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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 27/03/2025, n. 281 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 281 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
In persona del dott. Eugenio Facciolla quale Giudice del Lavoro,
All'udienza del 25 marzo 2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa RG n. 1061/2024 promossa da c.f. , rappresentato e difeso per mandato Parte_1 C.F._1 connesso al presente ricorso dall'avv. Paolo Pagano e dall'avv. Pasquale Lopardi ed elettivamente domiciliato nello studio del primo in Potenza via Giovanni XXIII n. 7,
RICORRENTE
cod. fisc. e P.Iva in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Gerardo Di Ciommo, ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio in Melfi viale Savoia 45, giusta mandato a margine del presente atto,
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con ricorso depositato il 9.4.2024 e ritualmente notificato, adiva il Parte_1
Tribunale e, premesso di aver prestato attività lavorativa presso la con contratto Controparte_1
di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato con qualifica di guardia giurata 4° livello CCNL
Istituti e imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, dal 31.8.2012 al 2.10.2023 data di licenziamento per giusta causa, dedotta l'illegittimità del licenziamento per aspecificità- indeterminatezza dello stesso, per violazione del principio di immodificabilità della contestazione disciplinare e per totale mancanza della giusta causa, domandava di annullare il licenziamento irrogato e disporre la reintegra nel posto di lavoro con condanna della parte datoriale all'indennità risarcitoria e al risarcimento dei danni patrimoniali, e all'indennità sostitutive del preavviso oltre alle spese del giudizio;
Si costituiva l in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1
preliminarmente eccependo la nullità del ricorso per genericità e, nel merito, chiedendo il rigetto del ricorso;
L' rilevava, in particolare, la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle CP_1
argomentazioni avversarie atteso che nel caso di specie il ricorrente era stato destinatario di precedenti contestazioni disciplinari per condotte aggravatesi nel corso del tempo fino al progressivo venir meno del rapporto fiduciario.
Esperito infruttuosamente il tentativo di conciliazione, la causa assegnata a diversi giudici, pervenuta a questo giudice, veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, sulle conclusioni scritte delle parti, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e con l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Preliminarmente deve ritenersi la competenza del Tribunale adito.
A' sensi dell'art. 413 cpc secondo comma è competente per territorio il giudice del lavoro nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale il lavoratore prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.
Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza. Orbene il ricorrente al momento della presentazione del ricorso prestava servizio alle dipendenze dell'Istituto di Vigilanza i Melfi.
3. La domanda non merita accoglimento
Parte ricorrente, con il presente giudizio, premesso di essere già dipendente, dell' Controparte_1
deduceva che in data 15.9.2023 aveva ricevuto una prima contestazione
[...] disciplinare per “(…) Violazione dell'obbligo di fedeltà in correlazione con il dovere di lealtà e dell'obbligo di diligenza, violazione dell'obbligo di cooperazione secondo buona fede nell'esecuzione del rapporto di lavoro, in ordine alla sua assenza durante la visita fiscale del
16.07.2023 e 17.07.2023. In particolare, dopo n. 2 comunicazioni INPS datate 22.08.2023, pervenute presso la sede della il 12 e 13 settembre c.a., è stata accertata la sua reiterata violazione CP_1 dell'obbligo di comunicazione degli spostamenti dal domicilio al suo datore di lavoro, durante il periodo di malattia. Insubordinazione. Quanto Le viene contestato costituisce altresì condotta sanzionabile ai sensi dell'art. 101 e seguenti del CCNL Vigilanza-Servizi Fiduciari, tenuto conto che, ai sensi del comma 8 dell'art. 7 della L. n. 300/1970, della recidiva nelle mancanze già sanzionate con applicazione della sospensione dal lavoro senza retribuzione di giorni sei con provvedimento del
28.08.2023. Le ricordiamo che Lei ha cinque giorni di tempo, dalla data di ricevimento della presente, per fornire le sue giustificazioni in merito (…) ”.
In data 25.9.2023 aveva ricevuto una seconda contestazione disciplinare per illegittimo comportamento verificatosi a seguito di comunicazione esposti presso Questura, Prefettura e
Procura della Repubblica. Le contestiamo quanto segue: Violazione dell'obbligo di fedeltà in correla-zione con il dovere di lealtà e dell'obbligo di diligenza in ordine alla oggettiva insussistenza di fatti illeciti addebitati ai propri superiori, idonei a ledere l'immagine ed il decoro dell'Istituto di
Vigilanza, datore di lavoro in occasione della sottoscrizione di una denuncia per minacce del
4.09.2023 contro l'avv. Cerone e, nella sottoscrizione congiuntamente al Cignarale di: n. 1 esposto- denuncia dal TITOLO TRUFFA PALE EOLICHE PESCOPAGANO/OPPIDO, n. 1 esposto con titolo VOTO DI Scambio, con allegati n. 1 messaggio di registrazione delle voce dell'avv. Cerone,
n. 1 messaggio video e audio all'interno della un ulteriore messaggio video e audio Parte_2 con cui si riprendono attività all'interno della sede aziendale, nonché l'im-magine e l'audio dell'avv. Cerone, suo responsabile. Violazione della privacy per aver registrato e diffuso in concorso con il Cignarale, senza consenso, l'incontro tenuto tra il Cignarale ed il suo responsabile
Avv. Carmen Carone, all'interno dell'azienda in occasione del 04.09.2023 presso la sede ed CP_1 in presenza del rappresentante sindacale )”; Parte_3
illegittimo comportamento verificatosi a seguito di comunicazione esposti presso Questura,
Prefettura e Procura della Repubblica. Le contestiamo quanto segue: Violazione dell'obbligo di fedeltà in correla-zione con il dovere di lealtà e dell'obbligo di diligenza in ordine alla oggettiva insussistenza di fatti illeciti addebitati ai propri superiori, idonei a ledere l'immagine ed il decoro dell'Istituto di Vigilanza, datore di lavoro in occasione della sottoscrizione di una denuncia per minacce del 4.09.2023 contro l'avv. Cerone e, nella sottoscrizione congiuntamente al Cignarale di:
n. 1 esposto-denuncia dal TITOLO , n. 1 Parte_4
esposto con titolo VOTO DI Scambio, con allegati n. 1 messaggio di registrazione delle voce dell'avv. Cerone, n. 1 messaggio video e audio all'interno della un ulteriore messaggio Parte_2 video e audio con cui si riprendono attività all'interno della sede aziendale, nonché l'immagine e
l'audio dell'avv. Cerone, suo responsabile. Violazione della privacy per aver registrato e diffuso in concorso con il Cignarale, senza consenso, l'incontro tenuto tra il Cignarale ed il suo responsabile Avv. Carmen Carone, all'interno dell'azienda in occasione del 04.09.2023 presso la sede ed CP_1 in presenza del rappresentante sindacale )”; Parte_3
illegittimo comportamento verificatosi a seguito di comunicazione esposti presso Questura,
Prefettura e Procura della Repubblica. Le contestiamo quanto segue: Violazione dell'obbligo di fedeltà in correla-zione con il dovere di lealtà e dell'obbligo di diligenza in ordine alla oggettiva insussistenza di fatti illeciti addebitati ai propri superiori, idonei a ledere l'immagine ed il decoro dell'Istituto di Vigilanza, datore di lavoro in occasione della sottoscrizione di una denuncia per minacce del 4.09.2023 contro l'avv. Cerone e, nella sottoscrizione congiuntamente al Cignarale di:
n. 1 esposto-denuncia dal TITOLO , n. 1 Parte_4
esposto con titolo VOTO DI Scambio, con allegati n. 1 messaggio di registrazione delle voce dell'avv. Cerone, n. 1 messaggio video e audio all'interno della un ulteriore messaggio Parte_2 video e audio con cui si riprendono attività all'interno della sede aziendale, nonché l'immagine e
l'audio dell'avv. Cerone, suo responsabile. Violazione della privacy per aver registrato e diffuso in concorso con il Cignarale, senza consenso, l'incontro tenuto tra il Cignarale ed il suo responsabile
Avv. Carmen Carone, all'interno dell'azienda in occasione del 04.09.2023 presso la sede ed CP_1 in presenza del rappresentante sindacale ; Parte_5
aveva proceduto tempestivamente a fornire le giustificazioni e a contestare gli addebiti, la prima, per avere prontamente comunicato il proprio domicilio durante la malattia e di non aver mai ricevuto alcuna visita fiscale durante il periodo di malattia, la seconda per avere agito nella qualità -tra l'altro- di rappresentante sindacale, denunciando personalmente i sig.ri e l'avv. Controparte_2
Carmen Carone, entrambi ritenuti privi di alcun ruolo di superiorità gerarchica all'interno della società, per presunti comportamenti penali personali posti in essere dagli stessi. Il 2 ottobre 2023,
l , adottava il provvedimento di licenziamento per giusta causa contestando la mancanza di CP_1
giustificazioni alle contestazioni, la formulazione di gravi accuse all' , richiamando una serie CP_1
di precedenti contestazioni e relative sanzioni disciplinari, accuse mosse all'Istituto di turni mobbizzanti, di presunte attività illegali e vessatorie (comunicazione dal 04.04.2023 e 16.9.2023), nonché l'effettuazione e conservazione di files contenenti riprese audio e video da inviate alla
Questura, Prefettura, Procura. Con contestazioni del 15.09.2023 e del 25/09/2023 si contestava l'assenza ingiustificata del 16 e 17 luglio, con reiterazione della mancata comunicazione al datore di lavoro, e nella successiva comunicazione del 25/09/2023 gli contestavano la violazione dell'obbligo di fedeltà, violazione della Privacy, insubordinazione.
In data 13/04/2023 la con decreto n. 28626 del 12/04/2023 comminava il divieto Controparte_3
di detenzione armi, munizioni e materiale esplodente con revoca della licenza e del porto pistola;
per tutti questi motivi, finita la malattia nella quale si trovava, il 19.07.2023, veniva sospeso dal lavoro e dalla retribuzione in base al disposto di cui all'art. 120 CCNL delle guardie giurate, sicché era divenuto privo dei titoli abilitativi all'attività di Guardia Particolare Giurata.
Parte datoriale ritenendo così grave e reiterate le infrazioni contestate, tali da rendere impossibile la prosecuzione, anche temporanea, del rapporto di lavoro, adottava il licenziamento “per totale ed irreversibile lesione del rapporto fiduciario”, in considerazione anche della revoca del porto d'armi e dei titoli abilitativi alla professione di Guardia particolare Giurata.
Il ricorrente impugnava il licenziamento deducendo l'illegittimità del recesso irrogato per palese violazione dei principi di specificità dell'addebito e della immodificabilità delle contestazioni disciplinari;
per indeterminatezza degli addebiti;
per violazione del principio di specificità; per genericità degli addebiti, mancanza della recidiva;
e quindi per difetto di giusta causa. Deduceva altresì la sproporzione della sanzione espulsiva adottata e la natura ritorsiva del licenziamento per aver tenuto comportamenti sgraditi al datore di lavoro;
La società resistente contestava la ricostruzione fattuale e giuridica offerta dal ricorrente, deducendo che, invero, sin dal momento dell'assunzione il dipendente ha sempre tenuto comportamenti non rispettosi del dovere e della funzione, divenuti con il passare degli anni sempre più gravi, e nonostante le sanzioni comminategli. In particolare poi, il lavoratore tra il 2022 e il 2023, aveva dato vita assieme ad altri colleghi (indicati dal ricorrente come testi di causa) e Testimone_1 Testimone_2 [...]
, ad una complessiva azione contro l' per screditarne l'operato presso le Autorità Tes_3 CP_1
competenti, mediante la presentazione di denunce calunniose e diffamatorie, che miravano alla sospensione e/o alla revoca della licenza in capo alla favorendo un istituto Controparte_1
parallelo.
Non è fondata l'eccezione di parte resistente di nullità del ricorso per genericità in quanto risultano evidenziati gli elementi necessari e sufficienti per l'individuazione della causa pretendi, per i motivi addotti a sostegno, con relativa allegazione.
Orbene l'istruttoria svolta con la documentazione acquisita confermano la ricostruzione come effettuata dalla resistente società.
In particolare, va ribadita l'ordinanza con la quale è stata rigettata la richiesta prova per testi di parte ricorrente, attesa la palese Incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. (“Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio”), sono pendenti due procedimenti promossi dai sig.ri e , Tes_1 Tes_2
aventi medesimo oggetto, e, peraltro, i due in questione risultano coinvolti nelle vicende che hanno portato alle contestazioni disciplinari e infine al licenziamento per cui è causa, per il teste Pt_3
(per la quale vi era stata riserva di decidere) se ne rileva l'irrilevanza rispetto ai fatti di causa,
[...]
in quanto la prova risulta articolata su circostanze non decisive e peraltro risultanti in via documentale.
Così ricostruite le reciproche posizioni e versioni dei fatti, si passa ad esaminare la domanda del ricorrente;
in relazione al consolidato principio sul riparto dell'onere probatorio, in tema di licenziamento per giusta causa la parte datoriale con la documentazione prodotta ha fornito la prova della regolarità dell'iter procedurale e della sussistenza dei fatti contestati, rispetto i quali il lavoratore non risulta averli contestati se non rivendicando l'esercizio del diritto di denuncia e trincerandosi dietro l'accertamento penale che sarebbe in corso in relazione ai fatti denunciati.
Tuttavia, sulla base delle risultanze in atti, si ritiene non fondata la domanda del ricorrente atteso che: la contestazione dell'addebito , necessaria in funzione delle sanzioni disciplinari, risulta certamente connotata da specificità tale da consentire al lavoratore l'immediata difesa, come risulta dalle missive di risposta alle contestazioni e nell'impugnativa di licenziamento: risulta infatti integrato il requisito in base alle indicazioni necessarie ed essenziali per individuare nella sua materialità i fatti nei quali il datore di lavoro ha ravvisato le infrazioni disciplinari e, da ultimo, tutti insieme, quei comportamenti in violazione dei doveri di cui agli artt. 2104 e 2105 c.c..
Come in più occasioni ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, il principio dell'immutabilità della contestazione dell'addebito disciplinare mosso al lavoratore ai sensi dell'art. 7 dello Statuto dei
Lavoratori, preclude al datore di lavoro di licenziare per altri motivi, diversi da quelli contestati;
tuttavia non vieta al datore di lavoro di considerare fatti non contestati e collocantisi a distanza anche superiore di anni dal recesso, quali circostanze che confermano la significatività di altri addebiti posti a base del licenziamento, al fine della valutazione della complessiva gravità, sotto il profilo psicologico, delle inadempienze del lavoratore e della proporzionalità o meno del correlativo provvedimento sanzionatorio dell'imprenditore.
Quanto alla proporzionalità, si osserva che il licenziamento per giusta causa è dovuto al fatto che , in base all'art. 2119 c.c., non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro, consistendo questa di norma, in un gravissimo inadempimento o in fati diversi purché idonei a fra venir meno il vincolo di fiducia del datore di lavoro, e il giudice nella valutazione di sussistenza della giusta causa deve basarsi sulla tipizzazione della contrattazione collettiva che tuttavia non è vincolante. Provata la sussistenza dei fatti contestati nella loro materialità come posti in essere dal lavoratore, non è in discussione la sanzione irrogata. Il comportamento tenuto dal lavoratore durante l'assenza per malattia, nonché nell'aver denunciato i superiori o comunque i rappresentanti dell'azienda per fati che, come documentato almeno in pate dalla resistente (vds provvedimenti di archiviazione e sentenza n. 811/2024)non hanno trovato riscontro probatorio, e, l'aver raccolto su supporto informatico una sorta di dossier con immagini video di attività di servizio, della centrale operativa, atte a dimostrare la sussistenza di reati posti in essere dall'azienda in danno della P.A. appaltante il servizio di vigilanza, al fine di denunciare la al Prefetto, al Questore, Controparte_1
all' e alla Procura della Repubblica, (condotte allo stato risultanti tutte infondate, Controparte_4
vds del resto provvedimento di rinnovo di licenza rilasciato dalla Prefettura di Potenza in data
17.12.2024 al legale rapp.nte della resistente) integrano senza alcun dubbio quei comportamenti in contrasto con i doveri di correttezza e lealtà che connotano il rapporto di lavoro, anche senza tener conto della mancanza di valide ragioni giustificatrici, dell'intenzionalità delle condotte contestate e della recidiva documentata, per cui la sanzione del licenziamento risulta proporzionata anche con riguardo al profilo soggettivo.
Infondato risulta poi il motivo di licenziamento ritorsivo seppure genericamente addotto, sia per mancanza di prova fornita dal lavoratore, che per la sussistenza della giusta causa di licenziamento come sopra.
In conclusione, da quanto sopra consegue il rigetto del ricorso per insussistenza dei motivi addotti.
4. per il principio della soccombenza al rigetto del ricorso segue la condanna di parte ricorrente alle spese di lite liquiate come in dispositivo in base al DM 55/2014, DM 37/2018 e DM 144/2022 per l'oggetto, il valore (indeterminabile complessità bassa) e le fasi di causa.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da , con ricorso depositato il 9.4.2024, ogni altra domanda Parte_1
eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) condanna il ricorrente al pagamento in favore della resistente Parte_1 [...]
in persona del legale rapp.nte p.t., della soma di euro 3.689,00, con distrazione in CP_1
favore del difensore antistatario. Potenza, 25.3.2025
Il Giudice del Lavoro
Eugenio Facciolla