Sentenza 26 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 26/03/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 26 marzo 2025 |
Testo completo
con
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE DI CATANIA – SEZIONE LAVORO -
Il Giudice Monocratico, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa Lidia Zingales, all'udienza del 26 Marzo 2025 ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429, comma 1 c.p.c. come sostituito dall'art. 53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112, convertito dalla L 6 agosto 2008 n. 133, dando lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 2436 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024 e vertente
TRA
, nato a [...] il [...], c.f. , residente in Parte_1 CodiceFiscale_1
Mascalucia, via Cairoli n. 13, ed elettivamente domiciliato in Catania, via Ughetti n. 26, presso lo studio dell'avv.
Carmelita Lucia Dottore, che lo rappresenta e difende per mandato allegato all'atto di costituzione di nuovo procuratore depositato il 24.05.2024.
Ricorrente
CONTRO in persona del legale Controparte_1 rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliato in Catania, Piazza della Repubblica n. 26, presso l'avvocatura provinciale dell' e rappresentato e difeso dagli avv.ti Lucia Orsingher e Pier Luigi Tomaselli, per mandato CP_1 generale alle liti Rep. n. 37590 e Racc. n. 7331 del 23.01.2023, a rogito in Notar di Roma. Persona_1
(già , Agente della Riscossione Controparte_2 Controparte_3 per la Provincia di Catania, in persona del legale rappresentante p.t., ed elettivamente domiciliata in Roma, via della Giuliana n. 32, presso studio dell'avv. Antonia Fornaro, che la rappresenta e difende per mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta.
- in persona del legale Controparte_4 rappresentante p.t., Dott. , domiciliato per la carica presso la sua sede in Catania, Mons. CP_5 CP_6
n.1, e rappresentata e difesa dal Capo Area Riscossione, Filippo Calì, come da comparsa di
[...] costituzione e risposta.
Resistenti
OGGETTO: Opposizione ad intimazione di pagamento.
1
1. Premessa in fatto.
Con ricorso innanzi al Tribunale Ordinario di Catania, in funzione di Giudice del Lavoro, depositato il 05.03.2024, la ricorrente premetteva che in data 26.02.2024 riceveva la notifica dell'intimazione di pagamento n. 293 2023
9010657 07 000, con la quale gli veniva richiesto il pagamento di contributi previdenziali relativo agli anni
2016/2017 per complessivi € 30.003,46, e portati dall'avviso di addebito n. 593 2017 00010293 45 000, presuntivamente notificato in data 04.05.2017.
Il ricorrente eccepiva l'irregolare notificazione dell'avviso di addebito e conseguentemente l'intervenuta prescrizione, tenuto conto che la pretesa impositiva si riferiva agli anni 2016/2017 e ciò anche tenuto conto della sospensione dei termini prescrizionali dettati dalla normativa Covid-19 e previa sospensione, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni “1) per le motivazioni di cui in premessa annullare/dichiararne
l'illegittimità dell'intimazione di pagamento n. 2932023901065707000 notificata in data 26.2.2024 CP_ relativamente ai presunti debiti contro , e dell'avviso di addebito n. 59320170001029345000 di complessivi
€ 30.003,46 relativo agli anni 2016/2017 presuntivamente notificato in data 4.5.2017 in esso portato. 2) condannare parte convenuta ai compensi e spese di causa con distrazione in favore del sottoscritto procuratore anticipatario ex art. 93 c.p.c. che dichiara di aver anticipato le spese e non aver riscosso compensi.”.
Fissata l'udienza di discussione ed integrato il contraddittorio, si costituiva l , Controparte_2
CP_ la quale eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;
la mancata chiamata in giudizio dell;
l'inammissibilità del ricorso per non aver impugnato l'avviso di addebito;
contestava l'intervenuta prescrizione poiché in data 12.09.2019 era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293 2019 90012548 37 000 e per la sospensione a causa del Covid-19. Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “a) ritenere
e dichiarare inammissibile l'opposizione per i motivi esposti in narrativa;
b) ritenere e dichiarare il difetto di legittimazione passiva di in ordine alle eccezioni riguardanti esclusivamente Controparte_2 la titolarità del credito;
c) rigettare la proposta opposizione perché infondata in fatto ed in diritto;
Spese e compensi.”.
Con ordinanza del 06.06.2024 il giudicante, onerava parte ricorrente di fornire prova della notifica del ricorso CP_ all'ente impositore, , ovvero di provvedere all'integrazione del contraddittorio nei suoi confronti e delegava il sottoscritto giudicante alla decisione.
Eseguita l'integrazione del contraddittorio, come da documentazione in atti depositata il 19.06.2024, si costituiva CP_ l , il quale precisava che le somme portate dall'avviso di addebito derivavano da regolarizzazione d'ufficio per compensazione indebita - inadempienze da 3000 a 3009, per il periodo di Maggio 2016; eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva poiché le attività di riscossione del credito erano state eseguite dall'Agente della Riscossione;
la tardività del ricorso per essere stato l'avviso di addebito sotteso all'intimazione di pagamento regolarmente notificato, come da documentazione che allegava;
contestava l'intervenuta prescrizione, poiché in data 12.09.2019 a mezzo p.e.c. era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293
2 2019 90012548 37 000 ed in data 23.09.2019, sempre a mezzo p.e.c., era stato notificato atto di pignoramento presso terzi notificato, di cui produceva documentazione in formato eml, nonché per la sospensione dettata dalla normativa emergenziale, e concludeva chiedendo il rigetto del ricorso. Concludeva chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni “A. Accertarsi e dichiararsi l'inoppugnabilità e/o incontrovertibilità dell'AVA 593 2017
00010293 45 e di conseguenza l'improponibilità e/o inammissibilità di qualsivoglia domanda collegata a tale titolo esecutivo
In via principale CP_ B. Rigettarsi nel merito, per quanto riferibile all' , il ricorso introduttivo in quanto infondato in fatto ed in diritto.
C. Rifusione di spese e competenze, a carico del ricorrente ovvero del concessionario per la riscossione
[...]
in persona del legale rapp. p.t. Controparte_7
In via di ulteriore subordine
D. Qualora venisse accertata e dichiarata la responsabilità del concessionario per la prescrizione dei crediti CP_ dell'istituto previdenziale, successivamente alla notifica dell'AVA 593 2017 00010293 45, l' dovrà esserne tenuto indenne anche relativamente alle spese di giudizio.”.
Infine, si costituiva in giudizio l , eccependo la propria carenza di legittimazione passiva e Controparte_2 la condanna di parte ricorrente alla refusione delle spese di giudizio.
La causa differita come da provvedimenti in atti, veniva chiamata all'odierna udienza, nella quale, sulle conclusioni rassegnate dalle parti come da verbale ed all'esito della discussione, essendo la causa documentalmente istruita, veniva pronunciata la presente sentenza, della quale è stata data lettura del dispositivo e dell'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. Questioni preliminari e merito.
Allo scopo di delineare - in ragione delle doglianze formulate dall'opponente - la natura della spiegata opposizione, appare opportuno premettere, in generale, che nella materia oggetto di causa quante volte si facciano valere motivi che attengono al merito della pretesa contributiva (contestazioni sull'an e sul quantum, eventi estintivi, impeditivi o modificativi del credito: ad es., prescrizione ex lege 335/1995, riduzioni per sgravi ed agevolazioni in genere;
eventi che incidono sull'esigibilità: ad es., rimessione in termini per eventi sismici, etc.; eventi che impediscono l'iscrizione al ruolo, impugnazione di verbale di accertamento antecedente l'iscrizione al ruolo non ancora rigettata in primo grado, etc.), l'opposizione va qualificata come opposizione all'iscrizione a ruolo e che, ove si facciano valere questioni che riguardino il difetto originario o sopravvenuto del titolo esecutivo (ad es., inesistenza giuridica della cartella, sospensione del ruolo da parte del giudice del lavoro, fatti estintivi della pretesa successivi alla formazione del titolo esecutivo: ad es., prescrizione o pagamento successivi alla notifica della cartella di pagamento), l'opposizione va qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 29 del d. lgs. n. 46/99. Va inoltre precisato che deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi l'azione con la quale il contribuente contesti la regolarità formale del titolo esecutivo, dell'intimazione di pagamento e degli atti propedeutici all'esecuzione forzata (nullità della cartella o dell'intimazione per omessa
3 motivazione, violazioni del c.d. statuto del contribuente, omessa notifica della cartella, nullità della notifica della cartella o dell'intimazione di pagamento, notifica della cartella di pagamento oltre il termine fissato dall'art. 25 del D.P.R. 602/1973, etc.)
Ne consegue che va innanzitutto, verificata la tempestività dell'opposizione.
Sul punto, peraltro, va precisato che l'ammissibilità dell'opposizione va esaminata d'ufficio dal giudice, anche nell'ipotesi di contumacia dei convenuti, atteso che il termine previsto per l'impugnazione della cartella esattoriale dall'art. 24, comma 5, del D. Lgs. n. 46/1999, avente carattere perentorio, deve considerarsi fissato a pena di decadenza, così come ribadito dalla Suprema Corte di Cassazione (Cfr.: Cass. 4506/2007; in merito alla rilevabilità d'ufficio della inammissibilità dell'opposizione per inosservanza del termine perentorio di cui all'art. 617 c.p.c., inoltre, Cass. 8765/1997; Cass. 9912/2001; Cass. 17460/2007; Cass. 3404/2004).
In relazione al termine per proporre opposizione al ruolo, il citato art. 24 co. 5 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che
“contro l'iscrizione a ruolo il contribuente può proporre opposizione al giudice del lavoro entro il termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella di pagamento. Il ricorso va notificato all'ente impositore”.
In relazione al termine per proporre opposizione agli atti esecutivi, l'art. 29 D. Lgs. 46/1999 stabilisce che “le opposizioni all'esecuzione ed agli atti esecutivi si propongono nelle forme ordinarie”, per cui trova applicazione l'art. 617 co. 1 c.p.c., secondo cui “le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'art. 480 terzo comma, con atto di citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto” (il previgente termine di 5 giorni è divenuto di venti giorni a decorrere dal 1° marzo 2006 per effetto delle modifiche apportate dal D.L 35/2005, conv. in L 80/2005).
Al riguardo, la Suprema Corte ha anche di recente ribadito che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali, è possibile esperire, con un unico atto, sia un'opposizione sul merito della pretesa oggetto di riscossione, di cui all'art 24 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, sia un'opposizione agli atti esecutivi, inerente l'irregolarità formale della cartella, regolata dagli art. 617 e 618 bis cod. proc. civ., per il rinvio alle forme ordinarie operato dall'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 46 del 1999. Ne consegue che, qualora
l'opposizione sia stata depositata entro il termine perentorio di quaranta giorni, di cui all'art 24, comma 5, del
d.lgs. n. 46 del 1999, ma oltre quello di venti giorni, di cui all'art. 617 cod. proc. civ. (come modificato dal d.l. 14 marzo 2005, n. 35, conv. con modif. in l. 14 maggio 2005, n. 80, vigente "ratione temporis"), va ritenuta la tardività delle eccezioni formali, ossia di quelle attinenti la regolarità della cartella di pagamento e della notificazione”, così superando l'indirizzo in precedenza espresso da Cass. 14963/2012 (Cfr.: Cass. 15116/2015, che richiama Cass. 25757/2008 e Cass. 18207/2003).
Nel caso in esame l'opponente ha dedotto sia questioni inerenti la regolarità formale del procedimento della riscossione (mancata notifica dell'avviso di addebito) ed in relazione ad essi l'azione deve essere qualificata come opposizione agli atti esecutivi - sia profili che riguardano il merito della pretesa contributiva (prescrizione) ed in relazione ad essi l'opposizione va qualificata come opposizione a ruolo.
4 Ciò premesso va detto che i motivi di opposizione agli atti esecutivi devono dichiararsi ammissibili perché proposti entro i termini di cui all'art. 617 c.p.c. Infatti, l'intimazione di pagamento risulta notificata in data
26.02.2024 (non contestata) e l'opposizione è stata depositata in data 05.03.2024, quindi entro i venti giorni previsti dal citato articolo.
Tuttavia, con riferimento alla notificazione del suindicato avviso di addebito, la cui regolarità viene contestata va rilevato che – contrariamente a quanto asserito da parte ricorrente – lo stesso risulta regolarmente notificato.
Il predetto avviso, infatti, risulta notificato a mezzo servizio postale ordinario con raccomandata n. 65031551884-
4, consegnata all'indirizzo del destinatario in data 04.05.2017.
Con riferimento alla notificazione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale ordinario si precisa che l'art. 26, comma 1, del D.P.R. n. 602/73, consente di provvedere alla notifica degli atti mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, e ciò per costante giurisprudenza della Suprema Corte, (Cfr.: Cass.
Ordinanza 29 agosto 2017, n. 20506) nella quale si legge “… è legittimamente eseguita anche la notificazione diretta da parte degli Uffici finanziari a mezzo del servizio postale universale (Cfr.: Cass., tra le altre, n. 3254 del
18 febbraio 2016, nella quale la Corte precisa che “Tale conclusione trova conforto nel tenore letterale dell'art.
14 legge n. 890/92, come modificato dall'art. 20 L. n. 146/98, dal quale risulta che, la notifica degli avvisi e degli atti che per legge devono essere notificati al contribuente può eseguirsi a mezzo della posta direttamente dagli uffici finanziari. La circostanza che tale disposizione faccia salve le modalità di notifica di cui al DPR n. 600/73 art. 60 e delle singole leggi d'imposta non elide la possibilità riconosciuta agli uffici finanziari – e per quel che qui interesse alla società concessionaria – di utilizzare le forme semplificate a mezzo del servizio postale – con specifico riferimento all'inoltro di raccomandata consegnata al portiere v. art. 39 d.m. 9 aprile 2001 (Cfr.: Cass.
n. 27319/2014) – senza il rispetto della disciplina in tema di notifiche a mezzo posta da parte dell'ufficiale giudiziario. In questa direzione, del resto, depone proprio l'art. 26 1° comma del DPR n. 602/73 che consente anche agli ufficiali della riscossione di provvedere alla notifica della cartella mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento, precisando che in caso di notifica al portiere, la stessa si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento da quest'ultimo sottoscritto, prevedendo, lo stesso articolo
26, il rinvio all'art. 60 DPR n. 600/73 unicamente per quanto non regolato nello stesso articolo (Cfr.: Cass. n.
14196/2014)”. Pertanto, nel caso di notificazione diretta a mezzo del servizio di posta universale non troveranno applicazione le norme dettate dall'art. 149 cod.proc.civ. e della legge n. 890/1982 ma unicamente quella concernente il servizio postale ordinario (Cass. n.ri: n. 17723 del 2006; n. 17598 del
2010, n. 20027 del 2011; n. 270 del 2012; n. 9111 del 06/06/2012). Con dette pronunce si è, infatti, statuito che in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato l'avviso di liquidazione o di accertamento senza intermediazione dell'ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, (in quanto le disposizioni di cui alla legge 20 novembre
1982, n. 890, attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall'ufficiale giudiziario ex art. 140 cod. proc. civ.),
5 ed, in particolare, per quello che qui interessa, quella dettata dal D.P.R. n. 655 del 1982, il cui art. 40, prevede, per le raccomandate che non abbiano potuto essere recapitate, un periodo di giacenza negli uffici di destinazione di trenta giorni, stabilendo, altresì, che “deve essere dato avviso della giacenza di oggetti raccomandati od assicurati, che non abbiano potuto essere distribuiti, ai destinatari ed ai mittenti, se identificabili”.
Con le conseguenze che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull'avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 cod. civ., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato senza sua colpa nell'impossibilità di prenderne cognizione (come ribadito di recente da Cass. n. 10245 del 26 aprile 2017) e che, in detta ipotesi, ai fini della ritualità della notificazione, non sarà necessaria la
CAD, ovvero la comunicazione dell'avvenuto deposito all'Ufficio postale da effettuarsi mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento di cui all'art. 8 della legge 890/1982”.
Tale orientamento risulta ormai costante nei pronunciamenti della Corte di Cassazione che lo ha chiaramente affermato sia nella Sentenza n. 14501 del 15.07.2016, che ribadito nell'Ordinanza n. 9240 del 03.04.2019 e viene confermato anche nelle successive pronunce della Suprema Corte di legittimità (Cass. n. 10131/2020), nella quale la Corte ha ricordato che, “in tema di notifica diretta degli atti impositivi, eseguita a mezzo posta dall'Amministrazione senza l'intermediazione dell'ufficiale giudiziario, in caso di mancato recapito per temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi 10 giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale (o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale, sebbene non tenuto, vi abbia provveduto).
Il regolamento sul servizio postale ordinario che non prevede la comunicazione di avvenuta notifica, trova applicazione in detto procedimento di notificazione semplificato, posto a tutela delle preminenti ragioni del Fisco: la Corte Costituzionale (n. 175/2018) ha peraltro ritenuto legittimo l'art. 26, c. 1 D.P.R. 602/1973, sul rilievo che il ragionevole bilanciamento degli interessi pubblici e privati è comunque assicurato dalla facoltà per il contribuente di richiedere la rimessione in termini, ex art. 153 c.p.c., ove dimostri, anche sulla base di idonei elementi presuntivi, di non aver avuto conoscenza effettiva dell'atto per causa a lui non imputabile.” Ed affermando affermato il seguente principio: “nella notifica degli atti tributari, effettuata ex art. 14 L. n. 890 del
1982, in caso di mancato recapito della raccomandata all'indirizzo del destinatario, la notificazione si ha per eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito presso l'Ufficio Postale
(o dalla data di spedizione dell'avviso di giacenza, nel caso in cui l'agente postale vi abbia provveduto, sebbene non tenuto a tanto – cfr. Cass. sent. n.,2047/2016), in quanto, per il procedimento notificatorio suddetto, si applicano le norme del regolamento del servizio di recapito postale, che non prevedono la spedizione di una raccomandata contenente l'avviso di giacenza“.
6 Ed ancora nell'Ordinanza n. 2339/2021, la Suprema Corte – confermando i predetti principi - ha ritenuto valida la notifica dell'avviso di accertamento a mezzo posta per compiuta giacenza, senza necessità della raccomandata della comunicazione di avvenuto deposito c.d. C.A.D.). CP_ Ne consegue che la notificazione eseguita direttamente dall' ovvero dall'Agente della Riscossione mediante spedizione diretta a mezzo del servizio postale di raccomandata con avviso di ricevimento deve ritenersi regolare ed essa – in caso di giacenza - si è perfezionata decorsi dieci giorni dalla data in cui è stato lasciato l'avviso al destinatario.
Ebbene, tenuto conto della data di notificazione dell'avviso di addebito in data 04.05.2017, il merito della pretesa contributiva non è più contestabile e l'opposizione va dichiarata tardiva con riguardo al termine di cui all'art. 24
D. Lgs. 46/1999, atteso che il ricorso è stato depositato ben oltre il termine di quaranta giorni previsto dal detto articolo.
Osserva questo giudice che ogni questione inerente il merito della pretesa contributiva è ormai preclusa per l'intervenuta stabilizzazione del titolo stragiudiziale a cagione della omessa proposta opposizione nel termine di cui all'art. 24 d.lgs. 46/99. Il detto termine, secondo il consolidato orientamento della Cassazione, ”deve ritenersi perentorio perché diretto a rendere incontrovertibile il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione e a consentire una rapida riscossione del credito iscritto a ruolo, ed alla perentorietà del termine non ostano né l'inespressa indicazione in tal senso, dovendo pur sempre il giudice indagare se, a prescindere dal dettato normativo, un termine, per lo scopo che persegue e la funzione che adempie, debba essere rigorosamente osservato a pena di decadenza, né che l'iscrizione a ruolo avvenga senza un preventivo accertamento giudiziale, non ignorando l'ordinamento titoli esecutivi formati sulla base di un mero procedimento amministrativo dell'ente impositore” (Cfr.: Cass. n. 2835/2008; Cass. n. 4506/07; Cass.
n. 6674/08).
All'ente previdenziale è, dunque, attribuito il potere di riscuotere i propri crediti attraverso un titolo (il ruolo esattoriale, da cui scaturisce la cartella di pagamento) che si forma prima e al di fuori del giudizio e in forza del quale l'ente può conseguire il soddisfacimento della pretesa a prescindere da una verifica in sede giurisdizionale della sua fondatezza, in quanto, da un lato, non è irragionevole la scelta del legislatore di consentire ad un creditore, attesa la sua natura pubblicistica e l'affidabilità derivante dal procedimento che ne governa l'attività, di formare unilateralmente un titolo esecutivo, e, dall'altro lato, è rispettosa del diritto di difesa e dei principi del giusto processo la possibilità, concessa al preteso debitore, di promuovere, entro un termine perentorio ma adeguato, un giudizio ordinario di cognizione nel quale far efficacemente valere le proprie ragioni, sia grazie alla possibilità di ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo c/o dell'esecuzione, sia grazie alla ripartizione dell'onere della prova in base alla posizione sostanziale (e non già formale) assunta dalle parti nel giudizio di opposizione. (Cfr.: Corte Cost. Ord. n. 111/2007).
Il detto termine di quaranta giorni dalla notifica della cartella è stato accordato dalla legge al debitore per l'opposizione nel merito della pretesa contributiva, al fine di instaurare un vero e proprio processo di cognizione
7 per l'accertamento della fondatezza della pretesa dell'ente; esso è diretto a rendere non più contestabile dal debitore il credito contributivo dell'ente previdenziale in caso di omessa tempestiva impugnazione ed a consentire, così, una rapida riscossione del credito medesimo.
La situazione che si verifica nel caso di mancata osservanza del termine suddetto non è quindi dissimile da quella già ritenuta dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione per l'ipotesi di mancato rispetto del termine previsto dall'ormai abrogato D.L. n. 338/1989, art. 2, convertito in L. n. 389/1989, (Cfr.: Cass., n. 8624/1993).
Era stato ritenuto, in proposito, che non solamente i titoli esecutivi giudiziali sono passibili di diventare definitivi, cioè incontrovertibili con effetti analoghi al giudicato, in caso di mancata opposizione o di opposizione proposta fuori termine, poiché, tenuto conto delle leggi speciali che sono state emanate in diverse materie e con le quali il legislatore ha consentito agli organi della pubblica amministrazione di ordinare ai privati, mediante ingiunzioni, il pagamento di somme di danaro, la giurisprudenza di legittimità aveva già avuto modo di individuare i c.d. titoli paragiudiziali (Cfr.: ex plurimis, per l'utilizzo di tale terminologia, Cass. n. 9944/1991; Cass. n. 10269/1991), per i quali, al pari di quelli giudiziali, è previsto un termine perentorio per la relativa opposizione davanti al giudice ordinario;
con la conseguenza che tali titoli diventano definitivi in caso di omessa opposizione ovvero di opposizione tardiva, in quanto proposta dopo la scadenza del termine e tale dichiarata dal giudice a conclusione del relativo giudizio.
La conseguenza è, dunque, che, in tema di contributi previdenziali, per contestare il ruolo è necessaria
l'opposizione da parte dell'interessato nel termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, poiché, in caso contrario, il titolo diviene definitivo e il diritto alla relativa pretesa contributiva incontestabile, neanche sotto il profilo della eventuale originaria inesistenza del credito. La mancata opposizione entro il termine perentorio di legge stabilizza quindi definitivamente il titolo esecutivo stragiudiziale precludendo qualsiasi successiva azione di accertamento negativo del debito (che sarebbe inammissibile per carenza di interesse, giacché ogni questione relativa alla pretesa creditoria portata dal titolo esecutivo è definitivamente superata dall'intervenuta stabilizzazione del titolo).
Ne consegue che alla data di deposito del ricorso in opposizione il termine di cui all'art. 24 D. Lgs. 46/1999, decorrente dalla data di rispettiva notificazione degli avvisi di addebito era ampiamente decorso, quindi il merito della pretesa contributiva (ovvero la prescrizione ex art. 3 della Legge 335/95) è incontestabile ed il ricorso va dichiarato inammissibile per tardività.
Inoltre, sempre con riguardo alla eccepita prescrizione, va osservato che la Cassazione afferma che “nella materia previdenziale, a differenza di quella civile, il regime della prescrizione già maturata è sottratto alla disponibilità delle parti, siccome esplicitamente stabilito dalla Legge 8 agosto 1995 n. 335, articolo 3, comma 9, con la conseguenza che, una volta esaurito il termine, la prescrizione ha efficacia estintiva (non già preclusiva) opera di diritto, è rilevabile d'ufficio e, pertanto, deve escludersi il diritto dell'assicurato a versare contributi previdenziali prescritti (Cassazione, sentenza del 7 novembre 2007, n. 23164; n. 23116/2004).
8 Occorre, a questo punto, risolvere la questione se, divenuto incontestabile il credito contributivo per effetto della mancata opposizione ai sensi del d.lgs. n. 46/1999, la successiva azione esecutiva sia sempre soggetta al termine di prescrizione contemplato dalla legge n. 335/1995, ovvero a quello più lungo dell'azione nascente dal giudicato di cui all'art. 2953 c.c.
L'orientamento seguito dall'intestato Tribunale è stato quello di considerare che detto termine, anche successivamente alla notificazione della cartella di pagamento, fosse quello previsto dalla legge n. 335/1995, tuttavia, in merito non mancavano orientamenti contrapposti.
Il contrasto giurisprudenziale, comunque, è stato risolto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite (n.
23397 del 17.11.2016) che ha confermato che la cartella esattoriale in quanto espressione del potere di accertamento e di autotutela della P.A., ha natura di atto amministrativo ed è priva dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato sicché la decorrenza del termine per l'opposizione, pur determinando la decadenza dall'impugnazione, non produce effetti di ordine processuale, con la conseguente inapplicabilità dell'art. 2953 c.c. ai fini della prescrizione.
Ne consegue che l'azione esecutiva rivolta al recupero del credito contributivo non tempestivamente opposto è soggetto non al termine decennale di prescrizione dell'actio iudicati di cui all'art. 2953 c.c. ma al termine proprio della riscossione dei tributi e quindi al termine quinquennale introdotto dalla legge n.
335/1995.
Orbene la regolare notificazione dell'avviso di addebito ha interrotto il termine di prescrizione, che da tale data
(04.05.2017) è cominciato a decorrere ex novo.
Passando quindi ad esaminare – d'ufficio - l'eccezione di prescrizione successiva alla notifica del citato atto, occorre innanzi tutto evidenziare come l'ente previdenziale – per il tramite dell Controparte_2
- ha fornito prova che sono stati notificati atti interruttivi della prescrizione, precedenti a quello qui opposto.
Infatti, dalla documentazione allegata, risulta che in data 12.09.2019, a mezzo p.e.c., era stata notificata l'intimazione di pagamento n. 293 2019 90012548 37 000 ed in data 23.09.2019, sempre a mezzo p.e.c., atto di pignoramento presso terzi, con il quale si richiedeva il pagamento anche delle somme portate dal suindicato avviso di addebito. Tali atti sono entrambi atti idonei ad interrompere la prescrizione.
Né può accogliersi l'eccezione di parte ricorrente formulata nell'odierno verbale di udienza con riferimento alla nullità della notificazione degli atti interruttivi della prescrizione perché indirizzati ad un indirizzo p.e.c. non risultante da pubblici registri.
Ebbene, tale eccezione, oltre che tardiva, non è stata supportata da alcuna prova, né sotto il profilo che tale indirizzo telematico non risulta inserito nei pubblici registri, né men che meno che esso non sia riferibile al ricorrente. Inoltre, qualora fosse stato riferibile al ricorrente, anche se non inserito nei pubblici registri, la notificazione sarebbe stata comunque regolare per il raggiungimento dello scopo.
Pertanto, alla data della notificazione dell'intimazione di pagamento qui impugnata (26.04.2024), il termine prescrizionale non era ancora maturato, andando a scadere il 23.09.2024, e ciò senza considerare l'applicazione
9 della legislatura emergenziale di sospensione dei termini per Covid-19, che nel caso di specie (per come già evidenziato in precedenti pronunce sia di questo stesso Ufficio che di altre Sezioni Civili di questo Tribunale -
Cfr., in particolare, Sentenza n. 292/2023 emessa in data 26.01.2023 nel proc. n. 4170/2022 R.G.L.; Sentenza
n. 3644/2022, pubbl. il 25.08.2022, nel proc. n. 12587/2021 R.G., Sez. VI - le cui argomentazioni si ribadiscono e fanno proprie ai sensi dell'art. 118 disp. att. c.p.c.) è pari ad un anno, cinque mesi e 23 giorni.
Infine, va dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' , non risultando impugnati in Controparte_2 questa sede somme di cui tale ente risulta l'ente impositore.
3. Spese.
Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e trovano liquidazione come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice Monocratico, ritenuta la propria competenza e definitivamente pronunciando sul ricorso depositato in data 05.03.2024 da nei confronti nei confronti dell Parte_1 Controparte_1
in persona del legale rappresentante p.t., dell' , in persona del legale
[...] Controparte_2 rappresentante p.t., dell' , in persona del legale rappresentante p.t., disattesa ogni contraria Controparte_2 domanda ed eccezione, così provvede:
1. Dichiara inammissibile l'opposizione ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 46/1999.
2. Rigetta l'opposizione agli atti esecutivi ed all'esecuzione, confermando la legittimità dell'intimazione di pagamento.
3. Dichiara la carenza di legittimazione passiva dell' , in persona del legale Controparte_2 rappresentante p.t.
4. Condanna il ricorrente alla refusione delle spese di lite nei confronti dei resistenti, che liquida, pro capite, in complessivi € 3.290,00 per compenso professionale, oltre rimborso del 15% per spese generali, C.P.A. ed
IVA. nelle misure di legge e se dovute.
Così deciso in Catania all'udienza del 26.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa Lidia Zingales
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