Art. 24.
Quando dalle analisi risultino violazioni alle norme della presente legge, l'autorita' che ha eseguito il prelievo, in caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, trasmette entro quindici giorni le denunce all'autorita' giudiziaria.
Quando dalle analisi risultino violazioni alle norme della presente legge, l'autorita' che ha eseguito il prelievo, in caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, trasmette entro quindici giorni le denunce all'autorita' giudiziaria.