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Sentenza 4 agosto 2025
Sentenza 4 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trieste, sentenza 04/08/2025, n. 252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trieste |
| Numero : | 252 |
| Data del deposito : | 4 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 157/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trieste
II Sezione Civile
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Anna Lucia Fanelli Presidente
Dott. Francesca Ajello Giudice
Dott. Filomena Piccirillo Giudice relatore ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 26/01/2024 da
, con l'Avv. RUARO PAOLO, presso cui ha eletto Parte_1
domicilio telematico
e on l'Avv. RUARO PAOLO, presso cui ha eletto domicilio Parte_2
telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario il 24/10/1992, a Trieste (atto n. 462,
PARTE 2^, S. A, anno 1992) e si sono separati con sentenza n. 24/2024, pronunciata dal Tribunale di Trieste il 10.04.2024, passata in giudicato. Dalla loro unione il 20.01.1992 è nato il figlio , maggiorenne ed Persona_1
autosufficiente.
con l'intervento del P.M- sede avente ad oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto ai sensi degli artt.
473 bis 49- 51 c.p.c.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
“Piaccia all'On.le Tribunale adito,
I) pronunciare la separazione personale alle seguenti condizioni:
1) i coniugi vivranno separati di letto e di mensa, portandosi reciproco rispetto;
2) i coniugi dichiarano reciprocamente di rinunciare alla corresponsione di qualsivoglia assegno periodico, di mantenimento o divorzile in quanto economicamente autosufficienti;
3) i coniugi si danno reciproco consenso al rilascio e/o al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
4) a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, i coniugi convengono di effettuare la seguente attribuzione, chiedendo l'esenzione da ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 L. n. 74/87:
Il sig. , cede e trasferisce la piena proprietà della quota Parte_1
dell'intero dell'alloggio coniugale e relative pertinenze, di sua esclusiva proprietà alla sig.ra già proprietaria della rimanente quota, che accetta. Il Parte_2
prezzo della cessione della suddetta quota immobiliare è stabilito in € 100.000,00
(centomila/zero). Il compendio immobiliare oggetto della presente cessione viene così di seguito identificato:
All'Ufficio Tavolare di Trieste
- P.T. 52617, c.t. 1° del C.C. di Trieste – alloggio sito al piano secondo dell'edificio civ. n. 14 di Via Torrebianca in Trieste, composto da due stanze, cucina, bagno-w.c., vano caldaia e disobbligo, il tutto marcato “11” ed orlato in ROSSO, con le congiunte 64/1000 p.i. del c.t. 1° della P.T. 928 del C.C. di Trieste All'Ufficio Territoriale di Trieste:
- Sezione V, foglio 11, p.c. 746 sub 11, via di Torre Bianca n. 14, piano 2, cat. A/3, cl.
2, vani 5, 111 mq, rendita catastale € 451,90;
Descrizione ai sensi della L. 52/1985 Art. 29 Comma 1 Bis e s.m.i.
Sulla base delle vigenti disposizioni in materia catastale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 29, comma 1-bis, della Legge 27 febbraio 1985 n. 52 e s.m.i., il sig.
dichiara che i dati di identificazione catastale riguardano l'unità Parte_3
immobiliare oggetto della presente cessione raffigurate nelle planimetrie depositate in Catasto e che l'unità in oggetto risulta regolarmente intestata presso il Catasto dei Fabbricati all'odierna parte cedente in conformità con le risultanze dei registri immobiliari (Ufficio Tavolare); con riferimento a quanto previsto dall'art. 3 comma
13 ter L. 165/1990 la parte cedente ha dichiarato nella dichiarazione dei redditi il reddito fondiario dell'unità immobiliare in oggetto.
Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29 comma 1 bis della legge 52/1985 e successive modifiche, la parte cedente dichiara che la proprietà dell'immobile in oggetto le è pervenuto in conseguenza di atto rogato dal notaio dott. n. rep. Persona_2
92531 del 15.1.2003.
Dichiara inoltre che i dati catastali e tavolari sopra riportati e le planimetrie depositate in catasto sub protocollo n. TS0028772 dd. 21.7.2023 – che vengono allegate al presente atto sottoscritte dalle parti – sono conformi allo stato di fatto e in particolare che non sussistono difformità rilevanti, tali da influire sul calcolo della rendita catastale e da dar luogo all'obbligo di presentazione di una nuova planimetria catastale ai sensi della vigente normativa.
Il sig. dichiara quindi che l'intestazione catastale e tavolare Parte_1
delle unità immobiliari urbane oggetto del presente trasferimento sono conformi alle risultanze dei Registri Immobiliari. Sempre quale accordo patrimoniale in sede di separazione, la sig.ra Parte_2
si obbliga a versare al sig. la complessiva somma di €
[...] Parte_1
100.000,00 (centomila/zero). Tale somma dovrà essere erogata integralmente entro la data d'udienza, ed in ogni caso entro il termine massimo di tre mesi dal deposito del ricorso.
Tale importo viene ricavato per la somma di € 60.000,00 da mutuo fondiario erogato alla sig.ra dalla Banca Nazionale del Lavoro – BNL S.p.A., mentre Pt_2
la restante somma di € 40.000,00 deriva da prestito personale concesso sempre da
B.N.L. alla sig.ra Pt_2
Sempre quale accordo in sede di separazione, la sig.ra si accolla Parte_2
il mutuo ipotecario stipulato dal sig. per l'acquisto Parte_1
dell'immobile oggetto della presente cessione con subentrando ad Controparte_1
ogni effetto nel lato passivo di tale rapporto. In ogni caso, con la sottoscrizione del presente atto, la sig.ra si impegna a corrispondere i ratei residui del mutuo Pt_2
ipotecario stipulato sull'immobile oggetto della presente cessione fino all'estinzione dello stesso, tenendo indenne il sig. . Pt_1
La sig.ra dichiara che trattasi di cessione di immobile ad uso Parte_2
abitativo e relative pertinenze a persona fisica che non agisce nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali.
Si dà atto che il trasferimento immobiliare, di cui al presente atto, trova la sua causa esclusiva nella definizione dei rapporti economici e patrimoniali tra coniugi conseguenti alla separazione e per questo motivo le parti invocano l'esenzione dall'imposta di bollo e chiedono che il presente atto sia registrato, trascritto e volturato in esenzione da qualunque imposta o tassa, in applicazione dell'art. 19 l.
n. 74 del 1987 nell'interpretazione datane dalla Corte Costituzionale con sentenze n.
176 del 15 aprile 1992 e n. 154 del 10 maggio 1999 (Circolare del Ministero delle
Finanze – Dipartimento Entrate del 16 marzo 2000 n. 49E).
I coniugi in ogni caso dichiarano che il trasferimento ha per oggetto casa di abitazione “non di lusso” - appartenente ad una categoria catastale diversa dalla
A/1, A/8 e A/9 – e comunque non rientrante nelle disposizioni di cui al Decreto del
Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale numero 218 del 27 agosto 1969 e successive modifiche. La sig.ra dichiara che l'immobile oggetto della presente cessione Parte_2
costituisce la propria abitazione principale.
I coniugi in ogni caso dichiarano di essere coniugati in regime di separazione dei beni e che sono entrambi di cittadinanza italiana.
Il sig. in relazione agli impianti posti al servizio dell'immobile Parte_1
in oggetto dichiara che sono dotati di relativa garanzia di conformità. Il sig.
e la sig.ra dichiarano che le relative Parte_1 Parte_2
certificazioni sono già state consegnate alla parte cessionaria.
In conformità all'art. 6 comma 3 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192 – come modificato dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 di conversione del D.L. 4 giugno
2013 n. 63 – di attuazione della direttiva 2013/31/UE, la sig.ra Parte_2
dichiara di essere in possesso delle informazioni e della documentazione in ordine alla prestazione energetica degli edifici, comprensiva dell'attestato di prestazione energetica (A.P.E.) id. n. 3200600055424 relativo all'immobile in oggetto la cui copia si allega in ogni caso al presente atto. La parte cessionaria dichiara di essere edotta che il suddetto attestato di prestazione energetica ha una validità temporale massima di 10 anni a partire dal suo rilascio e deve essere aggiornato ad ogni intervento di ristrutturazione o riqualificazione che modifichi la classe energetica dell'unità immobiliare in oggetto.
La parte cedente dichiara che il detto Attestato di Prestazione Energetica è pienamente valido ed efficace, non è scaduto e non risulta decaduto.
Ai fini della legge 47/1985 e con riferimento alle vigenti disposizioni di legge in materia edilizia ed urbanistica, la parte cedente ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, numero 445, Il sig. dichiara di essere Parte_1
consapevole delle conseguenze penali dell'art. 76 della medesima legge e assumendosi la relativa responsabilità, dichiara:
- che la costruzione dell'immobile di cui fa parte l'alloggio oggetto della presente cessione è stata iniziata anteriormente al 1967; - l'intervento di ristrutturazione dell'edificio è avvenuta sulla base dell'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di Trieste di data 7 luglio 1992, prot. gen. 45970, prot. corr. 92-24285/11/91/2949 e successiva variazione in corso d'opera rilasciata in data 5 aprile 1994, prot. gen. 89282, prot. corr. 92-
3233/11/91/2949;
- che l'intervento di lievi modifiche interne effettuato nel 2008 è stato eseguito ai sensi dell'art. 16 comma 1 lettera a) della L.R. 19/2009 – attività di edilizia libera - e non ha necessitato della richiesta del certificato di agibilità, il tutto come risulta dalla dichiarazione resa dal geom. . 21.8.2023; Controparte_2
- che in relazione allo stesso immobile non è intervenuto alcun provvedimento sanzionatorio e non sono state eseguite opere abusive.
La sig.ra prende atto della sopra resa dichiarazione relativa alla Parte_2
situazione urbanistica – edilizia dichiarando di essere ben informata al riguardo.
Il sig. autorizza la sig.ra a conseguire la Parte_1 Parte_2
voltura catastale e l'intavolazione del diritto di proprietà derivante dal presente atto.
Le parti prendono atto che Tribunale, Giudice e Cancelleria si limitano a raccogliere le loro dichiarazioni in ordine al trasferimento del bene trasferendo senza alcuna responsabilità in ordine alla correttezza delle descrizioni, alla titolarità del bene trasferito, all'esistenza di pesi ed oneri o vincoli di qualunque genere ed a quanto di rilievo ai fini dell'iscrizione tavolare.
La parte cedente rinuncia a qualsiasi ipoteca legale comunque nascente dal presente atto.
La parte cedente assicura la piena ed esclusiva proprietà di quanto sopra trasferito, che dichiara libero da privilegi fiscali, azioni pregiudizievoli in corso o comunque temute, nonché da imposte e tasse arretrate, sia dirette che indirette, insolute o non liquidate alla data odierna, sia in via principale che complementare e suppletiva.
Ai sensi del D.P.R. 445/2000 art. 46 e seguenti, consapevoli delle sanzioni anche penali in caso di dichiarazioni mendaci, in relazione a quanto disposto dall'art. 35 comma 22 del D.L. 223/2006, convertito in L. 248/2006, le parti dichiarano che non si sono avvalse di un mediatore immobiliare. 5) i coniugi, con la sottoscrizione del presente atto, dichiarano di ritenersi reciprocamente soddisfatti e di non aver null'altro a che pretendere l'uno dall'altra, prestando altresì acquiescenza agli effetti dell'emananda sentenza;
II) pronunciare, decorsi i termini previsti dall'art. 473-bis 49 c.p.c., la cessazione degli effetti del matrimonio celebrato con atto iscritto ai registri del Comune di
Trieste all'anno 1992, parte 2 s. A. n. 462, alle medesime condizioni della separazione, ordinando l'annotazione dell'emananda sentenza nei registri dello stato civile di esso Comune.
Le spese legali del presente procedimento resteranno integralmente compensate tra i coniugi.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso cumulativo ai sensi degli artt. 473 bis 49- 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 26/01/2024 , chiedevano congiuntamente di ottenere la pronuncia di separazione e, decorsi i termini di legge dalla data della comparizione delle parti, previa rimessione della causa sul ruolo e previa autorizzazione al deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo alla comparizione personale, di pronunciare il divorzio delle parti alle condizioni indicate in epigrafe.
Veniva quindi fissata l'udienza di comparizione delle parti del 9 aprile 2024, e, con sentenza n. 24/2024, pronunciata dal Tribunale di Trieste il 10.04.2024, passata in giudicato, veniva pronunciata la separazione personale delle parti, con rimessione della causa al giudice relatore per la definizione della domanda di divorzio.
La causa veniva dunque assegnata alla scrivente e veniva fissata l'udienza del
10.06.2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte.
Con le predette note, le parti hanno confermato le concordate condizioni di divorzio, prestando acquiescenza all'emananda sentenza.
Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c.
*** Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n.
2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra e Parte_1 Parte_2
2) Omologa le condizioni di divorzio e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Compensa tra le parti le spese di procedura;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza;
5) Manda la Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di
Trieste perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Trieste, 31/07/2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Filomena Piccirillo Dott. Anna Lucia Fanelli