Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/01/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 14.1.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. 17714/2023 del ruolo generale vertente tra
, rapp.to e difeso dall' avv. GIUGLIANO FELICE, con cui è Parte_1 domiciliato telematicamente ricorrente
e rappr. e difesa dall' avv. DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, con Controparte_1 cui elett.te domiciliata come in atti resistente
Con ricorso depositato il 5.10.2023, l'istante di cui in epigrafe, premesso di essere dipendente di gruppo ed attuale Controparte_1 Controparte_2 inquadramento nel Livello professionale B posizione retributiva B2 tecnici specializzati figura professionale Macchinista e presta la propria attività presso
AREA S027 NAPOLI Divisione Passeggeri Regionale impianto di Napoli Campi
Flegrei; che veniva assunto in data 26.03.2018 con Contratto di Apprendistato della durata di 36 mesi (doc.1), presso lo stesso impianto con inquadramento convenzionalmente previsto nel livello C parametro C1 e poi B3 figura professionale macchinista, a norma del CCNL per i dipendenti delle società del gruppo e collocato presso il Compartimento di Napoli, ove ha svolto sin CP_3 dall'assunzione le stesse mansioni e ciò per l'intera durata del Contratto di apprendistato, conclusosi in data 26.03.2021; che il corso di 36 mesi del contratto di apprendistato si concludeva con esito positivo, e tale contratto veniva convertito in contratto a tempo indeterminato (doc.2) a norma di legge per cui CP_1 provvedeva all'assunzione con contratto a tempo indeterminato, con
[...] conferma della figura professionale come indicato in contratto, del numero di matricola assegnato originariamente prevedendone “a decorrere dal 26.03.2018 la decorrenza degli effetti giuridici ma solo dal 26.03.2021 la decorrenza degli effetti economici e quindi della maturazione degli aumenti periodici di anzianità
(Anzianità Professionale Aziendale)”; che, da tale provvedimento, scaturiva che l'anzianità di servizio, ai fini economici, veniva valutata come decorrente soltanto dal momento della sua assunzione a tempo indeterminato, come se lo stessa non avesse lavorato, anche per il periodo di apprendistato, e tanto produceva effetti conseguenziali ai fini dell'accantonamento della buonuscita, producendo inoltre l'arbitraria scelta datoriale l'azzeramento dei cd. scatti e classi stipendiali biennali rectius A.P.A. Anzianità Professionale Aziendale, nel senso che la non Pt_2 computava, neppure a tal fine, il periodo lavorativo maturato durante il contratto di apprendistato;
che, conseguentemente, lo stesso non si vedeva attribuire il 1° scatto stipendiale (A.P.A.) dal 26.03.2020, decorsi cioè i due anni dall'inizio effettivo dell'attività lavorativa, (ex art. 8 MOBILITÀ/AREA A.F. del 20.7.2012, rinnovato il 16.12.2016), ma solo dal marzo 2021 (dopo 36 mesi) e da tale data veniva conteggiato il decorso del biennio (cfr. ruoli paga), il che comportava un'erronea complessiva valutazione aumenti periodici di anzianità e degli scatti di anzianità dallo stesso maturati, che a tutt'oggi si vede erogare importi inferiori a quelli effettivamente dovuti in corrispondenza alla reale anzianità di servizio maturata ed in applicazione della normativa vigente;
che l'errato computo degli aumenti periodici di anzianità si ripercuote sul trattamento contrattuale ed economico;
che l'operato di appare illegittimo, considerata la Controparte_1 continuità del rapporto di lavoro del ricorrente, che sin dal 26.03.2018 si svolgeva senza alcuna soluzione di continuità, senza subire alcuna interruzione tra la conclusione del contratto di apprendistato e la formale assunzione a tempo indeterminato dal 26.03.2021; che, a riprova della continuità del rapporto di lavoro in oggetto, da ritenersi unico e continuo sin dal 26.03.2018, si consideri che è stato conservato il numero di matricola assegnatoli all'atto dell'assunzione nel marzo 2018 con contratto di apprendistato, numero che, rappresentando l'elemento identificativo della singola posizione di lavoro, le è stato dunque confermato con il contratto a tempo indeterminato (cfr. ruoli paga); che, per il periodo 2018/2021, non gli veniva erogato alcunché a titolo di Trattamento di
Fine Rapporto, come pure sarebbe dovuto avvenire laddove il Contratto di apprendistato avesse rappresentato un rapporto di lavoro distinto e diverso rispetto a quello decorrente dal 26.03.2018 e provvedeva ad accantonare le quote di TFR inerenti al periodo di formazione e lavoro.
Tanto premesso, adiva il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, al fine di sentire accogliere le seguenti conclusioni: “Accertare e dichiarare
l'illegittimità ed invalidità della clausola di cui al contratto di apprendistato professionalizzante stipulato tra ricorrente e il 26.03.2018 che Controparte_1 limita la decorrenza dell'anzianità di servizio e di conseguenza gli importi maturati
a titolo di scatti stipendiali A.P.A.; 2. accertare e dichiarare che la complessiva anzianità di servizio correlata al periodo di apprendistato professionalizzante deve essere considerata valida ed utile sia agli effetti giuridici che degli aumenti periodici di anzianità, che per il ricorrente decorre dall'inizio del rapporto del 26.03.2018; 3. ordinare alla convenuta di provvedere alla ricostruzione giuridica e retributiva del ricorrente;
4. accertare e dichiarare che al ricorrente spetta l'adeguamento degli aumenti periodici di anzianità A.P.A. [Anzianità Professionale Aziendale] e la somma indicata negli allegati conteggi per il periodo dal 01.04.2020 al 30.09.2023, somma pari ad €. 2.045,08 dovuta quanto ad €. 1.725,33 per sorta, €. 157,37 per rivalutazione ed €. 162,38 per interessi e/o la differente somma di Giustizia il tutto oltre ulteriori accessori dal 01.10.2023 e per l'effetto 5. condannare CP_1 in persona del legale rapp.te pro tempore con sede legale in Roma Piazza
[...] della Croce Rossa n.1 alla ricostruzione del trattamento economico ed al pagamento in favore del ricorrente della somma di €. 2.045,08, dovuta quanto ad €. 1.725,33 per sorta, €. 157,37 per rivalutazione ed €. 162,38 per interessi e/o la differente somma di Giustizia il tutto oltre gli ulteriori accessori dal 01.10.2023 al saldo;
6. condannare la società convenuta al pagamento delle spese…”.
Ritualmente notificato il ricorso, si costituiva in giudizio la convenuta chiedendo il rigetto del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
La domanda è fondata e, come tale, può essere accolta.
In via preliminare, va osservato che con riferimento alla medesima questione portata all'attenzione della scrivente sono, di recente, intervenute varie sentenze
( cfr. ex multis sent. n. 5088/2023 dott.ssa , sent. n. 7806/2024 dott.ssa Per_1
), che hanno vagliato la identica questione oggetto del presente giudizio: Persona_2 il decisum appare certamente condivisibile e questo giudice ritiene, dunque, di prestare adesione al medesimo, come consentito dall'art. 118 disp. att. c.p.c., secondo la previsione introdotta dall'art. 52, co. 5, della legge n. 69 del 2009.
Nel merito, risulta pacifico tra le parti oltre che documentalmente provato che il ricorrente è stato assunto il 5.3.2018 con contratto di apprendistato professionalizzante della durata di 36 mesi, trasformato in contratto a tempo indeterminato con decorrenza dal 5.3.2021.
Ed invero, l' unica normativa applicabile al contratto oggetto di giudizio risulta, pertanto, essere contenuta nel D. Lgs. 81/2015.
L'art. 42 del citato d.lgs. n. 81/2015 stabilisce che – salvo quanto previsto dalla medesima norma ai commi 1 (forma del contratto), 2 (durata minima), 3 (sanzioni per illegittimo licenziamento) e 4 (recesso) - «la disciplina del contratto di apprendistato è rimessa ad accordi interconfederali ovvero ai contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale» nel rispetto di una serie di principi (divieto di retribuzione a cottimo;
possibilità di inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori;
presenza di un tutore o referente aziendale;
possibilità di prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del lavoro, di durata superiore a trenta giorni;
ecc.). Dunque, il legislatore del 2015 ha affidato la disciplina dell'apprendistato alla contrattazione collettiva qualificata («contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati dalle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale») per tutti quei profili che considera non “coperti” da inderogabilità e, anzi, apertamente modulabili dalle parti sociali.
Ciò premesso, si evidenzia che la disciplina contrattuale collettiva applicata all'apprendistato della ricorrente è contenuta nel CCNL Attività ferroviarie del 16 dicembre 2016 il quale all'art. 21, punto 9, stabiliva: «Al termine del contratto di apprendistato professionalizzante, in caso di prosecuzione del rapporto di lavoro
l'intero periodo di apprendistato professionalizzante è utile ai fini della maturazione dell'anzianità di servizio, con esclusione dei primi 24 mesi ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità».
In altre parole, le parti collettive hanno stabilito che, dei 36 mesi di durata complessiva dell'apprendistato professionalizzante, solo gli ultimi 12 mesi sarebbero stati computati ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità.
Pertanto, in applicazione della suddetta disposizione contrattuale, il dipendente ha maturato il primo aumento periodico di anzianità il 26 marzo 2022 con corresponsione del primo scatto Apa, il cui importo è di € 31,77 (detto importo è previsto per tutti i lavoratori inquadrati nel livello B2 come previsto dall'art. 69 co
1 del CCNL Mobilità 2016) con busta paga di giugno 2022 (comprensiva delle mensilità di aprile e maggio 2022, v. cedolino paga giugno 2022, doc. 5 e 6).
Dopo il primo aumento periodico di anzianità, corrisposto con busta paga allegata di giugno 2022, al dipendente saranno corrisposti gli ulteriori 6 aumenti biennali di anzianità rispettivamente nel mese di aprile del 2024, 2026, 2028, 2030, 2032
e 2034.
Ciò posto, secondo la tesi di parte resistente, tale norma della contrattazione collettiva di settore sarebbe da considerarsi assolutamente legittima alla luce dell'inequivocabile tenore del d.lgs. n. 81/2015 che delega alla contrattazione collettiva il compito di disciplinare il contratto di apprendistato professionalizzante senza alcun limite in merito alle modalità di calcolo dell'anzianità di servizio.
Al riguardo evidenzia, pertanto, l'inconferenza degli avversi richiami a pronunce rese dalla Corte di Cassazione, in materia di apprendistato, esclusivamente alla luce di previgenti discipline normative che si sono succedute nel tempo (L. n.
25/1955, D.Lgs. n. 276/2003, D. Lgs. n. 167/2011) e che sono state nel tempo tutte abrogate, trattandosi di pronunce che riguardavano contratti di apprendistato stipulati ai sensi dell'art. 49 D. Lgs. 276/2003 e, dunque, sotto la vigenza della legge Biagi e dell'art. 19 L. 25/1955 laddove la Corte di Cassazione aveva ritenuto la nullità delle previsioni collettive esaminate per violazione dell'art. 19 L. 25/1955, norma all'epoca vigente, che, ratione temporis, recitava "Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'articolo
2118 c.c., l'apprendista e' mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneita' ed il periodo di apprendistato e' considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio del lavoratore”.
Del tutto difforme sarebbe, in tesi, il caso che occupa in cui, al momento della sottoscrizione del contratto di apprendistato, la L. 25/1955 era già abrogata e lo stesso risulta essere disciplinato dalla normativa di cui agli artt. 41 – 47 D. lgs.
81/2015 che non ha riprodotto la previsione di cui all'art. 19 L. 25/1955 e, diversamente dal passato, ha interamente demandato la materia dell'apprendistato alla disciplina collettiva.
Ciò posto, trattasi di un'opzione ricostruttiva che, ad avviso della scrivente e nonostante la presenza di precedenti giurisprudenziali difformi resi dal medesimo
Tribunale ( cfr. sentenza n. 2221/2024 e, conforme ex art. 118 disp. att. c.p.c. sentenza n. 6167/2024, attualmente oggetto di gravame così come dichiarato dal procuratore di parte ricorrente), non può essere condivisa alla stregua delle considerazioni che seguono.
Come noto il contratto di apprendistato si caratterizza per avere una causa mista facendo corrispondere all'obbligo del lavoratore di svolgere la prestazione lavorativa il correlativo obbligo del datore di lavoro non solo di corrispondere la retribuzione, come avviene in un ordinario rapporto di lavoro subordinato, ma anche di assicurare un effettivo addestramento professionale finalizzato all'acquisizione di una qualificazione professionale.
Esso si configura, pertanto, come rapporto di lavoro a tempo indeterminato a struttura bifasica nel quale la prima fase è contraddistinta da una causa mista
(aggiungendosi al normale scambio tra prestazione di lavoro e retribuzione l'elemento specializzante costituito da quello tra attività lavorativa e formazione professionale) mentre la seconda, soltanto residuale perché condizionata al mancato recesso ai sensi dell'art. 2118 c.c., consiste nella trasformazione del rapporto in uno tipico di lavoro subordinato
Il D.lgs. n. 81/2015 (c.d. Jobs Act) all'art. 41 definisce l'apprendistato come “…un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”, articolato in tre diverse tipologie: a) apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore;
b) apprendistato professionalizzante (come nel caso di specie); c) apprendistato di alta formazione e ricerca.
Lo scopo del contratto di apprendistato/formazione e lavoro è, quindi quello di favorire un ingresso guidato dei giovani nel mondo del lavoro attraverso un supporto che dia loro anche gli strumenti per apprendere una determinata professionalità.
In effetti il d. lgs. 15 giugno 2015 n. 81, nel definire – testualmente - il contratto di apprendistato come un “ un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani” - disposizione, quest'ultima, da considerarsi di portata generale ed assoluta ed, in quanto tale, in alcun modo derogabile da una contrattazione collettiva o da un mero accordo tra le parti sociali - ha sostanzialmente equiparato il periodo di apprendistato al periodo di lavoro ordinario.
Ne consegue che, ad avviso del Tribunale, il legislatore, col d.lgs. n. 81/2015, nel demandare ai contratti collettivi nazionali la disciplina dell'apprendistato, non abbia affatto inteso demandare ad essi l'applicabilità o meno della normativa relativa alla maturazione degli scatti di anzianità.
Ed, infatti, anche l'attuale testo normativo pone – chiaramente - un limite alla contrattazione collettiva sotto tale specifico profilo dal momento che non si comprende come potrebbe considerarsi compatibile con la definizione dell'apprendistato come “…un contratto a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e alla occupazione dei giovani”, un accordo, sia pure intervenuto nell'ambito di una trattativa a livello sindacale, che ne escluda la valutazione ai fini del conseguimento dei vantaggi riconosciuti alla generalità dei dipendenti in funzione del decorso del tempo di prestazione del lavoro.
Ne consegue che la clausola della contrattazione collettiva di settore che posticipa il primo scatto di anzianità senza considerare il periodo di lavoro oggetto del contratto di apprendistato nei primi due anni debba considerarsi nulla in quanto contraria a disposizione imperativa di legge, ex artt. 1418 e 1419 c.c, per violazione del disposto di cui all'art. 117 Cost. che, al comma 2, riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato la disciplina del rapporto di lavoro, compresa nelle materie di “ordinamento civile” e alla potestà concorrente di Stato
e Regioni la materia della “istruzione”.
Trattasi di un principio – recepito dalle numerose pronunce di merito allegate agli atti e rese da questo Tribunale in fattispecie totalmente sovrapponibili a quella di cui è causa seppure relative a contratti di apprendistato stipulati nel vigore dell'art. 49 D. Lgs. 276/2003 e dell'art. 19 L. 25/1955 - che era già stato sancito dalla Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 36380/2022 in atti (e già prima Cass. nn. 38900, 38901, 38902, 38903 del 2021
contro
; Cass. Controparte_4 nn. 40410, 40411, 40412, 40413 del 2021 contro ), anche se con CP_1 riferimento a contratti di apprendistato antecedenti, laddove si è ribadito che il periodo di formazione e lavoro, in caso di trasformazione del rapporto in contratto a tempo indeterminato, è computato nell'anzianità di servizio e non è derogabile dalla contrattazione collettiva in quanto l'equiparazione tra periodo di formazione e lavoro e periodo di lavoro ordinario è posta dalla legge in termini generali e assoluti sicché i contratti collettivi che prevedano l'istituto degli scatti di anzianità non possono escludere dal computo il pregresso periodo di formazione e lavoro.
La Corte, con la suindicata pronuncia, è, pertanto, giunta alla declaratoria di nullità dell'art. 18 (contratto di apprendistato), settimo comma (retribuzione base dell'apprendista), del CCNL 16 aprile 2003 e dell'art. 7, ultimo comma, dell'accordo 10 marzo 2006 ("L'anzianità di servizio nel primo periodo della tabella al precedente punto 3 non è valida ai fini della maturazione degli aumenti periodici di anzianità"), per violazione dell'art. 19 I. 25/1955 che, come si è visto, prevedeva che “Qualora al termine del periodo di apprendistato non sia data disdetta a norma dell'articolo 2118 c.c., l'apprendista e' mantenuto in servizio con la qualifica conseguita mediante le prove di idoneita' ed il periodo di apprendistato e' considerato utile ai fini dell'anzianita' di servizio del lavoratore”..
Ha chiarito la Corte che la "delega" conferita alle parti sociali dal D.Lgs. n. 276 del
2003, art. 49, era da intendersi come specificamente limitata alla "durata" del contratto di apprendistato professionalizzante (comma 3) e, "fino all'approvazione della legge regionale prevista" allo scopo, alla "regolamentazione dei profili formativi" rimessi alle Regioni e alle Province autonome di TR e OL (comma 5 e quinto-bis) per cui la contrattazione collettiva (investita di una funzione precariamente sostitutiva del legislatore regionale) non poteva esorbitare dal perimetro, ad essa devoluto, di regolamentazione dei profili formativi del contratto di apprendistato, considerato sia il riparto di materie dettato dall'art. 117 Cost., comma 2, sia – a contrario – la diversa ed inequivoca delega
(concernente “La disciplina del contratto di apprendistato”) affidata alle parti sociali dall'art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 167 del 2011.
Tanto premesso ed applicando - per identità di ratio ed alla luce di un criterio comparativo - anche ai contratti di apprendistato stipulati successivamente il principio sancito con le indicate pronunce, va, pertanto, affermata, anche per quelli sottoscritti, come nel caso in esame, nella vigenza della disciplina contenuta nel D. Lgs. 81/2015, la non applicabilità, a norma degli artt. 1418 e 1419 c.c., delle clausole contrattuali collettive nella parte in cui escludono il computo dei primi mesi del contratto di apprendistato nell'anzianità di servizio ai fini della maturazione degli scatti di anzianità.
La soluzione è, altresì, coerente con quella a suo tempo raggiunta a proposito del contratto di formazione e lavoro (v. Cass., sez. un., 23 settembre 2010, n. 20074) laddove, risolvendo un contrasto giurisprudenziale (in presenza di clausole collettive che escludono il rilievo dell'anzianità ai fini del computo di emolumenti contrattuali quali gli scatti di anzianità) in ordine al computo del periodo del contratto di formazione e lavoro (c.d. CFL) nell'anzianità complessiva del lavoratore (quando il rapporto si trasformi in rapporto a tempo indeterminato), si
è, parimenti, affermata l'invalidità delle clausole contrattuali collettive che escludano tale diritto in quanto illegittime e discriminatorie.
La questione sottoposta alla Corte concerneva, appunto, la validità o meno (in riferimento alla prescrizione di cui al DL n. 726/1984 - art. 3, commi 5 e 12 - conv. nella legge 863/1984) della norma della contrattazione collettiva (nello specifico art. 7, lett. c) dell'accordo nazionale 11 aprile 1995, riprodotto senza modifiche nel successivo art. 7, lett. c) dell'accordo nazionale 27 novembre 2000) nella parte in cui escludeva il diritto del lavoratore, il cui contratto di formazione e lavoro fosse stato trasformato in contratto a tempo indeterminato, di beneficiare di aumenti periodici di anzianità computando anche l'anzianità di servizio maturata nel periodo del contratto di formazione e lavoro. Con la suindicata sentenza i giudici della Suprema Corte hanno precisato che gli scatti di anzianità costituiscono un istituto giuridico di fonte esclusivamente contrattuale collettiva ma l'equiparazione posta dalla legge - cioè periodo di formazione e lavoro uguale periodo di lavoro ordinario - in quanto formulata in termini generali ed assoluti, non è derogabile dalla contrattazione collettiva sicché
i contratti collettivi, ove prevedano l'istituto degli scatti di anzianità (istituto rimesso interamente alla loro regolamentazione), non potrebbero escludere dal computo dell'anzianità di servizio il pregresso periodo di formazione e lavoro in quanto una diversa interpretazione integrerebbe una discriminazione vietata
(come poteva, altresì, desumersi dalle pronunce della Corte di Giustizia del 18 giugno 2009, n. C-88/08, del 28 gennaio 2015, n. C-417/13, del 14 marzo 2018,
C482/16).
Trattasi di un principio che - benchè formulato in materia di contratto di formazione e lavoro (c.d. CFL) - è da intendersi, certamente, come di portata generale e, pertanto, applicabile, per identità di ratio, anche alla fattispecie dell'apprendistato professionalizzante ed, in ogni caso, da ritenersi ormai di sistema, anche nel comparto del lavoro pubblico, per effetto della clausola 4 dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato, recepito dalla direttiva
99/70/CE, che impone al datore di lavoro pubblico di riconoscere, ai fini della progressione stipendiale e degli sviluppi di carriera successivi al 10 luglio 2001,
l'anzianità di servizio maturata sulla base di contratti a tempo determinato nella medesima misura prevista per il dipendente assunto ab origine a tempo indeterminato, fatta salva la ricorrenza di ragioni oggettive che giustifichino la diversità di trattamento (Cass. 16 luglio 2020, n. 15231; Cass. 19 agosto 2020, n.
17314).
In particolare, la clausola 4 dell'Accordo Quadro sul lavoro a tempo determinato, trasfuso nella Direttiva 99/70/CE del 28 giugno 1999, stabilisce, infatti, che i lavoratori a tempo determinato non possono essere trattati in modo meno favorevole dei lavoratori a tempo indeterminato comparabili per il solo fatto di avere un contratto o rapporto di lavoro a tempo determinato, a meno che non sussistano ragioni oggettive;
e che i criteri del periodo di anzianità di servizio relativi a particolari condizioni di lavoro dovranno essere gli stessi sia per i lavoratori a tempo determinato sia per quelli a tempo indeterminato, eccetto quando criteri diversi in materia di periodo di anzianità siano giustificati da motivazioni oggettive.
Detta clausola è stata più volte oggetto di esame da parte della Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
La Corte di Giustizia ha affermato che: a) la clausola 4 dell'Accordo esclude in generale ed in termini non equivoci qualsiasi disparità di trattamento non obiettivamente giustificata nei confronti dei lavoratori a tempo determinato, sicché la stessa ha carattere incondizionato e può essere fatta valere dal singolo dinanzi al giudice nazionale, che ha l'obbligo di applicare il diritto dell'Unione e di tutelare i diritti che quest'ultimo attribuisce, disapplicando, se necessario, qualsiasi contraria disposizione del diritto interno (Corte Giustizia 15.4.2008, causa C- 268/06, Impact;
13.9.2007, causa C-307/05, Del;
Persona_3
8.9.2011, causa C-177/10 Rosado Santana); b) il principio di non discriminazione non può essere interpretato in modo restrittivo per cui la riserva in materia di retribuzioni contenuta nell'art.137 n. 5 del Trattato (oggi 153 n. 5), “non può impedire ad un lavoratore a tempo determinato di richiedere, in base al divieto di discriminazione, il beneficio di una condizione di impiego riservata ai soli lavoratori a tempo indeterminato allorché proprio l'applicazione di tale principio comporta il pagamento di una differenza di retribuzione” (Del Cerro Alonso, cit., punto 42); c) le maggiorazioni retributive che derivano dalla anzianità di servizio del lavoratore costituiscono condizioni di impiego ai sensi della clausola 4 con la conseguenza che le stesse possono essere legittimamente negate agli assunti a tempo determinato solo in presenza di una giustificazione oggettiva (Corte di
Giustizia 9.7.2015, in causa C177/14, Regojo Dans, punto 44, e giurisprudenza ivi richiamata); d) a tal fine non è sufficiente che la diversità di trattamento sia prevista da una norma generale ed astratta, di legge o di contratto, né rilevano la natura pubblica del datore di lavoro e la distinzione fra impiego di ruolo e non di ruolo perché la diversità di trattamento può essere giustificata solo da elementi precisi e concreti di differenziazione che contraddistinguano le modalità di lavoro e che attengano alla natura ed alle caratteristiche delle mansioni espletate”
(Regojo Dans, cit., punto 55 e con riferimento ai rapporti non di ruolo degli enti pubblici italiani).
Ciò posto ed in applicazione dei suesposti principi – dai quali non è, certamente, possibile discostarsi per il semplice fatto che non ricorra, nel caso in esame, un'ipotesi di contratto a tempo determinato e che la disciplina del lavoro a termine sia differente da quella dedicata all'apprendistato in quanto una diversa interpretazione sfocerebbe, certamente, in una discriminazione vietata - ricorrono, nel caso di specie, tutti i presupposti individuati dalla giurisprudenza comunitaria per configurare il potere-dovere del giudice nazionale di propendere per un'interpretazione della disciplina nazionale in ordine al computo del periodo del contratto di apprendistato nell'anzianità complessiva del lavoratore (quando il rapporto si trasformi in rapporto a tempo indeterminato) che non si ponga in contrasto con quella europea.
E, si ribadisce, non vi è alcuna ragione per cui il periodo di apprendistato non debba rilevare ai fini dell'anzianità di servizio.
Alla stregua di tutto quanto sovra esposto appare, pertanto, inconfutabile il diritto del lavoratore ad ottenere la declaratoria di illegittimità ed invalidità della clausola di cui al contratto di apprendistato del 16.3.2018 nella parte in cui esclude il computo dei primi 24 mesi.
Conclusivamente, la società convenuta ha errato nel non riconoscere gli aumenti di retribuzione correlati all'anzianità di servizio maturata sin dal contratto di apprendistato e deve, pertanto, dichiararsi il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della complessiva anzianità di servizio correlata al periodo di apprendistato con riferimento sia agli effetti giuridici che agli aumenti periodici di anzianità.
Va, di conseguenza, dichiarato il diritto della parte ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate a titolo di anzianità professionale aziendale, per il periodo dall' 1.4.2020 al 30.9.2023, per l'importo pari ad € 1.702,51, come da corretti conteggi della parte resistente, nemmeno specificamente contestati dalla parte ricorrente nella prima difesa utile successiva al loro deposito, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulle somme annualmente rivalutate dalle scadenze mensili al saldo, con condanna della convenuta società al relativo pagamento.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, nella persona della dott.ssa Maria Rosaria Palumbo, nella causa di cui in epigrafe, così provvede:
- Accoglie la domanda e dichiara il diritto della parte ricorrente al riconoscimento della complessiva anzianità di servizio correlata al periodo di apprendistato con riferimento sia agli effetti giuridici che agli aumenti periodici di anzianità;
- dichiara, pertanto, il diritto della parte ricorrente alla corresponsione, a cura della parte convenuta, delle differenze retributive maturate a titolo di anzianità professionale aziendale, per il periodo dall' 1.4.2020 al 30.9.2023, per l'importo pari ad € 1.702,51, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali (sulle somme via via rivalutate) da calcolarsi a decorrere dalla maturazione dei singoli crediti al saldo, con conseguente condanna della convenuta al relativo pagamento;
- condanna la società convenuta al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi € 1.200,00, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e
CPA, con attribuzione.
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 30/01/2025
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo