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Sentenza 20 giugno 2025
Sentenza 20 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/06/2025, n. 5042 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5042 |
| Data del deposito : | 20 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6512/2025
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6512/2025
Il giudice designato dott. Antonio S. Stefani, rilevato che l'udienza di discussione fissata per il 19/6/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte;
lette le note depositate dalle parti, con le conclusioni di seguito riportate:
Conclusioni di parte ricorrente
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 281-duodecies e art. 281-terdecies, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, accogliere la presente domanda giudiziale e così provvedere:
In via principale:
1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a riscuotere i Buoni Fruttiferi Postali in premessa n. 0055EBT0052, n. 0053EBT0050, n. 0056EBT0053, n. 0054EBT0051 sottoscritti dai signori e essendo destituita di ogni fondamento l'eccezione di Pt_1 Pt_2 prescrizione avanzata da , e per l'effetto condannare in CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso di detti Buoni, in favore dei signori e e al pagamento degli interessi maturati contrattualmente previsti;
Pt_1 Pt_2
In via subordinata: 2) accertare e dichiarare l'inadempimento di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, e la conseguente responsabilità contrattuale della stessa per i motivi di cui in narrativa;
3) conseguentemente, condannare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, per i titoli in premessa, alla restituzione e/o risarcimento del danno in favore dei ricorrenti delle somme portate sui Buoni Fruttiferi, pari a Euro 20.000,00, nonché dell'ulteriore somma di Euro 60,00 sostenuta per richiedere copia dei FIA all'Ufficio Postale, oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni, oltre gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, c. 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo e oltre rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al saldo, oppure nel minore o maggiore importo che risulterà nel corso di causa;
4) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre 15% per spese generali,
IVA, CPA, oltre maggiorazione ex art. art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
pagina 1 di 8 In via istruttoria: Senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede emettersi ordinanza ex art. 210 c.p.c. nei confronti di di produzione in giudizio della prova Controparte_2 documentale di consegna, al momento dell'emissione dei BFP, del contratto, del regolamento, della scheda di sintesi, del Foglio Informativo Analitico (F.I.A.), della documentazione sottoscritta dalle parti, della documentazione comprovante l'appartenenza dei lla serie indicata da . Pt_3 CP_2
Inoltre, si chiede emettersi ordinanza ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Controparte_2 di produzione in giudizio delle comunicazioni periodiche trasmesse al ricorrente ex art. 119
T.U.B.
Conclusioni di parte convenuta voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
Nel merito: in via preliminare:
- per tutte le considerazioni esposte in atti, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione - ex art. 8 del D.M. 19.12.2000 - dei BFP della tipologia “Diciotto Mesi” della serie “18N” per cui è causa, pertanto, respingere tutte le richieste restitutorie/risarcitorie, nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo dai ricorrenti in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
- per tutte le considerazioni esposte in atti, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione e del diritto al risarcimento del danno, pertanto, respingere tutte le richieste restitutorie/risarcitorie, nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo dai ricorrenti in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto.
Nel merito: in via principale:
- per tutte le considerazioni esposte in atti, accertato e dichiarato il corretto adempimento di afferente all'ambito delle obbligazioni informative, respingere tutte le Controparte_2 domande restitutorie/risarcitorie formulate a qualsiasi titolo dai ricorrenti, in via principale e in via subordinata, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto. In ogni caso: accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo alla convenuta - ex L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), pertanto, respingere tutte le richieste formulate nei suoi confronti da parte ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
pronuncia la seguente sentenza.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato iscritto al n. r.g. 6512/2025 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._1
BRANCACCIO MARIA ROSARIA, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio Parte_5 C.F._2 dell'avv. BRANCACCIO MARIA ROSARIA, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. OCONE Controparte_2 P.IVA_1
VINCENZO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI come riportato nel verbale che precede
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è il pagamento di quattro buoni fruttiferi postali, cadauno di euro pagina 3 di 8 5.000,00, contraddistinti dai n. 0055 EBT0052, n. 0053 EBT0050, n. 0056 EBT0053, n.
0054 EBT0051, sottoscritti dai ricorrenti in data 23/10/2006 (v. doc. 2 att.) presso l'ufficio postale di Cormano.
Sui buoni in questione è indicata la serie, 18N, mentre non è indicata la scadenza, né il tasso di interesse.
I ricorrenti hanno allegato di non aver ricevuto al momento dell'acquisto il foglio informativo, di aver chiesto la verifica della scadenza dei buoni al predetto ufficio in data
3/4/2018, verifica non riuscita a causa di un malfunzionamento del sistema, e di aver poi appreso in data 18/5/2018 l'avvenuta prescrizione dei buoni, sempre presso l'ufficio di
Cormano.
Dopo aver presentato vani reclami, i ricorrenti hanno in questa sede chiesto, in principalità, il rimborso dei buoni con gli interessi e in subordine il risarcimento dei danni.
2. L'eccezione di prescrizione sollevata da in relazione alla domanda di rimborso è CP_2
fondata.
E' documentale che i buoni in questione avessero una durata di 18 mesi, come indicato nell'art. 3 del relativo foglio informativo, prodotto da parte convenuta sub doc.
4. I buoni sono quindi scaduti il 23/4/2008 e da tale scadenza ha iniziato decorrere il termine di prescrizione decennale, come previsto dall'art. 8 del d.m. Tesoro 19/12/2000 (v. doc. 3 conv.), recante “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni”, nonché dall'art. 2946 c.c. Il termine si è quindi compiuto il
23/4/2018 e la prima richiesta scritta che può valere quale messa in mora è la mail del
17/5/2018 (v. doc. 3 att.) ed è, quindi, tardiva.
Secondo parte ricorrente, invece, il termine non è decorso, ai sensi dell'art. 2935 c.c., perché i ricorrenti non ne erano a conoscenza, ma la difesa è infondata. Infatti, ai fini dell'art. 2935 c.c. rileva solo la possibilità legale dell'esercizio del diritto, mentre non rilevano eventuali impedimenti di fatto, quale è la mancata conoscenza del decorso del termine.
Palesemente infondata è, poi, l'invocata sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c. In base a tale norma, la prescrizione è sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato pagina 4 di 8 scoperto. Ma nel caso di specie non vi è stata alcuna dissimulazione del debito: i ricorrenti erano nel possesso dei BPF, che rappresentavano il loro credito verso , di modo che il CP_2
debito di tale società era palese. Diverso profilo è quello della esigibilità del credito, cioè della scadenza dei buoni, che è quello che rileva ai fini della prescrizione del diritto al rimborso.
3. Fondata è, invece, la domanda di risarcimento del danno.
Come già sopra indicato, i ricorrenti hanno allegato che in sede di sottoscrizione dei buoni non è stato loro consegnato il foglio informativo (v. doc. 4 conv.) contenente le condizioni economiche applicate ai buoni stessi e segnatamente la loro durata. ha sostenuto il CP_2
contrario e nelle note sostitutive del 18/6/2025 ha affermato che controparte non ha provato la mancata consegna, invocando sul punto la giurisprudenza in materia di prova del fatto negativo.
Questa difesa è infondata. Per la corretta individuazione della parte onerata della prova occorre prima qualificare la natura del rapporto intercorrente tra le parti e dell'azione svolta. I ricorrenti hanno sottoscritto e pagato quattro buoni postali: non vi è dubbio, quindi, che tra le parti sia stato concluso un contratto: si tratta di un contratto atipico di deposito, con finalità di investimento;
i buoni fruttiferi sono, infatti, definiti come prodotti finanziari dall'art. 4, d. MEF 6/10/2004. Come noto, nell'ambito della responsabilità contrattuale il contrente che agisca per il risarcimento del danno deve provare il titolo e allegare l'inadempimento della controparte, cui spetta invece dimostrare di avere esattamente adempiuto, ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr. Cass. SU 13533/2001). Nel caso di specie il Cont titolo è provato ed è costituito dal possesso dei e l'inadempimento imputato al contraente concerne la mancata consegna del foglio informativo. Si noti che questo adempimento rientra nell'ambito delle obbligazioni contrattuali di , in primo luogo CP_2 perché così prevede lo stesso regolamento invocato dalla convenuta. Infatti, l'art. 6 del d.m.
19/12/2000, rubricato “Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”, dispone che “
[...]
espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni Controparte_2
praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.” Si tratta, quindi, di un'obbligazione contrattuale di fonte legale. Ma alla medesima conclusione si giunge anche pagina 5 di 8 in applicazione dei principi di correttezza e buona fede, ex artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., che devono informare la condotta dei contraenti. E' pacifico che le condizioni economiche dei buoni siano state decise unilateralmente da per la quale Parte_6
agisce come collocatore. Nel momento in cui – con una scelta a dir poco opaca – CP_2
Contr ha deciso di non indicare sui titoli né il tasso riconosciuto, né la durata dei buoni, è indispensabile che tali elementi siano forniti in altro modo ai clienti. E tale adempimento spetta necessariamente a , che è il collocatore ed ha il contatto con il risparmiatore. CP_2
Secondo la convenuta, le scarne indicazioni poste sui buoni sono la conseguenza delle modifiche normative introdotte dall'art. 9, d.m. 19/12/2000, in particolare con la modifica dell'art. 3 del decreto 8/10/1998 del segretario generale delle comunicazioni. La tesi è però infondata, perché la norma abrogata riguardava solo il periodo di prescrizione dei buoni e non la loro scadenza, che qui rileva. Oltre al fatto che, ovviamente, nessuna norma ha mai vietato di indicare sui buoni la loro durata.
Ne consegue che era onere di dimostrare di aver consegnato agli attori il foglio CP_2
informativo e non viceversa, come erroneamente sostenuto dalla convenuta.
Quell'onere non è stato soddisfatto, di modo che è inadempiente alle proprie CP_2
obbligazioni contrattuali ed è quindi tenuta a risarcire il danno conseguente.
Poiché la condotta colpevole è stata tenuta da , non è necessario integrare il CP_2
Contr contraddittorio con
4. L'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria è infondata, perché il suo termine di prescrizione decorre dal momento in cui il titolare del diritto ha una sufficiente contezza dell'esistenza del danno, circostanza che nel caso di specie si è verificata solo nel maggio
2018 (v. sopra).
5. Alla luce della narrativa in fatto, è del tutto verosimile, se non addirittura scontato, che se i ricorrenti avessero conosciuto la durata di 18 mesi dei loro BFP non avrebbero atteso quasi dodici anni per cercare di incassare il rimborso. In altri termini, la prescrizione del diritto al rimborso è diretta conseguenza della mancata consegna del foglio informativo e quindi della ignoranza circa la scadenza dei buoni.
è la responsabile della mancata consegna e quindi del danno subito dagli attori, che CP_2
pagina 6 di 8 deve risarcire.
Il danno è pari al capitale da rimborsare, euro 20.000,00, oltre agli interessi contrattuali, previsti dagli artt. 4 e 5 del foglio informativo, nella misura indicata nella tabella A annessa al foglio, di seguito riportata, con la precisazione che gli interessi sono calcolati trimestralmente e capitalizzati semestralmente.
Controparte_5
1 2,05% 1,79%
2 2,55% 2,01%
3 3,20% 2,28%
Dalla notifica, sono dovuti gli interessi legali di mora ai sensi dell'art. 1284, quarto comma,
c.c.
Il credito in favore dei ricorrenti è espresso fin dall'origine in termini monetari e quindi conserva la natura valutaria, di modo che non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria.
E' dovuto anche il rimborso della spesa di euro 60,00 versata per la richiesta di copia del foglio informativo, che non è stata soddisfatta.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e succ. mod., esclusa la fase istruttoria.
Si applica l'art. 93 c.p.c., in quanto il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di aver anticipato le spese.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara prescritto il diritto dei ricorrenti al rimborso dei buoni postali oggetto di causa;
2) accoglie la domanda risarcitoria e per l'effetto condanna parte convenuta a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 20.000,00, oltre interessi come in pagina 7 di 8 motivazione, oltre al rimborso di euro 60,00;
3) condanna, altresì, parte convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compensi ed € 264,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.:
4) distrae il pagamento delle spese in favore del difensore di parte ricorrente.
Milano, 20 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 8 di 8
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 6512/2025
Il giudice designato dott. Antonio S. Stefani, rilevato che l'udienza di discussione fissata per il 19/6/2025 è stata sostituita dal deposito di note scritte;
lette le note depositate dalle parti, con le conclusioni di seguito riportate:
Conclusioni di parte ricorrente
Voglia l'Onorevole Tribunale adito, in ottemperanza alle disposizioni di cui agli articoli 281-duodecies e art. 281-terdecies, disattesa ogni avversa istanza, eccezione e deduzione, accogliere la presente domanda giudiziale e così provvedere:
In via principale:
1) accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a riscuotere i Buoni Fruttiferi Postali in premessa n. 0055EBT0052, n. 0053EBT0050, n. 0056EBT0053, n. 0054EBT0051 sottoscritti dai signori e essendo destituita di ogni fondamento l'eccezione di Pt_1 Pt_2 prescrizione avanzata da , e per l'effetto condannare in CP_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, al rimborso di detti Buoni, in favore dei signori e e al pagamento degli interessi maturati contrattualmente previsti;
Pt_1 Pt_2
In via subordinata: 2) accertare e dichiarare l'inadempimento di in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, e la conseguente responsabilità contrattuale della stessa per i motivi di cui in narrativa;
3) conseguentemente, condannare in persona del legale Controparte_2 rappresentante pro tempore, per i titoli in premessa, alla restituzione e/o risarcimento del danno in favore dei ricorrenti delle somme portate sui Buoni Fruttiferi, pari a Euro 20.000,00, nonché dell'ulteriore somma di Euro 60,00 sostenuta per richiedere copia dei FIA all'Ufficio Postale, oltre interessi al tasso convenzionale fino alla scadenza dei buoni, oltre gli interessi di mora al tasso di cui all'art. 1284, c. 4, c.c., dalla data della domanda giudiziale e fino al saldo e oltre rivalutazione monetaria come per legge dal dovuto al saldo, oppure nel minore o maggiore importo che risulterà nel corso di causa;
4) in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre 15% per spese generali,
IVA, CPA, oltre maggiorazione ex art. art. 4, comma 1 bis del D.M. 55/2014, da liquidarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario.
pagina 1 di 8 In via istruttoria: Senza alcuna inversione dell'onere probatorio, si chiede emettersi ordinanza ex art. 210 c.p.c. nei confronti di di produzione in giudizio della prova Controparte_2 documentale di consegna, al momento dell'emissione dei BFP, del contratto, del regolamento, della scheda di sintesi, del Foglio Informativo Analitico (F.I.A.), della documentazione sottoscritta dalle parti, della documentazione comprovante l'appartenenza dei lla serie indicata da . Pt_3 CP_2
Inoltre, si chiede emettersi ordinanza ex art. 210 c.p.c. nei confronti di Controparte_2 di produzione in giudizio delle comunicazioni periodiche trasmesse al ricorrente ex art. 119
T.U.B.
Conclusioni di parte convenuta voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, ogni avversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudicare:
Nel merito: in via preliminare:
- per tutte le considerazioni esposte in atti, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione - ex art. 8 del D.M. 19.12.2000 - dei BFP della tipologia “Diciotto Mesi” della serie “18N” per cui è causa, pertanto, respingere tutte le richieste restitutorie/risarcitorie, nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo dai ricorrenti in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto;
- per tutte le considerazioni esposte in atti, accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione e del diritto al risarcimento del danno, pertanto, respingere tutte le richieste restitutorie/risarcitorie, nonché tutte le domande formulate a qualsiasi titolo dai ricorrenti in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto.
Nel merito: in via principale:
- per tutte le considerazioni esposte in atti, accertato e dichiarato il corretto adempimento di afferente all'ambito delle obbligazioni informative, respingere tutte le Controparte_2 domande restitutorie/risarcitorie formulate a qualsiasi titolo dai ricorrenti, in via principale e in via subordinata, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto. In ogni caso: accertare e dichiarare l'indisponibilità delle somme richieste in capo alla convenuta - ex L. 23.12.2005 n. 266 (Legge Finanziaria 2006), pertanto, respingere tutte le richieste formulate nei suoi confronti da parte ricorrente.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.
pronuncia la seguente sentenza.
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
pagina 2 di 8 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
SEZIONE VI CIVILE
Il Tribunale in composizione monocratica, nella persona del giudice dott. Antonio S.
Stefani, ha pronunciato ex art. 281-sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nel procedimento semplificato iscritto al n. r.g. 6512/2025 promossa da:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_4 C.F._1
BRANCACCIO MARIA ROSARIA, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
(c. f. ), con il patrocinio Parte_5 C.F._2 dell'avv. BRANCACCIO MARIA ROSARIA, domiciliato presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte ricorrente - nei confronti di:
(c. f. ), con il patrocinio dell'avv. OCONE Controparte_2 P.IVA_1
VINCENZO, domiciliata presso l'indirizzo telematico del difensore
- parte convenuta -
CONCLUSIONI come riportato nel verbale che precede
Concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione
1. Oggetto di causa è il pagamento di quattro buoni fruttiferi postali, cadauno di euro pagina 3 di 8 5.000,00, contraddistinti dai n. 0055 EBT0052, n. 0053 EBT0050, n. 0056 EBT0053, n.
0054 EBT0051, sottoscritti dai ricorrenti in data 23/10/2006 (v. doc. 2 att.) presso l'ufficio postale di Cormano.
Sui buoni in questione è indicata la serie, 18N, mentre non è indicata la scadenza, né il tasso di interesse.
I ricorrenti hanno allegato di non aver ricevuto al momento dell'acquisto il foglio informativo, di aver chiesto la verifica della scadenza dei buoni al predetto ufficio in data
3/4/2018, verifica non riuscita a causa di un malfunzionamento del sistema, e di aver poi appreso in data 18/5/2018 l'avvenuta prescrizione dei buoni, sempre presso l'ufficio di
Cormano.
Dopo aver presentato vani reclami, i ricorrenti hanno in questa sede chiesto, in principalità, il rimborso dei buoni con gli interessi e in subordine il risarcimento dei danni.
2. L'eccezione di prescrizione sollevata da in relazione alla domanda di rimborso è CP_2
fondata.
E' documentale che i buoni in questione avessero una durata di 18 mesi, come indicato nell'art. 3 del relativo foglio informativo, prodotto da parte convenuta sub doc.
4. I buoni sono quindi scaduti il 23/4/2008 e da tale scadenza ha iniziato decorrere il termine di prescrizione decennale, come previsto dall'art. 8 del d.m. Tesoro 19/12/2000 (v. doc. 3 conv.), recante “Condizioni generali di emissione di buoni postali fruttiferi ed emissione di due nuove serie di buoni”, nonché dall'art. 2946 c.c. Il termine si è quindi compiuto il
23/4/2018 e la prima richiesta scritta che può valere quale messa in mora è la mail del
17/5/2018 (v. doc. 3 att.) ed è, quindi, tardiva.
Secondo parte ricorrente, invece, il termine non è decorso, ai sensi dell'art. 2935 c.c., perché i ricorrenti non ne erano a conoscenza, ma la difesa è infondata. Infatti, ai fini dell'art. 2935 c.c. rileva solo la possibilità legale dell'esercizio del diritto, mentre non rilevano eventuali impedimenti di fatto, quale è la mancata conoscenza del decorso del termine.
Palesemente infondata è, poi, l'invocata sospensione del corso della prescrizione ai sensi dell'art. 2941, n. 8, c.c. In base a tale norma, la prescrizione è sospesa tra il debitore che ha dolosamente occultato l'esistenza del debito e il creditore, finché il dolo non sia stato pagina 4 di 8 scoperto. Ma nel caso di specie non vi è stata alcuna dissimulazione del debito: i ricorrenti erano nel possesso dei BPF, che rappresentavano il loro credito verso , di modo che il CP_2
debito di tale società era palese. Diverso profilo è quello della esigibilità del credito, cioè della scadenza dei buoni, che è quello che rileva ai fini della prescrizione del diritto al rimborso.
3. Fondata è, invece, la domanda di risarcimento del danno.
Come già sopra indicato, i ricorrenti hanno allegato che in sede di sottoscrizione dei buoni non è stato loro consegnato il foglio informativo (v. doc. 4 conv.) contenente le condizioni economiche applicate ai buoni stessi e segnatamente la loro durata. ha sostenuto il CP_2
contrario e nelle note sostitutive del 18/6/2025 ha affermato che controparte non ha provato la mancata consegna, invocando sul punto la giurisprudenza in materia di prova del fatto negativo.
Questa difesa è infondata. Per la corretta individuazione della parte onerata della prova occorre prima qualificare la natura del rapporto intercorrente tra le parti e dell'azione svolta. I ricorrenti hanno sottoscritto e pagato quattro buoni postali: non vi è dubbio, quindi, che tra le parti sia stato concluso un contratto: si tratta di un contratto atipico di deposito, con finalità di investimento;
i buoni fruttiferi sono, infatti, definiti come prodotti finanziari dall'art. 4, d. MEF 6/10/2004. Come noto, nell'ambito della responsabilità contrattuale il contrente che agisca per il risarcimento del danno deve provare il titolo e allegare l'inadempimento della controparte, cui spetta invece dimostrare di avere esattamente adempiuto, ai sensi dell'art. 1218 c.c. (cfr. Cass. SU 13533/2001). Nel caso di specie il Cont titolo è provato ed è costituito dal possesso dei e l'inadempimento imputato al contraente concerne la mancata consegna del foglio informativo. Si noti che questo adempimento rientra nell'ambito delle obbligazioni contrattuali di , in primo luogo CP_2 perché così prevede lo stesso regolamento invocato dalla convenuta. Infatti, l'art. 6 del d.m.
19/12/2000, rubricato “Pubblicità e comunicazioni ai risparmiatori”, dispone che “
[...]
espone nei propri locali aperti al pubblico un avviso sulle condizioni Controparte_2
praticate, rinviando a fogli informativi, che saranno consegnati ai sottoscrittori, la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei buoni fruttiferi postali.” Si tratta, quindi, di un'obbligazione contrattuale di fonte legale. Ma alla medesima conclusione si giunge anche pagina 5 di 8 in applicazione dei principi di correttezza e buona fede, ex artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., che devono informare la condotta dei contraenti. E' pacifico che le condizioni economiche dei buoni siano state decise unilateralmente da per la quale Parte_6
agisce come collocatore. Nel momento in cui – con una scelta a dir poco opaca – CP_2
Contr ha deciso di non indicare sui titoli né il tasso riconosciuto, né la durata dei buoni, è indispensabile che tali elementi siano forniti in altro modo ai clienti. E tale adempimento spetta necessariamente a , che è il collocatore ed ha il contatto con il risparmiatore. CP_2
Secondo la convenuta, le scarne indicazioni poste sui buoni sono la conseguenza delle modifiche normative introdotte dall'art. 9, d.m. 19/12/2000, in particolare con la modifica dell'art. 3 del decreto 8/10/1998 del segretario generale delle comunicazioni. La tesi è però infondata, perché la norma abrogata riguardava solo il periodo di prescrizione dei buoni e non la loro scadenza, che qui rileva. Oltre al fatto che, ovviamente, nessuna norma ha mai vietato di indicare sui buoni la loro durata.
Ne consegue che era onere di dimostrare di aver consegnato agli attori il foglio CP_2
informativo e non viceversa, come erroneamente sostenuto dalla convenuta.
Quell'onere non è stato soddisfatto, di modo che è inadempiente alle proprie CP_2
obbligazioni contrattuali ed è quindi tenuta a risarcire il danno conseguente.
Poiché la condotta colpevole è stata tenuta da , non è necessario integrare il CP_2
Contr contraddittorio con
4. L'eccezione di prescrizione della domanda risarcitoria è infondata, perché il suo termine di prescrizione decorre dal momento in cui il titolare del diritto ha una sufficiente contezza dell'esistenza del danno, circostanza che nel caso di specie si è verificata solo nel maggio
2018 (v. sopra).
5. Alla luce della narrativa in fatto, è del tutto verosimile, se non addirittura scontato, che se i ricorrenti avessero conosciuto la durata di 18 mesi dei loro BFP non avrebbero atteso quasi dodici anni per cercare di incassare il rimborso. In altri termini, la prescrizione del diritto al rimborso è diretta conseguenza della mancata consegna del foglio informativo e quindi della ignoranza circa la scadenza dei buoni.
è la responsabile della mancata consegna e quindi del danno subito dagli attori, che CP_2
pagina 6 di 8 deve risarcire.
Il danno è pari al capitale da rimborsare, euro 20.000,00, oltre agli interessi contrattuali, previsti dagli artt. 4 e 5 del foglio informativo, nella misura indicata nella tabella A annessa al foglio, di seguito riportata, con la precisazione che gli interessi sono calcolati trimestralmente e capitalizzati semestralmente.
Controparte_5
1 2,05% 1,79%
2 2,55% 2,01%
3 3,20% 2,28%
Dalla notifica, sono dovuti gli interessi legali di mora ai sensi dell'art. 1284, quarto comma,
c.c.
Il credito in favore dei ricorrenti è espresso fin dall'origine in termini monetari e quindi conserva la natura valutaria, di modo che non può essere riconosciuta la rivalutazione monetaria.
E' dovuto anche il rimborso della spesa di euro 60,00 versata per la richiesta di copia del foglio informativo, che non è stata soddisfatta.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i parametri medi previsti dal d.m. n. 55/2014 e succ. mod., esclusa la fase istruttoria.
Si applica l'art. 93 c.p.c., in quanto il difensore dei ricorrenti ha dichiarato di aver anticipato le spese.
Per questi motivi
il Tribunale di Milano in composizione monocratica
VI sezione civile definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda ed eccezione, così provvede:
1) dichiara prescritto il diritto dei ricorrenti al rimborso dei buoni postali oggetto di causa;
2) accoglie la domanda risarcitoria e per l'effetto condanna parte convenuta a pagare in favore di parte ricorrente la somma di euro 20.000,00, oltre interessi come in pagina 7 di 8 motivazione, oltre al rimborso di euro 60,00;
3) condanna, altresì, parte convenuta a rimborsare in favore di parte ricorrente le spese di giudizio, che liquida in € 3.397,00 per compensi ed € 264,00 per spese esenti, oltre 15% per spese generali, CPA ed IVA.:
4) distrae il pagamento delle spese in favore del difensore di parte ricorrente.
Milano, 20 giugno 2025
Il giudice dott. Antonio S. Stefani
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