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Sentenza 8 aprile 2024
Sentenza 8 aprile 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Agrigento, sentenza 08/04/2024, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Agrigento |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2024 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, in persona del giudice G. Claudia Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, in grado di appello, iscritto al n. 1364/2020 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio La Rocca, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Appellante e Appellata incidentale
Contro
, nato ad [...], l'[...], e CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] domiciliati presso lo studio dell'avv. Graziano Magliarisi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellati e Appellanti incidentali
E nei confronti di
, nato ad [...], il [...]. Controparte_3
Appellato Contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agrigento nr. 961/2019.
Conclusioni: cfr. Note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1 dicembre 2023.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE –
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n 969/2019 resa dal Giudice di pace di Agrigento in data 2-6 novembre 2019, non notificata, con cui, accogliendo parzialmente la domanda di , aveva condannato la CP_1
compagnia assicuratrice e in solido al pagamento in suo Controparte_3
favore della somma di euro 2.748,82, oltre interessi, rigettando la richiesta di condanna di quale cessionaria di parte del credito Controparte_2
risarcitorio, compensando le spese di lite.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente il sinistro stradale e applicato la presunzione di pari responsabilità dei conducenti, nonostante l'omessa prova della dinamica del sinistro e per aver compensato le spese di lite, nonostante l'integrale rigetto della domanda proposta da Controparte_2
Sulla scorta delle superiori ragioni, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, e, conseguentemente, la condanna di alla restituzione della somma di euro 2.993,38, già corrisposta, CP_1
con condanna degli appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitisi tempestivamente e hanno CP_1 Controparte_2 resistito all'appello, chiedendone il rigetto, proponendo contestualmente appello incidentale avverso la sentenza impugnata, sulla scorta della erronea valutazione nelle prove, per non aver riconosciuto l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro o, in Controparte_3
subordine, della maggiore percentuale di responsabilità del medesimo e per non aver ritenuto dimostrato il diritto di credito di , Controparte_2 lamentando, infine, l'erronea compensazione delle spese di lite in assenza dei presupposti.
, ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_3
costituito, rimanendo contumace.
La causa, istruita con produzione documentale, acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 1 dicembre 2023 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va in via preliminare dichiarata la contumacia di , ritualmente Controparte_3
evocato in giudizio e non costituito.
Venendo al merito, vanno esaminati congiuntamente sia il primo motivo dell'appello principale, che il primo motivo dell'appello incidentale essendo sovrapponibili e relativi al riconoscimento della pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro.
Ebbene, contrariamente da quanto censurato dalle parti, si ritiene che all'esito dell'istruttoria svolta in primo grado, e in particolare, considerate le dichiarazioni del teste [cfr. verb. ud. 14 Testimone_1
settembre 2018], può dirsi accertata soltanto la circostanza dell'avvenuta collisione, in data 5 aprile 2017 a Campobello di Licata, tra l'autovettura
Audi A4 condotta da , che percorreva la via XXIV Maggio CP_1 giunto all'intersezione con la via D'Azeglio, e l'autovettura AT ED condotta da , che percorreva la via D'Azeglio. Controparte_3
Inoltre, anche il ctu, nominato in corso di causa, sulla scorta degli schizzi e delle fotografie documentate dai Vigili Urbani, intervenuti sul luogo del sinistro, e compendiate nella Relazione di servizio, esaminando i danni riportati dalle autovetture coinvolte, non ha escluso che vi sia stato un urto tra le stesse e un consequenziale sfregamento dell'Audi A4 con il muro, evidenziando, tuttavia, delle perplessità con riguardo al distacco a destra del paraurti della e all'assenza di parti in plastica al CP_4
suolo.
A tal proposito, l'odierno giudicante ritiene che in ogni caso le riserve del ctu non consentono di escludere la sussistenza di una collisione tra l'autovetture, in quanto, in primo luogo, il medesimo tecnico incaricato ha comunque affermato la compatibilità in linea teorica tra i danni subiti dall'Audi A4 e l'esistenza di una collisione con la AT ED e con il muro;
in secondo luogo, occorre tenere in considerazione che l'esame peritale è stato condotto sulla scorta di fotografie e di misurazioni su vetture in posizione statica;
in terzo luogo, non è neppure escluso che la fosse stata ( prima e a prescindere dalla collisione) già CP_4
danneggiata.
Infine, va stigmatizzato che l'esistenza della collisione è stata confermata da un testimone oculare, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, tenuto conto, peraltro, che non è stata verbalizzata alcuna contraddizione o reticenza nel corso del suo esame da parte del giudice di pace.
Ebbene, sulla scorta delle superiori considerazioni, essendo stato dimostrato lo scontro tra veicoli, correttamente il Giudice di primo grado ha fatto ricorso alla presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., atteso che si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno.
Infatti, si ritiene che la superiore presunzione non possa essere superata, non avendo fornito la prova rigorosa e convincente CP_1
della propria estraneità al sinistro, non essendo certamente sufficiente quanto dichiarato dal teste , il quale non ha fatto alcun cenno sulla Tes_1
condotta di guida del medesimo , non consentendo al Giudice di CP_1
ritenere che la condotta del sia stata la causa esclusiva nella CP_3
verificazione del sinistro e considerato che, ai sensi dell'art. 145 Cds, tutti i conducenti, anche quelli che hanno diritto di precedenza,
“approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.
Sul punto, è stato affermato che qualora venga accertata la colpa a carico di uno dei conducenti, ciò non impedisce al Giudice il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento ( cfr. Corte app. Genova sent. 813/2023).
Venendo, ora, alla quantificazione dei danni risarcibili, vanno richiamate la conclusioni cui giunge il ctu, che ha ritenuto congrue le voci di danno presenti nella perizia di stima di parte appellante pari a € 5497,65 iva inclusa (cfr. Relazione ctu),
Pertanto, operando la riduzione del 50 %, in virtù del riconoscimento della presunzione di pari responsabilità, correttamente il
Giudice di primo grado ha condannato la e Parte_1 CP_3
in solido al pagamento della somma di € 2748,82.
[...]
Sulla scorta di tali ragioni, va disatteso il primo motivo di appello principale e di appello incidentale.
Il mancato accoglimento del primo motivo di appello principale assorbe ogni statuizione sul secondo motivo di appello.
Venendo, adesso, a esaminare il motivo di censura sollevato da con riferimento al mancato accoglimento della domanda Controparte_2
risarcitoria della medesima proposta, quale cessionaria del credito, pari alle spese sostenute per il soccorso stradale e il noleggio di auto sostitutiva, si osserva quanto segue.
Con riferimento alle spese sostenute per il soccorso stradale, si ritiene che le stesse siano state dimostrate, atteso che il teste nel Tes_1 corso dell'esame testimoniale ha dichiarato di aver visto arrivare il soccorso stradale (cfr. verbale di udienza cit. del 14 settembre 2018).
Pertanto, in assenza di espressa contestazione sulla quantificazione di tale voce di danno e sull'esistenza stessa del contratto di cessione, si ritiene congruo l'importo indicato in fattura comprensivo di iva di € 255,20 Non merita accoglimento, invece, il risarcimento del danno da noleggio di auto sostitutiva.
Sul punto, giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è possible considerare tale voce di danno
“sussistente in re ipsa” ma, al contrario, “come ogni danno, deve essere provato” (Cass. N. 17135/11), in conformità all'orientamento ormai consolidato secondo il quale risarcibile può essere solo il danno conseguenza e non già il danno evento.
Infatti, anche il danno quale costo per il noleggio di un'auto sostitutiva è un danno conseguenza della particolare circostanza che il danneggiato utilizzasse la vettura in modo continuativo, che va adeguatamente allegato e dimostrato.
Nel caso di specie, stante l'assenza di richieste di prove orali sul punto e tenuto conto della specifica contestazione di parte convenuta in primo grado, non si ritiene dimostrata tale voce di danno, non essendo sufficiente la fattura prodotta.
Infine, venendo alla doglianza relativa alla errata compensazione delle spese di lite, tenuto conto che la domanda attorea anche in primo grado andava accolta parzialmente, le spese di primo grado vanno compensate.
Sulla scorta di tali ragioni, l'appello principale va rigettato;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata e vanno condannati Parte_1 Controparte_3
in solido al pagamento in favore di della somma di € Controparte_5
255,20 oltre interessi dalla data della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Le spese di lite di questo grado vanno integralmente compensate nei rapporti tra e e dichiarate irripetibili con Controparte_6 CP_1
riguardo a;
vanno, invece, compensate nella misura della Controparte_3 metà nei rapporti tra e con condanna Controparte_6 Controparte_2
della prima in solido con al pagamento della restante Controparte_3
metà, liquidate secondo i valori tra i minimi e i medi del d.m. 55/2014 e ss.mm, in favore della seconda.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella contumacia di
, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e Controparte_3
definitivamente pronunciando,
a. Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
b. In parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna Parte_1
e in solido a pagare ad la somma
[...] Controparte_3 Controparte_2 di € 255,20 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
c. Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1
e li dichiara irripetibili nei rapporti tra i primi e CP_1 CP_3
; compensa le spese di lite nei rapporti tra e
[...] Parte_1
nella misura della metà; condanna e Controparte_5 Parte_1
in solido a rifondere le spese di lite sostenute da Controparte_3
che si liquidano in € 200,00, oltre iva e cpa, se dovuti Controparte_5
come per legge e rimborso spese forfettarie.
Dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13 comma 1quater T.U. n.
115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Agrigento, in data 5 aprile 2024.
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
IL TRIBUNALE DI AGRIGENTO in composizione monocratica, in persona del giudice G. Claudia Ragusa, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento, in grado di appello, iscritto al n. 1364/2020 del
Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi promosso da in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Antonio La Rocca, che la rappresenta e difende giusta procura in atti
Appellante e Appellata incidentale
Contro
, nato ad [...], l'[...], e CP_1 CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente
[...] domiciliati presso lo studio dell'avv. Graziano Magliarisi, che li rappresenta e difende giusta procura in atti;
Appellati e Appellanti incidentali
E nei confronti di
, nato ad [...], il [...]. Controparte_3
Appellato Contumace
Oggetto: appello avverso la sentenza del Giudice di Pace di Agrigento nr. 961/2019.
Conclusioni: cfr. Note di trattazione scritta in sostituzione dell'udienza del 1 dicembre 2023.
- RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE –
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha Parte_1
proposto appello avverso la sentenza n 969/2019 resa dal Giudice di pace di Agrigento in data 2-6 novembre 2019, non notificata, con cui, accogliendo parzialmente la domanda di , aveva condannato la CP_1
compagnia assicuratrice e in solido al pagamento in suo Controparte_3
favore della somma di euro 2.748,82, oltre interessi, rigettando la richiesta di condanna di quale cessionaria di parte del credito Controparte_2
risarcitorio, compensando le spese di lite.
In particolare, l'appellante ha censurato la sentenza impugnata per aver ritenuto sussistente il sinistro stradale e applicato la presunzione di pari responsabilità dei conducenti, nonostante l'omessa prova della dinamica del sinistro e per aver compensato le spese di lite, nonostante l'integrale rigetto della domanda proposta da Controparte_2
Sulla scorta delle superiori ragioni, l'appellante ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, e, conseguentemente, la condanna di alla restituzione della somma di euro 2.993,38, già corrisposta, CP_1
con condanna degli appellati al pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Costituitisi tempestivamente e hanno CP_1 Controparte_2 resistito all'appello, chiedendone il rigetto, proponendo contestualmente appello incidentale avverso la sentenza impugnata, sulla scorta della erronea valutazione nelle prove, per non aver riconosciuto l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro o, in Controparte_3
subordine, della maggiore percentuale di responsabilità del medesimo e per non aver ritenuto dimostrato il diritto di credito di , Controparte_2 lamentando, infine, l'erronea compensazione delle spese di lite in assenza dei presupposti.
, ritualmente evocato in giudizio, non si è Controparte_3
costituito, rimanendo contumace.
La causa, istruita con produzione documentale, acquisito il fascicolo d'ufficio del primo grado, è stata trattenuta in decisione all'esito dell'udienza ex art. 127-ter c.p.c. del 1 dicembre 2023 previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Così sinteticamente delineato l'oggetto del contendere, va in via preliminare dichiarata la contumacia di , ritualmente Controparte_3
evocato in giudizio e non costituito.
Venendo al merito, vanno esaminati congiuntamente sia il primo motivo dell'appello principale, che il primo motivo dell'appello incidentale essendo sovrapponibili e relativi al riconoscimento della pari responsabilità dei conducenti nella causazione del sinistro.
Ebbene, contrariamente da quanto censurato dalle parti, si ritiene che all'esito dell'istruttoria svolta in primo grado, e in particolare, considerate le dichiarazioni del teste [cfr. verb. ud. 14 Testimone_1
settembre 2018], può dirsi accertata soltanto la circostanza dell'avvenuta collisione, in data 5 aprile 2017 a Campobello di Licata, tra l'autovettura
Audi A4 condotta da , che percorreva la via XXIV Maggio CP_1 giunto all'intersezione con la via D'Azeglio, e l'autovettura AT ED condotta da , che percorreva la via D'Azeglio. Controparte_3
Inoltre, anche il ctu, nominato in corso di causa, sulla scorta degli schizzi e delle fotografie documentate dai Vigili Urbani, intervenuti sul luogo del sinistro, e compendiate nella Relazione di servizio, esaminando i danni riportati dalle autovetture coinvolte, non ha escluso che vi sia stato un urto tra le stesse e un consequenziale sfregamento dell'Audi A4 con il muro, evidenziando, tuttavia, delle perplessità con riguardo al distacco a destra del paraurti della e all'assenza di parti in plastica al CP_4
suolo.
A tal proposito, l'odierno giudicante ritiene che in ogni caso le riserve del ctu non consentono di escludere la sussistenza di una collisione tra l'autovetture, in quanto, in primo luogo, il medesimo tecnico incaricato ha comunque affermato la compatibilità in linea teorica tra i danni subiti dall'Audi A4 e l'esistenza di una collisione con la AT ED e con il muro;
in secondo luogo, occorre tenere in considerazione che l'esame peritale è stato condotto sulla scorta di fotografie e di misurazioni su vetture in posizione statica;
in terzo luogo, non è neppure escluso che la fosse stata ( prima e a prescindere dalla collisione) già CP_4
danneggiata.
Infine, va stigmatizzato che l'esistenza della collisione è stata confermata da un testimone oculare, della cui attendibilità non v'è motivo di dubitare, tenuto conto, peraltro, che non è stata verbalizzata alcuna contraddizione o reticenza nel corso del suo esame da parte del giudice di pace.
Ebbene, sulla scorta delle superiori considerazioni, essendo stato dimostrato lo scontro tra veicoli, correttamente il Giudice di primo grado ha fatto ricorso alla presunzione di pari responsabilità di cui all'art. 2054, comma 2, c.c., atteso che si presume, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti abbia concorso ugualmente a produrre il danno.
Infatti, si ritiene che la superiore presunzione non possa essere superata, non avendo fornito la prova rigorosa e convincente CP_1
della propria estraneità al sinistro, non essendo certamente sufficiente quanto dichiarato dal teste , il quale non ha fatto alcun cenno sulla Tes_1
condotta di guida del medesimo , non consentendo al Giudice di CP_1
ritenere che la condotta del sia stata la causa esclusiva nella CP_3
verificazione del sinistro e considerato che, ai sensi dell'art. 145 Cds, tutti i conducenti, anche quelli che hanno diritto di precedenza,
“approssimandosi ad una intersezione, devono usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti”.
Sul punto, è stato affermato che qualora venga accertata la colpa a carico di uno dei conducenti, ciò non impedisce al Giudice il ricorso al criterio sussidiario della responsabilità presunta di pari grado quando l'impossibilità di accertamento delle circostanze di maggior rilievo, influenti sulla dinamica del sinistro, non consente di stabilire la misura della incidenza causale della condotta di ciascuno dei protagonisti nella determinazione dell'evento ( cfr. Corte app. Genova sent. 813/2023).
Venendo, ora, alla quantificazione dei danni risarcibili, vanno richiamate la conclusioni cui giunge il ctu, che ha ritenuto congrue le voci di danno presenti nella perizia di stima di parte appellante pari a € 5497,65 iva inclusa (cfr. Relazione ctu),
Pertanto, operando la riduzione del 50 %, in virtù del riconoscimento della presunzione di pari responsabilità, correttamente il
Giudice di primo grado ha condannato la e Parte_1 CP_3
in solido al pagamento della somma di € 2748,82.
[...]
Sulla scorta di tali ragioni, va disatteso il primo motivo di appello principale e di appello incidentale.
Il mancato accoglimento del primo motivo di appello principale assorbe ogni statuizione sul secondo motivo di appello.
Venendo, adesso, a esaminare il motivo di censura sollevato da con riferimento al mancato accoglimento della domanda Controparte_2
risarcitoria della medesima proposta, quale cessionaria del credito, pari alle spese sostenute per il soccorso stradale e il noleggio di auto sostitutiva, si osserva quanto segue.
Con riferimento alle spese sostenute per il soccorso stradale, si ritiene che le stesse siano state dimostrate, atteso che il teste nel Tes_1 corso dell'esame testimoniale ha dichiarato di aver visto arrivare il soccorso stradale (cfr. verbale di udienza cit. del 14 settembre 2018).
Pertanto, in assenza di espressa contestazione sulla quantificazione di tale voce di danno e sull'esistenza stessa del contratto di cessione, si ritiene congruo l'importo indicato in fattura comprensivo di iva di € 255,20 Non merita accoglimento, invece, il risarcimento del danno da noleggio di auto sostitutiva.
Sul punto, giova richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui non è possible considerare tale voce di danno
“sussistente in re ipsa” ma, al contrario, “come ogni danno, deve essere provato” (Cass. N. 17135/11), in conformità all'orientamento ormai consolidato secondo il quale risarcibile può essere solo il danno conseguenza e non già il danno evento.
Infatti, anche il danno quale costo per il noleggio di un'auto sostitutiva è un danno conseguenza della particolare circostanza che il danneggiato utilizzasse la vettura in modo continuativo, che va adeguatamente allegato e dimostrato.
Nel caso di specie, stante l'assenza di richieste di prove orali sul punto e tenuto conto della specifica contestazione di parte convenuta in primo grado, non si ritiene dimostrata tale voce di danno, non essendo sufficiente la fattura prodotta.
Infine, venendo alla doglianza relativa alla errata compensazione delle spese di lite, tenuto conto che la domanda attorea anche in primo grado andava accolta parzialmente, le spese di primo grado vanno compensate.
Sulla scorta di tali ragioni, l'appello principale va rigettato;
in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata e vanno condannati Parte_1 Controparte_3
in solido al pagamento in favore di della somma di € Controparte_5
255,20 oltre interessi dalla data della pubblicazione della sentenza sino al soddisfo.
Le spese di lite di questo grado vanno integralmente compensate nei rapporti tra e e dichiarate irripetibili con Controparte_6 CP_1
riguardo a;
vanno, invece, compensate nella misura della Controparte_3 metà nei rapporti tra e con condanna Controparte_6 Controparte_2
della prima in solido con al pagamento della restante Controparte_3
metà, liquidate secondo i valori tra i minimi e i medi del d.m. 55/2014 e ss.mm, in favore della seconda.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, nella contumacia di
, ogni contraria istanza ed eccezione respinta e Controparte_3
definitivamente pronunciando,
a. Rigetta l'appello principale proposto da Parte_1
b. In parziale accoglimento dell'appello incidentale, condanna Parte_1
e in solido a pagare ad la somma
[...] Controparte_3 Controparte_2 di € 255,20 per i titoli di cui in motivazione, oltre interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza sino al soddisfo;
c. Compensa integralmente le spese di lite nei rapporti tra e Parte_1
e li dichiara irripetibili nei rapporti tra i primi e CP_1 CP_3
; compensa le spese di lite nei rapporti tra e
[...] Parte_1
nella misura della metà; condanna e Controparte_5 Parte_1
in solido a rifondere le spese di lite sostenute da Controparte_3
che si liquidano in € 200,00, oltre iva e cpa, se dovuti Controparte_5
come per legge e rimborso spese forfettarie.
Dà atto della sussistenza dei presupposti ex art. 13 comma 1quater T.U. n.
115/2002, per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dell'appellante principale.
Così deciso in Agrigento, in data 5 aprile 2024.
Il Giudice
G. Claudia Ragusa
Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Giudice dr. Giovanna Claudia Ragusa, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44