Rigetto
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 09/05/2025, n. 3962 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3962 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03962/2025REG.PROV.COLL.
N. 03952/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3952 del 2022, proposto dai signori ET NT CI, LA VA, NN RE CI, ND BO, ME EL, VI SC, EL LO, VI CA, ME CH, BO CO, DE CO, EL D'AL, SC TO, AN DE NO, PE Di AU, IG Di AU, ME TO Di RA, OB FA, VA NI DU, IG GA, IE AN, AR GI, ES NO, DR ED, OL EU, IG AT, EL IA, NG RI, SC CH, VE CH, ME MA, IG DI, RI EL MO, OB PO, VI AD, VI NT LL, IO SE, AT NA, AN LI, DR IC, IO RR, PE PI, PE AR, OB ZZ, PE IN, AT IC, RD AN, SQ LO, PE TO, SI NI, OB US, IG OM, IO RI, IA NT, SA VA, SC OL EN, ER IT e VI RE, rappresentati e difesi dall’avvocato LA Lieggi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero della Difesa, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore , rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma, Sezione Quarta, 31 marzo 2022, n. 3745, resa tra le parti;
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa, del Ministero dell’economia e delle finanze e del Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 15 aprile 2025, il Cons. Antonella Manzione e sentito per gli appellanti l’avvocato LA Lieggi;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con il ricorso di primo grado n.r.g.6678/2018 un corposo gruppo di militari in servizio permanente effettivo nell’Esercito italiano, nella Marina militare e nella Guardia di Finanza, adiva il T.a.r. per il Lazio per vedersi riconoscere il diritto a percepire le differenze retributive non corrisposte a seguito del mancato adeguamento degli stipendi dal 30 luglio 2015 al 31 dicembre 2017, qualificandole, in denegata ipotesi, quale risarcimento danni; in subordine, il diritto a percepire un indennizzo per il mancato adeguamento degli stipendi al costo della vita per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2010 e il 29 luglio 2015. Ciò sull’assunto che le Amministrazioni di appartenenza non avevano attivato le necessarie procedure di concertazione per il rinnovo della contrattazione dopo la pronuncia della Corte costituzionale n. 178 del 24 giugno 2015, che ha dichiarato l’illegittimità del regime di sospensione della stessa imposto a partire dal d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122. Tale inerzia delle Amministrazioni si porrebbe in contrasto con l’art. 24 della l. 23 dicembre 1998, n. 448, che impone l’adeguamento annuale degli stipendi di talune categorie di dipendenti agli incrementi medi, calcolati dall’ISTAT, conseguiti nell’anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, sulle varie voci retributive.
2. Nella resistenza delle Amministrazioni intimate, il T.a.r. ha dichiarato il ricorso inammissibile, negando la sussistenza dell’interesse ad agire in capo al singolo militare in quanto escluso dalla partecipazione diretta alla concertazione. « Dunque, avendo i ricorrenti dedotto che il “cattivo esercizio del potere legislativo” avrebbe determinato una situazione di inerzia nella revisione del trattamento economico, tradottasi nel blocco degli stipendi, si deve, giocoforza, concludere che si tratti di soggetti privi di una legittimazione attiva a censurare il merito di un’attività – la contrattazione, o meglio la concertazione – estranea al proprio ambito di azione ». La Corte costituzionale peraltro, nella sentenza del 13 ottobre 1997, n. 309, ha chiarito le modalità attraverso le quali il meccanismo della contrattazione collettiva si innesta nel rapporto individuale di lavoro, ovvero non attraverso «[…] quell’efficacia erga omnes conferita dall’art. 39, quarto comma, della Costituzione ai contratti stipulati dalle associazioni sindacali in possesso di determinate caratteristiche […]», ma collocandosi «[…] sul distinto piano delle conseguenze che derivano, per un verso, dal vincolo di conformarsi imposto alle amministrazioni e, per l’altro, dal legame che avvince il contratto individuale al contratto collettivo ». Non a caso, il giudizio era stato promosso all’esito di un’impugnazione del contratto collettivo da parte del Sindacato nazionale dei lavoratori della Scuola (SNALS), non certo da parte del singolo dipendente («[…] e analoghe considerazioni valgono per la sentenza n. 178/2015, originata da un rinvio disposto nell’ambito di giudizi attivati su ricorsi presentati dalla Federazione lavoratori pubblici e funzioni pubbliche (FLP) e dalla Federazione italiana autonoma lavoratori pubblici (FIALP) “in qualità di firmatarie dei contratti collettivi stipulati con l’Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) per il personale della Presidenza del Consiglio dei ministri e del comparto ministeri e per il personale degli enti pubblici non economici” ».
3. Alcuni degli originari ricorrenti, analiticamente individuati in epigrafe, hanno proposto appello avverso tale sentenza, chiedendone la riforma, in quanto sarebbe basata su « un clamoroso errore » (pag. 16 dell’atto di appello) nella ricostruzione in fatto della prospettazione di parte attorea. L’inammissibilità del ricorso, cioè, trarrebbe fondamento su un postulato estraneo al rapporto di dipendenza pubblica dei militari, ai quali, come noto, fino alla sentenza della Corte costituzionale del 13 giugno 2018, n. 120, era preclusa la costituzione di associazioni a carattere sindacale o l’adesione alle stesse (art. 1475, comma 2, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66, annullata dai giudici della Consulta); successivamente, incontra comunque il limite dell’ interpositio legislatoris sulle condizioni di esercizio del relativo diritto. In tale contesto diversificato rispetto a quanto accade nel pubblico impiego contrattualizzato, le associazioni sindacali non prendono peraltro parte alla contrattazione, essendo prevista una ben diversa “concertazione” della parte datoriale con gli organi della rappresentanza militare. Pertanto il militare, diversamente da quanto opinato dal T.a.r. per il Lazio, sarebbe l’unico legittimato attivo nelle vicende aventi ad oggetto la rivendicazione di differenze retributive di sua spettanza, non potendo conferire la rappresentatività ad alcuna associazione sindacale, in quanto comunque priva di potere di trattativa.
3.1. Hanno quindi riproposto le richieste non esaminate dal primo giudice, quantificando in euro 221,00 pro capite mensili le somme ad essi spettanti dal luglio 2015 al dicembre 2017, vuoi che le si intenda come differenze retributive, vuoi che le si qualifichi come risarcimento danno; in estremo subordine, hanno ipotizzato l’erogazione di un indennizzo determinato in via equitativa in euro 100,00 mensili, sempre pro capite e per il periodo indicato.
4. Si sono costituiti in giudizio per resistere all’appello il Ministero della Difesa, il Ministero dell’economia e delle finanze e il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
5. In vista della trattazione, gli appellanti hanno depositato una memoria per ribadire la propria prospettazione e le Amministrazioni appellate versato in atti copiosa documentazione afferente la vicenda.
6. All’udienza pubblica del 15 aprile 2025, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
7. Il Collegio ritiene che l’appello debba essere respinto, in quanto infondato.
8. In via preliminare, va evidenziata la mutatio libelli introdotta dai ricorrenti nel riproporre il merito della questione: diversamente da quanto prospettato nel ricorso di primo grado, la richiesta avanzata « in estremo subordine » non fa più riferimento alle (presunte) spettanze per il periodo compreso fra il 1° gennaio 2010 e il 29 luglio 2015, ma si omologa a quella principale, seppure sub specie di eventuale indennizzo, e dunque assumendo quale periodo di riferimento quello successivo all’intervento della Corte costituzionale sulla materia (luglio 2015/dicembre 2017).
8.1. I profili di inammissibilità di tale (nuova) prospettazione si aggiungono a quelli di infondatezza nel merito della stessa, in quanto comunque ancorata alla positiva valutazione dell’interesse ad agire del singolo militare. Per completezza, giusta la riproposta ricostruzione, seppure nella sola parte in fatto, della vicenda giuridica afferente la legislazione sui blocchi stipendiali, val la pena ricordare comunque che la più volte richiamata sentenza della Corte costituzionale del 2015, nell’evidente sforzo di affermare il principio di diritto nel contempo salvaguardando le esigenze erariali sottese alla scelta normativa adottata in un periodo di particolare complessità sotto il profilo economico-sociale, ha statuito la irretroattività della propria pronuncia. Essa, cioè, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale sopravvenuta, ovvero solo a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, del regime di proroga della sospensione della contrattazione collettiva, risalente all’art. 9 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, recante « Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica », convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per come risultante dagli artt. 16, comma 1, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come specificato dall’art. 1, comma 1, lettera c), primo periodo, del d.P.R. 4 settembre 2013, n. 122 (Regolamento in materia di proroga del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti, a norma dell’articolo 16, commi 1, 2 e 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111) e dalle norme che lo hanno via via prorogato, fino alla legge di stabilità 2015. Da qui, l’evidente infondatezza di qualsivoglia rivendicazione riferita al passato, giusta la sostanziale vigenza del regime di blocco, successivamente dichiarato illegittimo.
9. Punto centrale della vicenda è, dunque, la rivendicata legittimazione ad agire individualmente per ottenere quanto l’Amministrazione era obbligata a corrispondere loro una volta venuto meno il ricordato blocco contrattuale. Il T.a.r., infatti, avrebbe negato ridetta possibilità assimilando la concertazione che connota il provvedimento di individuazione del regime economico del rapporto di lavoro degli stessi alla contrattazione che precede la sigla del vero e proprio contratto di lavoro di comparto. Al contrario, vuoi per la peculiarità dei diritti di associazione sindacale del personale militare (v. la sentenza della Corte costituzionale del 2018 in merito), vuoi per quella delle stesse associazioni rappresentative, che non hanno un vero e proprio potere negoziale, la conclusione avrebbe dovuto essere di segno diametralmente opposto.
10. La ricostruzione, seppure non priva di suggestioni, non può essere condivisa.
11. L’equivoco di fondo sul quale si basa la ricostruzione degli appellanti risiede nel tentativo di porre sullo stesso piano rivendicazioni afferenti la liquidazione di somme dovute in quanto previste da specifiche disposizioni, anche contrattuali, con quelle che concernono invece la loro previsione, comunque necessaria pure per esigenze di bilancio. In altre parole, altro è agire per ottenere quanto previsto, dolendosi della disapplicazione ovvero dell’errata applicazione di una disposizione vigente, altro provare ad aggirarla per via giurisdizionale, ovvero a prescindere dal perfezionamento dell’ iter regolatorio previsto al riguardo.
12. Per meglio comprendere l’esatto perimetro delle rivendicazioni degli appellanti, il Collegio ritiene necessario un sintetico richiamo alla disciplina dei blocchi stipendiali che ha dato origine alla controversia. Le disposizioni che hanno arrecato un’indebita perdita del potere di acquisto degli stipendi dei dipendenti pubblici, peraltro senza distinzione alcuna, vanno ricondotte al periodo di decretazione d’urgenza meglio conosciuto come spending review , che ha individuato tra le altre necessarie misure di calmierazione della crisi economica in atto un approccio dichiaratamente solidaristico di partecipazione alla soluzione della stessa.
13. La norma che comprensibilmente ha dato adito al più alto tasso di contenzioso, anche costituzionale, va ravvisata nell’art. 9 del già ricordato d..l. n. 78 del 2010, che si muoveva in verità nella duplice direzione di congelare gli stipendi pubblici, limitandone le possibilità di crescita sia in ragione degli istituti contrattuali già in vigore, sia bloccandone l’insorgenza mediante la sospensione degli strumenti di negoziazione attraverso i quali si sarebbero potuti incrementare.
14. Il comma 1 della norma, dunque, con riferimento al pubblico impiego contrattualizzato, ha espressamente previsto che « per gli anni 2011, 2012 e 2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio, previsto dai rispettivi ordinamenti delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 della L. 31 dicembre 2009, n. 196, non può superare, in ogni caso, il trattamento in godimento nell'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno […]»;il successivo comma 21, avuto riguardo (anche) al personale militare, ha a sua volta disposto che « i meccanismi di adeguamento retributivo per il personale non contrattualizzato di cui all’articolo 3, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, così come previsti dall’articolo 24 della l. 23 dicembre 1998, n. 448, non si applicano per gli anni 2011, 2012 e 2013, ancorchè a titolo di acconto [..]». Tali meccanismi, come sarà meglio chiarito nel prosieguo, non prevedono vere e proprie procedure negoziali di regolazione, a partire dal necessario adeguamento al costo della vita.
14.2. Il comma 17 del medesimo articolo bloccava invece l’avvio, senza possibilità di recupero, delle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 del personale di cui all’articolo 2, comma 2, del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (ovvero il personale del pubblico impiego c.d. contrattualizzato), e successive modificazioni, salvaguardando solo l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale entro certi limiti.
14.3. Tutte le previsioni di cui all’art. 9, come detto dettate al fine di contenere la spesa in materia di impiego pubblico, sono state via via prorogate fino al 2015 (v. art. 1, comma 1, lett. a), del d.P.R. n. 122 del 2013 e art. 1, comma 256, della L. n. 190 del 2014).
15. Mentre le disposizioni di “blocco” per così dire in chiave statica, hanno superato sempre il vaglio della Corte costituzionale, cui sono state reiteratamente sottoposte da plurime angolazioni (se si eccettua la recente pronuncia n. 207 del 2024, che proprio con riferimento ai militari, all’esito di rimessione da parte della Sezione, ha dichiarato l’illegittimità della norma nella parte in cui non esclude dal proprio ambito di applicazione gli scatti per invalidità di servizio di cui all’art. 1801 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66); lo stesso non è a dire per quelle riferite alle trattative negoziali lato sensu intese.
16. Sotto il primo profilo, dunque, con la sentenza n. 310/2013, la Corte costituzionale pose l’attenzione sul carattere “transeunte” delle misure dettate dalla norma sospettata di illegittimità costituzionale (nella specie, il comma 21 dell’art. 9). Nel richiamare peraltro propri precedenti, essa ravvisò la ragionevolezza della misura nel fatto di essersi posta l’obiettivo di « un risparmio di spesa riguardo a tutto il comparto del pubblico impiego, in una dimensione solidaristica - sia pure con le differenziazioni rese necessarie dai diversi statuti professionali delle categorie che vi appartengono - per un periodo di tempo limitato, che comprende più anni in considerazione della programmazione pluriennale delle politiche di bilancio ». Tali principi hanno trovato conferma nella sentenza della Corte costituzionale n. 167/2020 che, egualmente pronunciandosi sull’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010 in riferimento agli artt. 2, 3, 36, 38, 53 e 117, primo comma, della Costituzione, quest’ultimo in relazione all’art. 1 del Protocollo addizionale CEDU, firmato a Parigi il 20 marzo 1952, ratificato e reso esecutivo con l. 5 agosto 1955, n. 848, ha valorizzato anche il rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, affermando che « la mancanza di forme di recupero e l’effetto di cosiddetto “trascinamento” nel tempo delle misure di blocco e sterilizzazione costituiscono - in difetto di specifiche disposizioni di segno contrario - conseguenze di tale scelta discrezionale e non irragionevole del legislatore ».
16.1. All’opposto, sono state ritenute fondate le censure mosse al regime di sospensione per la parte economica delle procedure contrattuali e negoziali in riferimento all’art. 39, primo comma, della Costituzione. La Corte costituzionale, infatti, nella sentenza n. 178 del 2015, invocata da parte appellante per segnare il discrimine temporale delle proprie spettanze (collocate, cioè, a valle di tale pronuncia e dunque a far data dal 30 luglio 2015) ha ritenuto il protrarsi del “blocco” negoziale così prolungato nel tempo da rendere evidente la violazione della libertà sindacale. Quanto detto si è posto in contrasto anche con numerose fonti internazionali che soccorrono nella definizione del nesso funzionale che lega un diritto a esercizio collettivo, quale è la contrattazione, con la libertà sindacale (ad esempio, le Convenzioni dell’Organizzazione internazionale del lavoro -OIL- nn. 87, 98 e 151, quest’ultima specificamente riferita al lavoro pubblico; l’art. 6 della Carta sociale europea, riveduta, con annesso, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata e resa esecutiva con l. 9 febbraio 1999, n. 30, che affianca all’esercizio collettivo del diritto di contrattazione la procedura dei reclami collettivi, disciplinata dal Protocollo addizionale alla Carta del 1995; la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulla libertà sindacale, Grande Camera, 12 novembre 2008, Demir e Baykara contro Turchia, riguardante il diritto di stipulare contratti collettivi nel lavoro pubblico).
17. Su tale sentenza si basano dunque le rivendicazioni degli appellanti, ormai, come premesso, esclusivamente incentrate sull’inerzia delle Amministrazioni dopo tale pronuncia, ovvero la mancata immediata attivazione delle stesse per dare il via alla nuova stagione contrattuale (nel pubblico impiego, contrattualizzato o meno, indifferentemente). Essi stessi, tuttavia, nell’enucleare il nocciolo delle proprie rivendicazioni, lo individuano in tale ritardo, cui peraltro danno rilievo in senso oggettivo, senza alcun riferimento alla causa che lo ha determinato. In tal modo ammettendo per tabulas la necessità di un procedimento a monte che li vede del tutto estranei, tant’è che né dimostrano, né semplicemente riferiscono di essersi preliminarmente attivati non foss’altro che per avere contezza della tempistica dell’adeguamento, quand’anche non per diffidare gli organismi rappresentativi ovvero addirittura direttamente le Amministrazioni inadempienti.
18. Come ben ricostruito dagli stessi ricorrenti in particolare nel ricorso di primo grado (v. § 9 e seguenti) il trattamento economico fondamentale ed accessorio delle Forze di polizia ad ordinamento militare e del personale delle Forze armate è disciplinato dagli artt. 4 e 5 del d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195, peraltro recentemente modificati dal d.lgs. 24 novembre 2023, n. 192. Tali norme declinano un meccanismo di partecipazione di organismi rappresentativi definibile para-contrattuale in quanto connotato da livelli di coinvolgimento sicuramente meno significativi rispetto a quelli che connotano il pubblico impiego contrattualizzato (che egualmente conosce, soprattutto a livello di trattative decentrate, la concertazione, quale modalità di dialogo che non impone il recepimento delle contrapposte posizioni), ma non per questo tali da ricondurre la declinazione del rapporto di lavoro a sinallagma diretto tra il singolo e la p.a. senza l’intermediazione dell’accordo generale e della fonte chiamata a recepirlo. In altre parole, agli organismi rappresentativi, comunque denominati, spetta la definizione della cornice, nonché, ancor prima, la messa in atto di tutte le iniziative propulsive e di stimolo avvio del procedimento, mentre a ciascun dipendente compete interloquire con le stesse ovvero pretendere poi l’applicazione corretta di tale cornice. Ma non è pensabile che egli agisca in giudizio non peraltro avverso il presunto inadempimento delle amministrazioni competenti, bensì allo scopo di sostituirsi alle stesse, con ciò sostituendosi anche, limitatamente alla loro singola posizione, alla negoziazione a valere per tutti i lavoratori del comparto. Per tale dirimente ragione, l’intensità della relazione tra le parti, datoriale e lato sensu sindacale, ovvero il suo tradursi in contrattazione o concertazione, è irrilevante, e menzionarle alternativamente non costituisce un errore, ma una scelta interpretativa nel senso della impossibilità di prescindere tanto dall’una, quanto dall’alktra, a seconda dei casi di riferimento.
19. Quanto detto peraltro è già stato affermato dalla giurisprudenza della Sezione, seppure con riferimento ad un’azione individualmente promossa per l’accertamento dell’obbligo di provvedere all’attuazione della previdenza complementare. Richiamando peraltro precedenti in termini (Cons. Stato, sez. II, 9 dicembre 2022, n. 1083 che rinvia a sez. II, 20 dicembre 2021, n. 8440), si è dunque egualmente escluso la legittimazione ad agire del singolo sull’assunto che «[…] i dipendenti pubblici destinatari dell’attività contrattuale collettiva o del decreto presidenziale di recepimento degli esiti della procedura di concertazione sono titolari di un interesse del tutto indiretto e riflesso, e non già di un interesse concreto, attuale e direttamente tutelabile in ordine all’avvio e conclusione dei procedimenti negoziali in questione, appartenenti in via esclusiva alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative (per quanto attiene alle Forze di Polizia ad ordinamento civile) e ai Comitati centrali di rappresentanza, quali organismi esponenziali d'interessi collettivi (per quanto attiene alle Forze di Polizia ad ordinamento militare e al personale delle Forze Armate), chiamati entrambi a partecipare ai predetti procedimenti negoziali. In particolare, “la legittimazione a far valere eventuali inadempimenti dell'obbligo di adozione di provvedimenti amministrativi, anche attraverso la speciale procedura di impugnazione del silenzio inadempimento, appartiene in via generale ai soli soggetti titolari dell'interesse, concreto ed attuale, direttamente riguardato dalla norma attributiva del potere autoritativo, i quali proprio in ragione di tale titolarità sono dunque legittimati a partecipare al relativo procedimento amministrativo”, mentre i dipendenti sono portatori di un interesse soltanto indiretto in relazione all’effettiva entrata in vigore del nuovo regime previdenziale, in quanto potenziale destinatario delle misure da adottarsi anche all'esito del procedimento di concertazione di cui si lamenta la mancata attuazione; ciò in ragione della natura normativa dell'atto conclusivo, destinato a disciplinare una serie indeterminata di rapporti di pubblico impiego; ma non sono legittimati a partecipare al relativo procedimento, non essendo titolari in proposito di un interesse personale, concreto ed attuale, specificamente tutelato dalla norma attributiva del potere con la previsione di un correlato obbligo di provvedere in capo alle Amministrazioni competenti (Cons. Stato Sez. IV, 4 febbraio 2014, n. 502; n. 503, n. 504; 24 ottobre 2011, n. 5697; n. 5698)» .
20. Anche nel caso di specie, infatti, è la disciplina legislativa che attribuisce la materia alla contrattazione e alla concertazione sindacale, con ciò sottraendola alle posizioni soggettive dei singoli dipendenti.
21. La conferma della sentenza impugnata nel senso dell’inammissibilità del ricorso, rende superfluo ogni ulteriore scrutinio della vicenda. Per completezza, il Collegio rileva tuttavia l’inconferenza, ovvero scarsa chiarezza, del riferimento alle previsioni di cui all’art. 24 della l. 23 dicembre 1998, n. 448. La norma si riferisce ad una circoscritta categoria di dipendenti pubblici, da distinguere da coloro che egualmente operano in regime di diritto pubblico, quali, per quanto qui di astratto interesse, i dirigenti apicali delle forze armate (a partire dalla novella del 2017, fino al grado di maggiore, mentre in precedenza la previsione si arrestava a quello di colonnello), i professori universitari o i magistrati, che godono di una disciplina ad hoc sia per la parte normativa del rapporto di servizio, sia per la parte economica. Pur trattandosi di una modalità peculiare di attribuzione dell’incremento retributivo in adeguamento a quello dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo, spettante “di diritto”, è comunque necessaria la mediazione di una fonte regolatoria generale, in assenza della quale nessuna rivendicazione del singolo è in alcun modo ipotizzabile.
21.1. Nel caso di specie, inoltre, dopo aver evocato il procedimento di cui al d.lgs. n. 195 del 1995, parte appellante fa riferimento a ridetta disposizione, in quanto espressamente richiamata dall’art. 9, comma 21, del d.l. n. 78 del 2010, ma non dimostra, né in verità semplicemente dichiara, di rientrare nel relativo perimetro di operatività, essendo i militari ricorrenti genericamente indicati come “di diversi gradi”, senza alcun riferimento al fatto di rivestire quello di generale, colonnello o equiparato (essendo l’estensione agli ufficiali con grado di tenente colonnello o maggiore applicabile solo a far data dal 1 gennaio 2018, come da esplicita previsione normativa).
22. Il d.lgs. 12 maggio 1995, n. 195, si caratterizza, dunque, per avere una parte disciplinata in maniera para-contrattuale, essendo l’accordo tra amministrazioni (datore di lavoro) ed organizzazioni sindacali recepito in un decreto del Presidente della Repubblica (v. ad esempio d.P.R. 20 aprile 2022, n. 57). Dalla stessa non è possibile prescindere, rivendicato direttamente, come avvenuto nella specie, adeguamenti stipendiali che con tale procedura e mediante le richiamate fonti, avrebbe dovuto (come del resto infine avvenuto) trovare completamento.
23. Per tutto quanto sopra detto, l’appello deve essere respinto.
24.La particolarità della materia giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 aprile 2025 con l’intervento dei magistrati:
IO Taormina, Presidente
Antonella Manzione, Consigliere, Estensore
Cecilia Altavista, Consigliere
SC Guarracino, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Antonella Manzione | IO Taormina |
IL SEGRETARIO