TRIB
Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 11/12/2025, n. 2056 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 2056 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 9600/2019
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 11/12/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 10.12.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 9600/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9600 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
DD (C.F. , elettivamente domiciliato a Cagliari, via Palomba n. C.F._2
22, presso lo studio del difensore;
ricorrente-opponente
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 (C.F. ), elettivamente domiciliata a Cagliari, via CP_2 C.F._3
Cesare AT n. 6, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (precisate nelle note conclusive depositate il 15.9.2025 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate l'1.12.2025):
“In via pregiudiziale : vista la richiesta della parte opposta di applicazione dell'art. 4 della legge regionale n.7 del
2003, l'opponente, ritenendo incostituzionale l'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, per la violazione dell' art. 3, comma 1 e 2, dell'art.5 e 117, 1^ e 2^ co. della Costituzione, chiede che l'adito Tribunale voglia sollevare la questione di legittimità costituzionale, ordinare la sospensione della presente causa e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
In via preliminare:
1) Dichiarare il difetto di valida procura alle liti per la richiesta di emissione del decreto ingiunti vo opposto e per la costituzione nel giudizio di opposizione perché rilasciata dal
Direttore generale per omessa produzione della delibera del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 L.R . 8 agosto 2006 n.12.
L'art. 18, 6°co. lettera d), della legge regionale n.12 dell'8 agosto 2006, prevede che ” il
Direttore generale, su mandato del Consiglio di Amministrazione dell' promuove e CP_1 resiste nelle liti,…..”
L' ha allegato la determina dell'Amministratore Unico a costituirsi nel giudizio di CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo promosso dal mentre non ha allegato al decreto Pt_2 ingiuntivo la delibera n.299/4 del 18.12.2012, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare mandato al Direttore Generale di avviare l'azione legale per il recupero di canoni e degli oneri contrattuali, necessario, quindi, al fine del deposito del decreto ingiuntivo opposto, ottenuto contro il . Parte_1
Nel merito :
Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 Rigettare ogni avversa domanda della parte opposta;
Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. all' Parte_1 [...]
, per i titoli e per le causali richiamate nel decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto, nonché nella comparsa di costituzione e di risposta, e comunque revocarlo;
In via subordinata
Dichiarare, dovuti i canoni di locazione per periodo dall'agosto 2013 al giugno 2016, nella misura che risulterà equa e di giustizia;
Dichiarare non dovuti per intervenuta prescrizione quinquennale tutti i canoni di locazione, qualora venissero riconosciuti nella misura richiesta dall'opposta, maturati anteriormente ai cinque anni dall'ultima diffida.
IN VIA ISTRUTTORIA, sospeso il giudizio il sig. fa istanza affinchè il Giudice voglia ordinare all'A R E A la Parte_1 produzione dell'atto di trasferimento degli immobili costruiti con i fondi della legge n. 52 del
1976 dal Demanio Regione Sardegna, inseriti nell'elenco di cui all'art.39 del Controparte_3
D P R 19 maggio 1949 n.250, a seguito del protocollo d'intesa tra l'Agenzia del demanio e la Regione del 22 luglio 2013.
Tale documento è necessario al fine di accertare se l'immobile occupato dal sig. Parte_1
sia presente nell'elenco e nel protocollo d'intesa.
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Nell'interesse dell'opposta (precisate nelle note conclusive depositate il 13.9.2025 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 10.12.2025):
“In via preliminare:
- dichiarare l'ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per la presenza della prova scritta;
Nel merito rigettare l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare il signor
al pagamento in favore di della somma a titolo di differenze maturate Parte_1 CP_1 sul canone di locazione per il periodo dal mese di febbraio 2009 a giugno 2016, oltre
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 interessi maggiorati e rivalutazione, nonché al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016 fino ad oggi, per le causali di cui in premessa e nell'ingiunzione opposta, o, in difetto, condannare il signor a pagare quell'altra Pt_1 somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa e sempre per le medesime ragioni, oltre interessi maggiorati e rivalutazione;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato in cancelleria il 18.7.2019, l'
[...]
ha chiesto che questo Controparte_4
Tribunale emettesse decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, dell'importo di
37.219,13 euro – oltre agli “interessi di mora nella misura pattuita nel contratto di
locazione e sino al soddisfo, nonché spese, oltre ai compensi professionali del presente
procedimento monitorio liquidati ai sensi del DM 55/2014, oltre spese generali nella
misura del 15% e IVA, oltre alle
2. successive spese tutte occorrende” – a carico di esponendo quanto Controparte_5
segue:
a. il credito azionato con la domanda monitoria originava dal contratto, regolarmente registrato, in virtù del quale l'1.12.1988 lo I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case
Popolari, a cui essa ricorrente era succeduta in virtù della L.R. n. 12/2006 – aveva concesso in locazione al , appartenente alle forze armate, l'immobile sito a Pt_1
Cagliari, via Schiavazzi, scala C/3, piano decimo, interno 19 (censito nel
N.C.E.U. di detto Comune al foglio 23/27, mappale 10, della superficie di 84
mq.);
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 b. nonostante l'aggiornamento del canone di locazione a partire dall'1.3.2003 (ai sensi delle L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003), il conduttore non aveva mai versato le differenze dovute, maturando al 30.6.2016 l'esposizione debitoria oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, sebbene più volte diffidato al pagamento di detti maggiori importi.
3. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, n. 2068/2019, emesso il 7.11.2019 nel procedimento n. R.G.
6106/2019, dell'importo di 37.219,13 euro, gli interessi come da domanda e le spese di lite, liquidate in “€ 1.305,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA ed
accessori di legge, e in € 286,00 per esborsi”.
4. Con atto di citazione notificato il 10.12.2019 e depositato in cancelleria il 9.12.2019,
ha contestato la fondatezza della domanda monitoria, sostenendo Parte_1
quanto segue:
a. il decreto ingiuntivo era stato emesso, nonostante l'assenza di idonea prova scritta, siccome fondato su un “elenco per bollette del rapporto” emesse fino al
20.4.2016, dal contenuto non verificabile e contenente conteggi effettuati dalla parte asseritamente creditrice;
b. la misura del canone oggetto del contratto stipulato l'1.12.1988 era regolata dall'art. 22 della Legge n. 513/1977 e avrebbe potuto essere disposta in seguito all'emissione del decreto interministeriale menzionato dalla Legge n. 52/1976,
non già in virtù delle L.R. Sardegna n. 13/1989 e n. 7/2003 (il cui art. 4, in ipotesi di ritenuta applicabilità del medesimo, era viziato da illegittimità costituzionale
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 per violazione degli artt. 3, 5 e 117 Cost.) – relative al canone di locazione degli alloggi di edilizia popolare – con conseguente insussistenza del credito vantato dalla convenuta nel ricorso monitorio
c. come previsto dalla L. 560/1993 e riconosciutogli formalmente dal Ministero
delle Finanze, esso attore era peraltro titolare del diritto di acquistare la proprietà
dell'alloggio inizialmente concessogli in locazione, acquisto in ordine al quale aveva proposto domanda;
d. il credito eventualmente maturato si era comunque estinto per intervenuta prescrizione quinquennale in relazione al periodo compreso tra il 2003 e il
30.9.2006.
L'opponente ha quindi concluso domandando che fosse sollevata la questione di legittimità costituzionale della disciplina regionale sopra menzionata – con conseguente sospensione del processo – e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento formulata nei suoi confronti o, in subordine, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito per il periodo compreso tra il 2003 e il
30.9.2006.
5. Con comparsa di risposta, depositata il 22.3.2021, l' si è così difesa: CP_1
a. ha sostenuto che, a corredo del ricorso monitorio, era stata prodotta tutta la documentazione necessaria per giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo,
ossia il contratto di locazione e l'estratto conto con attestazione del Dirigente del
Servizio Territoriale;
b. ha contestato la fondatezza dell'opposizione, sostenendo come nel caso in esame
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 trovasse applicazione l'art. 4 della L.R. 7/2003, stante la mancata adozione dei decreti interministeriali attuativi menzionati dall'art. 1, comma 3, della Legge n.
52/1976, disciplina che aveva previsto espressamente la rideterminazione del canone di locazione relativo agli alloggi di edilizia popolare in base ai criteri individuati dalla L.R. n. 13/1989, corrispettivo peraltro rideterminato in misura proporzionata (circa 330,00 euro mensili per un alloggio di 84 mq.) rispetto all'irrisoria somma iniziale di circa 30,00 euro mensili.
La convenuta ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
6. In seguito all'assegnazione dei termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. e di diversi rinvii, nell'udienza del 13.10.2021 il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “pagamento in favore di dei canoni CP_1
nella misura dalla stessa pretesa limitatamente ai canoni maturati dal mese di agosto
2013 compreso, con spese del giudizio compensate”.
7. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il
18.9.2025 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
8. Attesa la sostituzione dell'udienza del 10.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle note depositate le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
***
9. L'eccezione con cui, nelle sue note conclusive depositate il 15.9.2025, l'opponente ha
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 contestato la validità della procura alle liti per l'emissione del decreto ingiuntivo – siccome
“rilasciata dal Direttore generale dell' su mandato dell'Amministratore unico e non CP_1
dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 della L.R. 8 agosto 2006 n.12”
non è fondata, sull'assorbente rilievo che, a corredo delle sue note ex art. 127 ter c.p.c.
depositate il 10.12.2025, l'opposta ha versato in atti la deliberazione n. 299/04, con la quale il 18.12.2012 il Consiglio di Amministrazione dell' ha conferito mandato al CP_1
Direttore Generale di “avviare ogni possibile azione legale tesa al recupero della morosità
da canoni e da oneri condominiali insoluti” nei confronti di diversi conduttori, ivi compreso l'odierno opponente , delibera peraltro precedente il deposito del ricorso Parte_1
monitorio (non si tratta, pertanto, di una regolarizzazione ex post del vizio di autorizzazione).
10. Nel merito, l'opposizione deve essere respinta.
10.1 Riguardo alla lamentata assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo,
a corredo del ricorso monitorio la parte ricorrente ha versato il contratto di locazione e l'estratto conto del 22.6.2016, con attestazione del Direttore del Servizio Territoriale
Gestione Utenze di Cagliari (doc. 3 ricorso monitorio), allegando l'inadempimento del conduttore nel pagamento delle maggiorazioni del canone determinate ai sensi delle
L.R. n. 13/1989 e 7/2003, elementi idonei a giustificare l'accoglimento della domanda in detta fase sommaria.
10.2 Quanto alla contestazione principale sollevata dall'opponente, occorre anzitutto evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo, alla fattispecie in esame trova applicazione la disciplina introdotta con le L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003, per
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 le ragioni che seguono.
a. Con la Legge n. 52/1976 – avente ad oggetto interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei
Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo degli Agenti di
Custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio – era stata autorizzata la spesa per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di “alloggi da assegnare in locazione semplice”.
In proposito, l'art. 1, comma 1, stabilisce che “tali alloggi rimangono di
proprietà dello Stato”, dopo l'edificazione su aree acquisite dagli istituti tra quelle destinate dai Comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica (come disposto dal comma 2), mentre, ai sensi del successivo comma 3,
“i canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle
case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro
per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri
interessati e il comitato per l'edilizia residenziale”.
In base al suddetto quadro normativo, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sopra menzionata destinati a dipendenti di amministrazioni statali per esigenze di servizio non si applicava la disciplina prevista in generale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la revisione del relativo canone di locazione (art. 1 del D.P.R. n. 1035/1972), né tantomeno la successiva Legge n.
513/1977 (sebbene intervenuta, tra l'altro, sul canone minimo di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici) menzionava detti rapporti.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 Tale situazione è parzialmente mutata con l'entrata in vigore della Legge n.
560/1993, il cui art. 1, comma 1, avente ad oggetto la futura alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, richiamava espressamente anche quelli disciplinati dalla Legge n. 52/1976, nulla innovando, tuttavia, in ordine all'adeguamento della misura del canone.
Nonostante la mancata adozione del Decreto Interministeriale previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, volto a fissare i canoni locativi degli alloggi
de quibus, per lungo tempo la non è intervenuta in Controparte_6
tale materia, in ragione della riserva assoluta in capo al legislatore statale, ai sensi dell'art. 88, nn. 7) e 13), e dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. n. 616/1977, contesto normativo rimasto immutato fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/1998, in virtù del cui art. 60, lett. e) è stata conferita agli enti regionali la competenza per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
disposizione che tuttavia non conteneva alcun riferimento in ordine agli alloggi della categoria in questione.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, gli alloggi di servizio, intesi in senso ampio, ossia tutti quelli destinati ad uso abitativo dei dipendenti statali, si differenziavano dalla destinazione propria dell'edilizia residenziale pubblica,
avente essenzialmente ed esclusivamente finalità sociali, in quanto qualificabile come servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti.
Gli alloggi di servizio, invece, avevano primariamente finalità organizzative,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 riconducibili al buon andamento della pubblica amministrazione, facilitando ai dipendenti il reperimento, nella sede del loro ufficio, di appartamenti decorosi con canone proporzionato allo stipendio, e solo indirettamente e non necessariamente contribuivano alla finalità sociale, generale, di favorire l'accesso all'abitazione dei cittadini meno abbienti.
La suddetta finalità organizzativa, quindi, esigeva che l'assegnazione degli alloggi, in affitto o in proprietà, fosse regolata da condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, in guisa di evitare disparità di trattamento, alla base della riserva di competenza statale nella materia de qua (Corte Cost. n. 417/1994).
Nella coeva giurisprudenza di merito fu accolta la tesi della specialità della disciplina applicabile agli assegnatari di alloggi per ragioni di servizio di cui alla
Legge n. 52/1976, con conseguente indifferenza della medesima allo ius
superveniens in materia di determinazione del canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in generale, al di là del vuoto normativo causato dalla mancata emanazione del decreto interministeriale (Tribunale di Cagliari n.
949 del 1997).
Era stata posta in rilievo, altresì, l'applicabilità della sola legge statale a causa della sua specialità (Corte d'Appello di Cagliari n. 85/1997) ovvero, in altri termini, la peculiarità della categoria degli alloggi assegnati per esigenze di servizio e, di conseguenza, l'eccezionalità delle relative norme, rispetto a quelle dettate per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Corte d'Appello di
Cagliari n. 189/1999).
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 Siffatta lettura ermeneutica, fatta eccezione per un solo precedente contrario
(Cass. n. 8253/1996) aveva trovato conferma nella prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui agli alloggi costruiti dallo Stato e destinati ai propri dipendenti in forza della Legge n. 52/1976, nonostante l'inoperatività del congegno normativo per la fissazione del canone, era inapplicabile la diversa disciplina di determinazione del canone prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, perché solo con la Legge n. 560/1993, per la prima volta,
erano stati considerati, agli effetti della dismissione, anche gli alloggi in questione
(Cass. n. 9521/1995) e anche questi ultimi continuavano a essere assoggettati a una disciplina speciale, anche per la determinazione del canone, perché la L.R. n.
13 del 1989, restando nei limiti della sfera di competenza legislativa sarda, non estendeva ai medesimi il proprio ambito applicativo (Cass. n. 1731/1999); nel risolvere il pur limitato contrasto giurisprudenziale.
La giurisprudenza di legittimità aveva quindi ribadito l'eccezionalità della disciplina di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, di cui venne esclusa l'abrogazione tacita per contrarietà all'art. 24 della Legge n. 513/1977, quanto ai criteri di determinazione del canone degli alloggi di servizio, almeno sino all'entrata in vigore della Legge n. 560/1993, sul rilievo che tali immobili si differenziavano per destinazione da quelli propri dell'edilizia residenziale pubblica, per le ragioni già espresse dalla giurisprudenza costituzionale (SS.UU.
n. 19548/2003).
b. Con la Legge costituzionale n. 3/2001 – e la conseguente sostituzione dell'art. 117
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 - Cost. – è stato capovolto il criterio di attribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, alle quali è devoluta la potestà residuale in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Nel nuovo assetto non sembra più possibile ricondurre la disciplina dei rapporti locatizi tra dipendenti statali ed aziende regionali, in relazione agli aspetti meramente patrimoniali, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Per quanto concerne la Regione Sardegna, con l'art. 4 della Legge Regionale n.
7 del 2003, è stata introdotta la disposizione secondo cui “per gli alloggi costruiti
e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati
da parte dei competenti ministeri i decreti di determinazione dei canoni di
locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono
determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e
successive modifiche ed integrazioni”.
A dispetto della rubrica, riferita in maniera imprecisa alla “determinazione dei
canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare”, la portata della norma regionale richiamante corrisponde a quella della norma statale richiamata, chiaramente applicabile anche al personale civile, e non solo a quello militare, addetto a funzioni di sicurezza pubblica, in altri termini a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, ove concessionari di alloggi nelle rispettive sedi di servizio.
È verosimile, peraltro, che la norma sopravvenuta non abbia abrogato nemmeno implicitamente l'art. 1, comma 4, lett. c), della Legge Regionale n.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 13/1989, in virtù del quale sono esclusi dall'applicazione del canone di locazione previsto per la generalità dei conduttori gli “alloggi di servizio, assentiti mediante
semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione”, cioè gli alloggi di servizio in senso stretto, in quanto essi formano oggetto di rapporti pubblicistici di tipo concessorio, e non di rapporti contrattualizzati.
Nella più recente giurisprudenza di merito, valutando l'evoluzione legislativa determinata dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 7 del 2003, per l'arco di tempo successivo, condivisibilmente si è riconosciuta la legittimità della quantificazione del canone di locazione operata secondo i criteri previsti dalla
Legge Regionale n. 13 del 1989 anche per gli alloggi di servizio di cui alla Legge
n. 52 del 1976 (Corte d'Appello di Cagliari n. 339 del 2009).
Con ordinanza del 2.8.2019, dubitando in analoga controversia della legittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003, questo
Tribunale ha sollevato in via incidentale la questione concernente il contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in luogo della competenza legislativa residuale regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, e con il principio di uguaglianza, rispetto agli assegnatari di alloggi di servizio nel resto d'Italia; con sentenza n. 228/2020 la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato inammissibile la questione sotto entrambi i profili per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente a carente ricostruzione del quadro normativo applicabile, in relazione alle peculiari vicende dell'immobile locato,
ritenendo tale bene ormai transitato nel patrimonio regionale, a seguito del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15 protocollo di intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 23 maggio 2013, di qui l'inadeguatezza della motivazione sulla perdurante applicabilità della norma impugnata al caso in esame, con riguardo a un alloggio non più di proprietà
statale.
Non v'è motivo, quindi, di dubitare della costituzionalità della norma in esame.
Fermo restando il rapporto di specialità tra le disposizioni relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelle relative agli alloggi di servizio, la volontà
del legislatore regionale pare diretta a colmare quella che può essere avvertita come un'ingiustificata lacuna, ormai divenuta un inammissibile privilegio, giacché
la mancata attuazione della norma di legge statale, da un lato, a partire dall'epoca del finanziamento della costruzione, e la mancata devoluzione, per lungo tempo,
alla competenza legislativa regionale della disciplina dei criteri determinativi del canone di locazione, in riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e a quelli ad essi equiparati, dall'altro lato, finiva per impedire, anacronisticamente ed irragionevolmente, l'adeguamento del canone imposto a una specifica categoria di conduttori, oltre ogni tollerabile limite di tempo e senza alcuna ragione giustificatrice.
Nemmeno all'origine, con la legge speciale degli anni '70, si era prefigurato un trattamento talmente di favore per gli assegnatari da porsi al di sotto dei canoni già fortemente calmierati per le persone in condizione di disagio abitativo, tant'è
che non si stabiliva un simile limite al regolamento delegato che si sarebbe dovuto adottare.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 16 Non è più possibile oggi, dunque, escludere questi particolari alloggi, tra tutti quelli concessi via via in locazione e gestititi attualmente dall'
[...]
, dal rispetto dei criteri del recupero tendenziale, almeno Controparte_1
parziale, dei costi di gestione e dell'aggiornamento annuale del canone stesso, cioè
dall'applicazione di quei criteri che sono, come è ovvio, indispensabili per il rispetto del principio di economicità della gestione pubblica, assurto a rango costituzionale (artt. 81, comma 1, e 97, comma 1, Cost.).
A riprova dell'applicabilità della norma regionale di coordinamento e della conseguente equiparazione, ai soli fini della determinazione del canone locatizio,
tra le due tipologie di alloggi, vale la disposizione di favore introdotta nelle more,
per un cospicuo abbattimento del canone altrimenti applicabile, dalla Legge
Regionale n. 18 del 2023 (c.d. legge di stabilità 2024), relativamente al periodo successivo alla sua entrata in vigore, nella parte in cui, all'art. 4, comma 2, ha modificato il testo dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003, al centro della controversia, nel senso che “per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e
gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, al fine di perseguire la
regolarizzazione dei rapporti locativi e/o l'alienazione degli stessi, il canone di
locazione è ridotto su base annua nella misura del 50 per cento”.
10.3 Ciò chiarito, nel contratto oggetto di causa, stipulato l'1.12.1988 – con cui lo I.A.C.P.
della Provincia di Cagliari aveva concesso in locazione a (ai sensi Parte_1
della Legge n. 52 del 1976), quale appartenente alla Polizia di Stato, l'immobile sito a
Cagliari, via Schiavazzi, scala C/3, piano decimo, interno 19 (censito nel N.C.E.U. di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 17 detto Comune al foglio 23/27, mappale 10, della superficie di 84 mq.) – per la determinazione del canone mensile conteneva il rinvio mobile alle “vigenti leggi in
materia di E.R.P.”, sarebbe potuto variare in qualsiasi momento per effetto di norme sopravvenute, con espresso rinvio, in quanto compatibili, alle “disposizioni legislative e
regolamentari sull'edilizia residenziale pubblica”.
Alla luce delle modifiche apportate dalla L.R. n. 7/2003, per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore, non può che ritenersi legittima la pretesa della locatrice di riscuotere dal conduttore le maggiori somme maturate per ciascuna mensilità fino alla proposizione della domanda monitoria.
10.4 In relazione alle ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente, si osserva che:
a. si appalesa anzitutto ininfluente, ai fini della presente decisione, la questione attinente alla procedura di alienazione dell'alloggio, siccome mai perfezionatasi,
con conseguente irrilevanza dell'ordine di esibizione chiesto dal ricorrente;
b. nell'atto di citazione in opposizione, si è limitato a lamentare Parte_1
l'illegittima applicazione della normativa regionale sopra menzionata, non sollevando tempestivamente alcuna specifica contestazione sulla corretta applicazione da parte dell'opposta dei criteri di rideterminazione del canone in virtù
della disciplina de qua – doglianza mossa per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ossia quando il termine di maturazione delle preclusioni assertive (prima memoria istruttoria) era già spirato;
in proposito, si appalesano tardivamente prodotti i ricalcoli del canone dal
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 18 15.9.2023;
c. l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'opponente in via subordinata, non è
fondata, poiché:
i. ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c., “Si prescrivono in cinque anni: (…) le pigioni
delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni”,
quinquennio per l'interruzione del cui corso, ai sensi dell'art. 2943, comma 4,
c.c., può essere interrotto con una richiesta o intimazione che giunga a conoscenza del destinatario (Cass. n. 27412/2021), nonché con “una
dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di
esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass. n. 24913/2022);
ii. le somme pretese dall'opposta con la domanda monitoria, a titolo di maggiorazione del canone di locazione, sono riferite al periodo compreso tra il mese di febbraio 2009 e il 30.6.2016;
iii. gli atti interruttivi della prescrizione versati in atti dalla convenuta sono costituiti dalle diffide datate 13.10.2011 e 17.5.2016, ricevute dal conduttore,
rispettivamente, il 17.10.2011 e il 20.5.2016 (documenti 5 e 4 ricorso monitorio), nonché, infine, la notifica del decreto ingiuntivo opposto,
perfezionatasi per l'opponente il 29.6.2018;
iv. poiché gravava sul conduttore l'obbligo di versare le rate mensili in via anticipata (art. 3 del contratto), la prescrizione è maturata riguardo al periodo precedente il mese di ottobre 2006, periodo tuttavia non oggetto della domanda monitoria, afferente a mensilità successive;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 19 v. non sono documentati pagamenti del conduttore successivi alla radicazione della fase monitoria e nelle more della presente fase di opposizione;
vi. la pretesa riguardante le maggiorazioni dovute per i canoni maturati successivamente alla proposizione della domanda monitoria è inammissibile,
siccome tardivamente formulata.
11. Atteso il rigetto dell'opposizione, deve essere dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, poiché:
a. ai sensi dell'art. 653, comma 1, prima parte, c.p.c., “Se l'opposizione è rigettata
con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è
dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già
munito, acquista efficacia esecutiva”, mentre nel successivo art. 654, primo comma, c.p.c. si legge che “L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con
l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che
ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto di
ingiunzione nel caso in esame non si rende necessaria”;
b. nel caso in esame, né nella fase monitoria, né nel corso della presente fase di opposizione è stata autorizzata l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e,
pertanto, il provvedimento monitorio non è attualmente munito di efficacia esecutiva.
12. In ragione dell'esito complessivo della causa – la sussistenza integrale del credito azionato con la domanda monitoria e l'inammissibilità della pretesa relativa ai canoni maturati successivamente al deposito del ricorso monitorio – le spese di lite della fase di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 20 opposizione debbono essere regolate secondo il principio di soccombenza reciproca,
previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle a carico dell'opponente per la quota di tre quarti e compensarle per il quarto residuo.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 (quanto alle spese della fase monitoria, in relazione alle tabelle ratione temporis applicabili, ossia quelle precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs.
149/2022), secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia in base all'importo di 37.219,13 euro accertato all'esito della causa, ai sensi dell'art. 5,
comma 1, del predetto D.M.), in particolare:
a. senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nel corso della quale l'opposta si è limitata a produrre (tardivamente) alcuni documenti;
c. senza riduzioni o aumenti per la fase decisionale, considerato che le parti hanno depositato le note conclusive entro il termine assegnato dal Tribunale.
PER QUESTI MOTIVI
13. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2068/2019, emesso da questo Tribunale il 7.11.2019 nel procedimento n. R.G.
6106/2019;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 21 b. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede;
c. condanna a rimborsare all' i tre quarti delle spese di Parte_1 CP_1
lite della presente fase di opposizione, con compensazione del quarto residuo, così
liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.905,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 6.713,00 totali;
€ 5.034,75 (con compensazione di un quarto) complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 11.12.2025
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2013 in poi, versati in atti dall'opposta solo con le note di replica depositate il
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Nella causa in epigrafe indicata, oggi 11/12/2025, il giudice, dott. Salvatore Falzoi;
PREMESSO quanto segue:
l'udienza del 10.12.2025 è sostituita dal deposito telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha comunicato alle parti costituite il provvedimento di sostituzione dell'udienza;
COSÌ PROVVEDE lette le note depositate, nelle quali le parti hanno precisato le conclusioni;
Il Giudice pronuncia la seguente sentenza, ai sensi dell'art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c.).
Il Giudice
dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 1 N. R.G. 9600/2019
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Salvatore Falzoi, pronuncia, ai sensi dell'art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 9600 del Ruolo Generale degli Affari Civili
Contenziosi dell'anno 2019,
promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Giuseppe Parte_1 C.F._1
DD (C.F. , elettivamente domiciliato a Cagliari, via Palomba n. C.F._2
22, presso lo studio del difensore;
ricorrente-opponente
contro
(C.F. Controparte_1
), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 2 (C.F. ), elettivamente domiciliata a Cagliari, via CP_2 C.F._3
Cesare AT n. 6, presso lo studio del difensore;
convenuta-opposta
CONCLUSIONI
Nell'interesse dell'opponente (precisate nelle note conclusive depositate il 15.9.2025 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate l'1.12.2025):
“In via pregiudiziale : vista la richiesta della parte opposta di applicazione dell'art. 4 della legge regionale n.7 del
2003, l'opponente, ritenendo incostituzionale l'art. 4 della legge regionale n.7 del 2003, per la violazione dell' art. 3, comma 1 e 2, dell'art.5 e 117, 1^ e 2^ co. della Costituzione, chiede che l'adito Tribunale voglia sollevare la questione di legittimità costituzionale, ordinare la sospensione della presente causa e la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale.
In via preliminare:
1) Dichiarare il difetto di valida procura alle liti per la richiesta di emissione del decreto ingiunti vo opposto e per la costituzione nel giudizio di opposizione perché rilasciata dal
Direttore generale per omessa produzione della delibera del Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 L.R . 8 agosto 2006 n.12.
L'art. 18, 6°co. lettera d), della legge regionale n.12 dell'8 agosto 2006, prevede che ” il
Direttore generale, su mandato del Consiglio di Amministrazione dell' promuove e CP_1 resiste nelle liti,…..”
L' ha allegato la determina dell'Amministratore Unico a costituirsi nel giudizio di CP_1 opposizione al decreto ingiuntivo promosso dal mentre non ha allegato al decreto Pt_2 ingiuntivo la delibera n.299/4 del 18.12.2012, con la quale il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di dare mandato al Direttore Generale di avviare l'azione legale per il recupero di canoni e degli oneri contrattuali, necessario, quindi, al fine del deposito del decreto ingiuntivo opposto, ottenuto contro il . Parte_1
Nel merito :
Revocare il decreto ingiuntivo opposto;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 3 Rigettare ogni avversa domanda della parte opposta;
Accertare e dichiarare che nessuna somma è dovuta dal Sig. all' Parte_1 [...]
, per i titoli e per le causali richiamate nel decreto Controparte_1 ingiuntivo opposto, nonché nella comparsa di costituzione e di risposta, e comunque revocarlo;
In via subordinata
Dichiarare, dovuti i canoni di locazione per periodo dall'agosto 2013 al giugno 2016, nella misura che risulterà equa e di giustizia;
Dichiarare non dovuti per intervenuta prescrizione quinquennale tutti i canoni di locazione, qualora venissero riconosciuti nella misura richiesta dall'opposta, maturati anteriormente ai cinque anni dall'ultima diffida.
IN VIA ISTRUTTORIA, sospeso il giudizio il sig. fa istanza affinchè il Giudice voglia ordinare all'A R E A la Parte_1 produzione dell'atto di trasferimento degli immobili costruiti con i fondi della legge n. 52 del
1976 dal Demanio Regione Sardegna, inseriti nell'elenco di cui all'art.39 del Controparte_3
D P R 19 maggio 1949 n.250, a seguito del protocollo d'intesa tra l'Agenzia del demanio e la Regione del 22 luglio 2013.
Tale documento è necessario al fine di accertare se l'immobile occupato dal sig. Parte_1
sia presente nell'elenco e nel protocollo d'intesa.
[...]
Con vittoria di spese e compensi professionali”.
Nell'interesse dell'opposta (precisate nelle note conclusive depositate il 13.9.2025 e confermate nelle note ex art. 127 ter c.p.c. depositate il 10.12.2025):
“In via preliminare:
- dichiarare l'ammissibilità del decreto ingiuntivo opposto per la presenza della prova scritta;
Nel merito rigettare l'opposizione, confermare il decreto ingiuntivo opposto e condannare il signor
al pagamento in favore di della somma a titolo di differenze maturate Parte_1 CP_1 sul canone di locazione per il periodo dal mese di febbraio 2009 a giugno 2016, oltre
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 4 interessi maggiorati e rivalutazione, nonché al pagamento anche delle differenze maturate successivamente al mese di giugno 2016 fino ad oggi, per le causali di cui in premessa e nell'ingiunzione opposta, o, in difetto, condannare il signor a pagare quell'altra Pt_1 somma, maggiore o minore, che risulterà dovuta in corso di causa e sempre per le medesime ragioni, oltre interessi maggiorati e rivalutazione;
- in ogni caso con vittoria di spese e competenze professionali”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso ex artt. 633 ss. c.p.c., depositato in cancelleria il 18.7.2019, l'
[...]
ha chiesto che questo Controparte_4
Tribunale emettesse decreto ingiuntivo, provvisoriamente esecutivo, dell'importo di
37.219,13 euro – oltre agli “interessi di mora nella misura pattuita nel contratto di
locazione e sino al soddisfo, nonché spese, oltre ai compensi professionali del presente
procedimento monitorio liquidati ai sensi del DM 55/2014, oltre spese generali nella
misura del 15% e IVA, oltre alle
2. successive spese tutte occorrende” – a carico di esponendo quanto Controparte_5
segue:
a. il credito azionato con la domanda monitoria originava dal contratto, regolarmente registrato, in virtù del quale l'1.12.1988 lo I.A.C.P. – Istituto Autonomo Case
Popolari, a cui essa ricorrente era succeduta in virtù della L.R. n. 12/2006 – aveva concesso in locazione al , appartenente alle forze armate, l'immobile sito a Pt_1
Cagliari, via Schiavazzi, scala C/3, piano decimo, interno 19 (censito nel
N.C.E.U. di detto Comune al foglio 23/27, mappale 10, della superficie di 84
mq.);
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 5 b. nonostante l'aggiornamento del canone di locazione a partire dall'1.3.2003 (ai sensi delle L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003), il conduttore non aveva mai versato le differenze dovute, maturando al 30.6.2016 l'esposizione debitoria oggetto del ricorso per decreto ingiuntivo, sebbene più volte diffidato al pagamento di detti maggiori importi.
3. Il Tribunale ha accolto la domanda monitoria con decreto ingiuntivo, non provvisoriamente esecutivo, n. 2068/2019, emesso il 7.11.2019 nel procedimento n. R.G.
6106/2019, dell'importo di 37.219,13 euro, gli interessi come da domanda e le spese di lite, liquidate in “€ 1.305,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA ed
accessori di legge, e in € 286,00 per esborsi”.
4. Con atto di citazione notificato il 10.12.2019 e depositato in cancelleria il 9.12.2019,
ha contestato la fondatezza della domanda monitoria, sostenendo Parte_1
quanto segue:
a. il decreto ingiuntivo era stato emesso, nonostante l'assenza di idonea prova scritta, siccome fondato su un “elenco per bollette del rapporto” emesse fino al
20.4.2016, dal contenuto non verificabile e contenente conteggi effettuati dalla parte asseritamente creditrice;
b. la misura del canone oggetto del contratto stipulato l'1.12.1988 era regolata dall'art. 22 della Legge n. 513/1977 e avrebbe potuto essere disposta in seguito all'emissione del decreto interministeriale menzionato dalla Legge n. 52/1976,
non già in virtù delle L.R. Sardegna n. 13/1989 e n. 7/2003 (il cui art. 4, in ipotesi di ritenuta applicabilità del medesimo, era viziato da illegittimità costituzionale
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 6 per violazione degli artt. 3, 5 e 117 Cost.) – relative al canone di locazione degli alloggi di edilizia popolare – con conseguente insussistenza del credito vantato dalla convenuta nel ricorso monitorio
c. come previsto dalla L. 560/1993 e riconosciutogli formalmente dal Ministero
delle Finanze, esso attore era peraltro titolare del diritto di acquistare la proprietà
dell'alloggio inizialmente concessogli in locazione, acquisto in ordine al quale aveva proposto domanda;
d. il credito eventualmente maturato si era comunque estinto per intervenuta prescrizione quinquennale in relazione al periodo compreso tra il 2003 e il
30.9.2006.
L'opponente ha quindi concluso domandando che fosse sollevata la questione di legittimità costituzionale della disciplina regionale sopra menzionata – con conseguente sospensione del processo – e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo e il rigetto della domanda di pagamento formulata nei suoi confronti o, in subordine, l'accertamento dell'intervenuta prescrizione del credito per il periodo compreso tra il 2003 e il
30.9.2006.
5. Con comparsa di risposta, depositata il 22.3.2021, l' si è così difesa: CP_1
a. ha sostenuto che, a corredo del ricorso monitorio, era stata prodotta tutta la documentazione necessaria per giustificare l'emissione del decreto ingiuntivo,
ossia il contratto di locazione e l'estratto conto con attestazione del Dirigente del
Servizio Territoriale;
b. ha contestato la fondatezza dell'opposizione, sostenendo come nel caso in esame
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 7 trovasse applicazione l'art. 4 della L.R. 7/2003, stante la mancata adozione dei decreti interministeriali attuativi menzionati dall'art. 1, comma 3, della Legge n.
52/1976, disciplina che aveva previsto espressamente la rideterminazione del canone di locazione relativo agli alloggi di edilizia popolare in base ai criteri individuati dalla L.R. n. 13/1989, corrispettivo peraltro rideterminato in misura proporzionata (circa 330,00 euro mensili per un alloggio di 84 mq.) rispetto all'irrisoria somma iniziale di circa 30,00 euro mensili.
La convenuta ha rassegnato le conclusioni trascritte in epigrafe.
6. In seguito all'assegnazione dei termini previsti dall'art. 183, comma 6, c.p.c. e di diversi rinvii, nell'udienza del 13.10.2021 il giudice ha formulato la seguente proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c.: “pagamento in favore di dei canoni CP_1
nella misura dalla stessa pretesa limitatamente ai canoni maturati dal mese di agosto
2013 compreso, con spese del giudizio compensate”.
7. In virtù del provvedimento di variazione tabellare in via d'urgenza n. 2547 reso il
18.9.2025 dal Presidente di questo Tribunale, la presente causa è transitata nel ruolo dello scrivente.
8. Attesa la sostituzione dell'udienza del 10.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., nelle note depositate le parti hanno precisato le conclusioni come trascritte in epigrafe;
il giudice ha quindi pronunciato la presente sentenza ex art. 429 c.p.c. (senza dare lettura del dispositivo, stante la modalità cartolare di trattazione dell'udienza).
***
9. L'eccezione con cui, nelle sue note conclusive depositate il 15.9.2025, l'opponente ha
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 8 contestato la validità della procura alle liti per l'emissione del decreto ingiuntivo – siccome
“rilasciata dal Direttore generale dell' su mandato dell'Amministratore unico e non CP_1
dal Consiglio di Amministrazione, come previsto dall'art. 18 della L.R. 8 agosto 2006 n.12”
non è fondata, sull'assorbente rilievo che, a corredo delle sue note ex art. 127 ter c.p.c.
depositate il 10.12.2025, l'opposta ha versato in atti la deliberazione n. 299/04, con la quale il 18.12.2012 il Consiglio di Amministrazione dell' ha conferito mandato al CP_1
Direttore Generale di “avviare ogni possibile azione legale tesa al recupero della morosità
da canoni e da oneri condominiali insoluti” nei confronti di diversi conduttori, ivi compreso l'odierno opponente , delibera peraltro precedente il deposito del ricorso Parte_1
monitorio (non si tratta, pertanto, di una regolarizzazione ex post del vizio di autorizzazione).
10. Nel merito, l'opposizione deve essere respinta.
10.1 Riguardo alla lamentata assenza dei presupposti per l'emissione del decreto ingiuntivo,
a corredo del ricorso monitorio la parte ricorrente ha versato il contratto di locazione e l'estratto conto del 22.6.2016, con attestazione del Direttore del Servizio Territoriale
Gestione Utenze di Cagliari (doc. 3 ricorso monitorio), allegando l'inadempimento del conduttore nel pagamento delle maggiorazioni del canone determinate ai sensi delle
L.R. n. 13/1989 e 7/2003, elementi idonei a giustificare l'accoglimento della domanda in detta fase sommaria.
10.2 Quanto alla contestazione principale sollevata dall'opponente, occorre anzitutto evidenziare che, contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultimo, alla fattispecie in esame trova applicazione la disciplina introdotta con le L.R. n. 13/1989 e n. 7/2003, per
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 9 le ragioni che seguono.
a. Con la Legge n. 52/1976 – avente ad oggetto interventi straordinari per l'edilizia a favore del personale civile e militare della Pubblica Sicurezza, dell'Arma dei
Carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo degli Agenti di
Custodia e del Corpo forestale dello Stato in attività di servizio – era stata autorizzata la spesa per la costruzione a cura degli istituti autonomi per le case popolari di “alloggi da assegnare in locazione semplice”.
In proposito, l'art. 1, comma 1, stabilisce che “tali alloggi rimangono di
proprietà dello Stato”, dopo l'edificazione su aree acquisite dagli istituti tra quelle destinate dai Comuni, nei propri strumenti urbanistici, all'edilizia residenziale pubblica (come disposto dal comma 2), mentre, ai sensi del successivo comma 3,
“i canoni di locazione e la quota annua da destinare agli istituti autonomi delle
case popolari per le spese di gestione saranno stabiliti con decreto del Ministro
per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentiti i Ministri
interessati e il comitato per l'edilizia residenziale”.
In base al suddetto quadro normativo, agli alloggi di edilizia residenziale pubblica sopra menzionata destinati a dipendenti di amministrazioni statali per esigenze di servizio non si applicava la disciplina prevista in generale per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica e per la revisione del relativo canone di locazione (art. 1 del D.P.R. n. 1035/1972), né tantomeno la successiva Legge n.
513/1977 (sebbene intervenuta, tra l'altro, sul canone minimo di locazione degli alloggi di proprietà degli enti pubblici) menzionava detti rapporti.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 10 Tale situazione è parzialmente mutata con l'entrata in vigore della Legge n.
560/1993, il cui art. 1, comma 1, avente ad oggetto la futura alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica, richiamava espressamente anche quelli disciplinati dalla Legge n. 52/1976, nulla innovando, tuttavia, in ordine all'adeguamento della misura del canone.
Nonostante la mancata adozione del Decreto Interministeriale previsto dall'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, volto a fissare i canoni locativi degli alloggi
de quibus, per lungo tempo la non è intervenuta in Controparte_6
tale materia, in ragione della riserva assoluta in capo al legislatore statale, ai sensi dell'art. 88, nn. 7) e 13), e dell'art. 93, comma 3, del D.P.R. n. 616/1977, contesto normativo rimasto immutato fino all'entrata in vigore del D.Lgs. n. 112/1998, in virtù del cui art. 60, lett. e) è stata conferita agli enti regionali la competenza per la determinazione dei canoni relativi agli alloggi di edilizia residenziale pubblica,
disposizione che tuttavia non conteneva alcun riferimento in ordine agli alloggi della categoria in questione.
Secondo la giurisprudenza costituzionale, gli alloggi di servizio, intesi in senso ampio, ossia tutti quelli destinati ad uso abitativo dei dipendenti statali, si differenziavano dalla destinazione propria dell'edilizia residenziale pubblica,
avente essenzialmente ed esclusivamente finalità sociali, in quanto qualificabile come servizio pubblico deputato alla provvista di alloggi per i lavoratori e le famiglie meno abbienti.
Gli alloggi di servizio, invece, avevano primariamente finalità organizzative,
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 11 riconducibili al buon andamento della pubblica amministrazione, facilitando ai dipendenti il reperimento, nella sede del loro ufficio, di appartamenti decorosi con canone proporzionato allo stipendio, e solo indirettamente e non necessariamente contribuivano alla finalità sociale, generale, di favorire l'accesso all'abitazione dei cittadini meno abbienti.
La suddetta finalità organizzativa, quindi, esigeva che l'assegnazione degli alloggi, in affitto o in proprietà, fosse regolata da condizioni uniformi su tutto il territorio nazionale, in guisa di evitare disparità di trattamento, alla base della riserva di competenza statale nella materia de qua (Corte Cost. n. 417/1994).
Nella coeva giurisprudenza di merito fu accolta la tesi della specialità della disciplina applicabile agli assegnatari di alloggi per ragioni di servizio di cui alla
Legge n. 52/1976, con conseguente indifferenza della medesima allo ius
superveniens in materia di determinazione del canone di locazione per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in generale, al di là del vuoto normativo causato dalla mancata emanazione del decreto interministeriale (Tribunale di Cagliari n.
949 del 1997).
Era stata posta in rilievo, altresì, l'applicabilità della sola legge statale a causa della sua specialità (Corte d'Appello di Cagliari n. 85/1997) ovvero, in altri termini, la peculiarità della categoria degli alloggi assegnati per esigenze di servizio e, di conseguenza, l'eccezionalità delle relative norme, rispetto a quelle dettate per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica (Corte d'Appello di
Cagliari n. 189/1999).
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 12 Siffatta lettura ermeneutica, fatta eccezione per un solo precedente contrario
(Cass. n. 8253/1996) aveva trovato conferma nella prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui agli alloggi costruiti dallo Stato e destinati ai propri dipendenti in forza della Legge n. 52/1976, nonostante l'inoperatività del congegno normativo per la fissazione del canone, era inapplicabile la diversa disciplina di determinazione del canone prevista per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, perché solo con la Legge n. 560/1993, per la prima volta,
erano stati considerati, agli effetti della dismissione, anche gli alloggi in questione
(Cass. n. 9521/1995) e anche questi ultimi continuavano a essere assoggettati a una disciplina speciale, anche per la determinazione del canone, perché la L.R. n.
13 del 1989, restando nei limiti della sfera di competenza legislativa sarda, non estendeva ai medesimi il proprio ambito applicativo (Cass. n. 1731/1999); nel risolvere il pur limitato contrasto giurisprudenziale.
La giurisprudenza di legittimità aveva quindi ribadito l'eccezionalità della disciplina di cui all'art. 1, comma 3, della Legge n. 52/1976, di cui venne esclusa l'abrogazione tacita per contrarietà all'art. 24 della Legge n. 513/1977, quanto ai criteri di determinazione del canone degli alloggi di servizio, almeno sino all'entrata in vigore della Legge n. 560/1993, sul rilievo che tali immobili si differenziavano per destinazione da quelli propri dell'edilizia residenziale pubblica, per le ragioni già espresse dalla giurisprudenza costituzionale (SS.UU.
n. 19548/2003).
b. Con la Legge costituzionale n. 3/2001 – e la conseguente sostituzione dell'art. 117
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 13 - Cost. – è stato capovolto il criterio di attribuzione delle competenze legislative tra Stato e Regioni, alle quali è devoluta la potestà residuale in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
Nel nuovo assetto non sembra più possibile ricondurre la disciplina dei rapporti locatizi tra dipendenti statali ed aziende regionali, in relazione agli aspetti meramente patrimoniali, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
Per quanto concerne la Regione Sardegna, con l'art. 4 della Legge Regionale n.
7 del 2003, è stata introdotta la disposizione secondo cui “per gli alloggi costruiti
e gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, qualora non siano stati adottati
da parte dei competenti ministeri i decreti di determinazione dei canoni di
locazione ai sensi dell'art. 1, comma 3, della stessa legge, gli stessi sono
determinati secondo le disposizioni di cui alla legge regionale n. 13 del 1989, e
successive modifiche ed integrazioni”.
A dispetto della rubrica, riferita in maniera imprecisa alla “determinazione dei
canoni di locazione degli alloggi realizzati per il personale militare”, la portata della norma regionale richiamante corrisponde a quella della norma statale richiamata, chiaramente applicabile anche al personale civile, e non solo a quello militare, addetto a funzioni di sicurezza pubblica, in altri termini a tutti gli appartenenti alle forze di polizia, ove concessionari di alloggi nelle rispettive sedi di servizio.
È verosimile, peraltro, che la norma sopravvenuta non abbia abrogato nemmeno implicitamente l'art. 1, comma 4, lett. c), della Legge Regionale n.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 14 13/1989, in virtù del quale sono esclusi dall'applicazione del canone di locazione previsto per la generalità dei conduttori gli “alloggi di servizio, assentiti mediante
semplice concessione amministrativa e senza contratto di locazione”, cioè gli alloggi di servizio in senso stretto, in quanto essi formano oggetto di rapporti pubblicistici di tipo concessorio, e non di rapporti contrattualizzati.
Nella più recente giurisprudenza di merito, valutando l'evoluzione legislativa determinata dall'entrata in vigore della Legge Regionale n. 7 del 2003, per l'arco di tempo successivo, condivisibilmente si è riconosciuta la legittimità della quantificazione del canone di locazione operata secondo i criteri previsti dalla
Legge Regionale n. 13 del 1989 anche per gli alloggi di servizio di cui alla Legge
n. 52 del 1976 (Corte d'Appello di Cagliari n. 339 del 2009).
Con ordinanza del 2.8.2019, dubitando in analoga controversia della legittimità costituzionale dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003, questo
Tribunale ha sollevato in via incidentale la questione concernente il contrasto con la competenza esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, in luogo della competenza legislativa residuale regionale in materia di edilizia residenziale pubblica, e con il principio di uguaglianza, rispetto agli assegnatari di alloggi di servizio nel resto d'Italia; con sentenza n. 228/2020 la Corte costituzionale ha tuttavia dichiarato inammissibile la questione sotto entrambi i profili per difetto di motivazione sulla rilevanza, conseguente a carente ricostruzione del quadro normativo applicabile, in relazione alle peculiari vicende dell'immobile locato,
ritenendo tale bene ormai transitato nel patrimonio regionale, a seguito del
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 15 protocollo di intesa tra Agenzia del demanio e Regione del 23 maggio 2013, di qui l'inadeguatezza della motivazione sulla perdurante applicabilità della norma impugnata al caso in esame, con riguardo a un alloggio non più di proprietà
statale.
Non v'è motivo, quindi, di dubitare della costituzionalità della norma in esame.
Fermo restando il rapporto di specialità tra le disposizioni relative agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e quelle relative agli alloggi di servizio, la volontà
del legislatore regionale pare diretta a colmare quella che può essere avvertita come un'ingiustificata lacuna, ormai divenuta un inammissibile privilegio, giacché
la mancata attuazione della norma di legge statale, da un lato, a partire dall'epoca del finanziamento della costruzione, e la mancata devoluzione, per lungo tempo,
alla competenza legislativa regionale della disciplina dei criteri determinativi del canone di locazione, in riferimento agli alloggi di edilizia residenziale pubblica e a quelli ad essi equiparati, dall'altro lato, finiva per impedire, anacronisticamente ed irragionevolmente, l'adeguamento del canone imposto a una specifica categoria di conduttori, oltre ogni tollerabile limite di tempo e senza alcuna ragione giustificatrice.
Nemmeno all'origine, con la legge speciale degli anni '70, si era prefigurato un trattamento talmente di favore per gli assegnatari da porsi al di sotto dei canoni già fortemente calmierati per le persone in condizione di disagio abitativo, tant'è
che non si stabiliva un simile limite al regolamento delegato che si sarebbe dovuto adottare.
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 16 Non è più possibile oggi, dunque, escludere questi particolari alloggi, tra tutti quelli concessi via via in locazione e gestititi attualmente dall'
[...]
, dal rispetto dei criteri del recupero tendenziale, almeno Controparte_1
parziale, dei costi di gestione e dell'aggiornamento annuale del canone stesso, cioè
dall'applicazione di quei criteri che sono, come è ovvio, indispensabili per il rispetto del principio di economicità della gestione pubblica, assurto a rango costituzionale (artt. 81, comma 1, e 97, comma 1, Cost.).
A riprova dell'applicabilità della norma regionale di coordinamento e della conseguente equiparazione, ai soli fini della determinazione del canone locatizio,
tra le due tipologie di alloggi, vale la disposizione di favore introdotta nelle more,
per un cospicuo abbattimento del canone altrimenti applicabile, dalla Legge
Regionale n. 18 del 2023 (c.d. legge di stabilità 2024), relativamente al periodo successivo alla sua entrata in vigore, nella parte in cui, all'art. 4, comma 2, ha modificato il testo dell'art. 4 della Legge Regionale n. 7 del 2003, al centro della controversia, nel senso che “per gli alloggi costruiti a totale carico dello Stato e
gestiti ai sensi della legge 6 marzo 1976, n. 52, al fine di perseguire la
regolarizzazione dei rapporti locativi e/o l'alienazione degli stessi, il canone di
locazione è ridotto su base annua nella misura del 50 per cento”.
10.3 Ciò chiarito, nel contratto oggetto di causa, stipulato l'1.12.1988 – con cui lo I.A.C.P.
della Provincia di Cagliari aveva concesso in locazione a (ai sensi Parte_1
della Legge n. 52 del 1976), quale appartenente alla Polizia di Stato, l'immobile sito a
Cagliari, via Schiavazzi, scala C/3, piano decimo, interno 19 (censito nel N.C.E.U. di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 17 detto Comune al foglio 23/27, mappale 10, della superficie di 84 mq.) – per la determinazione del canone mensile conteneva il rinvio mobile alle “vigenti leggi in
materia di E.R.P.”, sarebbe potuto variare in qualsiasi momento per effetto di norme sopravvenute, con espresso rinvio, in quanto compatibili, alle “disposizioni legislative e
regolamentari sull'edilizia residenziale pubblica”.
Alla luce delle modifiche apportate dalla L.R. n. 7/2003, per il periodo posteriore alla sua entrata in vigore, non può che ritenersi legittima la pretesa della locatrice di riscuotere dal conduttore le maggiori somme maturate per ciascuna mensilità fino alla proposizione della domanda monitoria.
10.4 In relazione alle ulteriori contestazioni sollevate dall'opponente, si osserva che:
a. si appalesa anzitutto ininfluente, ai fini della presente decisione, la questione attinente alla procedura di alienazione dell'alloggio, siccome mai perfezionatasi,
con conseguente irrilevanza dell'ordine di esibizione chiesto dal ricorrente;
b. nell'atto di citazione in opposizione, si è limitato a lamentare Parte_1
l'illegittima applicazione della normativa regionale sopra menzionata, non sollevando tempestivamente alcuna specifica contestazione sulla corretta applicazione da parte dell'opposta dei criteri di rideterminazione del canone in virtù
della disciplina de qua – doglianza mossa per la prima volta nella seconda memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c., ossia quando il termine di maturazione delle preclusioni assertive (prima memoria istruttoria) era già spirato;
in proposito, si appalesano tardivamente prodotti i ricalcoli del canone dal
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 18 15.9.2023;
c. l'eccezione di prescrizione, sollevata dall'opponente in via subordinata, non è
fondata, poiché:
i. ai sensi dell'art. 2948, n. 3, c.c., “Si prescrivono in cinque anni: (…) le pigioni
delle case, i fitti dei beni rustici e ogni altro corrispettivo di locazioni”,
quinquennio per l'interruzione del cui corso, ai sensi dell'art. 2943, comma 4,
c.c., può essere interrotto con una richiesta o intimazione che giunga a conoscenza del destinatario (Cass. n. 27412/2021), nonché con “una
dichiarazione che, esplicitamente o per implicito, manifesti l'intenzione di
esercitare il diritto spettante al dichiarante” (Cass. n. 24913/2022);
ii. le somme pretese dall'opposta con la domanda monitoria, a titolo di maggiorazione del canone di locazione, sono riferite al periodo compreso tra il mese di febbraio 2009 e il 30.6.2016;
iii. gli atti interruttivi della prescrizione versati in atti dalla convenuta sono costituiti dalle diffide datate 13.10.2011 e 17.5.2016, ricevute dal conduttore,
rispettivamente, il 17.10.2011 e il 20.5.2016 (documenti 5 e 4 ricorso monitorio), nonché, infine, la notifica del decreto ingiuntivo opposto,
perfezionatasi per l'opponente il 29.6.2018;
iv. poiché gravava sul conduttore l'obbligo di versare le rate mensili in via anticipata (art. 3 del contratto), la prescrizione è maturata riguardo al periodo precedente il mese di ottobre 2006, periodo tuttavia non oggetto della domanda monitoria, afferente a mensilità successive;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 19 v. non sono documentati pagamenti del conduttore successivi alla radicazione della fase monitoria e nelle more della presente fase di opposizione;
vi. la pretesa riguardante le maggiorazioni dovute per i canoni maturati successivamente alla proposizione della domanda monitoria è inammissibile,
siccome tardivamente formulata.
11. Atteso il rigetto dell'opposizione, deve essere dichiarata l'esecutorietà del decreto ingiuntivo, poiché:
a. ai sensi dell'art. 653, comma 1, prima parte, c.p.c., “Se l'opposizione è rigettata
con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva, oppure è
dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già
munito, acquista efficacia esecutiva”, mentre nel successivo art. 654, primo comma, c.p.c. si legge che “L'esecutorietà non disposta con la sentenza o con
l'ordinanza di cui all'articolo precedente è conferita con decreto del giudice che
ha pronunciato l'ingiunzione scritto in calce all'originale del decreto di
ingiunzione nel caso in esame non si rende necessaria”;
b. nel caso in esame, né nella fase monitoria, né nel corso della presente fase di opposizione è stata autorizzata l'esecuzione provvisoria del decreto ingiuntivo e,
pertanto, il provvedimento monitorio non è attualmente munito di efficacia esecutiva.
12. In ragione dell'esito complessivo della causa – la sussistenza integrale del credito azionato con la domanda monitoria e l'inammissibilità della pretesa relativa ai canoni maturati successivamente al deposito del ricorso monitorio – le spese di lite della fase di
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 20 opposizione debbono essere regolate secondo il principio di soccombenza reciproca,
previsto dall'art. 92, comma 2, c.p.c., ritenuto congruo porle a carico dell'opponente per la quota di tre quarti e compensarle per il quarto residuo.
Alla liquidazione, contenuta nel dispositivo, si perviene in base ai valori tabellari medi previsti dal D.M. 55/2014 (quanto alle spese della fase monitoria, in relazione alle tabelle ratione temporis applicabili, ossia quelle precedenti l'entrata in vigore del D.Lgs.
149/2022), secondo lo scaglione compreso tra 26.000,01 euro e 52.000,00 euro (ossia in base all'importo di 37.219,13 euro accertato all'esito della causa, ai sensi dell'art. 5,
comma 1, del predetto D.M.), in particolare:
a. senza riduzioni o aumenti per i compensi di alcuna delle fasi di studio e introduttiva, atteso il livello medio di complessità della controversia in fatto e in diritto;
b. con riduzione della metà per i compensi della fase istruttoria, nel corso della quale l'opposta si è limitata a produrre (tardivamente) alcuni documenti;
c. senza riduzioni o aumenti per la fase decisionale, considerato che le parti hanno depositato le note conclusive entro il termine assegnato dal Tribunale.
PER QUESTI MOTIVI
13. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione:
a. rigetta l'opposizione proposta da avverso il decreto ingiuntivo Parte_1
n. 2068/2019, emesso da questo Tribunale il 7.11.2019 nel procedimento n. R.G.
6106/2019;
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 21 b. dichiara esecutivo il decreto ingiuntivo menzionato nel punto che precede;
c. condanna a rimborsare all' i tre quarti delle spese di Parte_1 CP_1
lite della presente fase di opposizione, con compensazione del quarto residuo, così
liquidate:
€ 1.701,00 per compensi di avvocato della fase di studio;
€ 1.204,00 per compensi di avvocato della fase introduttiva;
€ 903,00 per compensi di avvocato della fase istruttoria;
€ 2.905,00 per compensi di avvocato della fase decisionale;
€ 6.713,00 totali;
€ 5.034,75 (con compensazione di un quarto) complessivi, oltre a spese generali 15%, CPA e IVA di legge.
Cagliari, 11.12.2025
Il Giudice dott. Salvatore Falzoi
Tribunale Ordinario di Cagliari Proc. n. 9600/2019 R.A.C. Sentenza ex art. 429 c.p.c. - pagina 22 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2013 in poi, versati in atti dall'opposta solo con le note di replica depositate il