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Sentenza 7 aprile 2025
Sentenza 7 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 07/04/2025, n. 303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 303 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3774 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Lisa BARBIERO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono di pronunciare la loro separazione alle seguenti concordate
CONDIZIONI
- autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicare all'altro coniuge eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio. Gli stessi si scambiano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documenti equipollenti propri o dei figli minori;
Per_ Per
- disporre l'affido di ed ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Per_2
genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso relative all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni, con
1 loro collocazione prevalente presso la madre;
- il padre potrà vedere e tenere i figli, con possibilità di modificare le visite previo accordo dei genitori, nei seguenti periodi: i figli staranno, nella prima settimana, con il padre il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino al giorno successivo allorquando li riaccompagnerà a scuola, nonché per tutto il week end sino a lunedì mattina, allorquando li accompagnerà a scuola;
nella seconda settimana, i figli staranno con il padre il martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, allorquando li riaccompagnerà a scuola;
il predetto programma di visita si alternerà di settimana in settimana. Vacanze di Natale: i figli trascorreranno il giorno della Vigilia con l'uno e il giorno di
Natale con l'altro, quindi: un genitore avrà per sé la giornata del 24/12 anche se non è il suo turno di responsabilità, dalle 10.30 fino alle 10.30 del 25/12. Il genitore che riceve i figli il 25/12 li terrà con sé fino alle 10.30 del 31/12 e l'altro genitore fino al 6 gennaio compreso, riaccompagnandoli a scuola la mattina seguente. Il primo fine settimana successivo alle vacanze sarà trascorso con il genitore che non ha avuto con sé i figli nell'ultima tranche delle vacanze. Vacanze di Pasqua: vacanze scolastiche divise equamente, tre giorni a testa. Il genitore che non ha trascorso il Natale l'anno precedente avrà per sé il giorno di Pasqua e Pasquetta. Quindi: giovedì-venerdì-sabato con un genitore, domenica- lunedì-martedì con l'altro, indipendentemente dal proprio turno di responsabilità. Vacanze estive: ogni genitore avrà i figli con sé per un totale di tre settimane estive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- la casa coniugale viene assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi, arredi che i coniugi Parte_1
dichiarano essere di proprietà esclusiva del sig. ; Parte_2
- disporsi che il mantenimento dei figli venga sostenuto da ciascun genitore nel periodo di permanenza presso lo stesso, senza corresponsione di alcun contributo in favore dei figli dall'altro genitore e sostenendo direttamente tutte le spese per i bisogni ordinari dei figli durante tutto il periodo in cui gli stessi staranno con loro, con obbligo di ciascun genitore di corrispondere il 50% delle spese straordinarie relative ai figli come disciplinate dal Protocollo adottato da Codesto Tribunale;
l'assegno unico spetterà alla sig.ra l 100% e così pure le detrazioni fiscali dei figli;
Pt_1
- la sig.ra si impegna a cedere al sig. , che si impegna ad accettare, il Parte_1 Parte_2
diritto di proprietà della casa coniugale sita in Villaga (Vi) via Crocenera n. 1 (censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Villaga (Vi) foglio 4, n. 228, sub 6, categoria A/7, classe U, consistenza
11,5 vani, sup. catastale totale 402 mq - totale escluse aree scoperte 402 mq, rendita Euro 950,28, via
Crocenera n.1, piano T-1). L'immobile verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni accessione e pertinenza, co le aree esterne, con le servitù attive e passive, apparenti e non, e libero da iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche e vincoli di qualsivoglia genere, ad eccezione della iscrizione di ipoteca derivante dalla accensione del mutuo 21.10.20 concesso dalla
2 banca Intesa San Paolo spa, alla sig.ra Le parti concordano e precisano che la cessione Parte_1
immobiliare verrà effettuata senza un corrispettivo in denaro ma senza spirito di liberalità, trovando la propria causa nella regolamentazione dei loro rapporti all'atto della separazione. Le parti precisano conseguentemente che per la cessione immobiliare sopra descritta si prevede inoltre l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999. Le parti si impegnano a formalizzare l'atto di cessione sopra descritto al più tardi entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione mediante rogito del Notaio Persona_4
, con spese notarili relative alla cessione predetta a carico del marito;
[...]
- la sig.ra si impegna a trasferire senza alcun conguaglio in denaro l'autovettura Audi Parte_1
targata FB879Y in uso al sig. al medesimo, dando corso ad ogni incombenza per consentire Pt_2
l'intestazione di tale bene al sig. con spese a carico del medesimo;
Pt_2
- i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a ogni mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in AN CE (VI) in data 5/06/2010, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 4/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso
Per_ Per dei figli minori ed , nati a Vicenza rispettivamente in data 29.05.2012, 11.01.2015 e Per_2
16.02.2020, alla collocazione paritetica degli stessi ed alla disciplina dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
3 -sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Villaga (VI), via
Per_ Crocenera n. 1, in favore di quale genitore convivente con i figli minori Parte_1 Per_2
Per ed;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documenti equipollenti propri o dei figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Parte_2
in matrimonio in AN CE (VI) in data 05/06/2010 con atto trascritto al n. 6, Parte II,
Serie A, Anno 2010, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN CE (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI VICENZA
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa Elena Sollazzo Presidente dott. Ludovico Rossi Giudice dott.ssa Francesca Grassi Giudice rel. ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 3774 del ruolo generale di volontaria giurisdizione dell'anno 2024, promossa congiuntamente dai coniugi:
C.F. , nata a [...] il [...] Parte_1 C.F._1
e
, C.F. , nato a [...] il [...], Parte_2 C.F._2
entrambi rappresentati e difesi dall'avvocato Lisa BARBIERO
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza.
In punto: separazione personale dei coniugi.
Conclusioni delle parti: i ricorrenti chiedono di pronunciare la loro separazione alle seguenti concordate
CONDIZIONI
- autorizzarsi i coniugi a vivere separati, libero ciascuno di fissare la propria residenza ove riterrà più opportuno, con l'obbligo reciproco di comunicare all'altro coniuge eventuali mutamenti di residenza e/o domicilio. Gli stessi si scambiano il reciproco consenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documenti equipollenti propri o dei figli minori;
Per_ Per
- disporre l'affido di ed ad entrambi i genitori, che eserciteranno la responsabilità Per_2
genitoriale in modo condiviso, in particolare assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse per lo stesso relative all'istruzione, al sistema educativo e alla salute, tenendo conto, per quanto riguarda il sistema educativo e l'istruzione, delle sue inclinazioni, capacità ed aspirazioni, con
1 loro collocazione prevalente presso la madre;
- il padre potrà vedere e tenere i figli, con possibilità di modificare le visite previo accordo dei genitori, nei seguenti periodi: i figli staranno, nella prima settimana, con il padre il martedì ed il giovedì dall'uscita da scuola sino al giorno successivo allorquando li riaccompagnerà a scuola, nonché per tutto il week end sino a lunedì mattina, allorquando li accompagnerà a scuola;
nella seconda settimana, i figli staranno con il padre il martedì dall'uscita da scuola sino al mercoledì mattina, allorquando li riaccompagnerà a scuola;
il predetto programma di visita si alternerà di settimana in settimana. Vacanze di Natale: i figli trascorreranno il giorno della Vigilia con l'uno e il giorno di
Natale con l'altro, quindi: un genitore avrà per sé la giornata del 24/12 anche se non è il suo turno di responsabilità, dalle 10.30 fino alle 10.30 del 25/12. Il genitore che riceve i figli il 25/12 li terrà con sé fino alle 10.30 del 31/12 e l'altro genitore fino al 6 gennaio compreso, riaccompagnandoli a scuola la mattina seguente. Il primo fine settimana successivo alle vacanze sarà trascorso con il genitore che non ha avuto con sé i figli nell'ultima tranche delle vacanze. Vacanze di Pasqua: vacanze scolastiche divise equamente, tre giorni a testa. Il genitore che non ha trascorso il Natale l'anno precedente avrà per sé il giorno di Pasqua e Pasquetta. Quindi: giovedì-venerdì-sabato con un genitore, domenica- lunedì-martedì con l'altro, indipendentemente dal proprio turno di responsabilità. Vacanze estive: ogni genitore avrà i figli con sé per un totale di tre settimane estive da concordarsi entro il 30 maggio di ogni anno;
- la casa coniugale viene assegnata alla sig.ra con tutti gli arredi, arredi che i coniugi Parte_1
dichiarano essere di proprietà esclusiva del sig. ; Parte_2
- disporsi che il mantenimento dei figli venga sostenuto da ciascun genitore nel periodo di permanenza presso lo stesso, senza corresponsione di alcun contributo in favore dei figli dall'altro genitore e sostenendo direttamente tutte le spese per i bisogni ordinari dei figli durante tutto il periodo in cui gli stessi staranno con loro, con obbligo di ciascun genitore di corrispondere il 50% delle spese straordinarie relative ai figli come disciplinate dal Protocollo adottato da Codesto Tribunale;
l'assegno unico spetterà alla sig.ra l 100% e così pure le detrazioni fiscali dei figli;
Pt_1
- la sig.ra si impegna a cedere al sig. , che si impegna ad accettare, il Parte_1 Parte_2
diritto di proprietà della casa coniugale sita in Villaga (Vi) via Crocenera n. 1 (censita al Catasto
Fabbricati del Comune di Villaga (Vi) foglio 4, n. 228, sub 6, categoria A/7, classe U, consistenza
11,5 vani, sup. catastale totale 402 mq - totale escluse aree scoperte 402 mq, rendita Euro 950,28, via
Crocenera n.1, piano T-1). L'immobile verrà trasferito nello stato di fatto e di diritto in cui attualmente si trova, con ogni accessione e pertinenza, co le aree esterne, con le servitù attive e passive, apparenti e non, e libero da iscrizioni e/o trascrizioni pregiudizievoli, ipoteche e vincoli di qualsivoglia genere, ad eccezione della iscrizione di ipoteca derivante dalla accensione del mutuo 21.10.20 concesso dalla
2 banca Intesa San Paolo spa, alla sig.ra Le parti concordano e precisano che la cessione Parte_1
immobiliare verrà effettuata senza un corrispettivo in denaro ma senza spirito di liberalità, trovando la propria causa nella regolamentazione dei loro rapporti all'atto della separazione. Le parti precisano conseguentemente che per la cessione immobiliare sopra descritta si prevede inoltre l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. 74/87 e della sentenza della Corte Costituzionale n.
154/1999. Le parti si impegnano a formalizzare l'atto di cessione sopra descritto al più tardi entro 30 giorni dall'emissione della sentenza di separazione mediante rogito del Notaio Persona_4
, con spese notarili relative alla cessione predetta a carico del marito;
[...]
- la sig.ra si impegna a trasferire senza alcun conguaglio in denaro l'autovettura Audi Parte_1
targata FB879Y in uso al sig. al medesimo, dando corso ad ogni incombenza per consentire Pt_2
l'intestazione di tale bene al sig. con spese a carico del medesimo;
Pt_2
- i coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti, rinunciando reciprocamente a ogni mantenimento l'uno nei confronti dell'altro.
Conclusioni del Pubblico Ministero: Il Pubblico Ministero conclude chiedendo l'accoglimento delle conclusioni concordemente formulate dalle parti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso congiunto depositato in data 22/10/2024 i coniugi indicati in epigrafe, premesso di aver contratto matrimonio in AN CE (VI) in data 5/06/2010, che l'unione era entrata in irreversibile crisi, chiedevano all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale.
All'esito dell'udienza del 4/02/2025 dinanzi al Giudice relatore, sostituita dal deposito di note scritte,
i coniugi hanno insistito entrambi per l'accoglimento delle conclusioni riportate in epigrafe, sulle quali il Pubblico Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto:
-i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
-nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affidamento condiviso
Per_ Per dei figli minori ed , nati a Vicenza rispettivamente in data 29.05.2012, 11.01.2015 e Per_2
16.02.2020, alla collocazione paritetica degli stessi ed alla disciplina dei tempi di permanenza presso ciascun genitore;
-neppure vi è motivo di disattendere la richiesta delle parti di provvedere in via diretta al mantenimento ordinario dei figli;
-le spese straordinarie relative ai figli minori, come regolamentate dal protocollo del Tribunale di
Vicenza, vanno poste a carico di entrambi i genitori al 50%;
3 -sussistono i presupposti per disporre l'assegnazione della casa coniugale, sita in Villaga (VI), via
Per_ Crocenera n. 1, in favore di quale genitore convivente con i figli minori Parte_1 Per_2
Per ed;
-quanto alle disposizioni di natura economica, concordemente le parti hanno dichiarato di essere economicamente autosufficienti e di non avere pretese economiche l'una nei confronti dell'altra, avendo già regolato tutti i loro rapporti economici, ed il Collegio non può che statuire conformemente a tale richiesta;
-si dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare il loro reciproco assenso al rilascio e/o rinnovo del passaporto o documenti equipollenti propri o dei figli minori;
-delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti a verbale dell'udienza di comparizione personale dei coniugi il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
-nulla va disposto riguardo alle spese, in quanto la domanda è stata proposta dalle parti in forma congiunta.
P. Q. M.
Il Tribunale di Vicenza, Seconda Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, così provvede:
a) dichiara la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Parte_2
in matrimonio in AN CE (VI) in data 05/06/2010 con atto trascritto al n. 6, Parte II,
Serie A, Anno 2010, alle condizioni in epigrafe riportate;
b) ordina alla Cancelleria di trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di AN CE (VI) perché provveda alle annotazioni ed agli ulteriori incombenti di legge anche ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione legale, ove esistente;
c) nulla per le spese.
Così deciso in Vicenza, nella camera di consiglio del 25/03/2025.
Il Giudice estensore
Dott.ssa Francesca Grassi
Il Presidente
Dott.ssa Elena Sollazzo
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