CASS
Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/05/2025, n. 18178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18178 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: IL TT nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 15/10/2024 del GIP TRIBUNALE di ASTI udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELA DAWAN;
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 18178 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 21/01/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. MA PE, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen., che ha disposto la sospensione della patente di guida per la durata di anni tre. 1.1. Con un unico motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge, lamentando l'eccessività della durata della sospensione e la mancanza di un'adeguata motivazione sul punto. Né il Giudice ha specificato se la determinazione della sanzione amministrativa accessoria sia derivata dalla diminuente di un terzo ex art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il Giudice non ha considerato il parametro di cui all'art. 218 del medesimo decreto legislativo relativamente al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria. 3. Il ricorso è fondato. Ed invero, trova nella specie applicazione il principio - a più riprese affermato dalla Corte di legittimità - in base al quale, allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (nella specie per il reato di omicidio colposo stradale) in misura modesta e comunque inferiore alla media, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738). Ne discende, specularmente, che quando - come nella specie - la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosti sensibilmente dal minimo edittale, ed anzi superi la media della forbice edittale, il giudice è tenuto ad assolvere l'onere motivazionale sul punto, dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata sanzione amministrativa accessoria de qua. Tanto più che essa è sottratta alla pattuizione delle parti ed è il giudice a determinarla autonomamente e discrezionalmente. Va inoltre osservato che, in conseguenza di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, circa l'applicabilità della sospensione della patente di guida nei casi di omicidio stradale per i quali non scatta automaticamente la revoca, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada: ossia la diminuente di un terzo 2 Il Presi ente 42 della detta sanzione amministrativa accessoria in caso di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. Occorre inoltre tenere conto del fatto che, nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661). Da ciò consegue che il giudice, nel determinare la durata della sospensione della patente, laddove la stessa superi la media edittale all'uopo prevista, deve fornirne, come detto, adeguata motivazione (principio ricavabile a contrario anche da Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211), facendo riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982). Tanto premesso, il Collegio rileva che, nel caso di specie, il Giudice ha omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla valutazione del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, facendo esclusivo riferimento alla «gravità del fatto», disponendo la sospensione della patente dì guida per anni tre, senza neppure specificare se tale determinazione derivi dalla diminuente di un terzo ex art. 222, corna 2-bis, cod. strada. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla applicata sanzione amministrativa accessoria, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Asti diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicata sanzione amministrativa accessoria e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Asti diversa persona fisica. Così deciso il 21 gennaio 2025 Il Consigliere estensore
lette/sentite le conclusioni del PG Penale Sent. Sez. 4 Num. 18178 Anno 2025 Presidente: CIAMPI FRANCESCO MARIA Relatore: DAWAN DANIELA Data Udienza: 21/01/2025 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. MA PE, a mezzo del difensore, ricorre avverso la sentenza, in epigrafe indicata, resa ai sensi dell'art. 444 e ss. cod. proc. pen. dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Asti in ordine al reato di cui all'art. 589-bis, comma 1, cod. pen., che ha disposto la sospensione della patente di guida per la durata di anni tre. 1.1. Con un unico motivo deduce vizio della motivazione e violazione di legge, lamentando l'eccessività della durata della sospensione e la mancanza di un'adeguata motivazione sul punto. Né il Giudice ha specificato se la determinazione della sanzione amministrativa accessoria sia derivata dalla diminuente di un terzo ex art. 222, comma 2-bis, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285. Il Giudice non ha considerato il parametro di cui all'art. 218 del medesimo decreto legislativo relativamente al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare. 2. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente alla determinazione della sanzione amministrativa accessoria. 3. Il ricorso è fondato. Ed invero, trova nella specie applicazione il principio - a più riprese affermato dalla Corte di legittimità - in base al quale, allorché il giudice con la sentenza di patteggiamento applichi la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente (nella specie per il reato di omicidio colposo stradale) in misura modesta e comunque inferiore alla media, l'obbligo di motivazione può ritenersi soddisfatto mediante la semplice menzione dell'adeguatezza o della congruità della sanzione (Sez. 4, n. 2278 del 20/01/1998, Gemignani, Rv. 210395; Sez. 4, n. 35670 del 26/06/2007, Petiti, Rv. 237470; Sez. 4, n. 21194 del 27/03/2012, Tiburzi, Rv. 252738). Ne discende, specularmente, che quando - come nella specie - la determinazione della sanzione amministrativa accessoria si discosti sensibilmente dal minimo edittale, ed anzi superi la media della forbice edittale, il giudice è tenuto ad assolvere l'onere motivazionale sul punto, dando adeguatamente conto delle ragioni che lo hanno indotto a determinare in siffatta misura la durata sanzione amministrativa accessoria de qua. Tanto più che essa è sottratta alla pattuizione delle parti ed è il giudice a determinarla autonomamente e discrezionalmente. Va inoltre osservato che, in conseguenza di quanto stabilito dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 88 del 19 febbraio 2019, circa l'applicabilità della sospensione della patente di guida nei casi di omicidio stradale per i quali non scatta automaticamente la revoca, trova applicazione quanto stabilito dall'art. 222, comma 2-bis, cod. strada: ossia la diminuente di un terzo 2 Il Presi ente 42 della detta sanzione amministrativa accessoria in caso di applicazione di pena ex art. 444 cod. proc. pen. Occorre inoltre tenere conto del fatto che, nei casi di applicazione da parte del giudice della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, previsti dall'art. 222 cod. strada, la determinazione della durata di tale sospensione deve essere effettuata non in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. proc. pen., ma in base ai diversi parametri di cui all'art. 218, comma 2, cod. strada, sicché le motivazioni relative alla misura della sanzione penale e di quella amministrativa restano tra di loro autonome e non possono essere raffrontate ai fini di un'eventuale incoerenza o contraddittorietà intrinseca del provvedimento (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661). Da ciò consegue che il giudice, nel determinare la durata della sospensione della patente, laddove la stessa superi la media edittale all'uopo prevista, deve fornirne, come detto, adeguata motivazione (principio ricavabile a contrario anche da Sez. 4, n. 21574 del 29/01/2014, Armanetti ed altro, Rv. 259211), facendo riferimento alla gravità della violazione commessa, all'entità del danno apportato ed al pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare (Sez. U, Sentenza n. 8488 del 27/05/1998, Bosio, Rv. 210982). Tanto premesso, il Collegio rileva che, nel caso di specie, il Giudice ha omesso qualsivoglia motivazione in ordine alla valutazione del pericolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare, facendo esclusivo riferimento alla «gravità del fatto», disponendo la sospensione della patente dì guida per anni tre, senza neppure specificare se tale determinazione derivi dalla diminuente di un terzo ex art. 222, corna 2-bis, cod. strada. 4. Si impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente alla applicata sanzione amministrativa accessoria, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, al Tribunale di Asti diversa persona fisica.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicata sanzione amministrativa accessoria e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Tribunale di Asti diversa persona fisica. Così deciso il 21 gennaio 2025 Il Consigliere estensore