Articolo 24 della Legge 26 novembre 1973, n. 883
Articolo 23Articolo 25
Versione
1 gennaio 1974
Art. 24.
Quando dalle analisi risultino violazioni alle norme della presente legge, l'autorita' che ha eseguito il prelievo, in caso di mancata presentazione nei termini della istanza di revisione, o nel caso che l'analisi di revisione confermi quella di prima istanza, trasmette entro quindici giorni le denunce all'autorita' giudiziaria.
Entrata in vigore il 1 gennaio 1974