Sentenza 31 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Torino, sez. III, sentenza 31/03/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Torino |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 31 marzo 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00568/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00971/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 971 del 2024, proposto da
IO CC, TA LA, rappresentati e difesi dagli avvocati Lidia Golinelli, Simona Rizzello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Torino, domiciliataria ex lege in Torino, via dell'Arsenale, 21;
Ufficio Scolastico Regionale Vercelli, non costituito in giudizio;
per l'ottemperanza
della sentenza emessa dal Tribunale di Vercelli D.ssa Baici, n. 61/2024 pubblicata in data 13/02/2024, nell’ambito del procedimento R.G. 747/2023, notificata in data 26/02/2023, non appellata, passata in giudicato ove il Tribunale accerta e dichiara il diritto delle ricorrenti ad usufruire del beneficio economico di euro 500,00 annui, tramite la “Carta elettronica” per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, di cui all’art. 1 della Legge n. 107/2015: per la sig.ra EC per gli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, per complessivi Euro 1.000,00 e per la sig.ra LA per l'anno scolastico 2021/2022 per complessivi Euro 500,00 e, per l'effetto, condanna Il Ministero resistente a provvedere in tal senso.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 la dott.ssa Rosa Perna e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che alla odierna camera di consiglio il difensore della parte ricorrente ha dichiarato a verbale che l’amministrazione resistente ha adempiuto a quanto statuito dalla sentenza oggetto di ricorso in ottemperanza, insistendo nella domanda per le spese di lite;
Ritenuto pertanto che vada dichiarata la cessazione della materia del contendere a norma dell’art. 34, comma 5 c.p.a.;
Ritenuto che le spese debbano essere poste a carico di parte resistente in quanto la stessa ha dato esecuzione al titolo oggetto dell’ottemperanza solo successivamente alla proposizione del ricorso;
Ritenuto che le spese di lite debbano essere distratte in favore del difensore, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza), dichiara cessata la materia del contendere.
Condanna parte resistente al pagamento in favore di parte ricorrente delle spese di lite, determinate complessivamente in euro 500,00 per compensi professionali, oltre accessori come per legge, da distrarsi in favore del difensore, dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 12 marzo 2025 con l'intervento dei magistrati:
Rosa Perna, Presidente, Estensore
Alessandro Cappadonia, Referendario
Giovanni Francesco Perilongo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Rosa Perna |
IL SEGRETARIO