Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 03/03/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
N. 18290/2022 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
10 SEZIONE CIVILE
Verbale di udienza
Il giorno 03/03/2025 nella 10 SEZIONE civile del Tribunale di Napoli, all'udienza del
Giudice dott. Marcello Amura, è chiamata la causa
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to al Corso Umberto I, 90, in Parte_1 C.F._1
Napoli, presso lo studio dell'Avv. SANTUCCI DIEGO (c.f.: ) dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE
E
(c.f.: , e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona dei rispettivi l.r.p.t., dom.te ex lege alla Via Armando Diaz, 11,
[...]
in Napoli, presso l'Avvocatura dello Stato (c.f.: dalla quale sono C.F._3
rappr.te e difese ex lege.
- CONVENUTI
È presente l'avv. Diego Santucci per l'attore il quale, all'esito dei chiarimenti invo- cati dal Giudice, dichiara di rinunziare alle seguenti domande:
“Accertare e dichiarare che il Sig. ha diritto ad ottenere il contributo a Parte_1
fondo perduto di cui al decreto-legge n. 137 del 28 ottobre 2020, per l'importo di €
77.386,00;
Conseguentemente condannare l' , il Controparte_1 Controparte_3
o chi di ragione, al pagamento in favore dell'attore
[...] Parte_1
dell'importo di € 77.386,00 oltre interessi legali che andranno computati dalla data delle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo”.
Chiede, residualmente, di accogliere le ulteriori domande ed, in particolare:
1
fondo perduto di cui all'art. 25 del decreto Legge 34/2020 per l'importo di €
38.693,40;
Conseguentemente condannare l' , il Controparte_1 Controparte_3
o chi di ragione, al pagamento in favore dell'attore
[...] Parte_1
dell'importo di € 38.693,40 oltre interessi legali che andranno computati dalla data delle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo;
Accertare e dichiarare che il Sig. ha diritto ad ottenere il contributo a Parte_1
fondo perduto di cui al decreto-legge n. 149 del 9 novembre 2020 per l'importo di €
77.386,00;
Conseguentemente condannare l' , il Controparte_1 Controparte_3
o chi di ragione, al pagamento in favore dell'attore
[...] Parte_1
dell'importo di € 77.386,00 oltre interessi legali che andranno computati dalla data delle singole scadenze e fino all'effettivo soddisfo;
Con vittoria di esborsi e competenze del presente giudizio, con attribuzione all'Avv.
Diego Santucci che dichiara di aver anticipato le spese e non riscosso gli onorari”.
È presente per l'Avvocatura dello Stato il procuratore dottoressa TR
, la quale prende atto della rinunzia alla domanda sopra indicata e, avuto riguardo alle ulteriori domande, si riporta alle difese rassegnate in atti. Chiede che, anche ai fini della statuizione sulle spese di lite, si tenga della rinunzia parziale operata in data odierna.
Il Giudice dà atto della presenza del dottor ai fini della Controparte_5
pratica forense ed invita le parti alla discussione della causa.
Le parti si riportano ai propri atti ed alle conclusioni appena rassegnate.
Terminata la discussione, il Giudice decide la causa ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. a mezzo del seguente dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione redatti sul presente verbale nella parte che segue.
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Marcello Amura, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 18290/2022 r.g.a.c.
TRA
(c.f.: , elett.te dom.to al Corso Umberto I, 90, in Parte_1 C.F._1
Napoli, presso lo studio dell'Avv. SANTUCCI DIEGO (c.f.: ) dal C.F._2
quale è rappresentato e difeso in virtù di procura a margine dell'atto di citazione
- ATTORE
E
(c.f.: , e Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2
, in persona dei rispettivi l.r.p.t., dom.te ex lege alla Via Armando Diaz, 11,
[...]
in Napoli, presso l'Avvocatura dello Stato (c.f.: dalla quale sono C.F._3
rappr.ti e difesi ex lege.
- CONVENUTI
OGGETTO: azione di adempimento.
CONCLUSIONI: come da presente verbale nella parte che precede.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Con atto di citazione in riassunzione regolarmente notificato alle controparti in data 19 luglio 2022 (cfr. relate di notifica presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato), il sig. ha convenuto in giudizio l' ed il Parte_1 Controparte_1 [...]
per aver esse negato all'attore la somma di euro Controparte_3
193.465,00 a titolo di contributi a fondo perduto riconosciuti dal legislatore emergen- ziale con i decreti-legge n. 34/2020, n. 137/2020 e n. 149/2020.
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L'attore, nello specifico, asseriva in fatto di essere titolare di un'impresa indivi- duale e di godere di tutti i requisiti individuati dall'art. 25 del decreto-legge n. 19 maggio 2020, n. 34, norma con cui il legislatore riconosceva in capo, tra gli altri, a soggetti esercenti attività d'impresa e di lavoro autonomo e titolari di partita IVA, un contributo a fondo perduto.
Ai fini del riconoscimento di detto contributo venivano indicati dall'art. 25 una serie di condizioni: l'attività non doveva essere cessata alla data di presentazione dell'istanza; i ricavi dell'attività di impresa non dovevano essere superiori a
5.000.000,00 di euro nel periodo d'imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore decreto;
l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 dovevano essere inferiori ai due terzi dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
La richiesta all' veniva inviata da parte dell'istante in data Controparte_1
7 agosto 2020, sei giorni prima della scadenza del 13 agosto 2020. Nello stesso gior- no, tuttavia, l'istanza risultava scartata a seguito di “controlli contabili” eseguiti da parte dell' stessa. CP_1
In data 21 dicembre 2020 il sig. presentava istanza di autotutela rivolta Pt_1
all' , cui seguiva il 15 marzo 2021 un nuovo diniego da parte Controparte_1
dell'amministrazione finanziaria.
Avverso il rifiuto da parte dell' , l'odierno attore propone- Controparte_1
va impugnazione presso la competente Commissione Tributaria, la quale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice Ordinario, asserendo che, per le caratteristiche del contributo a fondo perduto, in capo all'istante si fosse radicata una posizione di diritto soggettivo la quale, per definizione, deve essere sottoposta alla cognizione del giudice ordinario. Con la stessa pronuncia, inoltre, la Commissione ordinava la riassunzione davanti al Tribunale entro tre mesi dalla decisione.
L'attore, in ottemperanza al decisum, riassumeva la controversia dinanzi al Tri- bunale di Napoli con atto di citazione in giudizio notificato il 19 luglio 2022, a mezzo del quale avanzava la domanda di riconoscimento del contributo a fondo perduto pari ad euro 193.465,00.
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Nel merito, l'attore ha evidenziato una serie di ragioni sulla base delle quali ri- tiene di aver diritto ai contributi delineati dalla legislazione emergenziale del 2020.
In prima battuta, egli ha segnalato di essere in possesso di tutti i requisiti indi- viduati dalla norma di legge fonte del diritto di credito, così come provato dalla do- cumentazione trasmessa originariamente all' e allegata all'atto Controparte_1
di citazione di cui si discute.
Il sig. , inoltre, ha evidenziato l'omessa motivazione del diniego Pt_1
dell' , in quanto non viene dato modo all'istante di capire in che Controparte_1
modo si siano svolti i controlli contabili che hanno determinato il diniego alla richiesta dei contributi. Tali controlli, peraltro, sarebbero al più dovuti essere successivi e non preventivi rispetto all'erogazione della somma.
Dal diniego relativo all'istanza avente ad oggetto il contributo di cui al decreto- legge n. 34/2020, inoltre, sarebbe discesa un'automatica (e anch'essa illegittima) preclusione all'accesso dei contributi di cui ai decreti-legge n. 137/2020 e n.
149/2020. In entrambi i casi, in fatti, il legislatore ha posto quale condizione per l'ottenimento dei contributi a fondo perduto l'aver avuto accesso alle somme ricono- sciute ai sensi del decreto-legge n. 34/2020.
In citazione, infine, l'attore ha evidenziato l'irragionevolezza del diniego da parte dell' anche in ragione del fatto che la medesima amministrazione aveva CP_1
accolto la domanda di contributi a fondo perduto ai sensi dell'art. 1 decreto-legge n.
41/2021 e dell'art. 1 decreto-legge n. 73/2021.
In conclusione, l'attore ha chiesto l'accertamento del diritto di credito, il cui importo è stato quantificato in complessivi euro 193.465,00, e la conseguente con- danna dei convenuti, obbligati in solido, Controparte_6 [...]
al pagamento della suddetta somma. Controparte_3
L' , nel costituirsi, ha contestato le pretese di parte attrice. Controparte_1
In via pregiudiziale, la convenuta ha ritenuto che la controversia in esame de- terminasse la giurisdizione del Giudice tributario e, pertanto, ha invocato l'utilizzo del regolamento preventivo di giurisdizione, ai sensi dell'art. 41 c.p.c. Ha, inoltre, richie- sto l'estromissione del , attesa la competenza Controparte_3
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amministrativa esclusiva dell' in ordine alla corresponsione del Controparte_1
contributo per cui è causa.
Nel merito, parte convenuta ha ribadito la non spettanza del contributo in fa- vore dell'attore . Parte_1
Alla base del diniego, infatti, ha opposto l'irregolarità della situazione fiscale del richiedente (cfr. comparsa di costituzione, fg. 12: «dai dati appresi mediante la consultazione dell'Anagrafe tributaria è emerso che il , pur presentando le rela- Pt_1
tive dichiarazioni fiscali, non ha provveduto al correlato versamento d'imposta da lui stesso dichiarata a debito»).
Con riguardo alla domanda relativa alle somme erogate sulla base dei decreti- legge n. 137/2020 e n. 149/2020, inoltre, l' ha eccepito che la Controparte_1
mancata attribuzione della prima tranche di contributi, a prescindere dalle ragioni del rifiuto, avrebbe dovuto indurre la parte istante a ripresentare una nuova domanda.
Il decreto “Ristori” e il decreto “Ristori bis”, infatti, individuano come condizio- ne per il riconoscimento delle somme di denaro, alternativamente, l'aver già percepi- to le somme attribuite sulla base del decreto-legge n. 34/2020 o, qualora i soggetti non avessero fatto precedentemente richiesta, l'aver presentato la domanda secon- do le prescritte modalità. Non ricorrendo né l'una né l'altra, a detta dell'amministrazione costituitasi non vi sarebbero le condizioni per la liquidazione delle suddette somme.
A ciò ha aggiunto che, con riguardo al decreto “Ristori”, il codice ATECO riferi- bile all'attività dell'attore non rientrava tra quelle aventi diritto al contributo, sicché, pur volendo, non era possibile riconoscere al sig. alcuna somma. Pt_1
In conclusione, il convenuto ha chiesto: in via pregiudiziale, sollevarsi regola- mento di giurisdizione dinanzi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione;
in subordi- ne, dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della azione di controparte.
Si è costituito anche il , con la medesi- Controparte_3
ma comparsa di costituzione depositata dall'Avvocatura Distrettuale, eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva nei termini che seguono: “si eccepisce, inol- tre, il difetto di legittimazione passiva (rectius: titolarità passiva) del
[...]
[...
[...] [...]
. Da una rapida scorsa delle previsioni di legge che ven- Controparte_7
gono in rilievo nella materia si desume che l'unico soggetto deputato all'erogazione dei contributi di cui trattasi e all'effettuazione dei relativi controlli è l'Agenzia dell'Entrate, per cui inopinatamente è stato coinvolto nel presente giudizio il MEF”.
Nulla ha specificamente replicato, sul punto, l'attore.
In corso di causa la convenuta Amministrazione ha abbandonato la contesta- zione della giurisdizione del giudice ordinario, anche alla luce delle pronunzie della
Suprema Corte di Cassazione intervenute sul tema in corso di causa e richiamate negli atti di causa.
Alla prima udienza del 15 dicembre 2022 parte attrice ha precisato di essere stata ammessa dall' al beneficio della rateizzazione delle impo- Controparte_1
ste dichiarate ma non pagate, con provvedimento del 3 gennaio 2022.
Concessi i termini ai sensi dell'art. 183, comma sesto, c.p.c., all'udienza di pre- cisazione delle conclusioni la parte reiterava la richiesta di euro 193.465,00 per i motivi già esposti, richiesta cui la parte convenuta si opponeva. In tale data il giudice rinviava al 6 febbraio per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
La causa veniva rinviata per chiarimenti alla odierna udienza per chiarimenti e decisione a norma dell'art. 281 sexies c.p.c..
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In punto di giurisdizione va preso atto della desistenza da parte della resistente amministrazione in ordine alla relativa contestazione, anche in ragione di quanto evidenziato da parte attrice all'udienza del 23 settembre 2024; invero la Corte di
Cassazione ha ritenuto le controversie aventi ad oggetto i contributi a fondo perduto riconosciuti ai sensi del decreto-legge n. 34/2020 rientranti nella giurisdizione del giudice ordinario (Cass. Civ., Sez. Un., 13 dicembre 2023, n. 34851: «in tema di contri- buto a fondo perduto previsto dal d.l. n. 34 del 2020, art. 25, a favore dei soggetti colpiti dall'emergenza epidemiologica “Covid-19”, il comma 12 di tale disposizione, nella parte in cui prevede, all'ultimo periodo, che per le controversie relative all'atto di recupero si applicano le disposizioni previste dal d.lgs. n. 546/1992 , non trova appli- cazione ai giudizi aventi ad oggetto l'impugnazione del provvedimento di diniego del
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contributo adottato dall' »). Controparte_1
Nel merito, l'attore agisce ai fini dell'accertamento del diritto a vedersi pagati i contributi a fondo perduto istituiti dal legislatore con la normativa emergenziale nel corso dell'anno 2020 (decreti-legge n. 34/2020, n. 137/2020 e n. 149/2020), il cui importo complessivo è stato originariamente quantificato in euro 193.465,00, salvo, poi, essere ridotto all'odierna udienza mediante rinunzia alla domanda di attribuzione del contributo fondato sul DL n.137/2020.
Contributi ex art. 25, decreto-legge n. 34/2020.
Nell'atto di citazione il sig. evidenzia di godere di tutti i requisiti Parte_1
necessari ai fini del riconoscimento del contributo a fondo perduto così come elencati dall'art. 25 del decreto-legge n. 34/2020. L'asserita sussistenza dei requisiti indicati viene comprovata dalla documentazione allegata e, peraltro, non costituisce materia controversa, dato che la controparte non nega la sussistenza delle suddette condizio- ni.
Ad impedire il perfezionamento della fattispecie costitutiva del diritto di credi- to, a detta dell' , sarebbe l'irregolarità della posizione del sig. Controparte_1
nei confronti del fisco. Pt_1
L'Amministrazione finanziaria evidenzia che l'istante non ha provveduto a sal- dare, con riferimento agli anni 2018, 2019 e 2020, le imposte, il tutto nei termini meglio chiariti in comparsa cui si rinvia.
L'eccezione di parte convenuta, tuttavia, è infondata e la domanda va accolta.
Dal tenore letterale dell'art. 25 decreto-legge n. 34/2020 è possibile desumere una chiara e incontrovertibile voluntas legis, identificabile nell'intenzione di ristorare tutte quelle attività che, in ragione della pandemia e delle conseguenti restrizioni resesi necessarie, hanno subìto un ingente contraccolpo economico.
Ai titolari degli esercizi economici rientranti nell'elencazione effettuata dalla legge il legislatore ha voluto attribuire la liquidità necessaria per consentire di restare in vita.
L'erogazione del contributo, proprio per la straordinarietà dell'evento e per le condizioni che hanno portato lo Stato alla loro corresponsione, è slegata da qualun-
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que valutazione da parte dell' che possa riguardare eventuali Controparte_1
violazioni o debiti di natura tributaria.
Tale interpretazione è, del resto, suffragata dall'art. 3 del decreto legge n.
209/2021, norma di interpretazione autentica in materia di contributi a fondo perdu- to per l'emergenza epidemiologica, il quale, al primo comma, ha stabilito testualmen- te che «le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle Entrate di contributi a fondo perduto, si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'art. 48 bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n.
602».
Quest'ultima disposizione di legge subordina i pagamenti verso privati e im- prese ad una assenza di carichi pendenti verso lo Stato.
La disposizione introdotta con il Decreto Fiscale Bis stabilisce, quindi, che an- che chi ha debiti verso la p.a. ha diritto ad accedere ai contributi a fondo perduto erogati in ragione dell'emergenza pandemica, non applicandosi in questa ipotesi la regola della verifica che non ci siano carichi pendenti.
Il chiarimento ha assunto, peraltro, portata definitiva, trovando spazio anche nella Legge di Bilancio 2022 (articolo 1, comma 653, legge n. 234/2021; cfr. in senso conforme Trib. Milano, Sez. I, 13 agosto 2024, n. 7671).
Ciò implica che l'eccezione di parte convenuta non può ritenersi fondata, in quanto poggia proprio sulla irregolarità della posizione fiscale dell'attore.
Invero l' non può surrettiziamente introdurre in via inter- Controparte_1
pretativa un presupposto aggiuntivo rispetto a quelli specificamente individuati dal legislatore, ovvero la regolarità degli adempimenti fiscali pregressi, valutazione che, peraltro, si presterebbe ineludibilmente ad incertezze interpretative, avuto particola- re riguardo alla valutazione di sussistenza di detti inadempimenti ed alla loro apprez- zabilità.
Anche il ripetuto richiamo da parte dell' alla possibilità di Controparte_1
operare controlli preventivi deve ritenersi limitata alla sola verifica di congruità dei dati fiscali riferiti dal richiedente in sede di presentazione dell'istanza ovvero alla sola
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verifica di esistenza dei presupposti di ammissione fissati dalla legge.
Piuttosto va segnalato come l' abbia colpevolmente ed Controparte_1
ingiustificatamente omesso di utilizzare gli strumenti consentiti dalla legge per sot- trarsi alla concreta erogazione del contributo a fronte della significativa esposizione debitoria del beneficiario del contributo, quale l'eccezione di compensazione (ove sussistenti crediti vantati dalla stessa ) ovvero l'attivazione da Controparte_1
parte del concessionario della riscossione dello strumento del pignoramento esatto- riale presso terzi (l' ), ove trattasi di crediti tributari spettanti ad Controparte_1
altri soggetti.
Orbene, con riferimento alla somma spettante alla luce del decreto-legge n.
34/2020, la domanda va accolta ed il credito riconoscibile in favore dell'attore, in assenza di contestazioni, può essere quantificato in euro 38.693,40.
Contributo ex decreto-legge n. 149/2020.
Dal riconosciuto diritto al contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del decreto-legge n. 34/2020 discende il diritto dell'attore a vedersi riconosciuti i ristori previsti dalla successiva legislazione emergenziale, i quali, secondo le medesime pre- visioni legislative, andavano attribuiti in via automatica, mediante accreditamento diretto sul conto corrente bancario da parte dell'Amministrazione finanziaria (art. 1, comma 2, decreto-legge n. 149/2020; art. 2, comma 1, decreto-legge n. 172/2020).
Il contributo a fondo perduto previsto dai decreti emergenziali indicati da par- te attrice consiste nell'erogazione di una somma di denaro corrisposta dall'Agenzia delle Entrate ai titolari di partita IVA che, sulla base del relativo codice ATECO, eserci- tano (o esercitavano) l'attività economica in uno dei settori indicati dagli stessi decre- ti con specifica tabella. Inoltre, era richiesto che il domicilio fiscale o la sede operativa rientrasse nelle aree caratterizzate illo tempore da condizioni di massima gravità del quadro epidemiologico (cosiddette regioni “rosse”).
L'importo riconosciuto viene calcolato sulla base del precedente contributo a fondo perduto previsto dall'art. 25 del decreto-legge n. 34/2020 (noto anche come decreto “Rilancio”), al quale si applica un aumento percentuale di volta in volta iden- tificato.
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L'erogazione doveva essere effettuata in modo automatico nel caso in cui il contribuente in possesso dei requisiti risultasse beneficiario dell'accredito del contri- buto di cui all'art. 25 del decreto Rilancio, a seguito della presentazione della relativa istanza nel periodo utile e non lo avesse riversato totalmente.
La presentazione di un'apposita nuova istanza veniva dal legislatore ritenuta necessaria solo per i soggetti che, pur in possesso dei requisiti, non avevano richiesto il precedente contributo previsto dal decreto Rilancio (circostanza non sussistente nel caso di specie).
La stessa normativa indica che l' eroga la somma di dena- Controparte_1
ro mediante bonifico sul conto corrente bancario o postale intestato o cointestato al richiedente.
A fronte del suddetto quadro normativo, occorre osservare che, nel caso di specie, l'attore aveva regolarmente inoltrato nei termini e nei modi di legge la do- manda telematica per l'erogazione del ristoro ex art. 25 del decreto-legge n. 34/2020
e risultava munito di tutti i requisiti richiesti dalla legge.
A ciò, inoltre, si aggiunga la circostanza per la quale il beneficiario non ha potu- to ottenere i successivi contributi solo in ragione del rifiuto da parte dell'Agenzia, rifiuto che, come lo scrivente Giudice ha avuto modo di accertare, si è rivelato indebi- to ed ingiustificato.
Va da sé che, se le ragioni su cui l' ha adottato il provvedimento di di- CP_1
niego non possono costituire un presupposto negativo per la società attrice poiché infondate, il sig. deve ritenersi beneficiario (anche) del contributo sancito Pt_1
dall'art. 1, comma 5, decreto-legge n. 149/2020 (noto anche come “Ristori bis”), dal quale sorge il diritto al contributo a fondo perduto di euro 77.386,00.
In definitiva, la domanda dell'attore va parzialmente accolta, accertandosi il di- ritto del sig. a vedersi riconosciuti i contributi a fondo perduto. Pt_1
Per l'effetto si condanna l' al pagamento in favore di par- Controparte_1
te attrice di euro 116.079,00, oltre interessi legali che andranno computati dalla data delle singole scadenze di legge e fino all'effettivo soddisfo.
Va, invece, rigettata la domanda proposta nei confronti del
[...]
[...]
[...] [...]
, stante la sua estraneità al rapporto obbligatorio;
è Controparte_8
sufficiente, sul punto, fare rinvio alla difese svolte dall'amministrazione in comparsa di costituzione.
Le spese di lite tra l'attore e la convenuta ,, in ragione del- Controparte_1
la parziale reciproca soccombenza (correlata alla rinunzia ad una delle tre domande proposte, operata, peraltro, solo alla odierna udienza), vanno compensate nella misu- ra del 40% mentre, per il restante 60%, seguono il principio della soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo ai sensi del decreto ministeriale n. 55/2014, così come aggiornato da ultimo nel 2022, facendo applicazione dello scaglione tariffa- rio corrispondente alla misura in cui ha trovato accoglimento la domanda, con loro attribuzione in favore dell'Avvocato Santucci ai sensi dell'art. 93 c.p.c..
Vanno, invece, compensate le spese tra l'attore ed il convenuto
[...]
stante le obiettive incertezze afferenti Controparte_3
all'individuazione del soggetto obbligato, dipanate in sede di costituzione in giudizio delle convenute amministrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ accerta il diritto dell'attore all'erogazione del contributo a fondo Parte_1
perduto ai sensi del decreto-legge n. 34/2020 in misura pari ad euro 38.693,00;
➢ accerta il diritto dell'attore all'erogazione del contributo a fondo Parte_1
perduto ai sensi del decreto-legge n. 149/2020, in misura pari ad euro 77.386,00;
➢ per l'effetto condanna la convenuta al pagamento in favore Controparte_1
dell'attore di euro 116.079,00, oltre interessi a tasso legale come riconosciuti in parte motiva;
rigetta l'identica domanda proposta nei confronti del
[...]
; Controparte_3
➢ compensa nella misura del 40% le spese di lite, mentre per il restante 60% con- danna l' alla refusione delle stesse in favore di , CP_1 CP_1 Parte_1
spese liquidate in euro 5.000,00 per onorari, oltre rimborso del 60% delle spese esenti documentate, rimborso forfettario per spese generali (15% degli onorari),
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CPA ed IVA come per legge, con attribuzione in favore del procuratore di parte attrice, dichiaratosi anticipatario;
➢ compensa le spese di lite tra l'attore ed il convenuto Controparte_3
.
[...]
È verbale.
Il Giudice
(dott. Marcello Amura)
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