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Sentenza 22 luglio 2025
Sentenza 22 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 22/07/2025, n. 322 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 322 |
| Data del deposito : | 22 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1455/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1455/2025 v.g. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
D'AVORIO) il 09/10/1979;
e
(c.f. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
30/04/1977; entrambi elettivamente domiciliati in Cuneo, C/so Dante n. 45, presso lo studio legale l'Avv.
MARRAFFA TIZIANA (c.f. ), che li rappresenta e difende per procura C.F._3
in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sigg.ri
[...]
e hanno esposto: Pt_1 Parte_2
1 - di aver contratto matrimonio in Costa D'Avorio in Abobo il 03/09/2019, matrimonio non trascritto in Italia;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che la convivenza è diventata intollerabile;
- di svolgere entrambi attività lavorativa e di essere, pertanto, autosufficienti economicamente;
- che il sig. si riconosce debitore nei confronti della sig.ra della somma di Euro Pt_2 Pt_1
3.065,00 a titolo di finanziamento contratto per consentire al coniuge di poter accedere alle cure odontoiatriche.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, contestualmente, lo scioglimento del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni:
“- Le parti entrambe autosufficienti economicamente rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa economica in ordine al contributo al mantenimento;
- A definizione dei rapporti patrimoniali esistenti tra le parti Il sig. si riconosce debitore Pt_2 nei confronti della moglie dell'importo di Euro 3.065,00 che si impegna a corrispondere con ratei mensili di Euro 50,00 con decorrenza luglio 2025 da versarsi sulla carta Postapay N.
4023601034318654. Con il puntuale adempimento del predetto obbligo le parti dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente a nessun titolo”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 co 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
2 La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi, dichiaratisi economicamente indipendenti, sono conformi alla legge e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3
n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte - il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , n. il Parte_1
09/10/1979 a DJ AN (COSTA D'AVORIO), e n. il Parte_2
30/04/1977 a ABOBO (COSTA D'AVORIO), che hanno contratto matrimonio in Costa
D'Avorio il 03/09/2019, matrimonio non trascritto in Italia;
2) Omologa le condizioni di separazione dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto dell' ulteriore statuizione patrimoniale concordate tra le parti;
4) Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
5) Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Roberta Bonaudi Presidente
Dott.ssa Alessandra Nocco Giudice
Dott.ssa Giusy Ciampa Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa n. 1455/2025 v.g. promossa da:
(c.f. ), nata a [...] Parte_1 C.F._1
D'AVORIO) il 09/10/1979;
e
(c.f. , nato a [...] il Parte_2 C.F._2
30/04/1977; entrambi elettivamente domiciliati in Cuneo, C/so Dante n. 45, presso lo studio legale l'Avv.
MARRAFFA TIZIANA (c.f. ), che li rappresenta e difende per procura C.F._3
in atti;
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
OGGETTO: separazione consensuale tra coniugi e divorzio congiunto
FATTO
Con ricorso ex art. 473 bis.51 c.p.c., personalmente sottoscritto, i sigg.ri
[...]
e hanno esposto: Pt_1 Parte_2
1 - di aver contratto matrimonio in Costa D'Avorio in Abobo il 03/09/2019, matrimonio non trascritto in Italia;
- che dal matrimonio non sono nati figli;
- che la convivenza è diventata intollerabile;
- di svolgere entrambi attività lavorativa e di essere, pertanto, autosufficienti economicamente;
- che il sig. si riconosce debitore nei confronti della sig.ra della somma di Euro Pt_2 Pt_1
3.065,00 a titolo di finanziamento contratto per consentire al coniuge di poter accedere alle cure odontoiatriche.
Le parti hanno, dunque, congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione consensuale e, contestualmente, lo scioglimento del matrimonio concordatario, alle seguenti condizioni:
“- Le parti entrambe autosufficienti economicamente rinunciano a qualsiasi reciproca pretesa economica in ordine al contributo al mantenimento;
- A definizione dei rapporti patrimoniali esistenti tra le parti Il sig. si riconosce debitore Pt_2 nei confronti della moglie dell'importo di Euro 3.065,00 che si impegna a corrispondere con ratei mensili di Euro 50,00 con decorrenza luglio 2025 da versarsi sulla carta Postapay N.
4023601034318654. Con il puntuale adempimento del predetto obbligo le parti dichiarano di nulla avere più a pretendere reciprocamente a nessun titolo”.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno provveduto, sotto la loro responsabilità, ad indicare le disponibilità reddituali e patrimoniali dell'ultimo triennio e degli oneri a loro carico come previsto dall'art 473 bis, 51 co 2 c.p.c.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c., il Pubblico Ministero è intervenuto esprimendo parere favorevole all'accoglimento del ricorso.
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
2 La separazione può essere omologata in quanto le condizioni previste dai coniugi, dichiaratisi economicamente indipendenti, sono conformi alla legge e le ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Atteso che le parti con il ricorso introduttivo hanno altresì chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis.49 c.p.c. formulando le condizioni relative a tale domanda che non risulta allo stato procedibile non essendo decorso il termine di cui all'art. 3, n. 2 lett.b) L. 898/1970 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo con separata ordinanza, al fine di verificare il decorso del termine di cui all'articolo 3
n. 2 lett.b) L. 898/1970 - sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi ovvero ai sensi dell'art. 127 ter co. 5 c.p.c. dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte - il passaggio in giudicato della sentenza di separazione e la sussistenza degli ulteriori presupposti per l'accoglimento della domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
P.Q.M.
Il Tribunale in Camera di Consiglio, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi , n. il Parte_1
09/10/1979 a DJ AN (COSTA D'AVORIO), e n. il Parte_2
30/04/1977 a ABOBO (COSTA D'AVORIO), che hanno contratto matrimonio in Costa
D'Avorio il 03/09/2019, matrimonio non trascritto in Italia;
2) Omologa le condizioni di separazione dagli stessi concordate, riportate nel ricorso e ribadite con le note di trattazione scritta, condizioni tutte che qui devono intendersi per integralmente riportate e trascritte;
3) Prende atto dell' ulteriore statuizione patrimoniale concordate tra le parti;
4) Provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo e la prosecuzione del giudizio;
5) Spese al definitivo.
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 09/07/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Giusy Ciampa Dott.ssa Roberta Bonaudi
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