a carico del locatore per espressa previsione dell'art. 9 del contratto di locazione, rivestendo carattere di straordinarietà ed essendo stati accettati dalla locatrice.
4) Rubricato: “La determinazione dell'importo da restituire a titolo di deposito cauzionale di Euro 21.000,00 senza la previsione degli interessi legali dal
15.12.2010”. Vi si censura la decisione nella parte in cui non liquida gli interessi legali sulla somma di euro 21.000,00 versata a titolo di deposito cauzionale e oggetto di compensazione.
Preliminarmente e sulle conclusioni rassegnate in via istruttoria.
In osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado (Cass. n.
16420 del 09/06/2023).
In concreto le conclusioni istruttore sono formulate con il mero richiamo agli atti del primo grado;
non sono riprodotte nell'atto di appello e non sono sostenute da uno specifico motivo di appello, in ciò concretizzandosi il profilo del difetto di specificità che rende la domanda istruttoria inammissibile.
L'appello è meritevole di accoglimento nei limiti di cui di seguito.
Motivo di appello sub 1) e motivo di appello sub 2).
Entrambi hanno ad oggetto la decisione nella parte in cui esclude la rilevanza del mancato perfezionamento della pratica di condono e del mancato rilascio della certificazione antincendi;
vengono valutati congiuntamente e non hanno pregio.
L'appellante sostiene che la locatrice è tenuta a garantire la agibilità e la regolarità urbanistica dell'immobile locato e che non si è attivata per il rilascio del condono, precluso dalle caratteristiche strutturali dell'immobile, al pari del rilascio della certificazione antincendi.
Le censure sono assertive e non inficiano la decisione che è diffusamente motivata, sul punto, anche con richiami a precise previsioni contrattuali di cui l'appellante si limita, ripetesi, assertivamente, a lamentare la errata interpretazione.
Anche la censura che ha ad oggetto la decisione che riconduce, alla conduttrice, la responsabilità del mancato rilascio della certificazione antincendi è assertiva, laddove la decisione è puntualmente motivata con la necessità di calibrare i requisiti per il rilascio all'attività concretamente svolta all'interno del locale.
In ogni caso, nei contratti di locazione relativi ad immobili destinati ad uso non abitativo, grava sul conduttore l'onere di verificare che le caratteristiche del bene siano r.g. n. 8 adeguate a quanto tecnicamente necessario per lo svolgimento dell'attività che intende esercitarvi, nonché al rilascio delle necessarie autorizzazioni amministrative, con la conseguenza che, ove egli non riesca ad ottenere tali autorizzazioni, non è configurabile alcuna responsabilità per inadempimento a carico del locatore, e ciò anche se il diniego sia dipeso dalle caratteristiche proprie del bene locato, sicché la destinazione particolare dell'immobile (tale da richiedere che lo stesso sia dotato di precise caratteristiche e che attenga specifiche licenze amministrative) diviene rilevante - quale condizione di efficacia, elemento presupposto o, infine, contenuto dell'obbligo assunto dal locatore nella garanzia di pacifico godimento dell'immobile in relazione all'uso convenuto - solo se abbia formato oggetto di specifica pattuizione, non essendo sufficiente ( Cass.
n. 14067 del 22/05/2023) e nel concreto non lo è stata, avendo, per contro, la conduttrice, per un verso, come già accertato nella sentenza impugnata, con la sottoscrizione del contratto, preso atto dell'esistenza di un'istanza di condono edilizio in corso di istruttoria da parte delle autorità comunali e del fatto che non era stato rilasciato ancora il titolo definitivo per l'immobile, per altro verso, all'art.11 del contratto, avendo la medesima conduttrice dato di aver visionato i locali oggetto di locazione e di averli trovati “come realmente sono”, in perfetto stato locativo, adattabile all'uso convenuto, nell'uso della parola “ adattabile” dovendosi ritenere essersi fatta carico della eventuale esecuzione di opere ritenute utili al proprio preciso scopo.
Né è oggetto di specifica censura, l'accertamento in punto di godimento del bene dalla stipula al rilascio;
di inesistenza di un provvedimento amministrativo di interdizione dell'uso del locale e avendo documentato, la locatrice, il successivo rilascio del permesso in sanatoria, la cui mancanza è posta, dall'appellante, che pure, ripetesi, ben era a conoscenza della pendenza del procedimento amministrativo di condono, a sostegno delle censure in esame. Il permesso in sanatoria, infatti, è stato rilasciato il
16.03.2014 e a tale rilascio ha fatto immediatamente seguito la richiesta, della proprietà,
di rilascio del certificato di agibilità del locale, in ciò dovendosi ritenere infondata la difesa diretta a sostenere la mancanza di requisiti dell'immobile per il perfezionamento del procedimento di condono edilizio, con riguardo al quale, in ogni caso e diversamente da quanto genericamente sostenuto dall'appellante, con la sottoscrizione del contratto, la conduttrice si è fatta carico del relativo rischio di tardivo rilascio.
Si è già detto della genericità della censura diretta a ricondurre alla responsabilità della locatrice il mancato rilascio del certificato antincendi, in ogni caso, con la sottoscrizione dell'art. 3 del contratto, la conduttrice si fa carico esclusivo di ogni onere relativo al r.g. n. 9 rilascio di permessi autorizzazioni e licenze per l'esercizio dell'attività relativa all'oggetto sociale, tra i quali deve includersi il rilascio della certificazione antincendi.
Motivo di appello sub 3).
Non ha pregio.
La sentenza accerta che la istruttoria non prova l'autorizzazione delle spese da parte della locatrice, come previsto in contratto e la riconducibilità delle spese all'attività svolta nell'immobile dalla conduttrice.
L'appellante sostiene che la documentazione di spesa non è contestata;
che i lavori rientrano tra quelli di competenza, per contratto, della locatrice e che la locatrice ha considerato le opere “di suo gradimento, le ha accettate senza formulare alcuna domanda”.
Le censure sono assertive e non inficiano la decisione motivata con puntuale richiamo alle previsioni contrattuali;
alla natura delle spese e alla mancata prova della autorizzazione ad eseguire le opere.
In ogni caso, il mancato superamento, con le censure in esame, dell'accertamento in punto di previsione contrattuale di una autorizzazione della locatrice alla esecuzione delle opere e della mancanza di tale autorizzazione, neppure nella forma della approvazione successiva, rende ultronea, in questa sede, la nuova valutazione della natura delle opere realizzate.
Motivo di appello sub 4).
È meritevole di accoglimento.
L'obbligo del locatore di un immobile urbano, di corrispondere al conduttore gli interessi legali sul deposito cauzionale, previsto dall'art. 11, legge n. 392 del 1978, ha natura imperativa, in quanto persegue finalità di ordine generale, tutelando il contraente più debole ed impedendo che la cauzione, mediante i frutti percepibili dal locatore, possa tradursi in un surrettizio incremento del corrispettivo della locazione.
Gli interessi legali sul deposito cauzionale, secondo l'art. 11 della legge 392/1978, vanno corrisposti al conduttore anno per anno, senza necessità di richiesta da parte di questi e dunque in tale misura devono essere liquidati e detratti dal credito accertato in favore dell'appellata.
Dunque, gli interessi di legge sul deposito cauzionale di euro 21.000,00 devono essere liquidati di anno in anno, a far data dall'anno successivo al deposito cauzionale
(15.12.2010) e sino alla restituzione.
Spese di lite.
r.g. n. 10 Tenuto conto del limitato accoglimento dell'appello e dell'esito complessivo della controversia, ferma la regolamentazione e la liquidazione adottata con la sentenza impugnata, anche per il giudizio di appello, si compensano per 1/3 e per la restante parte
( 2/3) seguono la prevalente soccombenza e si liquidano ex dm 55/2014, come da dispositivo (valore della causa: euro 64.204,22; compensi medi;
inclusa la fase di trattazione della istanza di sospensione della provvisoria esecutività della sentenza impugnata).
P.Q.M.
Il Collegio, definitivamente pronunciando sull'appello come in atti proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza, resa tra le parti, dal Parte_1 Controparte_1
Tribunale Ordinario di Latina n. 2998/2019, il 12.12.2019, a definizione del giudizio recante n° R.G. 6698/2013, promosso da nei confronti di Parte_1 Controparte_1
ogni diversa conclusione disattesa, così provvede:
[...]
- In parziale accoglimento dell'appello e in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, accerta che l'importo liquidato a titolo di restituzione del deposito cauzionale deve essere maggiorato degli interessi nella misura prevista dalla legge, liquidati anno per anno, dalla data del versamento del deposito cauzionale e sino alla restituzione del deposito cauzionale.
- Ferma la sentenza impugnata in punto di regolamentazione e liquidazione delle spese di lite, per il presente grado di giudizio, si compensano, tra le parti, nella misura di un terzo e, per la restante parte, condanna l'appellante a rifonderle, all'appellata, liquidando tale parte in euro 9.540,00 per compensi oltre a rimborso forfettario (15%),
IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di consiglio del 22.01.2025
Il Consigliere estensore
Maria Speranza Ferrara
Il Presidente
Maria Rosaria Rizzo
r.g. n. 11