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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 19/03/2025, n. 1282 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1282 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 7994 del 2022 R.G..L. promossa
DA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
, Pt_16 Parte_17 Parte_18 [...]
, , Pt_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22
, , ,
[...] Parte_23 Parte_24 [...]
, Pt_25 Parte_26 Controparte_1 Parte_27
, , ,
[...] Parte_28 Parte_29 Parte_30
[...]
Con l'avv. ODDO LAURA ricorrente
CONTRO
Controparte_2
Con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO resistente
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 10/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 04/08/2022 i ricorrenti in epigrafe, dipendenti dell'Area Artistica della di , Controparte_2 CP_2
deducevano l'utilizzo non autorizzato delle registrazioni audio/video delle proprie esecuzioni da parte dell'odierna resistente;
che tali registrazioni, originariamente destinate esclusivamente all'archivio musicale per scopi di conservazione e studio, erano state rese disponibili online e in streaming dalla attraverso la pubblicazione su piattaforme quali YouTube, CP_2
Google Arts & Culture e Operabase; che parte resistente aveva agito unilateralmente, senza coinvolgere i sindacati e comunque senza ottenere il consenso dei musicisti.
Concludevano quindi con la domanda di condanna di parte resistente al pagamento della complessiva somma di € 208.715,86, da suddividere per ciascuno dei ricorrenti come da schema indicato in ricorso;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente, contestando la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10/03/2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che ai sensi dell'art. 57 del contratto collettivo pacificamente applicabile al rapporto, “Il maestro collaboratore è tenuto, nell'ambito della normale attività produttiva della a prendere parte a registrazioni effettuate durante il normale CP_2 orario di lavoro giornaliero in ripresa diretta ai fini dell'incisione su disco o altro supporto.
Per la migliore realizzazione tecnico-artistica dell'incisione, possono essere registrate un massimo di tre esecuzioni dello spettacolo oltre la prova generale ed una prova ordinaria.
Al maestro collaboratore che prenda parte alle registrazioni compete un compenso forfettario la cui determinazione è rinviata ad intese in sede aziendale. Il compenso forfettario sopra indicato costituisce l'equo compenso previsto dalla legge 22 aprile 1941 n.
633, dalla legge 22 novembre 1973 n. 866 e dal decreto legislativo 16 novembre 1994 n.
685. Nulla è dovuto al maestro collaboratore per registrazioni discografiche o su altro supporto e cinematografiche realizzate per l'archivio di Stato e per l'archivio del teatro.”.
Analoga disposizione è dettata all'art. 71 per quanto concerne i professori d'orchestra (“Il professore d'orchestra è tenuto, nell'ambito della normale attività produttiva della a prendere parte a registrazioni effettuate durante il normale CP_2
2 orario di lavoro giornaliero in ripresa diretta ai fini dell'incisione su disco o altro supporto.
Per la migliore realizzazione tecnico-artistica dell'incisione possono essere registrate un massimo di tre esecuzioni dello spettacolo oltre la prova generale ed una prova ordinaria.
Al professore d'orchestra che prenda parte alle registrazioni compete un compenso forfettario la cui determinazione è rinviata ad intese in sede aziendale. Il compenso forfettario sopra indicato costituisce l'equo compenso previsto dalla legge 22 aprile 1941 n.
633, dalla legge 22 novembre 1973 n. 866 e dal Decreto legislativo 16 novembre 1994 n.
685. Nulla è dovuto al professore d'orchestra per registrazioni discografiche o su altro supporto e cinematografiche realizzate per l'archivio di Stato e per l'archivio del teatro.”).
In entrambi casi le parti che hanno siglato l'accordo hanno chiarito che:
“Dichiarazione a verbale: Le Organizzazioni sindacali hanno manifestato la loro disponibilità a determinare compensi ridotti per favorire lo sviluppo di produzioni discografiche o su altro supporto finalizzate culturalmente e promozionalmente.”;
- rilevato che l'art. 4 del contratto integrativo, prodotto da parte ricorrente, prevede che “A) La direzione è autorizzata ad effettuare o fare effettuare registrazioni audio e o video, sia dal vivo che in studio, durante prove e o rappresentazioni, in sede e fuori sede, per trasmissioni in diretta o in differita o per diffusione su supporti magnetici o per uso archivio, senza limitazioni di tecnologia di registrazione e di diffusione, numeri di passaggi o di ambito geografico, e di utilizzo ai fini di diffusione commerciale non superiore
a cinque volte. B) le parti si danno atto che la retribuzione complessiva dei dipendenti della di Palermo così come risultante dall'applicazione del presente Controparte_2 accordo integrativo aziendale è stata fissata e tiene conto delle autorizzazioni concesse al comma a nel presente articolo, fatte salve le disposizioni di legge. C) la diffusione commerciale è o a scopi pubblicitari e promozionali potrà essere autorizzata dopo verifica qualitativa da parte della direzione artistica.”;
- rilevato che, come emerge dal tenore letterale delle disposizioni citate, deve ritenersi che le parti contrattuali abbiano inteso consentire la registrazione e la relativa diffusione senza limitazioni in base al tipo di supporto e senza limitazioni quantitative, precisando che detta attività non determina il diritto dei lavoratori coinvolti ad integrazioni retributive;
- rilevato che tale disposizione non può ritenersi in contrasto con alcuna norma inderogabile di legge. In particolare, la materia relativa alla individuazione della giusta retribuzione è rimessa alle parti sociali, con il limite invalicabile stabilito dall'art. 36 Cost.
Nel caso di specie, il limite non può dirsi violato, tenuto conto – tra l'altro - che la registrazione viene fatta durante lo svolgimento di una attività regolarmente
3 retribuita e non determina nel lavoratore alcun impegno ulteriore rispetto a quello ordinario, così che del tutto legittimamente è stata pattuita dalle parti sociali l'assenza di compenso specifico.
Occorre inoltre evidenziare che neppure viene in considerazione quanto previsto dall'ultima parte del punto A) del richiamato art. 4, relativa all'utilizzo ai fini commerciali.
Infatti, “Come concordato dalle parti, l'organizzazione utilizzerà le commissioni per coprire i costi tecnici e finanziare l'acquisto di attrezzature tecnica per la creazione di almeno 30 video 10 spettacoli in streaming 20 video che presentano il dietro le quinte…”,
(cfr. doc. in atti), così che è di tutta evidenza che il compenso pattuito di 10.000
USD non può certo rappresentare il compenso per una “utilizzazione commerciale” delle opere;
- rilevato che pertanto il ricorso non può trovare accoglimento, mentre la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 10/03/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Il Tribunale di Palermo in funzione di Giudice del Lavoro e in persona della
Giudice dott.ssa Cinzia Soffientini, nella causa iscritta al n. 7994 del 2022 R.G..L. promossa
DA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , Parte_7 Parte_8 Parte_9
, Parte_10 Parte_11 Parte_12
, , Parte_13 Parte_14 Parte_15 [...]
, Pt_16 Parte_17 Parte_18 [...]
, , Pt_19 Parte_20 Parte_21 Parte_22
, , ,
[...] Parte_23 Parte_24 [...]
, Pt_25 Parte_26 Controparte_1 Parte_27
, , ,
[...] Parte_28 Parte_29 Parte_30
[...]
Con l'avv. ODDO LAURA ricorrente
CONTRO
Controparte_2
Con l'AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO DI PALERMO resistente
Avente ad oggetto: Altre ipotesi all'udienza tenutasi con trattazione scritta ex art 127ter cpc in data 10/03/2025 ha pronunziato
SENTENZA
Mediante deposito nel fascicolo telematico del seguente dispositivo e delle relative ragioni di fatto e di diritto della decisione
1 DISPOSITIVO
Il Giudice, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso;
compensa le spese di lite.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
- premesso che con ricorso depositato il 04/08/2022 i ricorrenti in epigrafe, dipendenti dell'Area Artistica della di , Controparte_2 CP_2
deducevano l'utilizzo non autorizzato delle registrazioni audio/video delle proprie esecuzioni da parte dell'odierna resistente;
che tali registrazioni, originariamente destinate esclusivamente all'archivio musicale per scopi di conservazione e studio, erano state rese disponibili online e in streaming dalla attraverso la pubblicazione su piattaforme quali YouTube, CP_2
Google Arts & Culture e Operabase; che parte resistente aveva agito unilateralmente, senza coinvolgere i sindacati e comunque senza ottenere il consenso dei musicisti.
Concludevano quindi con la domanda di condanna di parte resistente al pagamento della complessiva somma di € 208.715,86, da suddividere per ciascuno dei ricorrenti come da schema indicato in ricorso;
- premesso che, instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio parte resistente, contestando la fondatezza del ricorso del quale chiedeva il rigetto;
- premesso che, in assenza di attività istruttoria, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 10/03/2025 la causa veniva decisa;
- rilevato che ai sensi dell'art. 57 del contratto collettivo pacificamente applicabile al rapporto, “Il maestro collaboratore è tenuto, nell'ambito della normale attività produttiva della a prendere parte a registrazioni effettuate durante il normale CP_2 orario di lavoro giornaliero in ripresa diretta ai fini dell'incisione su disco o altro supporto.
Per la migliore realizzazione tecnico-artistica dell'incisione, possono essere registrate un massimo di tre esecuzioni dello spettacolo oltre la prova generale ed una prova ordinaria.
Al maestro collaboratore che prenda parte alle registrazioni compete un compenso forfettario la cui determinazione è rinviata ad intese in sede aziendale. Il compenso forfettario sopra indicato costituisce l'equo compenso previsto dalla legge 22 aprile 1941 n.
633, dalla legge 22 novembre 1973 n. 866 e dal decreto legislativo 16 novembre 1994 n.
685. Nulla è dovuto al maestro collaboratore per registrazioni discografiche o su altro supporto e cinematografiche realizzate per l'archivio di Stato e per l'archivio del teatro.”.
Analoga disposizione è dettata all'art. 71 per quanto concerne i professori d'orchestra (“Il professore d'orchestra è tenuto, nell'ambito della normale attività produttiva della a prendere parte a registrazioni effettuate durante il normale CP_2
2 orario di lavoro giornaliero in ripresa diretta ai fini dell'incisione su disco o altro supporto.
Per la migliore realizzazione tecnico-artistica dell'incisione possono essere registrate un massimo di tre esecuzioni dello spettacolo oltre la prova generale ed una prova ordinaria.
Al professore d'orchestra che prenda parte alle registrazioni compete un compenso forfettario la cui determinazione è rinviata ad intese in sede aziendale. Il compenso forfettario sopra indicato costituisce l'equo compenso previsto dalla legge 22 aprile 1941 n.
633, dalla legge 22 novembre 1973 n. 866 e dal Decreto legislativo 16 novembre 1994 n.
685. Nulla è dovuto al professore d'orchestra per registrazioni discografiche o su altro supporto e cinematografiche realizzate per l'archivio di Stato e per l'archivio del teatro.”).
In entrambi casi le parti che hanno siglato l'accordo hanno chiarito che:
“Dichiarazione a verbale: Le Organizzazioni sindacali hanno manifestato la loro disponibilità a determinare compensi ridotti per favorire lo sviluppo di produzioni discografiche o su altro supporto finalizzate culturalmente e promozionalmente.”;
- rilevato che l'art. 4 del contratto integrativo, prodotto da parte ricorrente, prevede che “A) La direzione è autorizzata ad effettuare o fare effettuare registrazioni audio e o video, sia dal vivo che in studio, durante prove e o rappresentazioni, in sede e fuori sede, per trasmissioni in diretta o in differita o per diffusione su supporti magnetici o per uso archivio, senza limitazioni di tecnologia di registrazione e di diffusione, numeri di passaggi o di ambito geografico, e di utilizzo ai fini di diffusione commerciale non superiore
a cinque volte. B) le parti si danno atto che la retribuzione complessiva dei dipendenti della di Palermo così come risultante dall'applicazione del presente Controparte_2 accordo integrativo aziendale è stata fissata e tiene conto delle autorizzazioni concesse al comma a nel presente articolo, fatte salve le disposizioni di legge. C) la diffusione commerciale è o a scopi pubblicitari e promozionali potrà essere autorizzata dopo verifica qualitativa da parte della direzione artistica.”;
- rilevato che, come emerge dal tenore letterale delle disposizioni citate, deve ritenersi che le parti contrattuali abbiano inteso consentire la registrazione e la relativa diffusione senza limitazioni in base al tipo di supporto e senza limitazioni quantitative, precisando che detta attività non determina il diritto dei lavoratori coinvolti ad integrazioni retributive;
- rilevato che tale disposizione non può ritenersi in contrasto con alcuna norma inderogabile di legge. In particolare, la materia relativa alla individuazione della giusta retribuzione è rimessa alle parti sociali, con il limite invalicabile stabilito dall'art. 36 Cost.
Nel caso di specie, il limite non può dirsi violato, tenuto conto – tra l'altro - che la registrazione viene fatta durante lo svolgimento di una attività regolarmente
3 retribuita e non determina nel lavoratore alcun impegno ulteriore rispetto a quello ordinario, così che del tutto legittimamente è stata pattuita dalle parti sociali l'assenza di compenso specifico.
Occorre inoltre evidenziare che neppure viene in considerazione quanto previsto dall'ultima parte del punto A) del richiamato art. 4, relativa all'utilizzo ai fini commerciali.
Infatti, “Come concordato dalle parti, l'organizzazione utilizzerà le commissioni per coprire i costi tecnici e finanziare l'acquisto di attrezzature tecnica per la creazione di almeno 30 video 10 spettacoli in streaming 20 video che presentano il dietro le quinte…”,
(cfr. doc. in atti), così che è di tutta evidenza che il compenso pattuito di 10.000
USD non può certo rappresentare il compenso per una “utilizzazione commerciale” delle opere;
- rilevato che pertanto il ricorso non può trovare accoglimento, mentre la peculiarità della vicenda giustifica la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Come in epigrafe.
Così deciso in Palermo all'udienza di trattazione scritta del 10/03/2025
La Giudice
Cinzia Soffientini
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