Sentenza breve 8 ottobre 2010
Rigetto
Sentenza breve 24 febbraio 2011
Parere interlocutorio 12 ottobre 2011
Parere interlocutorio 23 giugno 2014
Parere definitivo 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. I, parere definitivo 27/02/2025, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 00139/2025 e data 27/02/2025 Spedizione
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Prima
Adunanza di Sezione del 12 febbraio 2025
NUMERO AFFARE 00320/2011
OGGETTO:
Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza di sospensione, proposto ex art.11 del d.P.R. n.1199 del 1971, dal signor EP MM per l’annullamento, in parte qua , del decreto ministeriale n. 100 del 17 dicembre 2009, integrativo del decreto ministeriale n. 82 del 29 settembre 2009.
LA SEZIONE
Visto il ricorso straordinario notificato il 12 aprile 2010 e depositato il 26 gennaio 2011;
Vista la relazione del 13 gennaio 2011, con la quale il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto;
Visto il parere interlocutorio n.3773 del 12 ottobre 2011;
Visto il parere interlocutorio n.2109 del 23 giugno 2014;
Vista la nota presidenziale del 12 dicembre 2023;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere EP Rizzo.
Premesso in fatto e considerato in diritto quanto segue.
1. Con il ricorso straordinario notificato in data 12 aprile 2010 il sig. EP MM ha chiesto l’annullamento, previa sospensione. del decreto ministeriale n.100/2009, integrativo del decreto ministeriale n.82/2009, nella parte in cui non è prevista l’inclusione negli elenchi prioritari dei docenti che nell'anno scolastico 2008/2009 hanno prestato servizio per più di 180 giorni in istituti scolastici paritari.
2. Il ricorrente ha affidato il gravame a plurimi motivi di censura, rilevando di essere un docente che ha prestato servizio nell'anno scolastico 2008/2009 per più di centottanta giorni in istituzioni scolastiche paritarie e di aver presentato la domanda per l'inclusione nell'elenco per il conferimento delle supplenze in via prioritaria.
3. Con la relazione istruttoria datata 13 gennaio 2011 il Ministero ha sostenuto l’infondatezza del ricorso, illustrando ampiamente la normativa di settore (adottata per ridurre l’impatto dell’applicazione della legge n.133 del 2008 che all’art.64 aveva previsto la riduzione nel triennio 2009-2011 di un rilevante numero di posti di docenti e personale ATA) applicabile esclusivamente a coloro che erano inclusi nelle più qualificate graduatorie ad esaurimento di reclutamento della scuola e che,nell’anno scolastico 2008/2009, a seguito della contrazione di posti di organico prevista dal citato art. 64, non avevano ottenuto analogo rapporto di lavoro. Secondo l’amministrazione, solo i destinatari così individuati potevano essere considerati precari e non anche coloro i quali erano stati inclusi nelle graduatorie delle singole scuole perché in possesso del solo titolo di studio.
4. Con parere interlocutorio n. 3773 del 12 ottobre 2011 la Sezione ha disposto che il Ministero trasmettesse al ricorrente la copia della relazione a garanzia del diritto di partecipazione e per consentirgli la produzione di eventuali memorie o motivi aggiunti.
5. Con ulteriore parere interlocutorio n.2109 del 23 giugno 2014 la Sezione ha accertato che il competente Ministero non aveva ancora dato esecuzione agli incombenti disposti con il precedente ed ha sollecitato l’adempimento che tuttavia non vi ha provveduto.
6. Con nota presidenziale del 12 dicembre 2023 è stato ulteriormente sollecitato il deposito dell’adempimento richiesto con i citati pareri interlocutori ed è stato chiesto di comunicare la permanenza dell’interesse alla definizione del giudizio, con l’espresso avviso che la mancata comunicazione di tali elementi avrebbe potuto essere valutata anche ai fini della eventuale declaratoria di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del gravame, ovvero agli effetti di cui agli artt.116, comma 2, c.p.c. e 64, comma 4, c.p.a.
7. Con foglio prot. n.0077846 del 20 dicembre 2023 il Ministero ha comunicato la sopravvenuta cessazione della materia del contendere per l’affare, indicando tuttavia un nominativo (tal signora NF IM) diversa da quella del ricorrente; quest’ultimo invece non ha fornito alcun riscontro.
8. Nell’adunanza del 12 febbraio 2025 l’affare è stato deciso.
9. Non vi sono elementi certi ed univoci per affermare che le parti non abbiano più interesse alla decisione dell’affare.
10. Nel merito il ricorso è infondato.
10.1. Con precedenti pareri, dai quali non vi è motivo di discostarsi, è stato già osservato che non sussiste la violazione degli articoli 2, 3 e 4 Cost. per un preteso trattamento disuguale e discriminatorio nei confronti dei docenti delle scuole paritarie, sussistendo un’oggettiva diversità con il personale delle scuole statali, sia per le differenti modalità di assunzione che per una diversa natura della precarietà che certamente non discende dalla normativa vigente per il personale delle scuole statali. Non a caso i decreti impugnati sono denominati “salva precari” con riferimento, però, a coloro che fanno parte del sistema scolastico statale, che è quello penalizzato dalla riduzione per il triennio 2009-2011 di un rilevante numero di posti di docenti e di personale ATA.
Ed è proprio nei confronti del precariato statale che il legislatore ha inteso approntare una specifica tutela, distinguendo, peraltro, nello stesso citato ambito e destinando il proprio intervento soltanto a favore di quei docenti precari più vicini oggettivamente alla stabilizzazione.
10.2. Né può sostenersi che da tale scelta discenda una discriminazione, né all’interno della docenza statale precaria, né, a maggior ragione, all’esterno di essa con riguardo al precariato della scuola paritaria, trattandosi di scelte rese necessarie con le risorse economiche disponibili, scelte che si appalesano oggettivamente logiche e ragionevoli e tali da giustificare un trattamento giuridico non omogeneo.
10.3. Non sussiste neppure l’eccepito eccesso di potere sotto i vari profili nella scelta operata dall’amministrazione in merito alle disposizioni contenute nei decreti impugnati, in quanto si tratta semplicemente dell’esercizio di una discrezionalità riconosciuta per raggiungere gli obiettivi fissati dal legislatore secondo modalità valutate come le più opportune in un determinato momento storico contrassegnato da una particolare necessità di riduzione della spesa pubblica. (Cons. Stato, sez. I, 28 ottobre 2024, n.1307; sez. II, 14 gennaio 2015, n.35 e n.33)
10.4. Non si configura nemmeno la lamentata violazione della legge n.62 del 2000 e del principio della parità scolastica, sussistendo un’oggettiva diversità con il personale delle scuole statali, sia per le differenti modalità di assunzione che per una diversa natura della precarietà che certamente non discende dalla normativa vigente per il personale delle scuole statali.
11. In definitiva la Sezione è dell’avviso che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza cautelare.
P.Q.M.
La sezione esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento dell’istanza di sospensione.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EP Rizzo | Carlo Saltelli |
IL SEGRETARIO
Maria Grazia Salamone