Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 20/03/2025, n. 1113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 1113 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1638/2024
RE BBLICA ITALIA PU
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione settima civile
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica nella persona della dott. Mariarosa Pipponzi,
a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 17 marzo 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al ruolo generale n. 1638/2024 promossa da
Parte 1 residente a [...]di Parana (Brasil), in proprio e 1) quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia
'nata in [...] - Stato di Parana (Brasil) il 15/04/2013; 2) Persona 1
3)
,nata il [...], in [...] 2 - SÃ LO Controparte 1
(Brasil), residente in [...](Brasil) - SÃ LO (Brasil), in Rua Marquês de Olinda, 401; nata 1'11/12/1996, in Presidente Per 2 - SA LO 4) Parte 2
,
(Brasil), residente in [...], na 3/15 Twenty Second Avenue, Palm Beach, Queensland, 4221; nata il [...], in [...] 4 LO (Brasil), 5) Persona 3 '
residente in [...]di AT RO na Rua Durvalino Vitorino, 1400, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia nata il [...] in [...] - Stato
6) Persona 5 di AT RO (Brasil); nata il [...] in [...] 2 Estado de SÃ LO
7) Parte 3
,
(Brasil), residente in [...]di AT RO (Brasil) in Rua Durvalino Vitorino,
1400;
-Persona 6 nata il [...], in [...] 2 Per 7 de SÃ LO (Brasil), 8) ' residente Presidente Persona_8 (Brasil) in Rua Siqueira Campos 419, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia nata il [...] in [...] 2 -SÃ LO (Brasil); 9) Persona 9
'nata il [...], in [...] 2 SÃ LO (Brasil),
10) Persona 10 residente in [...](Brasil) in Rua Potiguares, n° 24, apto 41;Persona 11 nato il [...] in [...] 2 - SÃ LO (Brasil), residente
11) Persona 12
-
in Rondonopois – Stato di AT RO (Brasil) in Rua Dr. Reinaldo Aparecido de Almeida
Costa, 1051, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie
09/08/2010; Controparte_2 nato in [...] - Estado de AT RO (Brasil), il 01/03/2013; 13) '
', nato il [...] in [...] -SÃ LO (Brasil), residente 14) Parte_4 in Bataguassu - Stato di AT RO do Sul (Brasil) in rua Herminio Moreira Veiga, 110, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio:
,Controparte_3 nata in [...] - SA LO (Brasil) il giorno 18/03/2022; 15)
Controparte_4 nata in [...]_2 SÃ LO (Brasil), il 16)
18/05/1976, residente in [...]di AT RO do Sul (Brasil) in rua João
Thomaz 320- Cep. 79100-350, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio: nato in [...] - Stato di AT RO do Sul (Brasil) il17) Persona 14
5/10/2011;
- SÃ LO 'nata il [...], in [...] 2 18) Parte 5
(Brasil), residente in [...]– Distrito Federal, na SQS 308, bloco C, apto 310, Asa Sul;
19) Controparte 5 Inata il 19/08/1991 in Presidente Per 2 SÃ Parte 6
-
'
LO (Brasil), residente in [...]di Parana (Brasil), in Avenida José Gabriel de
Oliveira, 999;
Parte_7 Inata il 16/09/1994, in Presidente Persona 15 20) residente in [...]di Parana (Brasil), Av. Garibaldi Deliberado, 545;
[...]
Parte 8 , nato il [...], in [...]-AT RO (Brasil), residente in [...]21)
ON (Brasil) Rua Rafael V az e Silva, 3600, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli: nato in [...] il [...];
22) Persona 16 nato in [...] il [...];
23) Parte_9
con l'avvocato Lupparelli Simone ricorrenti contro
Controparte_6 (C.F. P.IVA 1 ), nella persona del ministro pro tempore, difeso dall'avvocatura distrettuale dello Stato di Brescia resistente e con l'intervento del
Pubblico ministero
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 9 febbraio 2024, i ricorrenti chiedevano l'accertamento dello status di cittadini italiani, iure sanguinis per discendenza paterna, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, 1 c. lett. a) legge n. 91/1992 e la conseguente condanna dell'amministrazione all'adempimento di ogni incombente di legge. A sostegno della domanda i ricorrenti hanno invocato la discendenza da Persona 17
[...] nato in [...] nel Comune di Martinengo (BG) il 20 novembre 1879 ed emigrato in
Brasile.
Hanno inoltre esposto che: il dante causa, mai naturalizzato brasiliano, si è coniugato con Persona_18 . Dalla loro unione
-
Persona 19 il 4 novembre 1903 a Santa Rita do Passa Quatro;
nacque Persona 19 si sposò con Persona_20. Dalla loro unione sono nati: il 13 maggio 1930 a Anhumas;
Persona 21 il 23 settembre 1933 a Anhumas (Brasile); Persona 22
nacque il 6 febbraio 1945 a Anhumas;
Persona 23
Persona 24 1. Dalla loro unione sono si sposò con Persona 21
nati tre figli:
nata il [...] a [...] 25
(BRASILE); nato il [...]; Persona 26
nato il [...] a [...] 2 ; Persona 27
si è sposata con Per 28 e dalla loro unione nascevano: Persona 25
nata il [...]. Dal matrimonio con la ricorrente Persona 3
è nata la ricorrente
. Dal secondo Parte 3 Persona 29
nasceva invece la ricorrente matrimonio con Persona_30
Persona 5 Persona 6 nata il [...] e sposata con Persona 31 la ricorrente
Dalla loro unione nascevano le ricorrenti Persona 10 e
[...]
Persona 9 . In seguito al divorzio da Persona 31 aveva sposato;
Persona 32 Persona 33 è nato il [...] e dal matrimonio con [...] il ricorrente e Per 35nascevano i ricorrenti Persona 13 Persona 34
[...]
Parte 4 nato il [...] si sposava con [...] il ricorrente il giorno 18 e dalla loro unione è nato il ricorrente Persona 36 Controparte_3 marzo 2022;
sono nate le dal matrimonio tra Parte 10 Persona_26 e nate rispettivamente il 17 febbraio ricorrenti CP 1 e Parte 2 dal matrimonio tra Persona 27 e Persona 37
Controparte_4 Ella si è sposata
[…] nasceva il 18 maggio 1976 la ricorrente e dalla loro unione è nato il ricorrente Persona 14 ilcon Persona_38
5 ottobre 2011;
Controparte_7 è nato il ricorrente [...] dal matrimonio tra Persona 22 e
1'8 ottobre 1967 dalle seconde nozze del quale nasceva la Parte 1
il 15 aprile 2013; ricorrente Persona 1 con Controparte_8 sono nati tre figli: dal matrimonio di Persona 23 nato il [...] a [...], aveva sposato CP_9 Persona 39 il 29 gennaio
[...] Dalla loro unione nasceva il ricorrente Parte 8
1987. Egli aveva sposato CP 10 e dalla loro unione sono nati i Persona 40
ricorrenti Per 16 e rispettivamente il 28 luglio 2016 e Parte_9
il 16 settembre 2022;
nata il [...], dal matrimonio della quale con [...] Persona 41
nascevano le ricorrenti Persona_43 il 19 agosto Persona 42
1991, la quale si è sposata con Persona 44 e Parte 7
[...] il 16 settembre 1994; la ricorrente Parte_5 nata il [...]. Il Controparte_6 si è tempestivamente costituito in giudizio tramite l'Avvocatura Distrettuale dello Stato, chiedendo di valutare nel merito la domanda, previo accertamento di eventuali cause estintive e rilevando la necessità di vagliare in sede giudiziale “la non rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei medesimi e di tutti i loro ascendenti secondo le disposizioni che si sono succedute nel tempo (Legge n. 91/92, Legge n. 555/1912 e, prima ancora, le preleggi al Codice Civile del 1865), laddove nel procedimento amministrativo] unicamente l'Autorità consolare, titolata a interloquire con le competenti autorità locali, è effettivamente in grado di svolgere tali verifiche."
Il Pubblico Ministero, ritualmente avvisato, nulla ha fatto pervenire.
PREMESSO
La prima disciplina organica della cittadinanza italiana era contenuta nella legge n. 555/1912
(emanata in sostituzione delle disposizioni inserite nel Codice civile del 1865, agli artt. 1-15) la quale, applicabile ratione temporis a e ai suoi discendenti, nell'impianto Persona_17
originario si ispirava al principio dell'unicità della cittadinanza, per l'individuo e per la sua famiglia.
Si riconosceva un ruolo preminente alla figura del marito-padre, che trasmetteva automaticamente la propria cittadinanza alla moglie straniera e ai figli e condivideva con i familiari anche la sua perdita, nel caso di acquisto di una cittadinanza straniera ed espatrio. Di contro, la cittadina italiana che contraeva matrimonio con un cittadino straniero, tra l'altro, per quello che qui interessa, non poteva trasmettere ai discendenti la propria cittadinanza.
Sul punto è intervenuta la Corte costituzionale con la sentenza n. 87 del 1975 che ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 10, comma 3, della Legge n. 555 del 1912 nella parte in cui prevedeva la perdita della cittadinanza italiana indipendentemente dalla volontà della donna che si sposava con cittadino straniero. La Corte ha ritenuto che la norma violasse palesemente anche l'art. 29 della Costituzione, in quanto comminava una gravissima disuguaglianza morale, giuridica e politica dei coniugi e poneva la donna in uno stato di evidente inferiorità, privandola automaticamente, per il solo fatto del matrimonio, dei diritti del cittadino italiano.
In via successiva per effetto della sentenza n. 30 del 1983 è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, nella parte in cui non prevedeva che fosse cittadino per nascita anche il figlio da madre cittadina.
Successivamente, per effetto dell'elaborazione giurisprudenziale, si è ritenuto che i discendenti e le discendenti di cittadine italiane, anche se nati prima dell'entrata in vigore della Carta costituzionale, sono a loro volta cittadini italiani (v. Cass S.U. n. 4466/2009).
Inoltre, nell'ordinamento brasiliano la materia della cittadinanza è sempre stata fondata sul principio dello ius soli e sulla possibilità di mantenere plurime cittadinanze. La Costituzione federale brasiliana del 1988, all'art. 12, punto II, lettera b, paragrafo 4, prevede la perdita della cittadinanza brasiliana, per quello che qui interessa, in caso di acquisizione di altra cittadinanza. Sennonché la stessa norma prevede, quale eccezione a tale regola, che l'acquisizione della cittadinanza straniera sia originata dalla legge straniera. La Costituzione Federale prevede cioè la possibilità per il brasiliano di avere nazionalità doppia o multipla quando vi è il riconoscimento della cittadinanza d'origine da parte di una legge straniera. In questo caso, la nazionalità deriva dalla legge straniera, che riconosce come cittadini nati nel suo territorio i discendenti dei suoi cittadini oppure quando una cittadinanza è imposta dalla norma straniera, attraverso un processo di naturalizzazione, al residente brasiliano in uno stato straniero, come condizione per la permanenza nel loro territorio o per l'esercizio dei diritti civili (cfr. http://www.consiglioveneto.it/crvportal/BancheDati/costituzioni/br/Costituzione_Brasil;e cfr. http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/dupla-nacionalidade).
Con specifico riferimento ai ricorrenti del Brasile si era posto poi il problema della c.d. Grande
Naturalizzazione, introdotta con decreto del governo sudamericano n. 58 A del 15/12/1889, a norma del quale gli italiani presenti in Brasile al 15/11/1889 avrebbero ottenuto la naturalizzazione automatica brasiliana, a meno che avessero manifestato entro sei mesi, dinanzi ai propri consolati, la volontà di conservare la cittadinanza italiana. La Corte di Cassazione a Sezioni Unite - richiamati gli artt. 3, 4, 16 ss. e 22 Cost., l'art. 15 della
Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo del 10 dicembre 1948 e il Trattato di Lisbona - ha affermato che "Ogni persona ha un diritto soggettivo permanente e imprescrittibile allo stato di cittadino, che congloba distinti ed egualmente fondamentali diritti;
ciò rileva anche in relazione all'esegesi delle norme dello Stato precostituzionale, ove ancora applicabili;
il diritto si può perdere per rinuncia, ma purché volontaria ed esplicita, in ossequio alla libertà individuale, e quindi mai per rinunzia tacita, a sua volta desumibile da una qualche forma di accettazione tacita di quella straniera impartita per provvedimento generalizzato di naturalizzazione". Più nello specifico:
"L'istituto della perdita della cittadinanza italiana, disciplinato dal codice civile del 1865 e dalla legge n. 555 del 1912, ove inteso in rapporto al fenomeno di c.d. grande naturalizzazione degli stranieri presenti in Brasile alla fine dell'Ottocento, implica un'esegesi restrittiva delle norme afferenti, nell'alveo dei sopravvenuti principi costituzionali, essendo quello di cittadinanza annoverabile tra i diritti fondamentali;
in questa prospettiva l'art. 11, n. 2, cod. civ. 1865, nello stabilire che la cittadinanza italiana è persa da colui che abbia ottenuto la cittadinanza in paese estero, sottintende, per gli effetti sulla linea di trasmissione iure sanguinis ai discendenti, che si accerti il compimento, da parte della persona all'epoca emigrata, di un atto spontaneo e volontario finalizzato all'acquisto della cittadinanza straniera per esempio integrato da una domanda di
-
iscrizione nelle liste elettorali secondo la legge del luogo -, senza che l'aver stabilito all'estero la residenza, o anche l'aver stabilizzato all'estero la propria condizione di vita, possa considerarsi bastevole, unitamente alla mancata reazione al provvedimento generalizzato di naturalizzazione, a integrare la fattispecie estintiva per accettazione tacita degli effetti di quel provvedimento” (Cass.
Civ. sent. n. 25318/2022).
La principale conseguenza è che la cittadinanza italiana non sia stata persa nemmeno dagli italiani che, nel richiamato termine, non avessero espressamente dichiarato di volerla conservare.
La Corte di legittimità nel medesimo provvedimento si è altresì pronunciata in tema di riparto dell'onere probatorio nell'ambito dei procedimenti per l'accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis: "Secondo la tradizione giuridica italiana, nel sistema delineato dal codice civile del 1865, dalla successiva legge sulla cittadinanza n. 555 del 1912 e dell'attuale legge n. 91 del 1992, la cittadinanza per fatto di nascita si acquista a titolo originario iure sanguinis, e lo status di cittadino, una volta acquisito, ha natura permanente, è imprescrittibile ed è giustiziabile in ogni tempo in base alla semplice prova della fattispecie acquisitiva integrata dalla nascita da cittadino italiano;
a chi richieda il riconoscimento della cittadinanza spetta di provare solo il fatto acquisitivo e la linea di trasmissione, mentre incombe alla controparte, che ne abbia fatto eccezione la prova dell'eventuale fattispecie interruttiva" (v. Cass. sent. cit.). Questo Giudice condivide solo in parte il pronunciamento appena richiamato, in quanto, sotto il profilo del riparto dell'onere della prova, dà per scontato un dato di fatto e cioè che il [...]
CP_6 ― tipica controparte nei giudizi di accertamento della cittadinanza italiana iure sanguinis non può conoscere di fatti estintivi ovvero modificativi del diritto vantato dai ricorrenti.
È noto che in base al principio di non contestazione, disciplinato dall'art. 115 c.p.c., il giudice deve porre a fondamento della decisione i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita. La principale conseguenza è che dinnanzi ad un onere esplicitamente imposto, la mancata contestazione costituisce una condotta incompatibile con la negazione del fatto costitutivo della domanda, la cui prova diviene inutile.
Senonché un simile sistema basato su oneri di allegazione, di contestazione e di prova, presuppone la conoscenza, ovvero almeno la conoscibilità, da parte di colui su cui grava l'onere di contestare determinati fatti. Trattasi di un dato consolidato nella giurisprudenza di legittimità che interpreta l'art. 115 c.p.c. come disposizione che impone la contestazione specifica dei fatti rientranti nella sfera di conoscibilità della parte (v. Cass. ord. n. 2174/2021 secondo cui è “consolidato il principio di diritto secondo cui l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli che siano estranei alla sua sfera di conoscibilità", con richiamo anche a Cass. n. 14652/2016 e Cass. n. 87/2019).
Fermo restando che la rinuncia alla cittadinanza, dev'essere, senz'altro, volontaria ed esplicita, tale causa di perdita, quale fatto proprio dei ricorrenti, non può essere verificata dal Controparte_6 come correttamente osservato nella memoria di costituzione.
Dalle richieste indirizzate da codesto Tribunale alle autorità consolari competenti a conoscere di eventuali rinunce alla cittadinanza italiana è emerso, infatti, che la dichiarazione di mancata rinuncia viene rilasciata soltanto a ciascun Comune competente all'accertamento in via amministrativa ovvero all'Autorità giudiziaria, su richiesta.
Da ciò consegue l'indisponibilità di una simile informazione in capo al Controparte_6 e per esso all'Avvocatura dello Stato, in assenza di qualsivoglia canale di comunicazione con le autorità consolari.
Ad ogni buon conto l'organo giudiziario deve comunque accertare i fatti generatori dello status civitatis, tra cui, oltre alla sussistenza di un rapporto di filiazione tra il dante e l'avente causa e la trasmissione ininterrotta dello status di cittadino italiano, vi è anche la verifica di eventuali fattori che ne abbiano determinato la perdita, quali una rinuncia che non sia frutto di automaticità.
Per tale motivo è stata ritenuta necessaria l'acquisizione al processo della documentazione in possesso degli uffici consolari competenti relativamente alla presenza di eventuali atti di rinuncia allo status civitatis italiano. ***
Poste queste premesse, il ricorso è meritevole di accoglimento alla luce dell'analisi della documentazione prodotta dagli odierni ricorrenti (tutti debitamente legalizzati secondo la procedura delle apostille il Brasile è infatti firmatario della Convenzione dell'Aja del 1961 sull'abolizione della legalizzazione e l'introduzione della procedura di apostille https://www.hcch.net/en/states/hcch- members/details1/?sid'27), nonché dall'istruttoria esperita, da cui si evince quanto segue:
- i ricorrenti hanno provato la linea di discendenza dall'avo e, con il certificato negativo di naturalizzazione, ch'egli non aveva perduto la cittadinanza italiana (v. doc. 61 del fascicolo di parte ricorrente);
si deve ritenere che abbiano regolarmente acquisito dalla nascita la cittadinanza italiana anche i discendenti di [...] Persona 19 Persona 21 Persona 23
che pur sposando un brasiliano, hanno mantenuto la cittadinanza italiana. Persona_25 '
Infatti, da una parte, come detto, la norma che faceva discendere la perdita della cittadinanza per via del matrimonio contratto con uno straniero è stata dichiarata incostituzionale (Corte
Costituzionale n. 87 del 1975 già citata) e dall'altra parte la normativa brasiliana prevedeva lo ius soli e la possibilità di possedere più cittadinanze. Pertanto, richiamata la sopracitata sentenza della Corte Costituzionale n. 30 del 1983, anche le donne hanno trasmesso la cittadinanza italiana ai figli al momento della nascita;
risulta dalla certificazione rilasciata dal Consolato Generale d'Italia in San Paolo (Brasile) in atti la mancata rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dei ricorrenti nonché di ogni ascendente (v. documentazione attestante la risposta dell'autorità consolare, acquisita nel fascicolo telematico).
Alla luce di quanto sopra esposto deve essere accolta la domanda avanzata dai ricorrenti, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del [...]
CP_6 dei provvedimenti conseguenti.
Tenuto conto della peculiarità della materia, della difficile esegesi del dettato normativo e della sostanziale non opposizione del resistente, sussistono giustificati motivi per compensare integralmente le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione monocratica accoglie il ricorso proposto da
1) Parte_1 nato l'[...] a [...] 2 - SÃ LO (Brasil) '
residente a [...]di Parana (Brasil), in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia 2) Persona 1 nata in [...] - Stato di Parana (Brasil) il 15/04/2013;
,
,nata il [...], in [...]_2 Controparte 13)
-SÃ LO
(Brasil), residente in [...](Brasil) - SÃ LO (Brasil), in Rua Marquês de Olinda, 401;
4) Parte 2 nata l'[...], in [...] 2 - SA LO
(Brasil), residente in [...], na 3/15 Twenty Second Avenue, Palm Beach, Queensland, 4221;
'nata il [...], in [...] 4 LO (Brasil), 5) Persona 3
residente in [...]di AT RO na Rua Durvalino Vitorino, 1400, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia
Persona 5 nata il [...] in [...] - Stato 6)
di AT RO (Brasil);
,nata il [...] in [...] 2 - Estado de SÃ LO 7) Parte 3
(Brasil), residente in [...]di AT RO (Brasil) in Rua Durvalino Vitorino, 1400;
,Persona 6 nata il [...], in [...] 2 - Estado de SÃ LO (Brasil), 8) residente Presidente Persona 8 (Brasil) in Rua Siqueira Campos 419, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulla figlia:
nata il [...] in [...] 2 -SÃ LO (Brasil); 9) Persona_9
,nata il [...], in [...] 2 - SÃ LO (Brasil), 10) Persona 10
residente in [...]Persona 11 (Brasil) in Rua Potiguares, n° 24, apto 41;
nato il [...] in [...] 2 - SÃ LO (Brasil), residente 11) Persona 12
in Rondonopois - Stato di AT RO (Brasil) in Rua Dr. Reinaldo Aparecido de Almeida Costa,
1051, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sulle figlie nata in [...], il 12) Persona 13
09/08/2010;
Controparte_2 nato in [...] - Estado de AT RO (Brasil), il 01/03/2013; 13)
,
nato il 26/02/1988 in [...] [...]) Parte 4
in Bataguassu - Stato di AT RO do Sul (Brasil) in rua Herminio Moreira Veiga, 110, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio:
15) Controparte_3 , nata in [...] - SA LO (Brasil) il giorno 18/03/2022; 16) nata in [...] 2 SÃ LO (Brasil), il
18/05/1976, residente in [...]di AT RO do Sul (Brasil) in rua João Thomaz
320- Cep. 79100-350, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sul figlio:
nato in [...] – Stato di AT RO do Sul (Brasil) il17) Persona 14
05/10/2011;
18) Parte 5 nata il [...], in [...]
-Per 2 SÃ LO
(Brasil), residente in [...], na SQS 308, bloco C, apto 310, Asa Sul;
19) Controparte_5 Parte_6 Inata il 19/08/1991 in Presidente Per_2 - SÃ
LO (Brasil), residente in [...]di Parana (Brasil), in Avenida José Gabriel de Oliveira,
999;
20) Parte 7 Inata il 16/09/1994, in Presidente Persona 15
[...] residente in [...]di Parana (Brasil), Av. Garibaldi Deliberado, 545;
Parte_8 nato il [...], in [...]-AT RO (Brasil), residente in [...]21)
Velho DO (Brasil) Rua Rafael Vaz e Silva, 3600, in proprio e quale esercente la potestà genitoriale sui figli:
22) Persona 16 nato in [...] il [...];
23) Parte_9 nato in [...] il [...];
nei confronti del Controparte_6
dichiara che i ricorrenti, come sopra meglio identificati, sono cittadini italiani e, per l'effetto,
ordina al CP_6 CP 6 e per esso, all'Ufficiale dello Stato Civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza di parte attrice, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
Spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Brescia il giorno 19 marzo 2025.
Il Giudice
Dott. Mariarosa Pipponzi 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
1994 e l'11 dicembre 1996;