Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1361
TAR
Sentenza breve 22 dicembre 2025
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CS
Inammissibile
Sentenza 20 febbraio 2026
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CS
Rigetto
Sentenza breve 12 marzo 2026

Argomenti

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  • Inammissibile
    Illegittimità del diniego per mancata considerazione del silenzio-assenso sul permesso di costruire

    La censura è inammissibile in quanto nuova, non essendo stata sollevata in primo grado. Inoltre, le parti hanno presentato istanza di sanatoria, confermando la consapevolezza dell'abusività dell'intervento.

  • Inammissibile
    Errata qualificazione dell'intervento edilizio come "nuova costruzione"

    La censura è inammissibile in quanto nuova, poiché in primo grado si era concordato sulla qualificazione di "nuova costruzione". Inoltre, anche nel merito, la "nuova costruzione" non è ammessa dal PGT, mentre la "ristrutturazione urbanistica" richiede requisiti specifici non sussistenti nel caso di specie.

  • Rigettato
    Contraddittorietà dell'azione del Comune e violazione dell'affidamento

    Il Comune ha ricevuto prospettazioni mutevoli nel tempo e ha riscontrato difformità rispetto a quanto dichiarato. L'accertamento in loco ha evidenziato la realizzazione di opere di nuova costruzione in assenza di titoli abilitativi. Non si è formato un affidamento legittimo.

  • Rigettato
    Illegittimità derivata dall'illegittimità del diniego di sanatoria

    L'ordinanza di demolizione è stata censurata in primo grado solo per illegittimità derivata. Ogni ulteriore censura sarebbe inammissibile in appello in quanto nuova.

  • Inammissibile
    Irricevibilità dei motivi aggiunti per tardività

    Le società ricorrenti hanno avuto piena conoscenza della relazione ARPA già dal 6 settembre 2023, ma hanno impugnato tale atto solo con i motivi aggiunti notificati nel febbraio 2024, superando di oltre cinque mesi il termine di impugnazione.

  • Rigettato
    Erronea qualificazione del materiale come "rifiuto" anziché "End of Waste" (EoW)

    La qualificazione del materiale come rifiuto da parte di ARPA è fondata su accertamenti ispettivi accurati e sulla conformità alle funzioni dell'Agenzia. La relazione ARPA evidenziava la difformità del materiale dichiarato come EoW e la presenza di amianto. Le dichiarazioni di conformità devono essere prodotte prima dell'uscita del lotto dall'impianto, non all'esito dell'utilizzo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 20/02/2026, n. 1361
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 1361
    Data del deposito : 20 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

    Testo completo