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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 05/11/2025, n. 10110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10110 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
N. 24770/2023 R.G.A.C.
Tribunale di Napoli
4 SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4,
D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 lu- glio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla co- municazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni.
Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civi- le”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le note prodotte per l'udienza del 10.10.2025; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 221, com- ma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Stefania Aulicino, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 24770/2023
r.g.a.c.
TRA
1
(c.f.: ), elett.te dom.to alla via Parte_1 C.F._1
Domenico Fontana n. 81 presso lo studio dell'Avv. Iozzi Antonio (c.f.:
) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in calce C.F._2
all'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te Controparte_1 P.IVA_1
dom.to alla via Tito Angelini 18 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. Daniele
LL (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di C.F._3
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
(c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
presidente del consiglio di amministrazione, , Controparte_3 CP_3
(C.F. ) (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_4
), (C.F. ), C.F._5 CP_5 C.F._6
, (C.F. ), Parte_2 C.F._7 Parte_3
(C.F. ), (C.F. ), C.F._8 Parte_4 C.F._9
(C.F. ), Parte_5 C.F._10 Parte_6
(C.F. , C.F. C.F._11 Parte_7
( ), (C.F. ) C.F._12 Parte_8 C.F._13
elett.te dom.ti alla via Carrozzieri a Monte Oliveto 13 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. Alberto Maria GA (c.f.: ) dal quale sono C.F._14
rappr.ti e difesi in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e rispo-
sta - CONVENUTI
OGGETTO: e impugnazione di delibera assembleare - CP_6 CP_1
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 10.10.2025.
2
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro va-
lutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbre-
viata a norma dell'articolo 132, co.2, n. 4, c.p.c., come sostituito dall'art. 45, co.
17, L.69/2009, di tal che, per la parte narrativa, si richiama quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato art.132 c.p.c. esonera dall'esposi-
zione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto"; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specifi-
camente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. n. 1745/2006) secondo il noto principio della "ragione più liquida della decisione" (cfr. Cass. Civ. n.15389/2011
e Cass. Civ. n.7937/2012); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben po-
tendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logi-
co giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
chiedendo di: “1) accogliere l'opposizione alle delibere assembleari so-
[...]
pra richiamate (16/05/2023 e 27/10/2023) per i motivi prima articolati e, quindi,
dichiarare che tutto quanto deliberato in merito, prima all'approvazione della
proposta e, poi, in merito all'approvazione del Regolamento Parte_9
di Condominio è nullo e/o annullabile;
2) accogliere l'opposizione alla delibera
3
assembleare del 16/05/2023 e per l'effetto dichiarare nulla e/o comunque annul-
lare la decisione in merito al punto 2D (spese e partecipazione al Supercondo-
minio); 3) in ogni caso, visto l'art. 1107 c.c., dichiarare nullo il Regolamento di
Condominio approvato dall'Assemblea del Condominio in data 27/10/2023, per i
motivi gradatamente esposti;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Si è costituito il il quale ha impugnato la Controparte_1
domanda attorea e ha chiesto: “1. Dichiarare la carenza di legittimazione passi-
va del in relazione all'azione di nullità del rego- Controparte_1
lamento condominiale;
2. Nel merito, rigettare tutte le domande attoree relative
all'invalidità delle delibere assembleari del 16 maggio 2023 e del 27 ottobre
2023, dichiarandole valide ed efficaci;
3. Per l'effetto, condannare la Sig.ra
[...]
al pagamento delle spese del giudizio.”. Parte_10
Con decreto del 02.02.2024 del precedente Giudicante è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini rilevato che
“la decisione della presente controversia non può che pronunciarsi altresì nei
confronti di tutti i condomini del sito in Napoli (NA), alla Via Pe- CP_1
damentina San Martino n. 12.”
Si sono costituiti i condomini Controparte_2
(c.f. , in persona del presidente del consiglio di amministrazione, P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
(C.F. ), (C.F. C.F._5 CP_5
), , (C.F. ), C.F._6 Parte_2 C.F._7
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._8 Parte_4
), (C.F. ), C.F._9 Parte_5 C.F._10
(C.F. , Parte_6 C.F._11 Controparte_7
4
( ), (C.F. CP_8 C.F._12 Parte_8
) i quali hanno chiesto: “1) Dichiarare estinto e cancella- C.F._13
re il presente giudizio per omessa e/o tardiva integrazione del contraddittorio
ordinato iussu iudicis;
2) Dichiarare decaduta parte attrice dalla impugnativa ex
art. 1137 c.c.; 3) Dichiarare improcedibile la domanda per omesso avvio della
mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 in materia di
condominio; 4) In ogni caso, nel merito, rigettare ogni domanda attorea, per to-
tale infondatezza;
5) Condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti
ed onorario di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv. Alber-
to AR GA, ex art. 93 c.p.c., per anticipo fattone;
6) Condannare parte
attrice al risarcimento del maggior danno ex art. 96 c.p.c.”
Con ordinanza del 22.11.2024 la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 03.10.2025, differita al 10.10.2025.
L'art.4 del D.Lgs. n. 28 del 2010 riguardante la mediazione dispone che:
"La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del Giudice terri-
torialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.". Il
comma 2 del medesimo articolo specifica che: "L'istanza deve indicare l'organi-
smo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa". Il contenuto del suddetto artico-
lo e' praticamente equivalente a quello dell'art. 125 c.p.c., circa il contenuto degli atti processuali, fatta eccezione per i soli "elementi di diritto”.
L'applicazione di detta norma impone, quindi, una corrispondenza tra i fat-
5
ti dedotti in mediazione ed i fatti dedotti esposti in sede processuale, pena l'im-
procedibilità della domanda giudiziale.
Quantunque sia possibile per la mediazione ante causam sanare l'improce-
dibilità potendo il giudice demandare un nuovo esperimento della mediazione,
nel caso di impugnazione di delibera condominiale sussiste un termine di deca-
denza che viene interrotto dalla "comunicazione" (che può essere inviata sia dall'organismo di mediazione che direttamente dall'istante) della istanza di me-
diazione alla controparte una sola volta e che inizia a decorrere nuovamente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione. Tale effetto interruttivo, pero',
può essere riconosciuto solo ad una procedura validamente espletata ed in rela-
zione all'istanza comunicata che sia simmetrica alla futura domanda giudiziale,
tenuto conto della natura deflattiva dell'istituto della mediazione, volto ad instau-
rare subito, dinanzi al mediatore e prima del processo, un effettivo contradditto-
rio sulle questioni che saranno oggetto del futuro ed eventuale giudizio di merito.
Nel caso di specie l'istanza di mediazione versata in atti è relativa alla sola impugnazione del deliberato assembleare del 16.05.2023; la domanda giudiziale,
invece, contiene l'impugnativa di più deliberati (delibere assembleari del
16.05.2023 e 27.10.2023).
Mancando la necessaria simmetria tra l'istanza di mediazione e la doman-
da giudiziale in concreto formulata, la mediazione relativa alla impugnazione della delibera del 27.10.2023 - e del regolamento di condominio in tale sede adottato - non puo' ritenersi validamente svolta e, quindi, non impedita la deca-
denza dell'impugnazione ex art. 1137 c.c. (per cui sarebbe risultato inutile de-
mandare alle parti una nuova mediazione che mai avrebbe potuto sanare la deca-
denza nella quale è incorsa la parte attrice).
6
Deve pertanto rilevarsi l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera del 27.10.2023 e del regolamento di condominio adottato in tale sede per decor-
renza del termine perentorio ex art. 1137 c.c..
L'attrice ha impugnato il 1° punto del deliberato assembleare del
16.05.2023 nella parte in cui viene stabilito che: “Il Presidente pone in discus-
sione il primo punto all'ordine del giorno. Il Sig. GI e l'avv. Affaitati
propongono di regolamentare l'uso dell'area comune all'esito dell'approvazione
del regolamento di Condominio che vedrà coinvolti anche i Parte_11
. Il Presidente invita i comunisti al voto della proposta. Interviene
[...]
per conto della Sig.ra l'avv. AN che sulla proposta formulata sopra Pt_1
vota in modo contrario in quanto l'uso degli spazi della comunione deve essere
regolamentato nell'ambito della sola comunione. Dunque richiede che l'utilizzo
dell'area in comunione sia esclusivo dei soli comproprietari comunisti. Si passa
ai voti: votano a favore della proposta GI/Affaitati i signori: GI,
Parte Affaitati e . Votano
contro
: AN e Il Sig. si astiene. Dun- Pt_6 Pt_4
que è accolta a maggioranza la proposta GI/Affaitati. per la violazione degli artt. “1117 c.c. n. 2; - 1138 c.c. comma IV;
- 1118 c.c. comma I e II;
- art.
1117 bis c.c. - art. 67 Disp. Att. c.c.”.
Non si ravvisano in tale deliberato le violazioni delle succitate norme, trat-
tandosi nella specie di una mera posposizione di regolamentazione di utilizzo di aree comuni alla approvazione del regolamento di condominio.
L'attrice ha impugnato altresì il capo 2D del deliberato assembleare del
16.05.2023 nella parte in cui viene stabilito che: “L'Assemblea dopo ampia e
lunga discussione, a maggioranza, con l'astensione dell'Avv. AN e della
Sig.ra approva la richiesta di partecipazione alle spese, nella misura del Pt_4
7
12% (salvo conguaglio), alla gestione delle parti comuni del Controparte_9
– coma comunicazione del Dott. che si allega. L'Assemblea con
[...] Pt_13
la maggioranza di cui sopra autorizza l'Amministratore a riscuotere l'importo di
euro 8.400,00, da ripartire pro quota, con l'emissione di bollette straordinaria.
Si precisa che tale spesa riguarda l'anno 2023” per la violazione dell'art. 1117
bis c.c. per non essere il , “titolare di beni co- Controparte_1
muni ad altri Condomìni o Condomini insistenti nel ” esistendo “in CP_9
favore dei sei comunisti contitolari delle aree A e B … soltanto una servitù di
passaggio pedonale e carrabile su di una limitatissima porzione iniziale del viale
di ingresso del dal Viale LL”. CP_9
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza “la presenza di un diritto di servitù in favore indistintamente delle proprietà esclusive presenti in un edificio condominiale assoggetta il diritto stesso, sia nelle modalità di esercizio che con riguardo alle spese di gestione del bene, alla disciplina propria del con-
dominio (…). La nozione di bene comune, su cui si fonda il condominio, va in-
fatti estesa non solo al diritto di proprietà ma anche alle cose su cui i partecipanti al condominio vantano indistintamente diritto di uso o godimento in quanto fun-
zionali all'uso dei beni comuni e delle proprietà individuali”. (ordinanza della
Cassazione Civile n. 12259 del 09.05.2023).
Pertanto un bene oggetto di servitù, destinato – di fatto – all'uso comune,
risulterà soggetto alla disciplina condominiale determinando, tra l'altro, l'obbligo dei proprietari dei fondi dominanti (ossia coloro che esercitano la servitù) di par-
tecipare pro-quota alle spese relative alla manutenzione e gestione del bene og-
getto di servitù.
In assenza di una predeterminazione della compartecipazione alle spese
8
dei comunisti succitati deve ritenersi legittima la quota deliberata dalla maggio-
ranza.
Le osservazioni suesposte comportano la reiezione della domanda attorea.
In ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell' art. 96
c.p.c. avanzata dal condominio, la stessa deve essere respinta per mancanza di prova circa l'an e il quantum del danno risarcibile, nonché l'esistenza di dolo ov-
vero colpa grave in capo a parte attrice.
Invero “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natu-
ra extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ.
richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del
"quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effet-
tuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”
(Cass. Sez. Sentenza n. 9080 del 15/04/2013).
Ebbene, dagli atti di causa non risulta che il abbia assolto a CP_1
nessuno di tali oneri, stante l'estrema genericità delle allegazioni addotte, dalle quali non è possibile desumere elementi concreti e specifici in ordine sia all'an sia al quantum dell'asserito danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da di-
spositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche applicati alla luce dello scaglione di riferimento (giudizio di natura contenziosa,
valore indeterminabile, complessità bassa, esclusa fase istruttoria) ridotti del
50%, stante l'assenza di significative questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
9
- dichiara inammissibile l'impugnazione della delibera del 27.10.2023 e del regolamento di condominio adottato in tale sede;
- rigetta la domanda di annullamento della delibera del 16.05.2023 come in parte motiva;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro Controparte_1
1.453,00, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge.
- condanna al pagamento in favore dell'avv. Alberto Parte_1
Maria GA - procuratore antistatario dei convenuti - delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 5.521,40, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge.
- si comunichi.
Napoli, 05/11/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Aulicino)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
10
Tribunale di Napoli
4 SEZIONE CIVILE
Provvedimento reso fuori udienza secondo le modalità previste dall'art. 221, comma 4,
D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77 il Giudice, considerato che la causa è stata chiamata per la decisione ex art. 281 sexies cpc;
richiamato l'art. 221, comma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 lu- glio 2020, n. 77 che prevede: “il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti puo' presentare istanza di trattazione orale entro cinque giorni dalla co- municazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni.
Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civi- le”; considerato che, per il procedimento in esame, si è fatto ricorso alla citata misura;
viste le note prodotte per l'udienza del 10.10.2025; pronuncia sentenza ai sensi del combinato disposto dell'art. 281 sexies c.p.c. e dall'art. 221, com- ma 4, D.L. 9 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 luglio 2020, n. 77
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott.ssa Stefania Aulicino, pronunzia la seguente
S E N T E N Z A definitiva ai sensi dell'art. 281sexies c.p.c. nella causa iscritta al n. 24770/2023
r.g.a.c.
TRA
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(c.f.: ), elett.te dom.to alla via Parte_1 C.F._1
Domenico Fontana n. 81 presso lo studio dell'Avv. Iozzi Antonio (c.f.:
) dal quale è rappr.ta e difesa in virtù di procura in calce C.F._2
all'atto di citazione
- ATTRICE
E
(c.f.: ), elett.te Controparte_1 P.IVA_1
dom.to alla via Tito Angelini 18 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. Daniele
LL (c.f.: ) dal quale è rappr.to e difeso in virtù di C.F._3
procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
(c.f. , in persona del Controparte_2 P.IVA_2
presidente del consiglio di amministrazione, , Controparte_3 CP_3
(C.F. ) (C.F.
[...] C.F._4 Controparte_4
), (C.F. ), C.F._5 CP_5 C.F._6
, (C.F. ), Parte_2 C.F._7 Parte_3
(C.F. ), (C.F. ), C.F._8 Parte_4 C.F._9
(C.F. ), Parte_5 C.F._10 Parte_6
(C.F. , C.F. C.F._11 Parte_7
( ), (C.F. ) C.F._12 Parte_8 C.F._13
elett.te dom.ti alla via Carrozzieri a Monte Oliveto 13 NAPOLI presso lo studio dell'Avv. Alberto Maria GA (c.f.: ) dal quale sono C.F._14
rappr.ti e difesi in virtù di procura in calce alla comparsa di costituzione e rispo-
sta - CONVENUTI
OGGETTO: e impugnazione di delibera assembleare - CP_6 CP_1
CONCLUSIONI: come da note scritte per l'udienza del 10.10.2025.
2
Dopo aver esaminato gli atti di causa e prima di procedere ad ogni loro va-
lutazione, deve darsi atto che la presente sentenza viene redatta in forma abbre-
viata a norma dell'articolo 132, co.2, n. 4, c.p.c., come sostituito dall'art. 45, co.
17, L.69/2009, di tal che, per la parte narrativa, si richiama quanto dedotto dalle parti nei rispettivi atti difensivi;
che il novellato art.132 c.p.c. esonera dall'esposi-
zione dello svolgimento del processo, essendo sufficiente, ai fini dell'apparato giustificativo della decisione, "la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto"; osservato che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte di
Cassazione, il Giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'articolo 118 disp. att. c.p.c., non è affatto tenuto ad esaminare specifi-
camente ed analiticamente tutte le quaestiones sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle questioni, di fatto e di diritto, rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata (cfr. Cass. Civ. n. 1745/2006) secondo il noto principio della "ragione più liquida della decisione" (cfr. Cass. Civ. n.15389/2011
e Cass. Civ. n.7937/2012); ritenuto che le questioni non trattate non andranno quindi considerate come omesse per l'effetto di un error in procedendo, ben po-
tendo risultare semplicemente assorbite ovvero superate per incompatibilità logi-
co giuridica con quanto concretamente ritenuto provato dal giudicante.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO ha convenuto in giudizio il Parte_1 Controparte_1
chiedendo di: “1) accogliere l'opposizione alle delibere assembleari so-
[...]
pra richiamate (16/05/2023 e 27/10/2023) per i motivi prima articolati e, quindi,
dichiarare che tutto quanto deliberato in merito, prima all'approvazione della
proposta e, poi, in merito all'approvazione del Regolamento Parte_9
di Condominio è nullo e/o annullabile;
2) accogliere l'opposizione alla delibera
3
assembleare del 16/05/2023 e per l'effetto dichiarare nulla e/o comunque annul-
lare la decisione in merito al punto 2D (spese e partecipazione al Supercondo-
minio); 3) in ogni caso, visto l'art. 1107 c.c., dichiarare nullo il Regolamento di
Condominio approvato dall'Assemblea del Condominio in data 27/10/2023, per i
motivi gradatamente esposti;
con vittoria di spese ed onorari di giudizio”.
Si è costituito il il quale ha impugnato la Controparte_1
domanda attorea e ha chiesto: “1. Dichiarare la carenza di legittimazione passi-
va del in relazione all'azione di nullità del rego- Controparte_1
lamento condominiale;
2. Nel merito, rigettare tutte le domande attoree relative
all'invalidità delle delibere assembleari del 16 maggio 2023 e del 27 ottobre
2023, dichiarandole valide ed efficaci;
3. Per l'effetto, condannare la Sig.ra
[...]
al pagamento delle spese del giudizio.”. Parte_10
Con decreto del 02.02.2024 del precedente Giudicante è stata disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i condomini rilevato che
“la decisione della presente controversia non può che pronunciarsi altresì nei
confronti di tutti i condomini del sito in Napoli (NA), alla Via Pe- CP_1
damentina San Martino n. 12.”
Si sono costituiti i condomini Controparte_2
(c.f. , in persona del presidente del consiglio di amministrazione, P.IVA_2
(C.F. ) Controparte_3 C.F._4 Controparte_4
(C.F. ), (C.F. C.F._5 CP_5
), , (C.F. ), C.F._6 Parte_2 C.F._7
(C.F. ), (C.F. Parte_3 C.F._8 Parte_4
), (C.F. ), C.F._9 Parte_5 C.F._10
(C.F. , Parte_6 C.F._11 Controparte_7
4
( ), (C.F. CP_8 C.F._12 Parte_8
) i quali hanno chiesto: “1) Dichiarare estinto e cancella- C.F._13
re il presente giudizio per omessa e/o tardiva integrazione del contraddittorio
ordinato iussu iudicis;
2) Dichiarare decaduta parte attrice dalla impugnativa ex
art. 1137 c.c.; 3) Dichiarare improcedibile la domanda per omesso avvio della
mediazione obbligatoria prevista dall'art. 5 d.lgs. n. 28 del 2010 in materia di
condominio; 4) In ogni caso, nel merito, rigettare ogni domanda attorea, per to-
tale infondatezza;
5) Condannare parte attrice al pagamento delle spese, diritti
ed onorario di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario, Avv. Alber-
to AR GA, ex art. 93 c.p.c., per anticipo fattone;
6) Condannare parte
attrice al risarcimento del maggior danno ex art. 96 c.p.c.”
Con ordinanza del 22.11.2024 la causa è stata rinviata per la decisione all'udienza del 03.10.2025, differita al 10.10.2025.
L'art.4 del D.Lgs. n. 28 del 2010 riguardante la mediazione dispone che:
"La domanda di mediazione relativa alle controversie di cui all'art. 2 è presentata mediante deposito di un'istanza presso un organismo nel luogo del Giudice terri-
torialmente competente per la controversia. In caso di più domande relative alla stessa controversia la mediazione si svolge davanti all'organismo territorialmente competente presso il quale è stata presentata la prima domanda. Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data del deposito dell'istanza.". Il
comma 2 del medesimo articolo specifica che: "L'istanza deve indicare l'organi-
smo, le parti, l'oggetto e le ragioni della pretesa". Il contenuto del suddetto artico-
lo e' praticamente equivalente a quello dell'art. 125 c.p.c., circa il contenuto degli atti processuali, fatta eccezione per i soli "elementi di diritto”.
L'applicazione di detta norma impone, quindi, una corrispondenza tra i fat-
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ti dedotti in mediazione ed i fatti dedotti esposti in sede processuale, pena l'im-
procedibilità della domanda giudiziale.
Quantunque sia possibile per la mediazione ante causam sanare l'improce-
dibilità potendo il giudice demandare un nuovo esperimento della mediazione,
nel caso di impugnazione di delibera condominiale sussiste un termine di deca-
denza che viene interrotto dalla "comunicazione" (che può essere inviata sia dall'organismo di mediazione che direttamente dall'istante) della istanza di me-
diazione alla controparte una sola volta e che inizia a decorrere nuovamente dal deposito del verbale conclusivo della mediazione. Tale effetto interruttivo, pero',
può essere riconosciuto solo ad una procedura validamente espletata ed in rela-
zione all'istanza comunicata che sia simmetrica alla futura domanda giudiziale,
tenuto conto della natura deflattiva dell'istituto della mediazione, volto ad instau-
rare subito, dinanzi al mediatore e prima del processo, un effettivo contradditto-
rio sulle questioni che saranno oggetto del futuro ed eventuale giudizio di merito.
Nel caso di specie l'istanza di mediazione versata in atti è relativa alla sola impugnazione del deliberato assembleare del 16.05.2023; la domanda giudiziale,
invece, contiene l'impugnativa di più deliberati (delibere assembleari del
16.05.2023 e 27.10.2023).
Mancando la necessaria simmetria tra l'istanza di mediazione e la doman-
da giudiziale in concreto formulata, la mediazione relativa alla impugnazione della delibera del 27.10.2023 - e del regolamento di condominio in tale sede adottato - non puo' ritenersi validamente svolta e, quindi, non impedita la deca-
denza dell'impugnazione ex art. 1137 c.c. (per cui sarebbe risultato inutile de-
mandare alle parti una nuova mediazione che mai avrebbe potuto sanare la deca-
denza nella quale è incorsa la parte attrice).
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Deve pertanto rilevarsi l'inammissibilità dell'impugnazione della delibera del 27.10.2023 e del regolamento di condominio adottato in tale sede per decor-
renza del termine perentorio ex art. 1137 c.c..
L'attrice ha impugnato il 1° punto del deliberato assembleare del
16.05.2023 nella parte in cui viene stabilito che: “Il Presidente pone in discus-
sione il primo punto all'ordine del giorno. Il Sig. GI e l'avv. Affaitati
propongono di regolamentare l'uso dell'area comune all'esito dell'approvazione
del regolamento di Condominio che vedrà coinvolti anche i Parte_11
. Il Presidente invita i comunisti al voto della proposta. Interviene
[...]
per conto della Sig.ra l'avv. AN che sulla proposta formulata sopra Pt_1
vota in modo contrario in quanto l'uso degli spazi della comunione deve essere
regolamentato nell'ambito della sola comunione. Dunque richiede che l'utilizzo
dell'area in comunione sia esclusivo dei soli comproprietari comunisti. Si passa
ai voti: votano a favore della proposta GI/Affaitati i signori: GI,
Parte Affaitati e . Votano
contro
: AN e Il Sig. si astiene. Dun- Pt_6 Pt_4
que è accolta a maggioranza la proposta GI/Affaitati. per la violazione degli artt. “1117 c.c. n. 2; - 1138 c.c. comma IV;
- 1118 c.c. comma I e II;
- art.
1117 bis c.c. - art. 67 Disp. Att. c.c.”.
Non si ravvisano in tale deliberato le violazioni delle succitate norme, trat-
tandosi nella specie di una mera posposizione di regolamentazione di utilizzo di aree comuni alla approvazione del regolamento di condominio.
L'attrice ha impugnato altresì il capo 2D del deliberato assembleare del
16.05.2023 nella parte in cui viene stabilito che: “L'Assemblea dopo ampia e
lunga discussione, a maggioranza, con l'astensione dell'Avv. AN e della
Sig.ra approva la richiesta di partecipazione alle spese, nella misura del Pt_4
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12% (salvo conguaglio), alla gestione delle parti comuni del Controparte_9
– coma comunicazione del Dott. che si allega. L'Assemblea con
[...] Pt_13
la maggioranza di cui sopra autorizza l'Amministratore a riscuotere l'importo di
euro 8.400,00, da ripartire pro quota, con l'emissione di bollette straordinaria.
Si precisa che tale spesa riguarda l'anno 2023” per la violazione dell'art. 1117
bis c.c. per non essere il , “titolare di beni co- Controparte_1
muni ad altri Condomìni o Condomini insistenti nel ” esistendo “in CP_9
favore dei sei comunisti contitolari delle aree A e B … soltanto una servitù di
passaggio pedonale e carrabile su di una limitatissima porzione iniziale del viale
di ingresso del dal Viale LL”. CP_9
Secondo l'orientamento prevalente della giurisprudenza “la presenza di un diritto di servitù in favore indistintamente delle proprietà esclusive presenti in un edificio condominiale assoggetta il diritto stesso, sia nelle modalità di esercizio che con riguardo alle spese di gestione del bene, alla disciplina propria del con-
dominio (…). La nozione di bene comune, su cui si fonda il condominio, va in-
fatti estesa non solo al diritto di proprietà ma anche alle cose su cui i partecipanti al condominio vantano indistintamente diritto di uso o godimento in quanto fun-
zionali all'uso dei beni comuni e delle proprietà individuali”. (ordinanza della
Cassazione Civile n. 12259 del 09.05.2023).
Pertanto un bene oggetto di servitù, destinato – di fatto – all'uso comune,
risulterà soggetto alla disciplina condominiale determinando, tra l'altro, l'obbligo dei proprietari dei fondi dominanti (ossia coloro che esercitano la servitù) di par-
tecipare pro-quota alle spese relative alla manutenzione e gestione del bene og-
getto di servitù.
In assenza di una predeterminazione della compartecipazione alle spese
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dei comunisti succitati deve ritenersi legittima la quota deliberata dalla maggio-
ranza.
Le osservazioni suesposte comportano la reiezione della domanda attorea.
In ordine alla domanda di condanna per lite temeraria ai sensi dell' art. 96
c.p.c. avanzata dal condominio, la stessa deve essere respinta per mancanza di prova circa l'an e il quantum del danno risarcibile, nonché l'esistenza di dolo ov-
vero colpa grave in capo a parte attrice.
Invero “In tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natu-
ra extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ.
richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del
"quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effet-
tuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa”
(Cass. Sez. Sentenza n. 9080 del 15/04/2013).
Ebbene, dagli atti di causa non risulta che il abbia assolto a CP_1
nessuno di tali oneri, stante l'estrema genericità delle allegazioni addotte, dalle quali non è possibile desumere elementi concreti e specifici in ordine sia all'an sia al quantum dell'asserito danno.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da di-
spositivo, secondo i parametri medi di cui al D.M. 55/14 e successive modifiche applicati alla luce dello scaglione di riferimento (giudizio di natura contenziosa,
valore indeterminabile, complessità bassa, esclusa fase istruttoria) ridotti del
50%, stante l'assenza di significative questioni di fatto e diritto.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
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- dichiara inammissibile l'impugnazione della delibera del 27.10.2023 e del regolamento di condominio adottato in tale sede;
- rigetta la domanda di annullamento della delibera del 16.05.2023 come in parte motiva;
- rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c.;
- condanna al pagamento in favore del Parte_1 [...]
delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro Controparte_1
1.453,00, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge.
- condanna al pagamento in favore dell'avv. Alberto Parte_1
Maria GA - procuratore antistatario dei convenuti - delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 5.521,40, oltre rimborso spese generali (15% sui compensi), CPA ed IVA come per legge.
- si comunichi.
Napoli, 05/11/2025.
Il Giudice
(dott.ssa Stefania Aulicino)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale (artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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