Decreto cautelare 25 ottobre 2024
Ordinanza cautelare 25 novembre 2024
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza breve 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza breve 01/10/2025, n. 7668 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 7668 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 07668/2025REG.PROV.COLL.
N. 06777/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex artt. 38 e 60 c.p.a., sul ricorso numero di registro generale 6777 del 2025, proposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata in MA, via dei Portoghesi, n. 12
contro
IE D’UR, rappresentato e difeso dall’Avvocato Salvatore Graci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia
per la riforma
della sentenza n. 12796 del 27 giugno 2025 del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di MA, sez. IV, resa tra le parti, che ha accolto il ricorso proposto dall’odierna appellata contro provvedimento di rigetto m_pi.AOODGOSV.REGISTRO UFFICIALE.U.0039330.27- 09-2024.H.10:02 del Ministero dell’Istruzione e del Merito, emesso dal “ Dipartimento per il Sistema Educativo di Istruzione e Formazione, Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e la Valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione ” recante il sostanziale diniego dell’istanza di riconoscimento del “ Curso en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo ” dispensato dall’Università Cardenal Herrera CEU quale specializzazione al sostegno conseguita in Spagna.
visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visto l’atto di costituzione in giudizio del 22 settembre 2025 dell’appellato IE D’UR;
visti tutti gli atti della causa;
vista l’istanza di passaggio in decisione senza discussione da remoto depositata il 22 settembre 2025 dall’appellato;
relatore nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025 il Consigliere Massimiliano Noccelli e udito per il Ministero dell’Istruzione e del Merito, odierno appellante, l’Avvocato dello Stato Giovanni Greco;
sentita l’Avvocatura Generale dello Stato, unica comparsa all’udienza camerale, ai sensi dell’art. 60 c.p.a.;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellato, IE D’UR, ha impugnato avanti al Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, sede di MA (di qui in avanti, per brevità, il Tribunale), il provvedimento, meglio in epigrafe indicato, con il quale il Ministero dell’Istruzione e del Merito (di qui in poi il Ministero), odierno appellante, ha respinto la sua istanza di riconoscimento del “ Curso en Atencion a las Necesidades Especificas de Apoyo Educativo ” dispensato dall’Università Cardenal Herrera CEU quale specializzazione al sostegno conseguita in Spagna.
1.1. Nel primo grado del giudizio si è costituito il Ministero per resistere al ricorso.
1.2. Con la sentenza n. 12796 del 27 giugno 2025 il Tribunale ha accolto il ricorso, anche ai fini del riesame da parte dell’amministrazione dell’istanza di riconoscimento e dell’eventuale assegnazione di misure compensative.
2. Avverso tale sentenza ha proposto appello il Ministero, lamentandone l’erroneità sotto diversi profili, e ne ha chiesto la riforma, previa sospensione dell’esecutività.
2.1. L’odierno appellato si è costituito il 22 settembre 2025 eccependo l’inammissibilità dell’appello per avere egli rinunciato all’istanza di riconoscimento con atto del 30 giugno 2025, due mesi prima della proposizione dell’appello.
2.2. Alla camera di consiglio del 23 settembre 2025, fissata per l’esame della domanda sospensiva proposta dall’appellante, il Collegio, dopo aver prospettato all’Avvocatura Generale dello Stato, sulla base – come ora si dirà – della documentazione prodotta dall’appellante stesso, la questione dell’eventuale improcedibilità del ricorso proposto in primo grado per sopravvenuto difetto di interesse e ritenuto, perciò, di poter decidere la causa in forma semplificata ai sensi dell’art. 60 c.p.a., ha trattenuto la causa stessa in decisione.
3. La sentenza impugnata, che ha accolto il ricorso proposto in primo grado, deve essere annullata per sopravvenuto difetto di interesse a detto ricorso, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
3.1. Invero, come il Ministero appellante ha rappresentato e, altresì, documentato (v. all. 5 al ricorso) e come, del resto, ha riconosciuto lo stesso appellato nella propria memoria di costituzione, l’odierno appellato, con atto del 30 giugno 2025, ha dichiarato di rinunciare all’istanza di riconoscimento, respinta dal Ministero con il provvedimento, impugnato avanti al Tribunale e annullato dalla sentenza qui gravata, che ha accolto il ricorso della stessa appellata.
3.2. Tale circostanza sopravvenuta priva di interesse concreto ed attuale detto ricorso, che dunque deve essere dunque dichiarato improcedibile, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza qui gravata.
3.3. Nel giudizio amministrativo, merita qui solo ricordare, il rapporto processuale rimane infatti unitario nel corso dei due gradi di giudizio, sicché la sopravvenuta carenza o l’estinzione dell’interesse al ricorso di primo grado rilevano anche se si producono in grado di appello (cfr., ex plurimis , Cons. St., sez. VI, 11 novembre 2024, n. 9011, Cons. St., sez. VI, 26 agosto 2024, n. 7242).
3.4. Tanto impone l’annullamento senza rinvio, come detto, della sentenza impugnata, per sopravvenuto difetto di interesse in capo all’originario ricorrente, e non già – come questi sostiene nell’atto di costituzione del 22 settembre 2025 avanti a questo Consiglio di Stato – l’inammissibilità dell’appello, dato che il Ministero mantiene tutto il proprio interesse a ottenere l’annullamento di una sentenza che ha, a sua volta, annullato un provvedimento di rigetto del Ministero stesso, stante il venir meno di un interesse concreto ed attuale ad ottenerne l’invalidazione da parte del suo destinatario per circostanze sopravvenute (e, in particolare, per la rinuncia all’istanza di riconoscimento, seppure in ragione di quanto ora prevede il d.l. n. 71 del 2024, conv. in l. n. 106 del 2024).
4. In ragione delle circostanze sopravvenute le spese del doppio grado del giudizio possono essere interamente compensate tra le parti.
4.1. A carico dell’odierno appellato, che ha rinunciato all’originaria istanza (dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado) rimane sia il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado nonché quello prenotato a debito per la proposizione dell’appello.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull’appello, proposto dal Ministero dell’Istruzione e del Merito, annulla la sentenza impugnata senza rinvio per sopravvenuto difetto di interesse in capo all’originario ricorrente IE D’UR.
Compensa interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio.
Pone definitivamente a carico di IE D’UR il contributo unificato richiesto per la proposizione del ricorso in primo grado nonché quello prenotato a debito per la proposizione dell’appello.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in MA, nella camera di consiglio del giorno 23 settembre 2025, con l’intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Fabio Franconiero, Consigliere
Massimiliano Noccelli, Consigliere, Estensore
Angela Rotondano, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Massimiliano Noccelli | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO