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Sentenza 11 febbraio 2026
Sentenza 11 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Veneto, sez. I, sentenza 11/02/2026, n. 104 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto |
| Numero : | 104 |
| Data del deposito : | 11 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 104/2026
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
RI ES, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 796/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno - Piazzetta Santo Stefano 8/9 32100 Belluno BL
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BELLUNO sez. 1 e pubblicata il 29/01/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. T6QCRAS00033 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, di voler confermare la legittimità dell'atto di recupero, con condanna della parte appellata alla refusione delle spese di giudizio.
Resistente/Appellato: Conclude per il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto, nonché per la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese di giudizio.
Le parti insistono su quanto già depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Belluno ha proposto appello avverso la sentenza n. 5/2024 emessa dalla sez. 1 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Belluno, pronunciata il 13/06/2023 e depositata il 29/01/2024, che ha accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 Srl (c.f. P.Iva_1) riguardante l'atto di recupero del credito n. T6QCRAS00033/2022, con il quale l'Agenzia recuperava il credito afferente ad attività di ricerca e sviluppo maturato nell'anno 2016 ed utilizzato in compensazione nel 2017.
L'atto di recupero faceva seguito all'attività istruttoria avviata dall'Ufficio, con gli inviti nn. I000354 e
I00069/2022, mediante i quali veniva richiesta la documentazione concernente l'attività di ricerca e sviluppo realizzata tra il 2016 ed il 2018, da cui era scaturito un credito d'imposta compensato dalla società nel 2017.
Successivamente veniva effettuato un accesso presso i locali della società, acquisendo la documentazione relativa al brevetto depositato dagli amministratori della società nel 2012. In data 08/09/2022 veniva elevato il P.V.C., recante contestazioni in ordine all'utilizzo di crediti inesistenti per attività di ricerca e sviluppo per le annualità prima indicate. Conseguentemente l'Agenzia delle Entrate notificava l'atto di recupero di crediti asseritamente inesistenti.
Avverso il predetto atto di recupero del credito, la società presentava rituale ricorso innanzi la Corte di
Giustizia di primo grado di Belluno eccependo l'illegittimità dell'atto di recupero per l'insussistenza delle violazioni contestate, nonché la correttezza dei costi sostenuti, che aveva legittimamente consentito alla società di usufruire del credito di imposta per ricerca e sviluppo.
L'Ufficio si era costituito ritualmente in giudizio e con proprie controdeduzioni contestava specificamente i motivi di ricorso, chiedendone il rigetto poiché infondato in fatto e in diritto.
La Corte di Giustizia di primo grado di Belluno, con sentenza n. 5/2024, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, annullato l'atto impugnato, compensando le spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Belluno ha impugnato la sentenza, preliminarmente, richiamando le fonti normative e di prassi in materia di crediti per ricerca e sviluppo, per poi dolersi di un asserito errore logico nel quale sarebbe incorso il Giudice di Prime Cure. Evidenzia i profili di carenza e contraddittorietà nei progetti quanto al rispetto delle prescrizioni normative. Pone in rilievo le criticità relative ai diversi progetti di studio e sviluppo, in particolare, riguardanti: un'attrezzattura automatica di tappatura per presse ad iniezione;
un'attrezzatura per la fresatura del punto di iniezione;
dei nuovi materiali per lo stampaggio ad iniezione;
un software per delle sequenze speciali su n. 2 macchine intellect full- electric. Dunque, eccepisce la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. sulla motivazione apparente per non avere la Corte esplicitato le ragioni della propria decisione. Violazione dell'art. 3 d.l. 145/2013 che non prevede l'obbligatorietà del parere preventivo al MEF. L'insussistenza dei presupposti per la fruizione dell'agevolazione sotto il profilo documentale e fiscale. Ripropone le eccezioni sulle questioni ritenute assorbite. Conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, di voler confermare la legittimità dell'atto di recupero, con condanna della parte appellata alla refusione delle spese di giudizio. La società appellata si è costituita in giudizio depositando proprie controdeduzioni, in via preliminare, evidenzia profili di inammissibilità dell'appello, poiché l'Agenzia avrebbe riproposto i motivi di cui alle controdeduzioni in primo grado, senza evidenziare specifici motivi di censura della sentenza impugnata. Nel merito, contesta tutto quanto ex adverso eccepito e ribadisce l'illegittimità dell'atto impositivo, nonché la legittimità del credito per ricerca e sviluppo. Conclude per il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto, nonché per la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate ha prodotto memorie illustrative evidenziando, preliminarmente, che l'eccezione di inammissibilità dell'appello appare pretestuosa ed infondata, atteso che la riproposizione dei motivi di diritto e dei presupposti fattuali è funzionale a rendere edotti i Giudici dell'appello circa i contenuti della pretesa erariale. Insiste sulla non necessità del parere preventivo al MISE quale condizione legittimante l'attività di recupero del credito, richiama le eccezioni già svolte con l'atto di appello e rinvia alle medesime conclusioni.
Anche parte appellata ha prodotto memorie illustrative richiamando in fatto e in diritto le precedenti istanze e delle a confutazione delle eccezioni formulate dell'Ufficio ha fornito ampia giurisprudenza di merito e di legittimità.
All'odierna trattazione in pubblica udienza il Relatore illustra le ragioni delle parti costituite, come in atti, e successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di esaminare, preliminarmente, l'eccepita questione d'inammissibilità dell'appello, come prospettata da parte appellata, pienamente infondata poiché quello che rileva è la volontà dell'appellante di contestare la decisione di primo grado, seppure espressa in modo sintetico e poco puntuale. L'indicazione dei motivi specifici di impugnazione, richiesti dalla norma di legge, non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni per cui è stato proposto l'appello, ma è sufficiente un'esposizione sommaria sia della domanda rivolta al Giudice del gravame, sia delle ragioni di doglianza, come statuito dalla Suprema
Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 1371 del 18 gennaio 2022. In buona sostanza, non si può ritenere che vi sia un'incertezza sui motivi specifici, tale da comportare una dichiarazione di inammissibilità, nel caso in cui l'impugnazione sebbene sintetica, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall'intero atto di impugnazione nel suo complesso.
Dunque, ciò che emerge dalla pronuncia, per l'ammissibilità dell'appello non sono necessarie censure specifiche sulla motivazione della sentenza, ma è sufficiente, che l'appellante si riporti alle argomentazioni giuridiche sostenute nel giudizio di primo grado.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione con la recente Ordinanza n. 7172 del 18 marzo 2025 ha ribadito che è consolidata già da tempo quella giurisprudenza che segnala la necessità di una interpretazione delle norme che sia costituzionalmente orientata anche e soprattutto nei casi in cui sia richiesta l'applicazione in concreto di norme cosiddette “procedurali”, che necessariamente devono essere lette e considerate tenendo conto dello scopo ultimo delle stesse, ossia quello di realizzare una forma di tutela “nell'interesse della collettività”, evitando conseguentemente casi di invalidità o di inammissibilità che appaiono non ragionevoli in base ai principi costituzionalmente garantiti.
Con il primo motivo di appello l'Agenzia, preliminarmente, ha richiamato le fonti normative e di prassi in materia di crediti per ricerca e sviluppo, per poi dolersi di un asserito errore logico nel quale sarebbe incorso il Giudice di Prime Cure. L'eccezione risulta assolutamente infondata, posto che nella sentenza di primo grado, contrariamente alle affermazioni dell'appellante, i primi Giudici hanno dato piena contezza degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, nonché dell'iter logico-deduttivo posto a fondamento della statuizione finale. Dopo aver rappresentato nella parte descrittiva della sentenza, le contrapposte tesi difensive delle parti processuali, hanno delineato il perimetro del thema decidendum, siccome assertivamente portati in deduzione in presunta violazione o errata applicazione della norma e nella parte motiva hanno argomentato su ogni eccezione proposta. Risulta di tutta evidenza che il primo Giudice ha vagliato i motivi di impugnazione e le controdeduzioni dell'Ufficio, giungendo alla pronuncia, secondo il principio del libero convincimento, in base agli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove;
mentre, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Le doglianze mosse dall'appellante costituiscono censure che impingono sul merito della decisione, in quanto tendono, surrettiziamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri, avendo, nel caso in esame, il primo Giudicante posto in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultavano gli elementi essenziali ai fini del decidere, in base ad una valutazione coerente.
Il Collegio evidenzia che la vicenda processuale concerne la speciale normativa di agevolazione tributaria che riconosce un credito d'imposta alle imprese che svolgono attività di "ricerca e sviluppo" nei periodi d'imposta tra il 2016 e 2018. Le complesse vicende di legittimità e di merito che caratterizzano la contesa tanto in ordine all'"an" dell'agevolazione che al "quantum" e per le relative domande ed eccezioni sollevate, richiedono da parte del giudicante una analisi dei fatti e della normativa applicabile al caso in esame. Secondo il principio generale del "tempus regit actum", che governa il processo tributario, sulla scorta degli insegnamenti della Corte Costituzionale, anche in relazione allo ius superveniens, le valutazioni della legittimità della richiesta di credito d'imposta formulata dal contribuente e quella dell'atto di recupero emesso dall'Agenzia delle Entrate vanno ricondotte con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento delle loro adozioni. Orbene, nel caso in esame l'agevolazione afferente il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui è processo, riguarda il periodo di imposta 2016, periodo in cui è maturato il credito, nonché il periodo d'imposta 2017 periodo in cui è stato scomputato il credito mediante l'utilizzo diretto in compensazione.
Con riferimento al periodo di imposta richiamato la normativa in vigore per il credito d'imposta ricerca e sviluppo era regolamentata dall'articolo 3 del D.L. 145 del 23.12.2013, convertito nella legge n. 9 del
21.02.2014 e successivamente modificato dall'art. 1 della legge n. 190 del 23.12.2014 con vigenza al
01.01.2015, in vigore fino al 31.12.2016.
Il predetto art. 3 al comma 14 prevedeva l'emanazione di una normativa regolamentare, per l'applicazione pratica del credito d'imposta, rimandando, quindi, ad uno specifico decreto attuativo che, per quanto di interesse, è stato emanato tempestivamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27 maggio
2015 in attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. Dunque, la richiamata normativa applicabile nel periodo di imposta interessato si completa con il documento di prassi nella circolare n. 5 del
16/03/2016 emanata dalla Agenzia delle Entrate, per una agevole ed uniforme applicazione della nuova normativa riguardante le agevolazioni per il credito d'imposta di attività di ricerca e sviluppo.
Il D.M. emanato dal ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27.05.2015, in attuazione del regolamento per la fruizione del credito d'imposta per attività di R&S circoscrive il perimetro delle attività ammissibili a fruire del beneficio del credito d'imposta. In particolare la lettera b dell'art. 2 del D.M. precisa che sono ammissibili le attività di: "ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c;
". Dal tenore letterale delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ratione-temporis nonché dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale citato, appare evidente come anche l'attività di R&S rivolta ad ottenere "un miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti" rientri fra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio della speciale norma tributaria.
Al riguardo un contributo tecnico alla materia è stato fornito dal cosiddetto "Manuale di Frascati OCSE 2015", documento non richiamato da alcuna disposizione di legge vigente nel 2015-2016, che ha trovato una postuma consacrazione legislativa solo con vigenza dal 2021 attraverso il comma 200 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 27.12.2019, al fine di agevolare l'applicazione del novellato articolo 3 d.l. 145/13. Secondo le indicazioni fornite dal "manuale" l'attività di ricerca e sviluppo sperimentale (R&S) si identifica in un'attività caratterizzata da un esito finale incerto nel risultato e nel tempo e nelle risorse necessarie per raggiungerlo, risultato che tuttavia raggiunga risultati liberamente trasferiti o trasferibili in un libero mercato;
a tal fine l'attività di ricerca e sviluppo individuata nel "Manuale di Frascati" viene codificata attraverso l'individuazione sintetica ed esemplificativa dei seguenti requisiti: 1) novità; 2) creatività; 3) incertezza;
4) sistematicità; 5) trasferibilità o riproducibilità.
Il progetto di ricerca e sviluppo in ultima analisi deve rispondere simultaneamente ai principi sopraelencati al fine di identificarsi in una vera e propria attività di ricerca e sviluppo sperimentale. Nel caso di specie il credito d'imposta ricerca e sviluppo è riferito all'anno 2016 e fruito nel periodo d'imposta 2017 per cui esso deve ottemperare agli obblighi di legge pro-tempore vigenti.
Dunque, delineato il perimetro legislativo in relazione al periodo di riferimento va precisato che: "per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente decreto l'agenzia delle entrate effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto".
L'Agenzia delle Entrate ha le prerogative di svolgere i controlli sulla spettanza dell'agevolazione e di adottare tutti i provvedimenti che ritiene legittimi nell'interesse erariale, trattandosi di una valutazione che investe l'analisi nel merito dell'asserito investimento. In base all'articolo 1, comma 421, della legge n. 311/2004, l'atto di recupero di un credito d'imposta, con cui l'amministrazione finanziaria può procedere alla riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché delle relative sanzioni e interessi, ha natura prodromica, e non consequenziale, all'avviso di accertamento, per cui l'omessa adozione di quest'ultimo atto impositivo non incide sulla sua legittimità, né comporta alcuna menomazione del diritto di difesa del contribuente, atteso che, come l'avviso di accertamento, anche l'atto di recupero, deve essere motivato con riferimento alle ragioni giuridiche e ai presupposti di fatto dell'azione di recupero e pertanto ha valenza di atto impositivo autonomamente impugnabile ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992 (Corte di Cassazione - ordinanza n. 9437 del 22 maggio 2020).
Per ciò che riguarda la piena autonomia accertativa dell'Agenzia delle Entrate in ordine all'accertamento e i controlli;
il comma 1 del predetto articolo 8 del d.m. 27.05.2015 dispone che: "Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente decreto l'agenzia delle entrate effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto." E' evidente, quindi, come l'attività di controllo rappresenti, per riserva di legge, una esclusiva attività di accertamento spettante di diritto all'Agenzia delle Entrate che può sviluppare in piena autonomia o se lo ritiene necessario, avvalendosi anche di altre strutture della pubblica amministrazione utili e competenti per la motivazione dell'atto di accertamento;
ovviamente trattasi di facoltà e non di obbligo e nell'ambito della piena autonomia della formazione dell'atto impositivo l'Agenzia delle Entrate ha, nel caso di specie, correttamente operato senza alcun abuso di potere.
Passando all'esame nel merito, non convince la motivazione dell'atto di recupero poiché non sorretta da un valido percorso logico-giuridico motivazionale, in particolare, sulle asserite anomali riscontrate nel calcolo della media triennale, rinviando a quanto esposto nel PVC (pagg. da 8 a 19) la cui prima parte riporta nuovamente la normativa e la prassi, mentre solo alle pagine 15 e 16 l'Ufficio pone delle considerazioni generiche sull'aumento delle ore lavorate del personale nel 2016, 2017 e 2018 rispetto agli anni 2012, 2013
e 2014, ritenendo che mancasse il riferimento al brevetto relativo ad una modalità di stampaggio decorativo degli occhiali in plastica, depositato tra il 2012 ed il 2013 e che tale carenze riflettevano sulla quantificazione del credito agevolabile. Al contrario, la contribuente ha dimostrato la sussistenza dei predetti presupposti, come rilevati del dossier tecnico dell'attività di Ricerca e sviluppo, che confermano la correttezza del calcolo della media triennale e del credito agevolabile nelle annualità successive.
Nel caso concreto, il Giudice di prime cure ha evidenziato che la società contribuente, a sostegno delle proprie deduzioni di carattere tecnico, ha prodotto la perizia giurata dell'ing. Nominativo_1, riguardanti i progetti eseguiti: progetto 1. "studio e sviluppo di un'attrezzatura automatica di tappatura per presse ad iniezione"; progetto 2. "studio e sviluppo di un'attrezzatura per la fresatura del punto di iniezione"; progetto 3. "studio e sviluppo di nuovi materiali per lo stampaggio ad iniezione"; progetto 4. "studio e sviluppo di un software per delle sequenze speciali su nr. 2 macchine intelect fullelectric".
Oltre alla perizia giurata dell'Ing. Nominativo_1, la società contribuente ha prodotto la rendicontazione giornaliera ed il dossier tecnico dell'attività di Ricerca e sviluppo per ciascuna delle annualità considerate.
In tal modo ottemperando l'onere, incombente su di essa, di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito.
Atteso i profili di natura tecnica di particolare complessità, correttamente il Giudice di prime cure ha affermato che, l'Ufficio avrebbe dovuto esercitare la facoltà di richiedere il parere al MISE per acquisire elementi oggettivi di valutazione, attesa la propria carenza di dirette conoscenze di natura tecnico-scientifica tali da consentire una congrua valutazione circa la rispondenza delle attività di ricerca e sviluppo ai parametri normativamente previsti per la fruizione del credito d'imposta, che appaiono intrinsecamente insufficienti a legittimare la pretesa impositiva.
L'Agenzia, con l'atto di appello, conferma di non aver effettuato e di non aver supportato il controllo da alcun parere tecnico del MISE, insistendo sulla non obbligatorietà, cercando di valorizzare asserite incoerenze sull'analisi delle caratteristiche dei progetti di nuova concezione, non avendone le specifiche competenze tecnico-professionali per analizzare il progetto sviluppato.
L'art. 3, comma 12, del D.L. n. 201/2013 prevede espressamente che “qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle Entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere”. In sostanza, anche con l'atto di appello, l'Agenzia ribadisce di non aver svolto una valutazione di tipo tecnico scientifico, ma semplicemente un'attività di controllo, avendo riscontrato criticità di tipo quantitativo ha ritenuto illegittimo il credito d'imposta. L'Ufficio ritiene di poter giustificare il proprio operato sulla base di una mera congettura, priva di qualsiasi riscontro fattuale alle spese rendicontate per l'anno 2016 ed afferenti alle attività di ricerca connesse al brevetto, come apoditticamente affermato a pagina 12 dell'appello: “[…] in soli sei giorni, pertanto, la fornitrice sarebbe stata in grado di predisporre un'offerta dettagliata rispetto ad un manufatto che, in quanto innovativo, avrebbe dovuto necessariamente risultare da un'attività di ricerca articolata.” Ovvero: “[…] tra l'offerta di fornitura della Società_1 indicata in fattura (27/05/2016) e la materiale consegna dell'attrezzatura (21/07/2016), siano trascorsi nemmeno due mesi, nel corso dei quali tuttavia la fornitrice avrebbe svolto attività di progettazione che, immediatamente, avrebbe dato luogo alla realizzazione di un macchinario pronto all'uso, corredato anche di manuale di istruzioni, e rispetto al quale il fornitore assumeva specifico obbligo di garanzia contro i vizi del prodotto, evidentemente collidente con la natura stessa di prodotto di attività di ricerca sperimentale, come tale soggetto a rischi di errori di progettazione, di realizzazione o a vizi di funzionamento”.
Affermazioni che hanno riguardato anche gli altri progetti e che devono essere ricondotte a mere illazioni, prive di alcuna valenza probatoria.
Le circostanze risultano ancora più evidenti nella motivazione solo apparente del recupero essendo fondata su valutazioni generiche o semplici deduzioni senza alcun riferimento alle specifiche attività di progettazione e di realizzazione. Mentre, nel caso concreto, la società contribuente a dimostrato che le attività e la rendicontazione delle stesse trovi titolo in perizie giurate e relazioni tecniche, predisposte da professionisti qualificati. Sul punto, si ritiene che le motivazioni della mancata spettanza del credito d'imposta, vengano invocate dall'Agenzia non sulla scorta di prove, ma di un dato statistico e di un dato probabilistico. Mentre appare assai plausibile la significazione della società contribuente prospettata in riferimento alle evidenze dei singoli progetti.
Sul punto, si conviene con la pronuncia della CGT della Campania n. 6212/7/2023, che ha evidenziato quanto alla facoltà da parte dell'Ufficio procedente, sul piano normativo, di esperire un preventivo parere del Mise, diventi, in concreto, una necessità imprescindibile in tutte quelle ipotesi in cui la contestazione da parte della stessa Amministrazione verta su valutazioni strettamente tecniche e particolarmente complicate.
Dello stesso tenore anche ulteriori pronunce di merito, dunque, si può affermare, che l'orientamento maggioritario intende considerare come obbligatoria la preventiva richiesta di un parere tecnico al Mise in tutte quelle ipotesi in cui risulta prevalente la natura tecnica degli accertamenti rispetto agli aspetti strettamente amministrativi e contabili.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 25018 del 17 settembre 2024, ha dato peso alla certificazione asseverata prodotta dal contribuente e rilasciata da un soggetto qualificato e indipendente, riconoscendo in tale documento un forte elemento probante, in grado di dimostrare l'effettiva spettanza del credito. La
Corte ha ribadito che, in presenza di un'attestazione qualificata che spiega in dettaglio la metodologia e gli obiettivi scientifici del progetto, spetta all'Amministrazione finanziaria l'onere di smentire le risultanze tecniche con argomenti altrettanto solidi e non con generiche contestazioni: “la certificazione rilasciata da un valutatore indipendente ha la finalità di “favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa” dell'agevolazione in esame, attestando – attraverso soggetti abilitati, dotati di specifiche conoscenze in materia – la qualifica degli investimenti effettuati dalle imprese ai fini della loro classificazione tra le attività ammissibili al credito d'imposta. Questa certificazione, previo controllo da parte del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), è idonea ad esplicare effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
In conclusione, assorbita ogni altra istanza, l'appello deve essere rigettato e confermato l'annullamento dell'atto di recupero.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto, Sezione 1, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante alle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 oltre accessori come per legge, se dovuti. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 20 gennaio
2026 Il Presidente Dott. Carlo Maria Zampi
Depositata il 11/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del VENETO Sezione 1, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 14:30 con la seguente composizione collegiale:
ZAMPI CARLO MARIA, Presidente
RI ES, Relatore
MARRA PAOLO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 796/2024 depositato il 26/07/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Belluno - Piazzetta Santo Stefano 8/9 32100 Belluno BL
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 Srl - P.Iva_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado BELLUNO sez. 1 e pubblicata il 29/01/2024
Atti impositivi:
- ATTO RECUPERO n. T6QCRAS00033 REC.CREDITO.IMP 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 33/2026 depositato il 20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: Conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, di voler confermare la legittimità dell'atto di recupero, con condanna della parte appellata alla refusione delle spese di giudizio.
Resistente/Appellato: Conclude per il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto, nonché per la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese di giudizio.
Le parti insistono su quanto già depositato in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Belluno ha proposto appello avverso la sentenza n. 5/2024 emessa dalla sez. 1 della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Belluno, pronunciata il 13/06/2023 e depositata il 29/01/2024, che ha accolto il ricorso proposto dalla società Resistente_1 Srl (c.f. P.Iva_1) riguardante l'atto di recupero del credito n. T6QCRAS00033/2022, con il quale l'Agenzia recuperava il credito afferente ad attività di ricerca e sviluppo maturato nell'anno 2016 ed utilizzato in compensazione nel 2017.
L'atto di recupero faceva seguito all'attività istruttoria avviata dall'Ufficio, con gli inviti nn. I000354 e
I00069/2022, mediante i quali veniva richiesta la documentazione concernente l'attività di ricerca e sviluppo realizzata tra il 2016 ed il 2018, da cui era scaturito un credito d'imposta compensato dalla società nel 2017.
Successivamente veniva effettuato un accesso presso i locali della società, acquisendo la documentazione relativa al brevetto depositato dagli amministratori della società nel 2012. In data 08/09/2022 veniva elevato il P.V.C., recante contestazioni in ordine all'utilizzo di crediti inesistenti per attività di ricerca e sviluppo per le annualità prima indicate. Conseguentemente l'Agenzia delle Entrate notificava l'atto di recupero di crediti asseritamente inesistenti.
Avverso il predetto atto di recupero del credito, la società presentava rituale ricorso innanzi la Corte di
Giustizia di primo grado di Belluno eccependo l'illegittimità dell'atto di recupero per l'insussistenza delle violazioni contestate, nonché la correttezza dei costi sostenuti, che aveva legittimamente consentito alla società di usufruire del credito di imposta per ricerca e sviluppo.
L'Ufficio si era costituito ritualmente in giudizio e con proprie controdeduzioni contestava specificamente i motivi di ricorso, chiedendone il rigetto poiché infondato in fatto e in diritto.
La Corte di Giustizia di primo grado di Belluno, con sentenza n. 5/2024, ha accolto il ricorso e, per l'effetto, annullato l'atto impugnato, compensando le spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Belluno ha impugnato la sentenza, preliminarmente, richiamando le fonti normative e di prassi in materia di crediti per ricerca e sviluppo, per poi dolersi di un asserito errore logico nel quale sarebbe incorso il Giudice di Prime Cure. Evidenzia i profili di carenza e contraddittorietà nei progetti quanto al rispetto delle prescrizioni normative. Pone in rilievo le criticità relative ai diversi progetti di studio e sviluppo, in particolare, riguardanti: un'attrezzattura automatica di tappatura per presse ad iniezione;
un'attrezzatura per la fresatura del punto di iniezione;
dei nuovi materiali per lo stampaggio ad iniezione;
un software per delle sequenze speciali su n. 2 macchine intellect full- electric. Dunque, eccepisce la violazione dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. sulla motivazione apparente per non avere la Corte esplicitato le ragioni della propria decisione. Violazione dell'art. 3 d.l. 145/2013 che non prevede l'obbligatorietà del parere preventivo al MEF. L'insussistenza dei presupposti per la fruizione dell'agevolazione sotto il profilo documentale e fiscale. Ripropone le eccezioni sulle questioni ritenute assorbite. Conclude per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, di voler confermare la legittimità dell'atto di recupero, con condanna della parte appellata alla refusione delle spese di giudizio. La società appellata si è costituita in giudizio depositando proprie controdeduzioni, in via preliminare, evidenzia profili di inammissibilità dell'appello, poiché l'Agenzia avrebbe riproposto i motivi di cui alle controdeduzioni in primo grado, senza evidenziare specifici motivi di censura della sentenza impugnata. Nel merito, contesta tutto quanto ex adverso eccepito e ribadisce l'illegittimità dell'atto impositivo, nonché la legittimità del credito per ricerca e sviluppo. Conclude per il rigetto dell'appello poiché infondato in fatto e in diritto, nonché per la conferma della sentenza impugnata, con condanna alle spese di giudizio.
L'Agenzia delle Entrate ha prodotto memorie illustrative evidenziando, preliminarmente, che l'eccezione di inammissibilità dell'appello appare pretestuosa ed infondata, atteso che la riproposizione dei motivi di diritto e dei presupposti fattuali è funzionale a rendere edotti i Giudici dell'appello circa i contenuti della pretesa erariale. Insiste sulla non necessità del parere preventivo al MISE quale condizione legittimante l'attività di recupero del credito, richiama le eccezioni già svolte con l'atto di appello e rinvia alle medesime conclusioni.
Anche parte appellata ha prodotto memorie illustrative richiamando in fatto e in diritto le precedenti istanze e delle a confutazione delle eccezioni formulate dell'Ufficio ha fornito ampia giurisprudenza di merito e di legittimità.
All'odierna trattazione in pubblica udienza il Relatore illustra le ragioni delle parti costituite, come in atti, e successivamente la causa viene posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Collegio ritiene di esaminare, preliminarmente, l'eccepita questione d'inammissibilità dell'appello, come prospettata da parte appellata, pienamente infondata poiché quello che rileva è la volontà dell'appellante di contestare la decisione di primo grado, seppure espressa in modo sintetico e poco puntuale. L'indicazione dei motivi specifici di impugnazione, richiesti dalla norma di legge, non deve consistere in una rigorosa enunciazione delle ragioni per cui è stato proposto l'appello, ma è sufficiente un'esposizione sommaria sia della domanda rivolta al Giudice del gravame, sia delle ragioni di doglianza, come statuito dalla Suprema
Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 1371 del 18 gennaio 2022. In buona sostanza, non si può ritenere che vi sia un'incertezza sui motivi specifici, tale da comportare una dichiarazione di inammissibilità, nel caso in cui l'impugnazione sebbene sintetica, contenga una motivazione interpretabile in modo inequivoco, potendo gli elementi di specificità dei motivi ricavarsi dall'intero atto di impugnazione nel suo complesso.
Dunque, ciò che emerge dalla pronuncia, per l'ammissibilità dell'appello non sono necessarie censure specifiche sulla motivazione della sentenza, ma è sufficiente, che l'appellante si riporti alle argomentazioni giuridiche sostenute nel giudizio di primo grado.
Sul punto la Suprema Corte di Cassazione con la recente Ordinanza n. 7172 del 18 marzo 2025 ha ribadito che è consolidata già da tempo quella giurisprudenza che segnala la necessità di una interpretazione delle norme che sia costituzionalmente orientata anche e soprattutto nei casi in cui sia richiesta l'applicazione in concreto di norme cosiddette “procedurali”, che necessariamente devono essere lette e considerate tenendo conto dello scopo ultimo delle stesse, ossia quello di realizzare una forma di tutela “nell'interesse della collettività”, evitando conseguentemente casi di invalidità o di inammissibilità che appaiono non ragionevoli in base ai principi costituzionalmente garantiti.
Con il primo motivo di appello l'Agenzia, preliminarmente, ha richiamato le fonti normative e di prassi in materia di crediti per ricerca e sviluppo, per poi dolersi di un asserito errore logico nel quale sarebbe incorso il Giudice di Prime Cure. L'eccezione risulta assolutamente infondata, posto che nella sentenza di primo grado, contrariamente alle affermazioni dell'appellante, i primi Giudici hanno dato piena contezza degli elementi di fatto e delle ragioni di diritto, nonché dell'iter logico-deduttivo posto a fondamento della statuizione finale. Dopo aver rappresentato nella parte descrittiva della sentenza, le contrapposte tesi difensive delle parti processuali, hanno delineato il perimetro del thema decidendum, siccome assertivamente portati in deduzione in presunta violazione o errata applicazione della norma e nella parte motiva hanno argomentato su ogni eccezione proposta. Risulta di tutta evidenza che il primo Giudice ha vagliato i motivi di impugnazione e le controdeduzioni dell'Ufficio, giungendo alla pronuncia, secondo il principio del libero convincimento, in base agli artt. 115 e 116 c.p.c. in tema di valutazione delle prove;
mentre, devono reputarsi per implicito disattesi tutti gli argomenti, le tesi e i rilievi che, seppure non espressamente esaminati, siano incompatibili con la soluzione adottata e con l'iter argomentativo seguito. Le doglianze mosse dall'appellante costituiscono censure che impingono sul merito della decisione, in quanto tendono, surrettiziamente, a far valere una differente interpretazione del quadro indiziario, sulla base di una diversa valorizzazione di alcuni elementi rispetto ad altri, avendo, nel caso in esame, il primo Giudicante posto in luce quelli che, in base al giudizio effettuato, risultavano gli elementi essenziali ai fini del decidere, in base ad una valutazione coerente.
Il Collegio evidenzia che la vicenda processuale concerne la speciale normativa di agevolazione tributaria che riconosce un credito d'imposta alle imprese che svolgono attività di "ricerca e sviluppo" nei periodi d'imposta tra il 2016 e 2018. Le complesse vicende di legittimità e di merito che caratterizzano la contesa tanto in ordine all'"an" dell'agevolazione che al "quantum" e per le relative domande ed eccezioni sollevate, richiedono da parte del giudicante una analisi dei fatti e della normativa applicabile al caso in esame. Secondo il principio generale del "tempus regit actum", che governa il processo tributario, sulla scorta degli insegnamenti della Corte Costituzionale, anche in relazione allo ius superveniens, le valutazioni della legittimità della richiesta di credito d'imposta formulata dal contribuente e quella dell'atto di recupero emesso dall'Agenzia delle Entrate vanno ricondotte con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento delle loro adozioni. Orbene, nel caso in esame l'agevolazione afferente il credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo, di cui è processo, riguarda il periodo di imposta 2016, periodo in cui è maturato il credito, nonché il periodo d'imposta 2017 periodo in cui è stato scomputato il credito mediante l'utilizzo diretto in compensazione.
Con riferimento al periodo di imposta richiamato la normativa in vigore per il credito d'imposta ricerca e sviluppo era regolamentata dall'articolo 3 del D.L. 145 del 23.12.2013, convertito nella legge n. 9 del
21.02.2014 e successivamente modificato dall'art. 1 della legge n. 190 del 23.12.2014 con vigenza al
01.01.2015, in vigore fino al 31.12.2016.
Il predetto art. 3 al comma 14 prevedeva l'emanazione di una normativa regolamentare, per l'applicazione pratica del credito d'imposta, rimandando, quindi, ad uno specifico decreto attuativo che, per quanto di interesse, è stato emanato tempestivamente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27 maggio
2015 in attuazione del credito d'imposta per attività di ricerca e sviluppo. Dunque, la richiamata normativa applicabile nel periodo di imposta interessato si completa con il documento di prassi nella circolare n. 5 del
16/03/2016 emanata dalla Agenzia delle Entrate, per una agevole ed uniforme applicazione della nuova normativa riguardante le agevolazioni per il credito d'imposta di attività di ricerca e sviluppo.
Il D.M. emanato dal ministero dell'Economia e delle Finanze in data 27.05.2015, in attuazione del regolamento per la fruizione del credito d'imposta per attività di R&S circoscrive il perimetro delle attività ammissibili a fruire del beneficio del credito d'imposta. In particolare la lettera b dell'art. 2 del D.M. precisa che sono ammissibili le attività di: "ricerca pianificata o indagini critiche miranti ad acquisire nuove conoscenze da utilizzare per mettere a punto nuovi prodotti, processi o servizi o permettere un miglioramento dei prodotti processi o servizi esistenti ovvero la creazione di componenti di sistemi complessi necessari per la ricerca industriale ad esclusione dei prototipi di cui alla lettera c;
". Dal tenore letterale delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti ratione-temporis nonché dalle disposizioni contenute nel decreto ministeriale citato, appare evidente come anche l'attività di R&S rivolta ad ottenere "un miglioramento di prodotti, processi o servizi esistenti" rientri fra le attività di ricerca e sviluppo ammissibili al beneficio della speciale norma tributaria.
Al riguardo un contributo tecnico alla materia è stato fornito dal cosiddetto "Manuale di Frascati OCSE 2015", documento non richiamato da alcuna disposizione di legge vigente nel 2015-2016, che ha trovato una postuma consacrazione legislativa solo con vigenza dal 2021 attraverso il comma 200 dell'articolo 1 della legge n. 160 del 27.12.2019, al fine di agevolare l'applicazione del novellato articolo 3 d.l. 145/13. Secondo le indicazioni fornite dal "manuale" l'attività di ricerca e sviluppo sperimentale (R&S) si identifica in un'attività caratterizzata da un esito finale incerto nel risultato e nel tempo e nelle risorse necessarie per raggiungerlo, risultato che tuttavia raggiunga risultati liberamente trasferiti o trasferibili in un libero mercato;
a tal fine l'attività di ricerca e sviluppo individuata nel "Manuale di Frascati" viene codificata attraverso l'individuazione sintetica ed esemplificativa dei seguenti requisiti: 1) novità; 2) creatività; 3) incertezza;
4) sistematicità; 5) trasferibilità o riproducibilità.
Il progetto di ricerca e sviluppo in ultima analisi deve rispondere simultaneamente ai principi sopraelencati al fine di identificarsi in una vera e propria attività di ricerca e sviluppo sperimentale. Nel caso di specie il credito d'imposta ricerca e sviluppo è riferito all'anno 2016 e fruito nel periodo d'imposta 2017 per cui esso deve ottemperare agli obblighi di legge pro-tempore vigenti.
Dunque, delineato il perimetro legislativo in relazione al periodo di riferimento va precisato che: "per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente decreto l'agenzia delle entrate effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio, la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto".
L'Agenzia delle Entrate ha le prerogative di svolgere i controlli sulla spettanza dell'agevolazione e di adottare tutti i provvedimenti che ritiene legittimi nell'interesse erariale, trattandosi di una valutazione che investe l'analisi nel merito dell'asserito investimento. In base all'articolo 1, comma 421, della legge n. 311/2004, l'atto di recupero di un credito d'imposta, con cui l'amministrazione finanziaria può procedere alla riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione, nonché delle relative sanzioni e interessi, ha natura prodromica, e non consequenziale, all'avviso di accertamento, per cui l'omessa adozione di quest'ultimo atto impositivo non incide sulla sua legittimità, né comporta alcuna menomazione del diritto di difesa del contribuente, atteso che, come l'avviso di accertamento, anche l'atto di recupero, deve essere motivato con riferimento alle ragioni giuridiche e ai presupposti di fatto dell'azione di recupero e pertanto ha valenza di atto impositivo autonomamente impugnabile ai sensi dell'articolo 19 del Dlgs n. 546/1992 (Corte di Cassazione - ordinanza n. 9437 del 22 maggio 2020).
Per ciò che riguarda la piena autonomia accertativa dell'Agenzia delle Entrate in ordine all'accertamento e i controlli;
il comma 1 del predetto articolo 8 del d.m. 27.05.2015 dispone che: "Per la verifica della corretta fruizione del credito d'imposta di cui al presente decreto l'agenzia delle entrate effettua controlli finalizzati a verificare la sussistenza delle condizioni di accesso al beneficio la conformità delle attività e dei costi di ricerca e sviluppo effettuati a quanto previsto dal presente decreto." E' evidente, quindi, come l'attività di controllo rappresenti, per riserva di legge, una esclusiva attività di accertamento spettante di diritto all'Agenzia delle Entrate che può sviluppare in piena autonomia o se lo ritiene necessario, avvalendosi anche di altre strutture della pubblica amministrazione utili e competenti per la motivazione dell'atto di accertamento;
ovviamente trattasi di facoltà e non di obbligo e nell'ambito della piena autonomia della formazione dell'atto impositivo l'Agenzia delle Entrate ha, nel caso di specie, correttamente operato senza alcun abuso di potere.
Passando all'esame nel merito, non convince la motivazione dell'atto di recupero poiché non sorretta da un valido percorso logico-giuridico motivazionale, in particolare, sulle asserite anomali riscontrate nel calcolo della media triennale, rinviando a quanto esposto nel PVC (pagg. da 8 a 19) la cui prima parte riporta nuovamente la normativa e la prassi, mentre solo alle pagine 15 e 16 l'Ufficio pone delle considerazioni generiche sull'aumento delle ore lavorate del personale nel 2016, 2017 e 2018 rispetto agli anni 2012, 2013
e 2014, ritenendo che mancasse il riferimento al brevetto relativo ad una modalità di stampaggio decorativo degli occhiali in plastica, depositato tra il 2012 ed il 2013 e che tale carenze riflettevano sulla quantificazione del credito agevolabile. Al contrario, la contribuente ha dimostrato la sussistenza dei predetti presupposti, come rilevati del dossier tecnico dell'attività di Ricerca e sviluppo, che confermano la correttezza del calcolo della media triennale e del credito agevolabile nelle annualità successive.
Nel caso concreto, il Giudice di prime cure ha evidenziato che la società contribuente, a sostegno delle proprie deduzioni di carattere tecnico, ha prodotto la perizia giurata dell'ing. Nominativo_1, riguardanti i progetti eseguiti: progetto 1. "studio e sviluppo di un'attrezzatura automatica di tappatura per presse ad iniezione"; progetto 2. "studio e sviluppo di un'attrezzatura per la fresatura del punto di iniezione"; progetto 3. "studio e sviluppo di nuovi materiali per lo stampaggio ad iniezione"; progetto 4. "studio e sviluppo di un software per delle sequenze speciali su nr. 2 macchine intelect fullelectric".
Oltre alla perizia giurata dell'Ing. Nominativo_1, la società contribuente ha prodotto la rendicontazione giornaliera ed il dossier tecnico dell'attività di Ricerca e sviluppo per ciascuna delle annualità considerate.
In tal modo ottemperando l'onere, incombente su di essa, di provare i fatti costitutivi dell'esistenza del credito.
Atteso i profili di natura tecnica di particolare complessità, correttamente il Giudice di prime cure ha affermato che, l'Ufficio avrebbe dovuto esercitare la facoltà di richiedere il parere al MISE per acquisire elementi oggettivi di valutazione, attesa la propria carenza di dirette conoscenze di natura tecnico-scientifica tali da consentire una congrua valutazione circa la rispondenza delle attività di ricerca e sviluppo ai parametri normativamente previsti per la fruizione del credito d'imposta, che appaiono intrinsecamente insufficienti a legittimare la pretesa impositiva.
L'Agenzia, con l'atto di appello, conferma di non aver effettuato e di non aver supportato il controllo da alcun parere tecnico del MISE, insistendo sulla non obbligatorietà, cercando di valorizzare asserite incoerenze sull'analisi delle caratteristiche dei progetti di nuova concezione, non avendone le specifiche competenze tecnico-professionali per analizzare il progetto sviluppato.
L'art. 3, comma 12, del D.L. n. 201/2013 prevede espressamente che “qualora, nell'ambito delle attività di verifica e di controllo effettuate dall'Agenzia delle Entrate, si rendano necessarie valutazioni di carattere tecnico in ordine all'ammissibilità di specifiche attività ovvero alla pertinenza e congruità dei costi sostenuti, la predetta Agenzia può richiedere al Ministero dello sviluppo economico di esprimere il proprio parere”. In sostanza, anche con l'atto di appello, l'Agenzia ribadisce di non aver svolto una valutazione di tipo tecnico scientifico, ma semplicemente un'attività di controllo, avendo riscontrato criticità di tipo quantitativo ha ritenuto illegittimo il credito d'imposta. L'Ufficio ritiene di poter giustificare il proprio operato sulla base di una mera congettura, priva di qualsiasi riscontro fattuale alle spese rendicontate per l'anno 2016 ed afferenti alle attività di ricerca connesse al brevetto, come apoditticamente affermato a pagina 12 dell'appello: “[…] in soli sei giorni, pertanto, la fornitrice sarebbe stata in grado di predisporre un'offerta dettagliata rispetto ad un manufatto che, in quanto innovativo, avrebbe dovuto necessariamente risultare da un'attività di ricerca articolata.” Ovvero: “[…] tra l'offerta di fornitura della Società_1 indicata in fattura (27/05/2016) e la materiale consegna dell'attrezzatura (21/07/2016), siano trascorsi nemmeno due mesi, nel corso dei quali tuttavia la fornitrice avrebbe svolto attività di progettazione che, immediatamente, avrebbe dato luogo alla realizzazione di un macchinario pronto all'uso, corredato anche di manuale di istruzioni, e rispetto al quale il fornitore assumeva specifico obbligo di garanzia contro i vizi del prodotto, evidentemente collidente con la natura stessa di prodotto di attività di ricerca sperimentale, come tale soggetto a rischi di errori di progettazione, di realizzazione o a vizi di funzionamento”.
Affermazioni che hanno riguardato anche gli altri progetti e che devono essere ricondotte a mere illazioni, prive di alcuna valenza probatoria.
Le circostanze risultano ancora più evidenti nella motivazione solo apparente del recupero essendo fondata su valutazioni generiche o semplici deduzioni senza alcun riferimento alle specifiche attività di progettazione e di realizzazione. Mentre, nel caso concreto, la società contribuente a dimostrato che le attività e la rendicontazione delle stesse trovi titolo in perizie giurate e relazioni tecniche, predisposte da professionisti qualificati. Sul punto, si ritiene che le motivazioni della mancata spettanza del credito d'imposta, vengano invocate dall'Agenzia non sulla scorta di prove, ma di un dato statistico e di un dato probabilistico. Mentre appare assai plausibile la significazione della società contribuente prospettata in riferimento alle evidenze dei singoli progetti.
Sul punto, si conviene con la pronuncia della CGT della Campania n. 6212/7/2023, che ha evidenziato quanto alla facoltà da parte dell'Ufficio procedente, sul piano normativo, di esperire un preventivo parere del Mise, diventi, in concreto, una necessità imprescindibile in tutte quelle ipotesi in cui la contestazione da parte della stessa Amministrazione verta su valutazioni strettamente tecniche e particolarmente complicate.
Dello stesso tenore anche ulteriori pronunce di merito, dunque, si può affermare, che l'orientamento maggioritario intende considerare come obbligatoria la preventiva richiesta di un parere tecnico al Mise in tutte quelle ipotesi in cui risulta prevalente la natura tecnica degli accertamenti rispetto agli aspetti strettamente amministrativi e contabili.
La sentenza della Corte di Cassazione n. 25018 del 17 settembre 2024, ha dato peso alla certificazione asseverata prodotta dal contribuente e rilasciata da un soggetto qualificato e indipendente, riconoscendo in tale documento un forte elemento probante, in grado di dimostrare l'effettiva spettanza del credito. La
Corte ha ribadito che, in presenza di un'attestazione qualificata che spiega in dettaglio la metodologia e gli obiettivi scientifici del progetto, spetta all'Amministrazione finanziaria l'onere di smentire le risultanze tecniche con argomenti altrettanto solidi e non con generiche contestazioni: “la certificazione rilasciata da un valutatore indipendente ha la finalità di “favorire l'applicazione in condizioni di certezza operativa” dell'agevolazione in esame, attestando – attraverso soggetti abilitati, dotati di specifiche conoscenze in materia – la qualifica degli investimenti effettuati dalle imprese ai fini della loro classificazione tra le attività ammissibili al credito d'imposta. Questa certificazione, previo controllo da parte del MIMIT (Ministero delle Imprese e del Made in Italy), è idonea ad esplicare effetti vincolanti nei confronti dell'Amministrazione finanziaria.
In conclusione, assorbita ogni altra istanza, l'appello deve essere rigettato e confermato l'annullamento dell'atto di recupero.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di II Grado del Veneto, Sezione 1, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e conferma l'impugnata sentenza. Condanna l'appellante alle spese di giudizio che liquida in euro 5.000,00 oltre accessori come per legge, se dovuti. Così deciso in Venezia-Mestre, lì 20 gennaio
2026 Il Presidente Dott. Carlo Maria Zampi