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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 10/03/2025, n. 686 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 686 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. ssa Maria
LEONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc nella causa promossa da
Parte_1
rappr e dif dall'avv. Pollicoro
RICORRENTE
E
CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Certomà CONVENUTO
Oggetto: indebito
Fatto e diritto
Con ricorso del 8.1.24 la parte ricorrente chiedeva al Tribunale di
Taranto di dichiarare non dovuta la trattenuta operata sugli arretrati dell'assegno io per compensazione parziale dell'indebito complessivo di € 38.101,06, derivante dall'incasso degli arretrati della indennità di accompagnamento della madre avvenuto dopo la morte della stessa.
L si è costituito insistendo per il rigetto della domanda. CP_1
Preliminarmente va detto che è pacifico che il ricorrente abbia incassato in data 1.3.08 la somma di € 38.205,00 quali arretrati della indennità di accompagnamento spettanti alla madre, nonostante la stessa fosse deceduta il 16.2.2008, non quale erede ma in virtù della delega ad operare per conto della madre.
Per tale ragione in data 4.2.10 l ha comunicato al ricorrente che le CP_1
somme non fossero spettanti e che andassero ripetute. In data 4.5.15
l ha reiterato la richiesta di ripetizione delle somme predette. CP_1
Infine nel marzo del 2020 l ha provveduto a trattenere dagli CP_1 arretrati della pensione Io la somma di € 3369,01 a parziale compensazione del maggior indebito.
Appare evidente dunque che il diritto alla ripetizione non è prescritto, stante l'atto interruttivo notificato al ricorrente il 4.5.25.
Nel merito va detto che il ricorrente non poteva incassare le somme in data 1.3.08 sulla scorta di una delega certamente non più operante a seguito del decesso della propria madre in data 16.2.25. Pertanto certamente tali somme sono state incassate indebitamente configurando un indebito soggettivo. Né può invocarsi l'art.1188 cc e la giurisprudenza pure richiamata dal ricorrente, atteso che le somme sono state versate dall sul conto della defunta presso l'Ufficio postale CP_1
di Ginosa dopo il decesso della stessa, sicchè la rimessa non è mai entrata nella disponibilità dell'avente diritto, in quanto già deceduta al momento del pagamento, che quindi non è stato liberatorio per l . CP_1
Resta da valutare se il ricorrente quale erede della defunta
[...]
abbia comunque diritto al pagamento delle somme per gli CP_2
arretrati, come richiesto in via subordinata dallo stesso.
Tuttavia l ha eccepito la prescrizione del diritto del ricorrente a CP_1
percepire gli arretrati jure hereditario atteso che non ha mai fatto istanza di pagamento prima del deposito del ricorso e sono decorsi ben più di
10 anni dalla maturazione del diritto.
E' vero tuttavia che il ricorrente ha già restituito parte della somma incassata, per un totale di € 1262,64, come dimostrato dai bollettini versati in atti, sicchè resta un residuo di € 36.838,45 ancora da versare all . CP_1
In definitiva il ricorso può trovare solo parziale accoglimento. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede.
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara che la somma dovuta dal ricorrente all è pari ad € CP_1
36838,45;
2. spese compensate
Taranto, 10.3.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Taranto Sezione Lavoro dr. ssa Maria
LEONE, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art.429 cpc nella causa promossa da
Parte_1
rappr e dif dall'avv. Pollicoro
RICORRENTE
E
CP_1
rappr. e dif. dall'Avv. Certomà CONVENUTO
Oggetto: indebito
Fatto e diritto
Con ricorso del 8.1.24 la parte ricorrente chiedeva al Tribunale di
Taranto di dichiarare non dovuta la trattenuta operata sugli arretrati dell'assegno io per compensazione parziale dell'indebito complessivo di € 38.101,06, derivante dall'incasso degli arretrati della indennità di accompagnamento della madre avvenuto dopo la morte della stessa.
L si è costituito insistendo per il rigetto della domanda. CP_1
Preliminarmente va detto che è pacifico che il ricorrente abbia incassato in data 1.3.08 la somma di € 38.205,00 quali arretrati della indennità di accompagnamento spettanti alla madre, nonostante la stessa fosse deceduta il 16.2.2008, non quale erede ma in virtù della delega ad operare per conto della madre.
Per tale ragione in data 4.2.10 l ha comunicato al ricorrente che le CP_1
somme non fossero spettanti e che andassero ripetute. In data 4.5.15
l ha reiterato la richiesta di ripetizione delle somme predette. CP_1
Infine nel marzo del 2020 l ha provveduto a trattenere dagli CP_1 arretrati della pensione Io la somma di € 3369,01 a parziale compensazione del maggior indebito.
Appare evidente dunque che il diritto alla ripetizione non è prescritto, stante l'atto interruttivo notificato al ricorrente il 4.5.25.
Nel merito va detto che il ricorrente non poteva incassare le somme in data 1.3.08 sulla scorta di una delega certamente non più operante a seguito del decesso della propria madre in data 16.2.25. Pertanto certamente tali somme sono state incassate indebitamente configurando un indebito soggettivo. Né può invocarsi l'art.1188 cc e la giurisprudenza pure richiamata dal ricorrente, atteso che le somme sono state versate dall sul conto della defunta presso l'Ufficio postale CP_1
di Ginosa dopo il decesso della stessa, sicchè la rimessa non è mai entrata nella disponibilità dell'avente diritto, in quanto già deceduta al momento del pagamento, che quindi non è stato liberatorio per l . CP_1
Resta da valutare se il ricorrente quale erede della defunta
[...]
abbia comunque diritto al pagamento delle somme per gli CP_2
arretrati, come richiesto in via subordinata dallo stesso.
Tuttavia l ha eccepito la prescrizione del diritto del ricorrente a CP_1
percepire gli arretrati jure hereditario atteso che non ha mai fatto istanza di pagamento prima del deposito del ricorso e sono decorsi ben più di
10 anni dalla maturazione del diritto.
E' vero tuttavia che il ricorrente ha già restituito parte della somma incassata, per un totale di € 1262,64, come dimostrato dai bollettini versati in atti, sicchè resta un residuo di € 36.838,45 ancora da versare all . CP_1
In definitiva il ricorso può trovare solo parziale accoglimento. Nulla per le spese stante la dichiarazione ex art.152 disp att cpc.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede.
1. Accoglie il ricorso per quanto di ragione e per l'effetto dichiara che la somma dovuta dal ricorrente all è pari ad € CP_1
36838,45;
2. spese compensate
Taranto, 10.3.25
Il gdl
Dott.ssa Maria LEONE