Sentenza 19 gennaio 1973
Massime • 4
La sanzione della nullita, che colpisce i licenziamenti per causa di matrimonio, esclude che si produca automaticamente alla scadenza dell'anno dopo la celebrazione del matrimonio, termine questo previsto dai commi terzo e quinto dell'art 1 legge 9 gennaio 1963, n 7, per fini esclusivamente probatori, l'effetto risolutivo del licenziamento precedentemente intimato.*
L'art 6 della legge 15 luglio 1966 n 604 sui licenziamenti individuali stabilisce la speciale Competenza del pretore esclusivamente per le controversie derivanti dall'applicazione di detta legge. ( nella specie, la Corte di Cassazione ha escluso che la Competenza speciale de qua riguardi i giudizi derivanti dalla legge 9 gennaio 1963 n 7, sul divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio). ( V 2142/70, mass n 348273; 1811/69, mass n 340898).*
Secondo l'art 1 della legge 9 gennaio 1963, n 7, il cui secondo comma sancisce la nullita dei licenziamenti delle lavoratrici per causa di matrimonio, si presume disposto per causa di matrimonio il licenziamento nel periodo corrente dal giorno della richiesta delle pubblicazioni ad un anno dopo la celebrazione del matrimonio (terzo comma): il successivo quinto comma accorda al datore di lavoro la facolta di provare soltanto che il licenziamento disposto in tale periodo sia stato effettuato non a causa del matrimonio, ma per una delle ipotesi previste dalle lettere a), b), C) del secondo comma dell'art 3 della legge 26 agosto 1950, n 860, sulla tutela fisica ed economica delle lavoratrici madri.*
La legge 15 luglio 1966, n 604, in tema di licenziamenti individuali non ha abrogato la legge 9 gennaio 1963, n 7, in materia di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio, non avendo previsto alcuna abrogazione espressa, non essendo incompatibile con la medesima e non avendone regolato l'intera materia.*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 19/01/1973, n. 192 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 192 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 1973 |
Testo completo
L'art 6 della legge 15 luglio 1966 n 604 sui licenziamenti individuali stabilisce la speciale Competenza del pretore esclusivamente per le controversie derivanti dall'applicazione di detta legge. ( nella specie, la Corte di Cassazione ha escluso che la Competenza speciale de qua riguardi i giudizi derivanti dalla legge 9 gennaio 1963 n 7, sul divieto di licenziamento delle lavoratrici per causa di matrimonio). ( V 2142/70, mass n 348273; 1811/69, mass n 340898).*