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Sentenza 11 dicembre 2024
Sentenza 11 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cassino, sentenza 11/12/2024, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cassino |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Sara Lanzetta giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 1369/2018 R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione l'11/12/2024 senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente tra
(c.f. ), nata a [...] l'[...], difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Emanuele Carbone, e (c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 4/12/1980, difeso dagli avv.ti Francesco Mangazzo e Anastasia Ausili, con l'intervento del P.M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27/3/2018 la signora , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile il 18/3/2012 a Pontecorvo (FR) con il signor e di aver avuto da costui la Controparte_1 figlia (nata il [...]), ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione dei coniugi, Per_1 disponga l'affidamento esclusivo della prole alla madre e provveda sulle questioni connesse.
***
Costituito con comparsa del 7/9/2018, il signor non si è opposto alla pronuncia della CP_1 separazione. Ha concluso, nello stesso tempo, per l'adozione di una disciplina degli aspetti del contenzioso diversa rispetto a quella invocata nell'atto introduttivo.
***
Esaurita l'istruttoria e concessi i termini previsti dall'art. art. 190 c.p.c. i consorti hanno dichiarato di voler definire la controversia alle condizioni indicate in una scrittura privata firmata da entrambi.
Il Tribunale ritiene che la volontà delle parti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi dagli interessati durante il processo appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
Il contegno processuale dei coniugi giustifica l'integrale compensazione degli oneri di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1369/2018 R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pontecorvo (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pontecorvo (FR) dell'anno 2012 al n. 1, parte prima, ufficio uno;
➢ affida esclusivamente a la figlia;
Parte_1 Persona_2
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
➢ dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Cassino, 11/12/2024
il Presidente est.
Virgilio Notari
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CASSINO
Sezione civile riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
Virgilio Notari Presidente rel.
Michela Grillo giudice
Sara Lanzetta giudice ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado n. 1369/2018 R.G.A.C., rimessa al Collegio per la decisione l'11/12/2024 senza concessione dei termini previsti dall'art. 190 c.p.c., vertente tra
(c.f. ), nata a [...] l'[...], difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Emanuele Carbone, e (c.f. , nato a [...] Controparte_1 C.F._2 il 4/12/1980, difeso dagli avv.ti Francesco Mangazzo e Anastasia Ausili, con l'intervento del P.M..
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso del 27/3/2018 la signora , premesso di aver contratto matrimonio Parte_1 civile il 18/3/2012 a Pontecorvo (FR) con il signor e di aver avuto da costui la Controparte_1 figlia (nata il [...]), ha chiesto che il Collegio dichiari la separazione dei coniugi, Per_1 disponga l'affidamento esclusivo della prole alla madre e provveda sulle questioni connesse.
***
Costituito con comparsa del 7/9/2018, il signor non si è opposto alla pronuncia della CP_1 separazione. Ha concluso, nello stesso tempo, per l'adozione di una disciplina degli aspetti del contenzioso diversa rispetto a quella invocata nell'atto introduttivo.
***
Esaurita l'istruttoria e concessi i termini previsti dall'art. art. 190 c.p.c. i consorti hanno dichiarato di voler definire la controversia alle condizioni indicate in una scrittura privata firmata da entrambi.
Il Tribunale ritiene che la volontà delle parti di separarsi e il fallimento di qualsiasi tentativo di riconciliazione rappresentino circostanze sufficienti a dimostrare il requisito della intollerabilità della convivenza previsto dall'art. 151 c.c.. Gli accodi conclusi dagli interessati durante il processo appaiono conformi alla legge e agli interessi della prole. Nulla osta, pertanto, al loro recepimento.
***
Il contegno processuale dei coniugi giustifica l'integrale compensazione degli oneri di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cassino, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al n. 1369/2018 R.G.A.C., disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede:
➢ dichiara la separazione giudiziale dei coniugi e;
Parte_1 Controparte_1 ➢ ordina all'ufficiale dello stato civile del Comune di Pontecorvo (FR) di procedere all'annotazione della sentenza a margine dell'atto di matrimonio, trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Pontecorvo (FR) dell'anno 2012 al n. 1, parte prima, ufficio uno;
➢ affida esclusivamente a la figlia;
Parte_1 Persona_2
➢ riconosce le altre intese raggiunte in corso di causa tra e Parte_1 CP_1
;
[...]
➢ dispone l'integrale compensazione delle spese di lite.
Cassino, 11/12/2024
il Presidente est.
Virgilio Notari