Art. 2. 1. Dopo il quarto comma dell'articolo 14 della legge 9 ottobre 1970, n. 740 , e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2, al medico incaricato non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui agli articoli 51 e 52, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 52".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 740/1970 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 14 (Doveri). - Il medico incaricato e' tenuto a svolgere servizio adeguato alle esigenze dell'istituto presso cui e' addetto e ad osservare le vigenti disposizioni in materia sanitaria e le regole deontologiche professionali.
Egli e' tenuto, altresi' alla osservanza dei regolamenti, per gli istituti di prevenzione e di pena e del regolamento interno dell'istituto cui e' addetto, e deve tener conto, compatibilmente con le esigenze sanitarie, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio.
Il medico incaricato addetto agli istituti diretti da medici di ruolo e' tenuto ad osservare anche le direttive tecniche impartite dal direttore.
Il medico incaricato addetto agli istituti presso i quali il servizio sanitario e' diretto da un medico dirigente e' tenuto ad osservare le direttive tecniche da questi impartite e, qualora se ne discosti, deve fornire motivata spiegazione al medico provinciale, il quale ne valuta la fondatezza.
Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2, al medico incaricato non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui agli articoli 51 e 52, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 52.
Il Ministero della sanita', di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, organizza corsi di aggiornamento e di specializzazione in medicina carceraria.
Il personale sanitario che senza giustificato motivo non partecipa a detti corsi decade dall'incarico".
"Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2, al medico incaricato non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui agli articoli 51 e 52, salvo il disposto del terzo comma dell'articolo 52".
Nota all'art. 2:
- Il testo dell' art. 14 della legge n. 740/1970 , come modificato dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
"Art. 14 (Doveri). - Il medico incaricato e' tenuto a svolgere servizio adeguato alle esigenze dell'istituto presso cui e' addetto e ad osservare le vigenti disposizioni in materia sanitaria e le regole deontologiche professionali.
Egli e' tenuto, altresi' alla osservanza dei regolamenti, per gli istituti di prevenzione e di pena e del regolamento interno dell'istituto cui e' addetto, e deve tener conto, compatibilmente con le esigenze sanitarie, delle disposizioni impartite dal direttore dell'istituto o servizio.
Il medico incaricato addetto agli istituti diretti da medici di ruolo e' tenuto ad osservare anche le direttive tecniche impartite dal direttore.
Il medico incaricato addetto agli istituti presso i quali il servizio sanitario e' diretto da un medico dirigente e' tenuto ad osservare le direttive tecniche da questi impartite e, qualora se ne discosti, deve fornire motivata spiegazione al medico provinciale, il quale ne valuta la fondatezza.
Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'art. 2, al medico incaricato non possono essere affidati, nell'ambito dello stesso istituto, i servizi di cui agli articoli 51 e 52, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 52.
Il Ministero della sanita', di concerto con il Ministero di grazia e giustizia, organizza corsi di aggiornamento e di specializzazione in medicina carceraria.
Il personale sanitario che senza giustificato motivo non partecipa a detti corsi decade dall'incarico".