Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 10/05/2025, n. 684 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 684 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N 683/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
SECONDA SEZIONE CIVILE
La Corte di Appello, riunita in camera di consiglio e composta da:
Dott. Guido Federico Presidente
Dott.ssa Anna Bora Consigliere
Dott.ssa Annalisa Giusti Consigliere est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. r.g.683/2023 promossa da
, codice fiscale , nata a Parte_1 C.F._1
Sant'Angelo in Vado (PU), il 14.08.1955 ed ivi residente, in via Corpo di Liberazione, rappresentata e difesa dall'Avv Loredana Staccoli del
Foro di Rimini
Appellante
Contro
(P.I.: ), in persona del legale _1 P.IVA_1 rappresentante pro-tempore, sig. (C.F.: Parte_2
), con sede in Cattolica – 47841 - alla via del C.F._2
Porto n. 50, rappresentata e difesa dall'Avv. Cristina Girardi
Appellata
nonchè
, sito in Cattolica (RN), via Dante n. 25 (di seguito per P.IVA_2 brevità anche denominato , in persona Controparte_2 dell'amministratore pro-tempore, signor con studio in Controparte_3
Bellaria-Igea Marina (RN), via De Gasperi n. 7, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Rinaldi
Appellato
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 85/2023 emessa dal
Tribunale di Urbino il data 26.5.2023 pubblicata il 6.6.2023
CONCLUSIONI:
per l'appellante:
“Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, rigettate le domande e le argomentazioni tutte degli appellati, riformare l'appellata sentenza resa inter partes dal Tribunale civile di Urbino, respinta ogni contraria istanza, in accoglimento dell'appello proposto, riformare l'impugnata sentenza laddove ha rigettato le domande della signora Parte_1
per i motivi spiegati nell'atto di appello e, per l'effetto:
[...]
in via preliminare:
– accertare e dichiarare la nullità della sentenza impugnata n. 85/2023 in quanto emessa in violazione del D.Lgs n. 28/2010 e successive modifiche stante il mancato esperimento nel giudizio di primo grado del tentativo obbligatorio di mediazione;
nel merito:
– accertare e dichiarare che la terrazza per cui è causa di proprietà della signora è qualificabile come lastrico solare Parte_1
e/o terrazza a livello stante la sua funzione di copertura dei piani sottostanti e, per l'effetto accertare e dichiarare la sussistenza della legittimazione passiva del " "; P_ Controparte_2
– accertato e dichiarato che la terrazza per cui è causa di proprietà della signora è qualificabile come lastrico solare Parte_1
e/o terrazza a livello stante la sua funzione di copertura dei piani sottostanti, ripartire le spese di manutenzione dello stesso ex art. 1126
c.c.;
– conseguentemente porre le spese di CTU di primo grado a carico delle parti ex art. 1126 c.c.;
– condannare in persona del legale rappresentante pro- _1 tempore, alla restituzione in favore di parte appellante delle spese eventualmente da questa corrisposte in eccedenza in favore della predetta società in forza della sentenza impugnata per la riparazione della parte sottostante del solaio;
– condannare in persona del legale rappresentante pro- _1 tempore, al pagamento in favore di parte appellante dell'ulteriore quota parte dovuta in accoglimento della presente impugnazione per le spese che parte appellante sosterrà per la riparazione del terrazzo in virtù della sentenza impugnata.
Con vittoria di spese e compensi dei due gradi di giudizio".”
Per l'appellata _1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, contrariis reiectis:
- respingere la domanda di declaratoria di nullità della sentenza n.
85/2023 del Tribunale di Urbino per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di Mediazione, ex D. Lgs n. 28/2010 e ss.mm., perché infondata in fatto e diritto;
- in riforma dell'impugnata sentenza, accertare e dichiarare la piena ed esclusiva responsabilità, ex art. 2051 CC, dell'odierna appellante,
, per i danni derivati alla società Parte_1 _1 odierna appellata, e per l'effetto
- condannare la medesima appellante al risarcimento dei danni in favore dell'attrice, quantificati in euro 50.000,00, o nella minore o maggiore somma che ritenuta di giustizia, e - condannare la medesima al rifacimento della impermeabilizzazione della terrazza interamente a proprie spese e cure, in base alle indicazioni fornite dal CTU;
in via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, del proposto appello, e fatto salvo ogni gravame:
- accertare e dichiarare che l'eventuale ripartizione dei costi di ripristino, ex art. 1126 CC, del terrazzo di proprietà della signora avvengano in solido con il per le unità Parte_1 P_ sottostanti alla porzione di immobile di oggetto di causa;
- in ogni caso, con vittoria di spese, onorari ed accessori di Legge, di entrambi i gradi di giudizio (decurtato quanto già eventualmente versato in relazione al primo grado);
tutto ciò salvo eventuale integrale compensazione delle spese legali tra le parti, nel caso di accoglimento del gravame”
per l'appellato : P_
“….in via preliminare: respingere la domanda di declaratoria di nullità della sentenza impugnata per mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex D. Legislativo n. 28/2010 e succ.ve modificazioni siccome inammissibile e comunque infondata per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto;
nel merito: i) in via principale:
- respingere l'appello avverso la sentenza n.85/2023 Tribunale di
Urbino come proposto dalla signora per Parte_1 infondatezza in fatto e diritto dei motivi di appello formulati, anche per le ragioni di cui alla narrativa del presente atto, confermando integralmente, anche per l'effetto, l'impugnata sentenza n. 85/2003
Tribunale di Urbino;
- condannare la signora al rimborso delle spese e Parte_1 degli onorari del presente grado di giudizio in favore del P_
;
[...]
ii) in via subordinata:
- dichiarare comunque il difetto di legittimazione passiva e/o di interesse del o l'infondatezza delle domande poste Controparte_2 nei suoi confronti dalla signora e ciò per le ragioni Parte_1 della narrativa del presente atto;
- condannare la signora al rimborso delle spese e Parte_1 degli onorari del presente grado di giudizio in favore del P_
;
[...]
ii) in via ulteriormente subordinata, in denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, del proposto appello e salvo gravame:
- accertare e dichiarare che la eventuale ripartizione dei costi di ripristino ex art. 1126 c.c. del terrazzo di proprietà della signora dovrà interessare unicamente i costi Parte_1 effettivamente riconducibili ad una eventualmente ritenuta corresponsabilità del , con esclusione delle spese per Controparte_2 interventi non dovuti e/o cosiddetti migliorativi, ed intervenire solo tra la convenuta e il , quest'ultimo limitatamente ai soli P_ condòmini singoli proprietari delle unità sottostanti, in linea verticale, alla porzione di immobile di proprietà della convenuta ed oggetto di causa, ed in base alle superfici coperte di ciascuna di dette unità sottostanti;
- con integrale compensazione, in tale ultimo caso, delle spese legali e tecniche d'Ufficio, tra convenuta – odierna appellante e il P_
”.
[...]
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Urbino, con la sentenza indicata in epigrafe, in parziale accoglimento della domanda proposta da ha _1 condannato la signora ad effettuare i lavori Parte_1 necessari nonché al rimborso (se i lavori sono già stati effettuati) o al pagamento (se da effettuare) del 50% dell'importo necessario per il ripristino del solaio e della pavimentazione;
ha rigettato la domanda di risarcimento del danno dell'attrice perché non provata, condannando la al pagamento delle spese processuali in favore dell'attrice e Pt_1 del denominato “ ” chiamato P_ Controparte_2 in causa dalla stessa . Pt_1
La signora proponeva appello avverso detta sentenza, Pt_1 articolando i motivi di gravame di seguito illustrati, chiedendo l'integrale riforma della sentenza di primo grado, con accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Si costituiva il appellato che contestava, nel merito, le P_ doglianze avversarie, chiedendo il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
Si costituiva la che, nel riproporre le domande avanzate _1 nel primo grado del giudizio, chiedeva il rigetto dell'appello e l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte.
Preso atto delle note scritte con cui le parti hanno precisato le rispettive conclusioni trascritte in epigrafe, il Collegio ha trattenuto la causa in decisione. RAGIONI DELLA DECISIONE
L'appellante, con il terzo motivo, da trattarsi in via preliminare stante le doglianze avanziate, ha eccepito la nullità della sentenza di primo grado nella parte in cui ha rigettato l'eccezione preliminare di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione obbligatoria.
Detta doglianza è infondata.
La controversia in esame ha, infatti, ad oggetto danni da infiltrazioni e la richiesta di risarcimento da fatto illecito azionato in base all'art. 2051 cod. civ.: pertanto, non essendovi alcuna lesione o erroneo impiego degli artt. 1117 – 1139 c.c. e 61 – 72 disp. att. cod. civ. non è necessario attivare la mediazione obbligatoria.
Invero, quando la materia per cui si agisce è essenzialmente accertativa e risarcitoria, come nel caso specifico, cioè l'accertamento della responsabilità, la condanna alla esecuzione degli interventi necessari a rimuovere la causa dell'evento dannoso e la domanda con contenuto risarcitorio, si verte in ambito estraneo alla mediazione obbligatoria.
Per maggiore chiarezza, si richiama, sul punto, il disposto di cui all'art. 71 quater disp. att. c.c. secondo cui “per controversie in materia di condominio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendono quelle derivanti dalla violazione o dall'errata applicazione delle disposizioni del libro III, titolo VII, capo
II, del codice e degli articoli da 61 a 72 delle presenti disposizioni per l'attuazione del codice”.
In altri termini, dalla lettura combinata dell'articolo 71 quater, comma
1, delle disposizioni attuative al codice civile e dal comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto legislativo 28/10, si ricava che il risarcimento del danno per infiltrazioni subite da un condomino ed asseritamente provenienti dalle parti comuni non rientra nelle materie di mediazione obbligatoria, perché non attiene alla violazione o errata applicazione degli articoli dal 1117 al 1139 del codice civile.
Passando allora ad esaminare gli altri motivi di appello, la , con Pt_1 il primo motivo, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui ha qualificato la terrazza di sua proprietà come balcone incassato, applicando, per le spese di manutenzione, l'art 1125 cc ed imputando erroneamente le spese di ctu, mentre ci si troverebbe al cospetto di un terrazzo a livello per cui si sarebbe dovuto applicare l'art 1126 cc.
Con il secondo motivo, strettamente connesso al primo, censura la sentenza di primo grado nella parte in cui, applicando erroneamente l'art 1125 cc, ha escluso la legittimazione passiva del P_ denominato “ ”. Controparte_2
L'appello è fondato e va accolto.
Con In particolare, emerge dalla ctu espletata nel corso dell'giudizio di incardinato durante il primo grado di giudizio, a cui la Corte intende far riferimento nella chiarezza e completezza dell'elaborato in atti, che le infiltrazioni di acqua riscontrate nel locale commerciale locato alla società e di proprietà della Controparte_5 _1 provenissero dal terrazzo sovrastante il soffitto, di proprietà esclusiva della sig.ra , terrazzo che funge da copertura agli Parte_1 immobili sottostanti e, in particolare, alla porzione dell'unità immobiliare posta al piano terra di proprietà della e _1 delle seguenti porzioni di Unità Immobiliari poste al piano interrato: sub 19 – garage;
sub 20 – garage;
sub 21 – garage;
sub 22 – garage;
sub 82 – B.C.N.C. (vani tecnici e ascensore) comune ai sub dal sub 10 al 48; sub 97 – Locale di deposito.
L'ausiliario nominato, anche dopo aver effettuato vari sondaggi nonché la prova di allagamento del terrazzo dell'appellante, all'esito della quale si sono riscontrate infiltrazioni nel locale sottostante, ha concluso ritenendo che, sebbene sia certo che le infiltrazioni dipendono da anomalie riscontrate sul terrazzo de quo, purtuttavia non è possibile determinarne con precisione la causa che le determina.
Ciò posto, essendo incontestabile l'eziologia delle lamentate infiltrazioni, deve valutarsi su chi gravano le spese per l'eliminazione delle possibili cause e per l'effettuazione degli interventi tecnici meglio descritti dal CTU nel computo metrico allegato alla relazione, spese il cui importo è stato quantificato in euro 20.058,29.
Preliminarmente, va osservato che non può ascriversi all'odierna appellante alcuna condotta colposa che importerebbe un'imputazione esclusiva alla stessa del danno, come l'appellata _1 vorrebbe sostenere: in particolare, poiché il ctu ha rilevato che dagli elaborati grafici in suo possesso emerge che nel terrazzo di proprietà della convenuta è rappresentata, su porzione dello stesso lato sud/est, una fioriera / giardino pensile che, in loco, non esiste e, poiché dai sondaggi effettuati proprio sul lato sud si è accertata l'esistenza di un cordolo in cls sottostante la pavimentazione con presenza di ferri d'armatura ripiegati, di guaina bituminosa non coesa al supporto verticale del cordolo e assenza di guaina nella porzione orizzontale superiore del cordolo medesimo, oltre a riempimento composto da inerte leggero e residui di lavorazioni edili, ritiene l'appellata
[...] che il danno arrecatole sarebbe imputabile in via esclusiva _1 alle lavorazioni di eliminazione della fioriera operate dall'appellante.
Detta allegazione è priva di qualsivoglia riscontro, dovendosi evidenziare, come detto, che lo stesso ausiliario nominato, non ha potuto individuare la causa precisa delle infiltrazioni e non ha saputo, in risposta ad uno specifico quesito sul punto, neppure accertare se la fioriera di cui comunque vi è traccia (essendo stata rilevata la presenza della predisposizione di supporto connesso alla realizzazione della fioriera/giardino pensile) sia stata rimossa ovvero non sia mai stata realizzata. Lo stesso ctu, infatti, ha precisato che non vi sono tracce evidenti di demolizioni e la superficie irregolare della porzione orizzontale del cordolo può essere ricondotta ad una semplice irregolarità del getto ovvero ad una sua grossolana spianatura, mentre i residui di materiale edile rinvenuti possono provenire da residui di qualsivoglia lavorazione in essere nell'ambito del cantiere.
Ciò posto, dovendosi escludere una responsabilità della proprietaria del terrazzo di cui si discute, occorre verificare come devono ripartirsi tra le parti le spese di riparazione indicate dal Ctu.
Orbene, nel caso in esame, dalla ctu risulta in maniera evidente che la terrazza a livello di cui si discute, di proprietà esclusiva dell'appellante, non possa qualificarsi, come erroneamente fatto dal giudice di primo grado come balcone “incassato” e che la stessa funga da copertura non solo del locale di proprietà della ma anche di altri locali _1
e garage, alcuni dei quali, tra l'altro, di natura condominiale.
La funzione di copertura a cui può assolvere il terrazzo assume, dunque, rilevanza ai fini della ripartizione delle spese per le riparazioni o ricostruzioni secondo i criteri indicati dal codice civile.
Invero, alla riparazione dei lastrici solari di uso esclusivo dei singoli condomini come a quella dei terrazzi a livello che svolgono funzioni di copertura non è applicabile la normativa di cui all'art. 1125 c.c.- che attiene solo al solaio divisorio tra due proprietà l'una all'altra sovrapposto - ma l'art. 1126 c.c..
Vale la pena di evidenziare, infatti, che l'art. 1125 cc., non si applica alle terrazze a livello posto che 'le spese di manutenzione, riparazione e ricostruzione delle terrazze, anche a livello, equiparate ai lastrici solari, sono disciplinate dall'art. 1126 c.c. che ne prevede la ripartizione in ragione di un terzo a carico del che abbia P_
l'uso esclusivo, restando gli altri due terzi della stessa spesa a carico dei proprietari dei piani o porzione dei piani sottostanti ai quali il lastrico o la terrazza servano da copertura. Diversamente l'art. 1125 c.c. - che prevede la ripartizione in parti uguali delle spese tra i proprietari dei piani l'uno all'altro sovrastanti è applicabile solo alla manutenzione e alla ricostruzione dei solai e delle volte e non della terrazza a livello
(cfr. Cass. n. 11029/2003 conforme in tal senso Cass. 10858/10)
Ne discende che "in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130 comma 1, n. 4,
c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma L. n.
4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione e di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del " (Cass. Sez. Un. 10-5-2016 n. 9449 e nello stesso P_ senso Cass. Sez. 2 7-2-2017 n. 3239 Rv. 642495-01). In forza di tali principi, la circostanza che la terrazza a livello sia di proprietà esclusiva del o sia soltanto soggetta al suo uso esclusivo non incide P_ sul concorso di responsabilità del , da risolvere secondo i P_ criteri posti dall'art. 1126 c.c.
Ne discende che l'appellante, quale proprietaria esclusiva della terrazza a livello di cui si discute, in riforma della sentenza impugnata, dovrà rispondere dei danni arrecati ai locali di proprietà della _1 pari ad euro 2848.20, e partecipare ai lavori di eliminazione delle cause che li hanno determinati, come individuati dal ctu e quantificati in complessivi euro 20.058,29, in misura pari ad 1/3, gravando l'ulteriore quota di 2/3 sul appellato, che provvederà poi a ripartirlo P_ sui proprietari dei locali sottostanti, in ragione delle previsioni di cui all'art 1126 cc.
Quanto all'entità dei lavori da effettuare per l'eliminazione delle cause delle infiltrazioni, deve osservarsi che le osservazioni del P_ appellato, che ritiene non necessari alcuni dei lavori indicati dal ctu, sono prive di qualsivoglia riscontro, avendo condivisibilmente l'ausiliario, indicato, per ogni singola lavorazione, le ragioni della sua necessità.
L'appellata ha poi riproposto la domanda, rigettata dal _1 primo giudice, finalizzata ad ottenere il risarcimento del danno ulteriore, consistito nella risoluzione del contratto di affitto commerciale del locato a terzi con conseguente perdita di Parte_3 guadagno.
Sul punto, deve evidenziarsi che, allorquando, come nel caso in esame, riguardo ad una domanda il giudice di primo grado si sia pronunciato affermandone l'infondatezza, di fronte all'appello della controparte che rimetta in discussione l'an, deve necessariamente, per ottenere che il giudice d'appello riesamini la decisione del giudice di primo grado di rigetto della domanda, proporre appello incidentale e non può limitarsi, invece, alla c.d. mera riproposizione cui allude l'art. 346 c.p.c..
In assenza di puntuale impugnazione opererà, su queste domande ed eccezioni, la presunzione di acquiescenza (Cass. S.U., n. 13799/2012,
n.10265/2018, Cass., n. 2605/2008) In altri termini, la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello incidentale per richiamare in discussione le proprie domande o eccezioni non accolte nella pronuncia, da intendersi come quelle che risultino superate o non esaminate perché assorbite, essendo soltanto tenuta a riproporle espressamente nel giudizio di appello o nel giudizio di cassazione in modo tale da manifestare la sua volontà di chiederne il riesame, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un comportamento omissivo (Cass., S.U. n.
13195 del 25/05/2018). In sostanza, affinché non operi la presunzione di rinuncia e di decadenza di cui all'art. 346 c.p.c. è onere della parte vittoriosa in primo grado di manifestare in modo specifico la propria volontà di riproporre le domande ed eccezioni respinte o dichiarate assorbite nel giudizio di primo grado (Cass. n. 20451 del 28/08/2017).
La parte che, invece, sia rimasta soccombente su di una questione, e, perciò, certamente, la parte che abbia visto rigettata la sua domanda, ha l'onere di proporre appello incidentale pena il formarsi del giudicato sul rigetto. (Cassazione civile sez. II, 12/09/2023, n.26321)
Nel caso in esame, il giudice di primo grado si è espressamente pronunciato, rigettandola, sulla domanda risarcitoria, di talché, in assenza di un appello incidentale, non ci si potrà pronunciare sulla stessa. Ad ogni buon conto e ad abundantiam, si concorda con il
Giudice di primo grado nel ritenere che l'appellata non abbia fornito la prova del danno da lucro cessante lamentato, atteso che è pacifico che la fattura commerciale, pur se correttamente emessa, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale, va inquadrata tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, consistendo nella dichiarazione indirizzata all'altra parte di fatti concernenti un rapporto già costituto, con la conseguenza che non può costituire un valido elemento di prova delle prestazioni eseguite, ma può al massimo costituire un mero indizio. La contestazione che una parte svolge in ordine alla esistenza di un credito, quale risultante da una fattura commerciale, obbliga dunque la medesima a fornire al Giudice la prova dell'esatto ammontare del credito stesso e dell'avvenuto pagamento dell'importo oggetto di fattura, prova che, nel caso, in esame, non è stata fornita.
La riforma della sentenza appellata determina l'automatica caducazione del capo concernente le spese processuali (in virtù dell'operatività del c.d. effetto espansivo interno di cui all'art. 336, comma 1, c.p.c.) ed una nuova regolamentazione delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito finale della lite (cfr., sul punto, Cass. ord. n. 6259/14, nonché sentt. n. 14633/12 e n.
18837/10), ossia valutando la soccombenza in base ad un criterio unitario e globale.
Quanto alle spese di lite del doppio grado di giudizio, ivi comprese quelle del procedimento di atp, le stesse, liquidate sulla base del decisum, seguono la soccombenza solidale dell'appellante e del nei confronti dell'appellata P_ _1
Nei rapporti tra l'appellante ed il , le spese di lite seguono P_ la soccombenza del e si liquidano come da dispositivo, P_ previa compensazione nella misura di un terzo.
La relativa liquidazione è effettuata, come da dispositivo, in base ai parametri introdotti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n. 147 del
13 agosto 2022 (cfr. sul punto, ord. n. 33482/2022, Cass. civ.,
Sez. Unite), con riferimento a valori prossimi ai medi tariffari, tenuto conto del valore della controversia (decisum), della natura dell'affare, delle questioni trattate e dell'opera prestata, con esclusione della fase istruttoria per il grado d'appello, in quanto non espletata.
Le spese di c.t.u., come liquidate nel corso del giudizio, devono, infine, essere poste solidalmente a carico della parte appellante e del condominio appellato e, nei loro rapporti interni, in ragione di un terzo graveranno sull'appellante ed in ragione di due terzi sul condominio appellato.
PQM
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. Parte_1
85/2023 emessa dal Tribunale di Urbino il data 26.5.2023 pubblicata il
6.6.2023, così provvede:
in accoglimento dell'appello ed in riforma della sentenza impugnata, dichiara l'appellante tenuta a partecipare alle spese per il ripristino dei danni cagionati dalle infiltrazioni all'appellata _1 quantificati in euro 2848.20 ed ai lavori per l'eliminazione delle cause di detti fenomeni infiltrativi, come meglio descritti nella relazione di ctu e quantificati in euro 20.058,29 in misura di un terzo ed il condominio denominato “ ” in ragioni di due terzi. Controparte_2
Condanna l'appellante ed il appellato, in solido tra loro, P_ alla refusione delle spese di lite, ivi comprese quelle del giudizio di Atp, sostenute dall'appellata spese che liquida per il giudizio _1 di atp in euro 1700.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
per il giudizio di primo grado in euro 5070.00 per compensi ed in euro 545.00 per esborsi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge ed in euro 3966.00 per compensi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il presente grado di giudizio.
Condanna il condominio denominato “Complesso Residenziale Linda” alla refusione delle spese di lite nei confronti della signora che, Pt_1 previa compensazione in misura di un terzo, liquida nel residuo, in euro
1133.00 per il giudizio di atp oltre rimborso spese generali ed accessori di legge;
per il giudizio di primo grado in euro 3380.00 per compensi ed in euro 376.33 per esborsi oltre rimborso spese generali ed accessori di legge ed in euro 2644.00 per compensi ed in euro 538.00 per esborsi, oltre rimborso spese generali ed accessori di legge per il presente grado di giudizio.
Pone le spese dell'espletata ctu, come liquidate nel corso del giudizio di primo grado, solidalmente a carico della parte appellante e del appellato e nei loro rapporti interni, in ragione per un terzo P_
a carico dell'appellante e per due terzi a carico del P_ appellato.
Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio del 7.5.2025
Il Consigliere relatore Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Giusti Dott. Guido Federico