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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 23/12/2025, n. 9518 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 9518 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 19.11.2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6520/2023 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti VITAGLIANO C.F._1
IN, RR AN e RR AN, presso il cui studio, sito in Napoli al Corso Umberto I n. 365, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rapp. pt., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato in data 31.03.2023 e ritualmente notificato, il ricorrente, in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_2
, p.i. dal 02.10.2000 al 27.09.2013 (data di cessazione del
[...] P.IVA_1
rapporto di lavoro a seguito di licenziamento), ha esposto:
- di non aver ottenuto dal datore di lavoro il pagamento dei crediti da lavoro (CD) diversi dal TFR ed, in particolare, delle mensilità di settembre 2013 ed i ratei di
13ma;
- che, in data 15.06.2015, la è stata Controparte_2
cancellata dal registro delle imprese;
- che, con sentenza n. 4417/2021 pubblicata l'08.10.2021 ha conseguito dalla
Corte di Appello di Napoli, Sezione lavoro, la condanna della sig.ra
[...]
nella qualità di socio accomandatario della CP_2 Controparte_2
società cancellata dal registro delle imprese, al pagamento della somma di
€1.715,11 di cui €1573,85 per la mensilità di settembre 2013 ed € 141,26 per i ratei 13 ma mensilità;
- che, in data 21.03.2022, ha esperito pignoramento mobiliare presso il domicilio della sig.ra ed, in data 17.09.2022, presso la residenza della stessa CP_2
entrambi con esito negativo;
- che la debitrice non è titolare di beni immobili;
- di aver inoltrato, in data 07.11.2022, domanda telematica di accesso al Fondo di
Garanzia richiedendo il pagamento dei crediti di lavoro riconosciutigli;
CP_
- che, con provvedimento dell'08.02.2023, l' ha rigettato la domanda perché presentata su codice fiscale erroneo;
- di aver proposto, in data 28.03.2023, ricorso amministrativo in modalità telematica.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“A) Per i motivi tutti esposti in ricorso condannare l' Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato
[...]
come in atti al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di
€1.715,11 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
B) Condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del seguente CP_1 procedimento con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo”. CP_ L' si è costituito ritualmente, deducendo di aver respinto la domanda per un errore del ricorrente nella compilazione della domanda on-line, in quanto risultava inserito un
2 erroneo datore di lavoro, ossia CF , relativo al socio, in luogo di C.F._2
CP_ quello dell'azienda 06058781219. Tanto premesso, l' contestando le avverse argomentazioni, ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito precisati.
La parte ricorrente ha chiesto la condanna del Fondo di Garanzia istituito presso l' al pagamento della somma di € 1.715,11 a titolo di retribuzione del CP_1 mese di settembre 2013 (€1573,85) e ratei 13ma mensilità (€ 141,26), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, non corrisposti dal datore di lavoro,
(p.i. 06058781219 ), in relazione Controparte_2
all'anzianità aziendale dal 02.10.2000 fino al 27.09.2013.
La parte ricorrente ha agito sulla base della domanda amministrativa presentata on line il 07.11.2022, ex artt. 1 e 2 d.lgs. 80/92, nonché del titolo costituito dalla sentenza n. 4417/2021 pubblicata l'08.10.2021 della Corte di Appello di Napoli,
Sezione lavoro, che ha condannato la sig.ra nella qualità di socio CP_2
CP_ accomandatario della al pagamento delle citate somme.
Va premesso che la copertura del Fondo di garanzia è prestata per particolari crediti insoddisfatti maturati in un periodo determinato di tempo, attesa la finalità di tutela dal bisogno indicata dalla direttiva 987/80 e successive modificazioni, per cui l'intervento del Fondo di garanzia non si allarga a coprire qualsiasi
3 inadempimento, ma solo l'inadempimento del t.f.r. e delle ultime tre mensilità di retribuzione (in questo caso nei limiti del triplo del massimale CIGS). Le somme erogate dal Fondo di Garanzia a titolo di T.F.R., crediti di lavoro e oneri accessori sono assoggettate a ritenuta dall'Istituto, quale sostituto di imposta ai sensi della vigente normativa fiscale.
Il Fondo di Garanzia subentra nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori.
La domanda a carico del Fondo di Garanzia, per crediti diversi, si fonda sugli artt. 1 e 2 del D.LGS 80/92. L'art.2 comma 1, recita: «Il pagamento effettuato dai Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi dei rapporto di lavoro rientranti nel dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art.
1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa». La norma nazionale tutela i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, e non di mero inadempimento dell'obbligazione retributiva, assicurando il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che si collochino nell'ambito della fascia temporale normativamente indicata. ( cfr.: Direttiva
20/10/1980, n. 80/987/CEE).
In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall' di cui alla l. n. 297 del 1982, l'iniziativa del lavoratore, da cui CP_1
computare - a ritroso - il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del
1992, assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro. (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 29/07/2020, n. 16249 ).
4 CP_ Tanto premesso, si rileva che l' nella memoria non ha contestato i presupposti di legge per riconoscere il pagamento delle somme indicate nella citata sentenza, in quanto l , come anticipato, ha rilevato la sussistenza di CP_3
un errore nella compilazione della domanda amministrativa.
CP_ L' infatti, ha dedotto quanto segue: “ L'assicurato inoltrava richiesta di accesso al Fondo di garanzia in data 08/02/2023, richiedendo il pagamento dei CD relativi al rapporto con l'azienda SUOLIFICIO ALMA SAS DI NANI RITA &
C.(cf 06058781219). Il richiedente errava, tuttavia, nella compilazione della domanda on-line, inserendo un erroneo datore di lavoro, ossia indicando quale CF
, relativo al socio, in luogo di quello dell'azienda C.F._2
06058781219. Per tale motivo, in data 15/02/2023, la domanda veniva respinta con la motivazione: " DOMANDA PRESENTATA SU CF ERRONEO. ". Si precisa che, in data 28 giugno 2016, era invece accolta la differente domanda relativa al TFR, congruamente presentata”.
La parte ricorrente, di contro, ha rilevato e provato che la società datrice di lavoro risulta cancellata già dal Controparte_2
15.06.2015, come emerge dalla visura camerale in atti.
La parte ricorrente, dunque, ha correttamente indicato il codice fiscale del soggetto tenuto al pagamento, ovvero la signora socio CP_2
accomandatario della , soggetto indicato Controparte_2
dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli.
Va ritenuto, quindi, che la parte ha utilizzato il codice fiscale del oggetto obbligato al pagamento del credito fatto valere, in conseguenza della cancellazione dal registro delle imprese della s.a.s.
CP_ L' avrebbe potuto, comunque, abbinare la domanda amministrativa alla società cancellata e al codice fiscale della società in via di autotutela, tenuto anche conto dell'accoglimento della domanda relativa al pagamento del TFR a carico del fondo di garanzia.
Per quanto detto, ritenuto che sussistono tutti i requisiti previsti dalla citata disciplina, in quanto risulta soddisfatto il requisito dell'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali (tenuto conto della cancellazione della s.a.s. da oltre un anno), nonché dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali della sig.ra
( come provato dalla documentazione in atti, relativa ai CP_2
CP_ pignoramenti con esito negativo), l' va condannato al pagamento in favore del
5 ricorrente, della somma di € 1.715,11 a titolo crediti di lavoro maturati nelle ultime tre mensilità ed in particolare € 1573,85 per la mensilità di settembre 2013 ed € 141,26 per i ratei 13 ma mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda, ex art. 2, 5 comma, dlgs 80/92 al saldo.
CP_ L' come anticipato, non ha né contestato i requisiti di legge, né ha contestato le deduzioni contenute nel ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi - così provvede:
CP_
- accoglie la domanda e condanna all' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente di cui in epigrafe, dell'importo di euro € 1.715,11 a titolo crediti di lavoro maturati nelle ultime tre mensilità oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda amministrativa al saldo;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1000,00, oltre Iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi. Napoli, il 19/11/2025 - 23/12/2025 Il
Giudice
TI RI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 23/12/2025 in Cancelleria
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del lavoro, dott. Martina
Brizzi, a seguito dell'udienza del 19.11.2025, svolta con trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, in vigore dal 1.1.2023, pronuncia la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6520/2023 R.G. vertente
TRA
, nato a [...] il [...], (c.f.: Parte_1
, rappresentato e difeso dagli avv.ti VITAGLIANO C.F._1
IN, RR AN e RR AN, presso il cui studio, sito in Napoli al Corso Umberto I n. 365, è elettivamente domiciliato, come da procura in atti;
RICORRENTE
E
con sede in Roma alla Via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rapp. pt., CP_1 rappresentato e difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN, con la quale è elettivamente domiciliato in Napoli alla Via A. De Gasperi n. 55, in virtù di procure in atti;
RESISTENTE
Svolgimento del processo
1 Con ricorso depositato in data 31.03.2023 e ritualmente notificato, il ricorrente, in epigrafe indicato, premesso di aver lavorato alle dipendenze della Controparte_2
, p.i. dal 02.10.2000 al 27.09.2013 (data di cessazione del
[...] P.IVA_1
rapporto di lavoro a seguito di licenziamento), ha esposto:
- di non aver ottenuto dal datore di lavoro il pagamento dei crediti da lavoro (CD) diversi dal TFR ed, in particolare, delle mensilità di settembre 2013 ed i ratei di
13ma;
- che, in data 15.06.2015, la è stata Controparte_2
cancellata dal registro delle imprese;
- che, con sentenza n. 4417/2021 pubblicata l'08.10.2021 ha conseguito dalla
Corte di Appello di Napoli, Sezione lavoro, la condanna della sig.ra
[...]
nella qualità di socio accomandatario della CP_2 Controparte_2
società cancellata dal registro delle imprese, al pagamento della somma di
€1.715,11 di cui €1573,85 per la mensilità di settembre 2013 ed € 141,26 per i ratei 13 ma mensilità;
- che, in data 21.03.2022, ha esperito pignoramento mobiliare presso il domicilio della sig.ra ed, in data 17.09.2022, presso la residenza della stessa CP_2
entrambi con esito negativo;
- che la debitrice non è titolare di beni immobili;
- di aver inoltrato, in data 07.11.2022, domanda telematica di accesso al Fondo di
Garanzia richiedendo il pagamento dei crediti di lavoro riconosciutigli;
CP_
- che, con provvedimento dell'08.02.2023, l' ha rigettato la domanda perché presentata su codice fiscale erroneo;
- di aver proposto, in data 28.03.2023, ricorso amministrativo in modalità telematica.
Tanto premesso, il ricorrente ha concluso nei seguenti termini:
“A) Per i motivi tutti esposti in ricorso condannare l' Controparte_3
in persona del suo legale rappresentante pro tempore, domiciliato
[...]
come in atti al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di
€1.715,11 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria.
B) Condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del seguente CP_1 procedimento con attribuzione ai procuratori che ne hanno fatto anticipo”. CP_ L' si è costituito ritualmente, deducendo di aver respinto la domanda per un errore del ricorrente nella compilazione della domanda on-line, in quanto risultava inserito un
2 erroneo datore di lavoro, ossia CF , relativo al socio, in luogo di C.F._2
CP_ quello dell'azienda 06058781219. Tanto premesso, l' contestando le avverse argomentazioni, ha concluso per il rigetto del ricorso.
La causa è stata istruita documentalmente.
Disposta la trattazione scritta, ai sensi 127 ter c.p.c., introdotto dall'art 3 comma 10 del dlg 10/10/ 2022 n. 149, che consente lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione del provvedimento del giudice;
accertata la rituale ricezione della comunicazione di cancelleria della trattazione scritta;
preso atto della comparizione all'odierna udienza di tutte le parti mediante il deposito delle note di trattazione scritta da parte dei difensori di tutte le parti costituite, che non hanno richiesto la trattazione in presenza;
lette le note scritte regolarmente depositate, il Giudice, all'esito della citata udienza, sostituita dal deposito di note, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. citato, decide la causa con la presente sentenza.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato per i motivi di seguito precisati.
La parte ricorrente ha chiesto la condanna del Fondo di Garanzia istituito presso l' al pagamento della somma di € 1.715,11 a titolo di retribuzione del CP_1 mese di settembre 2013 (€1573,85) e ratei 13ma mensilità (€ 141,26), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, non corrisposti dal datore di lavoro,
(p.i. 06058781219 ), in relazione Controparte_2
all'anzianità aziendale dal 02.10.2000 fino al 27.09.2013.
La parte ricorrente ha agito sulla base della domanda amministrativa presentata on line il 07.11.2022, ex artt. 1 e 2 d.lgs. 80/92, nonché del titolo costituito dalla sentenza n. 4417/2021 pubblicata l'08.10.2021 della Corte di Appello di Napoli,
Sezione lavoro, che ha condannato la sig.ra nella qualità di socio CP_2
CP_ accomandatario della al pagamento delle citate somme.
Va premesso che la copertura del Fondo di garanzia è prestata per particolari crediti insoddisfatti maturati in un periodo determinato di tempo, attesa la finalità di tutela dal bisogno indicata dalla direttiva 987/80 e successive modificazioni, per cui l'intervento del Fondo di garanzia non si allarga a coprire qualsiasi
3 inadempimento, ma solo l'inadempimento del t.f.r. e delle ultime tre mensilità di retribuzione (in questo caso nei limiti del triplo del massimale CIGS). Le somme erogate dal Fondo di Garanzia a titolo di T.F.R., crediti di lavoro e oneri accessori sono assoggettate a ritenuta dall'Istituto, quale sostituto di imposta ai sensi della vigente normativa fiscale.
Il Fondo di Garanzia subentra nel debito del datore di lavoro insolvente, previo accertamento del credito del lavoratore e dei relativi accessori.
La domanda a carico del Fondo di Garanzia, per crediti diversi, si fonda sugli artt. 1 e 2 del D.LGS 80/92. L'art.2 comma 1, recita: «Il pagamento effettuato dai Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi dei rapporto di lavoro rientranti nel dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art.
1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa». La norma nazionale tutela i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, e non di mero inadempimento dell'obbligazione retributiva, assicurando il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro che si collochino nell'ambito della fascia temporale normativamente indicata. ( cfr.: Direttiva
20/10/1980, n. 80/987/CEE).
In caso di insolvenza del datore di lavoro, ai fini dell'obbligo di pagamento delle ultime tre mensilità di retribuzione, da parte del Fondo di Garanzia gestito dall' di cui alla l. n. 297 del 1982, l'iniziativa del lavoratore, da cui CP_1
computare - a ritroso - il segmento temporale annuale entro il quale collocare gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, ex art. 2, comma 1, del d.lgs. n. 80 del
1992, assume rilievo solo se intrapresa nell'ambito della verifica dei crediti disposta nel corso dell'accertamento dello stato passivo fallimentare ovvero attraverso la sua consacrazione in un titolo utilmente eseguibile nei confronti del datore di lavoro. (Cass. civ. Sez. lavoro Sent., 29/07/2020, n. 16249 ).
4 CP_ Tanto premesso, si rileva che l' nella memoria non ha contestato i presupposti di legge per riconoscere il pagamento delle somme indicate nella citata sentenza, in quanto l , come anticipato, ha rilevato la sussistenza di CP_3
un errore nella compilazione della domanda amministrativa.
CP_ L' infatti, ha dedotto quanto segue: “ L'assicurato inoltrava richiesta di accesso al Fondo di garanzia in data 08/02/2023, richiedendo il pagamento dei CD relativi al rapporto con l'azienda SUOLIFICIO ALMA SAS DI NANI RITA &
C.(cf 06058781219). Il richiedente errava, tuttavia, nella compilazione della domanda on-line, inserendo un erroneo datore di lavoro, ossia indicando quale CF
, relativo al socio, in luogo di quello dell'azienda C.F._2
06058781219. Per tale motivo, in data 15/02/2023, la domanda veniva respinta con la motivazione: " DOMANDA PRESENTATA SU CF ERRONEO. ". Si precisa che, in data 28 giugno 2016, era invece accolta la differente domanda relativa al TFR, congruamente presentata”.
La parte ricorrente, di contro, ha rilevato e provato che la società datrice di lavoro risulta cancellata già dal Controparte_2
15.06.2015, come emerge dalla visura camerale in atti.
La parte ricorrente, dunque, ha correttamente indicato il codice fiscale del soggetto tenuto al pagamento, ovvero la signora socio CP_2
accomandatario della , soggetto indicato Controparte_2
dalla sentenza della Corte di Appello di Napoli.
Va ritenuto, quindi, che la parte ha utilizzato il codice fiscale del oggetto obbligato al pagamento del credito fatto valere, in conseguenza della cancellazione dal registro delle imprese della s.a.s.
CP_ L' avrebbe potuto, comunque, abbinare la domanda amministrativa alla società cancellata e al codice fiscale della società in via di autotutela, tenuto anche conto dell'accoglimento della domanda relativa al pagamento del TFR a carico del fondo di garanzia.
Per quanto detto, ritenuto che sussistono tutti i requisiti previsti dalla citata disciplina, in quanto risulta soddisfatto il requisito dell'inapplicabilità al datore di lavoro delle procedure concorsuali (tenuto conto della cancellazione della s.a.s. da oltre un anno), nonché dell'insufficienza delle garanzie patrimoniali della sig.ra
( come provato dalla documentazione in atti, relativa ai CP_2
CP_ pignoramenti con esito negativo), l' va condannato al pagamento in favore del
5 ricorrente, della somma di € 1.715,11 a titolo crediti di lavoro maturati nelle ultime tre mensilità ed in particolare € 1573,85 per la mensilità di settembre 2013 ed € 141,26 per i ratei 13 ma mensilità, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda, ex art. 2, 5 comma, dlgs 80/92 al saldo.
CP_ L' come anticipato, non ha né contestato i requisiti di legge, né ha contestato le deduzioni contenute nel ricorso.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Napoli, - dott. Martina Brizzi - così provvede:
CP_
- accoglie la domanda e condanna all' in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore della parte ricorrente di cui in epigrafe, dell'importo di euro € 1.715,11 a titolo crediti di lavoro maturati nelle ultime tre mensilità oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla domanda amministrativa al saldo;
CP_
- condanna l' al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, liquidate in complessivi euro 1000,00, oltre Iva e cpa come per legge, con attribuzione.
Si comunichi. Napoli, il 19/11/2025 - 23/12/2025 Il
Giudice
TI RI
Sentenza depositata in formato digitale, con firma digitale il 23/12/2025 in Cancelleria
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