Ordinanza collegiale 16 luglio 2021
Sentenza breve 28 settembre 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. I, sentenza breve 28/09/2021, n. 1136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1136 |
| Data del deposito : | 28 settembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 28/09/2021
N. 01136/2021 REG.PROV.COLL.
N. 00573/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 573 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difeso dall'avvocato Ilaria Foletto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale ET, -OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria ex lege , con sede in Venezia, San Marco 63;
per l'annullamento
- del provvedimento di esclusione dalle graduatorie provinciali e di istituto, -OMISSIS-a danno della parte ricorrente;
- la proposta di esclusione dalle graduatorie provinciali e permanenti disposta dal -OMISSIS-
- ogni altro atto precedente e successivo e comunque connesso, anche non noto alla parte ricorrente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale ET, -OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 il dott. Nicola Bardino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che la causa è stata chiamata alla camera di consiglio del 22 settembre 2021, per l’esame della domanda cautelare e quivi trattenuta in decisione, dopo che, con -OMISSIS-, il Collegio, all’esito della precedente camera di consiglio del 14 luglio 2021, ha preavvisato le parti della possibile definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata e profilato un possibile rilievo di inammissibilità, dubitando della sussistenza della giurisdizione dell’adito giudice amministrativo;
Ritenuto che sussistono i presupposti per la pronuncia ai sensi dell’art. 60 cod. proc. amm., alla luce della manifesta inammissibilità del ricorso;
Considerato:
- che la ricorrente impugna il provvedimento di esclusione dalle -OMISSIS-;
- che ai sensi, dell’art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, in ordine ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, restano devolute alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie in materia di procedure concorsuali per l'assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all'articolo 3 di cui al medesimo d.lgs. n. 165 del 2001;
- che per giurisprudenza costante può qualificarsi come “concorso”, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 63, comma 4, d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, la sola procedura di valutazione comparativa condotta, sulla base dei criteri e delle prove fissate in un bando, da parte di una commissione esaminatrice munita di poteri decisori, e destinata alla formazione di una graduatoria finale di merito dei candidati;
- che la procedura in esame non può essere qualificata come concorso nel senso sopra indicato;
- che infatti l’inserimento nelle graduatorie e l’attribuzione dei relativi punteggi nel caso in esame conseguono ad una procedura automatica basata sulle sole dichiarazioni dell’interessato;
- che la veridicità delle dichiarazioni e la rispondenza ai parametri predeterminati è differita ad un momento successivo ed eventuale corrispondente alla costituzione del primo rapporto di lavoro;
- che l’iscrizione non consegue pertanto a valutazioni di tipo discrezionale e non è sottoposta al vaglio di una commissione giudicatrice (i controlli successivi sono effettuati da un dirigente scolastico);
- che, in linea con il più recente indirizzo espresso in materia dal Consiglio di Stato (Sez. VI, n. 6230 del 2021) “ deve ritenersi alla stregua del petitum sostanziale, nel caso di specie, sussistente la giurisdizione del giudice ordinario (non vertendosi sull’interpretazione di clausole del bando aventi effetti generali o su criteri di attribuzione di punteggi) ”;
- che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, non sussistendo in materia la giurisdizione del giudice amministrativo, fermo restando che la domanda potrà essere riproposta dinanzi al giudice ordinario, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm.
- che sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il ET (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 11 cod. proc. amm., per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.
Indica nel giudice ordinario il giudice fornito di giurisdizione sulla controversia, dinanzi al quale la causa potrà essere riassunta ai sensi dell’art. 11, co. 2, cod. proc. amm..
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 22 settembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Maddalena Filippi, Presidente
Stefano Mielli, Consigliere
Nicola Bardino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Nicola Bardino | Maddalena Filippi |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.