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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 03/04/2025, n. 410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 410 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. n. 3514/2024
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO
VERBALE DELLA CAUSA R.g. n. 3514/2024 tra
Parte_1
RICORRENTE
e
Controparte_1
RESISTENTE
Oggi 3 aprile 2025, innanzi al dott. Leonardo Pucci, sono comparsi: l'avv. GHERARDINI REMO in sostituzione dell'avv. NASO DOMENICO e dell'avv. GANZERLI CINZIA per parte ricorrente Parte_1 Parte_1
Nessuno per parte resistente , Controparte_1
parte ricorrente si riporta ai rispettivi atti, insiste nelle conclusioni anche istruttorie e discute oralmente la causa
Il Giudice all'esito della discussione orale pronuncia separata sentenza con motivazione contestuale di cui dà lettura all'esito della camera di consiglio.
il giudice
Leonardo Pucci
pagina 1 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Leonardo Pucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al R.G. n. 3514/2024 promossa da:
(cf: ) Parte_1 C.F._1
Rappresentata e difesa dall'Avv. NASO DOMENICO e dall'Avv. GANZERLI CINZIA
PARTE RICORRENTE contro
(cf/PI: ) Controparte_1 P.IVA_1 contumace
PARTE RESISTENTE
Avente ad oggetto: graduatoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Parte ricorrente, premesso di essere inserita nella I fascia delle
Graduatorie Provinciali per le Supplenze della provincia di Bologna, per la classe di concorso A046, allega che l'amministrazione nella procedura per il conferimento di posti di supplenza annuale, dal secondo turno, l'avrebbe pretermessa quale rinunciante, in maniera illegittima.
pagina 2 di 9 II. Chiedeva nel merito l'attribuzione dell'incarico, di «ACCERTARE E
DICHIARARE il diritto della ricorrente, in virtù del maggior punteggio posseduto, ad essere destinataria di una proposta di contratto di supplenza annuale per tutto il corrente anno scolastico 2024/25 in una delle sedi di preferenze espresse in domanda con riferimento alle GPS di prima Fascia –
Provincia di Bologna per la classe di concorso “A046”» e, per l'effetto, di
«CONDANNARE il resistente a riconoscere il diritto Controparte_1 della ricorrente ad ottenere il punteggio complessivo di n. 12 punti per l'incarico di supplenza annuale che avrebbe dovuto espletare, in relazione al successivo aggiornamento delle graduatorie di cui all'ordinanza ministeriale n.
88/2024; CONDANNARE il resistente al risarcimento Controparte_1 del danno conseguente al mancato conferimento dell'incarico di supplenza, determinato in base alla mancata corresponsione di tutte le retribuzioni maturate e non percepite a seguito della mancata stipulazione del contratto di supplenza annuale, per un importo pari ad € 17.240,95, salvo errori e/o omissioni, o a quell'altra somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia».
III. Pur ritualmente evocato in giudizio, non si costituiva il
[...]
, rimanendo contumace. Controparte_1
Non necessitando istruttoria, la causa è stata discussa e decisa all'odierna udienza.
1. In via preliminare deve essere confermata la giurisdizione del giudice ordinario, in quanto nel caso di specie l'oggetto del giudizio non attiene alle procedure concorsuali in senso stretto, né all'utilizzazione della graduatoria, bensì all'attribuzione di un incarico (che dipende dalla vincolata applicazione della normativa di settore), in relazione ad un insegnante già inserito nella graduatoria.
È vero che le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (pronuncia n. 21198 del 13 settembre 2017), dopo aver ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità rispetto alle graduatorie permanenti, è pervenuta pagina 3 di 9 a conclusione opposta con riguardo alle graduatorie d'istituto, rilevando come rispetto ad esse «per consolidata giurisprudenza amministrativa, ricorrono tutti gli elementi caratteristici della procedura concorsuale pubblica: il bando iniziale, la fissazione dei criteri valutativi dei titoli, la presenza di una
Commissione incaricata della valutazione dei titoli dei candidati, la formazione di una graduatoria finale», affermando così che la giurisdizione sarebbe del giudice amministrativo dal momento che nelle controversie in materia «in cui si discute dell'inserimento dei docenti nelle graduatorie d'istituto non vengono in rilievo meri atti di gestione della graduatoria già formata, ma vizi attinenti ad una procedura finalizzata alla sua formazione, avente connotati tipicamente concorsuali», ma nel caso di specie l'ipotesi è quella delle graduatorie provinciali e rientra nel generale orientamento sopra indicato (cfr., Cassazione civile sez. un., 19/04/2023, n.10538: «In tema di personale docente, nelle controversie concernenti la legittimità della regolamentazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze in ambito scolastico, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario - venendo in considerazione atti ricompresi tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del d.lgs. n. 165 del 2001, di fronte ai quali sussistono soltanto diritti soggettivi - in quanto le procedure relative alla formazione e all'aggiornamento delle predette graduatorie non si configurano come procedure concorsuali, non implicando alcuna valutazione discrezionale ed essendo finalizzate unicamente all'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili;
la giurisdizione del giudice amministrativo resta di conseguenza limitata alle controversie nelle quali, secondo il criterio del "petitum" sostanziale, la questione involga direttamente la validità dell'atto amministrativo di carattere generale, o di quello regolamentare, che disciplina l'accesso alle graduatorie e, solo quale conseguenza dell'annullamento di tale atto, la tutela della posizione individuale dell'aspirante all'inserimento in una determinata graduatoria»).
pagina 4 di 9 2. Nel merito, con riferimento alle supplenze, dal 2020 sono state istituite le graduatorie provinciali per le supplenze (GPS), oltre alle graduatorie di istituto che vengono utilizzate per l'assegnazione delle supplenze brevi (oltre ovviamente per l'assegnazione delle supplenze annuali in caso di esaurimento delle GPS). Per il biennio relativo agli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024
l'aggiornamento delle graduatorie di assegnazione delle supplenze è realizzato dall'ordinanza ministeriale n. 112 del 6.5.22, mentre per l'anno 2024/2025
(oggetto del presente giudizio) rileva, con disciplina sostanzialmente analoga,
l'ordinanza ministeriale n. 88/2024.
Dunque, il docente che aspira ad una supplenza annuale, o fino al termine delle attività scolastiche deve presentare apposita domanda e indicare un numero massimo di 150 opzioni preferenziali (specifici istituti scolastici e specifiche tipologie di contratto) e sarà convocato solo per gli eventuali posti che si rendessero disponibili in relazione alle opzioni da lui indicate.
La procedura di assegnazione delle supplenze è governata da un algoritmo redatto e gestito dal stesso ed è regolata dall'art. 12 CP_1 dell'Ordinanza 88/24.
In particolare, il provvedimento al co. 3 dispone che «Attraverso la procedura informatizzata gli aspiranti possono indicare, con preferenza sintetica o analitica, tutte le sedi di organico relative a ciascun grado di istruzione richiesto. Nel conferimento delle supplenze, il sistema informatico è programmato in modo che si tenga conto delle disponibilità che si determinino fino al termine del 31 dicembre, effettivamente esistenti in relazione ai diversi turni di nomina, come registrate dall'ufficio scolastico territorialmente competente».
Successivamente, l'Amministrazione scolastica, in base ai posti che via via si rendono disponibili nelle diverse classi di concorso e per il sostegno, convoca i vari docenti in base al loro posto in graduatoria e in base alle opzioni dagli stessi indicate nella domanda offrendo i posti disponibili e la relativa supplenza.
pagina 5 di 9 Se al momento della convocazione di un docente per una specifica classe di concorso in base al suo posto in graduatoria, non fosse disponibile alcun posto nelle sedi o per la tipologia di contratto indicate dal docente fra le sue opzioni, il non convocherà quel docente e proseguirà nella CP_1 graduatoria, offrendo e assegnando il posto relativo ad un docente collocato in posizione inferiore nella graduatoria relativa a quella specifica classe di concorso, ma che aveva indicato quella scuola fra le opzioni.
Ancora, laddove residuassero altre sedi dopo il primo turno, il CP_1 dovrà farà una nuova convocazione e, ripercorrendo dall'inizio la graduatoria, dovrà proporre e assegnare i detti posti al docente con maggior punteggio in quella classe di concorso, che abbia indicato le dette sedi
3. Come evidenziato dalla parte ricorrente, il programma informatico redatto dal che gestisce le convocazioni, dopo il primo turno di convocazioni, non CP_2 ha convocato il docente con maggior punteggio nella graduatoria relativa a quella classe di concorso, che avesse indicato tali sedi nelle sue opzioni e che non avesse ancora ricevuto alcuna proposta nel primo turno, ma ha proseguito nella graduatoria dall'ultimo docente che aveva ottenuto una supplenza nella precedente convocazione, assegnando la nuova supplenza al candidato con punteggio immediatamente successivo, In altre parole, il programma ha saltato la ricorrente, pur collocata in posizione superiore nella GPS, sulla base del fatto che non aveva ancora ricevuto nella precedente convocazione alcuna proposta in quanto, in quella sede non vi erano posti disponibili fra le opzioni da lei indicate.
In effetti, ogni anno di supplenza svolto in una specifica classe di concorso/materia conferisce al candidato, oltre che ovviamente il diritto a lavorare e percepire la retribuzione per l'anno scolastico in questione, anche 12 punti nella GPS dall'anno scolastico successivo, relativa a quella classe di concorso/materia.
Risultando documentata la regolare presentazione delle domande, nonché dell'elenco delle scuole in cui preferiva essere assegnata, non vi è
pagina 6 di 9 dubbio che il rispetto della normativa avrebbe comportato l'assegnazione alla ricorrente di una delle supplenze richieste, considerando che la stessa è stata sopravanzata da docenti che avevano un punteggio inferiore al suo, senza titoli di riserva o di preferenza (cfr., doc. 3 e 4, fasc. ricorrente).
Sotto questo aspetto e in assenza di qualsivoglia allegazione in senso contrario della parte resistente rimasta contumacia, appare evidente, allora, il danno subito dalla ricorrente che, non svolgendo l'anno di servizio per intero, non maturerebbe nemmeno il punteggio di 12 punti indicato nella tabella titoli allegata all'ordinanza 88/24, così come in tutte le ordinanze di aggiornamento delle graduatorie precedenti.
4. Nel caso di specie, pur tenendo conto della giurisprudenza amministrativa circa lo scorrimento delle graduatorie in ambito scolastico (cfr., Consiglio di
Stato sez. III, 17/02/2023, n.663 :«È legittimo il provvedimento con il quale si invitano unicamente i candidati idonei a seguito di scorrimento a manifestare l'ordine di preferenza tra le amministrazioni e sedi ancora disponibili;
pertanto, non prevale il diritto del vincitore collocato nella graduatoria finale di merito a poter optare con priorità per le nuove sedi disponibili, non potendo le sedi già assegnate essere continuamente rimesse in discussione ogni qual volta vi sia una rinuncia da parte di taluno dei vincitori del concorso»), non vi sono elementi per ritenere che l'iter procedurale seguito rispondesse ad un criterio di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, violando piuttosto i
«principi di meritocraticità e di buona amministrazione che devono informare l'azione amministrativa […], si desume che il docente può essere considerato rinunciatario solo per sedi, classi di concorso e tipologie di posto per le quali non ha espresso la preferenza e conseguentemente solo se nel turno di nomina non vi sono sedi, tipologie di contratto indicate dal lavoratore, il potrà assegnarle ad altri docenti collocati in GPS in posizione CP_1 inferiore;
in caso di successive convocazioni per la medesima classe di concorso relative a posti e tipologie di contratto per le quali il lavoratore abbia espresso preferenza, al lavoratore stesso deve essere offerta la supplenza e pagina 7 di 9 non può essere considerato rinunciatario» (cfr., Tribunale di Genova del
15.11.22).
Né, del resto, lo si ripete, il , stante la mancata costituzione, ha CP_1 fornito alcun chiarimento idoneo a consentire di ritenere la regolarità della procedura utilizzata.
5. Parte ricorrente deve allora essere risarcita economicamente, oltre che con il riconoscimento del punteggio.
Con riferimento alla domanda relativa, il conteggio contenuto in ricorso appare del tutto corretto, pertanto la ricorrente ha diritto per i mesi da settembre 2024 a giugno 2025, alla somma lorda di euro 17.240,95, dalla quale dovranno essere sottratti, gli importi che la percepirà per Pt_1 eventuali supplenze brevi che dovesse svolgere fino al giugno 2025, oltre interessi dalle scadenze al saldo effettivo.
Anche in ordine al quantum si rileva l'assenza di qualsiasi contestazione da parte del , in un contesto processuale in cui «il convenuto ha CP_1
l'onere della specifica contestazione dei conteggi elaborati dall'attore, ai sensi degli artt. 167, primo comma, e 416, terzo comma cod. proc. civ., e tale onere opera anche quando il convenuto contesti in radice la sussistenza del credito, poiché la negazione del titolo degli emolumenti pretesi non implica necessariamente l'affermazione dell'erroneità della quantificazione, mentre la contestazione dell'esattezza del calcolo ha una sua funzione autonoma, sia pure subordinata, in relazione alle caratteristiche generali del rito del lavoro, fondato su un sistema di preclusioni diretto a consentire all'attore di conseguire rapidamente la pronuncia riguardo al bene della vita reclamato. Ne consegue che la mancata o generica contestazione in primo grado rende i conteggi accertati in via definitiva, vincolando in tal senso il giudice» (così, tra le tante,
Cass. n. 563 del 17.1.2012; Cass. n. 6332 del 19.3.2014; Cass. n. 5949 del
12.3.2018).
pagina 8 di 9 6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, tenendo conto del non svolgimento della fase istruttoria.
P.Q.M.
Ogni contraria istanza disattesa e respinta, definitivamente decidendo, visto l'articolo 429 C.p.c.,
A) accoglie il ricorso e per l'effetto, condanna parte resistente al pagamento, in favore della ricorrente, del complessivo importo di euro 17.240,95, decurtato da quanto la ricorrente potrebbe ricevere a titolo di retribuzione per eventuali incarichi temporanei svolti in favore dell'Amministrazione resistente, oltre interessi dal dovuto al saldo effettivo;
B) condanna il a riconoscere alla ricorrente virtualmente il punteggio CP_1 di 12 punti per l'a.s. 2024/2025, per i successivi aggiornamenti;
C) condanna parte resistente al pagamento delle spese di lite, liquidate in euro
3.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Bologna il 03/04/2025
Il Giudice
Leonardo Pucci
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