Sentenza 26 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 26/02/2003, n. 2943 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2943 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2003 |
Testo completo
Aula 'A' 02 943/03 IN NOM JEL OLO MALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Salvatore SENESE - Presidente - R.G.N. 1559/00 Consigliere Cron. 6676 Dott. Luciano VIGOLO Dott. Corrado GUGLIELMUCCI Consigliere- Rep. Dott. Filippo CURCURUTO - Rel. Consigliere Ud. 12/06/02 - Consigliere C.C.Dott. Camilla DI IASI ha pronunciato la seguente S EN TENZA sul ricorso proposto da: AR RI TA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CAVOUR 221, presso lo studio dell'avvocato la rappresenta e difendeFABIO NI, che unitamente all'avvocato SPEDALIERE, giusta LEOPOLDO delega in atti;
- ricorrente
contro
I.N.P.S.- ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, ---- in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA FREZZA 17, 2002 presso l'Avvocatura Centrale dell'Istituto, 2776 rappresentato e difeso dagli avvocati VINCENZO -1- CERLONI, ANTONIO TODARO, giusta delega in calce alla copia notificata del ricorso;
resistente con mandato avverso la sentenza n. 51/99 del Tribunale di TORRE ANNUNZIATA, depositata il 19/01/99 R.G.N. 637/97; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 12/06/02 dal Consigliere Dott. Filippo CURCURUTO;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso chiedendo che codesta SUPREMA CORTE, in camera di consiglio, dichiari inammissibile il ricorso descritto in epigrafe ed emetta i provvedimenti conseguiti per legge. -2- Fatto e diritto Visto il ricorso di MA TT AZ per la cassazione della sentenza con cui il Tribunale di Torre Annunziata, accogliendo l'appello dell'INPS ha rigettato la domanda della AZ diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di maternità per astensione obbligatoria ed astensione facoltativa in relazione al parto avvenuto il 30 aprile 1990, e del diritto all'indennità di malattia per i periodi dal 29 giugno 1992 al 19 luglio 1992 e dal 2 settembre 1992 al 27 settembre 1992, quale bracciante agricola;
considerato che
alla detta decisione il Tribunale è pervenuto sul rilievo che la AZ non aveva assolto l'onere di provare la propria qualità di lavoratrice subordinata;
considerato che
l'intimato ha depositato procura;
considerate le conclusioni rassegnate dal Procuratore Generale, il quale ha osservato quanto segue: “considerato che, con i motivi con lo stesso proposti, il ricorrente si limita. a fornire una diversa ricostruzione delle risultanze processuali, contrastante con quella motivatamente accertata. nella sentenza impugnata, cosicché con essi si chiede sostanzialmente un riesame del merito, inammissibile in sede di legittimità (tra le molte si vedano Cass. 361/02; Cass. 7989/00; Cass. 13045/97; Cass. 3723/96); 1 considerato, altresì che, nel caso di specie, merita di essere confermato l'orientamento consolidato di codesta S.C., secondo cui non e' censurabile in sede di legittimità se conseguentemente e correttamente motivata, come nella ipotesi in esame - la valutazione degli elementi di fatto che hanno indotto il giudicante ad inquadrare un determinato rapporto nello schema del lavoro subordinato o autonomo (tra le molte, cfr. Cass. 11502/00; Cass. 11178/96; Cass. 326/96; Cass. 9483/92); rilevato, inoltre, che nel caso in esame merita di essere confermato anche l'orientamento di codesta S.C., secondo cui colui che agisca in giudizio, invocando la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato nel settore dell'agricoltura, ha l'onere di provare, mediante l'esibizione di un documento che accerti la suddetta iscrizione negli elenchi nominativi o il possesso del certificato sostitutivo (ed eventualmente, in aggiunta, mediante altri mezzi istruttori), gli elementi essenziali della complessa fattispecie dedotta in giudizio, fermo restando che il giudice del merito, a fronte della prova contraria eventualmente fornita dall'ente previdenziale, anche mediante la produzione in giudizio di verbali ispettivi, non può limitarsi a decidere la causa in base al semplice riscontro dell'esistenza dell'iscrizione, ma deve pervenire alla decisione della controversia mediante la comparazione e il prudente apprezzamento di tutti i contrapposti elementi probatori acquisiti alla causa come avvenuto nella fattispecie (Cass. S. U. 26 ottobre 2000 n. 1133). ritenuto che, di conseguenza, le censure e le argomentazioni sono estranee_ai tipi legali previsti dai nn, 3 e 5 dell'art. 360 c.p.c. e si risolvono in un riesame delle considerazioni del merito della sentenza impugnata, con la conseguenza che il 2 ricorso stesso va dichiarato inammissibile con la procedura in camera di consiglio (Cass. ord. 354/88; Cass. ord. 6 79/82)"; ritenuto di dover condividere interamente le premesse di tali conclusioni;
considerato, peraltro, che alla stregua del loro stesso contenuto i motivi del ricorso sono manifestamente infondati, sicché si impone una pronunzia di rigetto;
PQM
Rigetta il ricorso;
nulla per le spese. Roma nella camera di consiglio del 12 giugno 2002. Il cons.est. Il Presidente Filippo Curcuruto Salvatore Senese Jalendar fy ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO, DI REGISTRO, E DA OGNI SPESA, TASSA IL CANCELLIERE O DIRITTO AI SENSI DELL'ART. 10 DELLA LEGGE 11-8-73 N. 533 Depositato in Concelleria YEB. 2003 HANCELLIERE 3